Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Giudice rel. Dott. Mario Farina
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4096 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da
,nata a [...], il [...], CF: C.F. 1 residente in [...] و
Giolitti 14, Assemini, elettivamente domiciliata in Elmas (Ca) presso lo studio dell'Avv. Sebora
Serrao, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
nato a [...] il [...], C.F: C.F. 2 ), residente Controparte_1
in Quartu Sant'Elena, Via Montacutu 53, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Gianturco 4,
presso l'avv. Carlo Pisano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: 1 Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- 2
Disporre che la figlia _1 maggiorenne non economicamente autosufficiente, frequenti il padre secondo gli accordi che la stessa prenderà volta per volta con il sig CP_1 - 3 Disporre che il sig CP_1 versi alla sig.ra T_ un assegno di mantenimento per la figlia _1 pari ad €
400,00 (quattrocento//00) entro il 5 di ogni mese, salva rivalutazione annuale secondo gli indici
CP_1 concorra al 50% ISTAT o la cifra che verrá ritenuta di giustizia;
- 4 Disporre che il sig con rimborso in favore delle spese straordinarie relativamente al mantenimento della figlia _1
della sig.ra Pt 1 ; - 5 Disporre che l'assegno unico venga riconosciuto in capo alla sig.ra T_ per la quota del 100%; - Disporre che il sig CP_1 formalizzi il trasferimento di proprietà della vettura a lui attualmente in uso, Nissan Qashqai tg FY810JB, riconoscendo alla ricorrente un rimborso pari a euro 5000,00; - Disporre che il sig CP_1 renda immediatamente disponibile la somma prelevata dal conto comune pari ad € 20000,00 e che appartiene di diritto alla sig.ra T_ .
In via subordinata - 1 Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- 2 Disporre che la figlia
_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente, frequenti il padre secondo gli accordi
CP 1 versi alla che la stessa prenderà volta per volta con il sig CP_1 - 3 Disporre che il sig sig.ra T_ un assegno di mantenimento per la figlia _1 pari ad € 470,00 (quattrocento//00)
entro il 5 di ogni mese, salva rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT o la cifra che verrá
concorra al 50% delle spese straordinarie ritenuta di giustizia;
- 4 Disporre che il sig CP_1
rimborsandole in favore della sig.ra T_ ; - relativamente al mantenimento della figlia _1
Disporre che l'assegno unico venga riconosciuto in capo alla sig.ra T_ per la quota del 50% e per la medesima quota del 50% in capo al sig CP_1 - 6 Disporre che il sig CP 1 formalizzi
il trasferimento di proprietá della vettura a lui attualmente in uso, Nissan Qashquai tg FY810JB, riconoscendo alla ricorrente un rimborso pari a euro 5000,00; Con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio ."
Nell'interesse della parte resistente: " Voglia il Tribunale Ill.mo, disattese tutte le contrarie domande ed eccezioni: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi Controparte_1 e
Parte_1 con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cagliari di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) stabilire che la figlia _1 ormai maggiorenne,
possa scegliere quando e come incontrare e stare con ciascun genitore previo accordo con gli stessi;
3) confermare in € 350,00 mensili la misura dell'assegno di mantenimento per la figlia _1
oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e concordate, disponendo che il versamento venga fatto direttamente alla stessa, ai sensi dell'art. 337 septies, 1° comma, c.c.; 4) dichiarare inammissibili, o rigettare, tutte le altre domande proposte dalla ricorrente;
5) con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e competenze del presente giudizio. Il sig. CP_1 ancora
una volta, conferma l'accettazione della proposta di definizione del giudizio formulata dal Giudice
all'udienza del 13.11.2023 con la previsione di un contributo di mantenimento per la figlia _1
di euro 350,00 mensili, suddivisione dell'assegno unico INPS al 50% e spese straordinarie ripartite al 50% tra i genitori. "
MOTIVI
Parte_1 ha adito questo Tribunale chiedendo la Con ricorso depositato in data 06.06.2023,
pronuncia della separazione, l'affidamento condiviso della figlia minore _1 con collocazione
presso il proprio domicilio, la regolamentazione del diritto di visita paterno ( la minore potrà
frequentare il padre secondo gli accordi che la stessa prenderà volta per volta con il sig CP_1
la determinazione di un contributo mensile per il mantenimento della figlia _1 nella misura di euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie con suddivisione tra i coniugi dell'assegno unico al 50% ( e obbligo del resistente alla restituzione degli arretrati dal settembre 2022 per un importo complessivo di euro 630,00). Ha domandato, inoltre, che venga ordinato al resistente di rendere immediatamente disponibile la quota di sua spettanza prelevata dal conto comune pari ad euro 20000,00.
A fondamento della domanda formulata, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio civile in Cagliari in data 14.09.2000; che dall'unione è nata una figlia: _1 (
27.08.2005; di essersi allontanata con la figlia dal domicilio coniugale essendo per l'intollerabilità
della sua convivenza e per aver temuto per la propria incolumità; che il resistente non ha investito tempo e attenzioni nel matrimonio e nella relazione con la figlia;
che dopo l'allontanamento ha diffuso nella cerchia sociale la menzogna di un presunto tradimento per risentimento;
di non aver ricevuto nessun supporto dal coniuge dopo essere stata sottoposta ad un intervento, anche nella crescita alla figlia _1 che la presenza nei confronti della figlia è discontinua e sporadica (e quasi sempre su iniziativa di _1 e che lo stesso omette di occuparsi di qualunque incombenza la riguardi;
inoltre lo stesso rimborsa parzialmente e con grave ritardo le spese straordinarie e non si rende disponibile alle richieste di accompagnamento della minore;
che il resistente dal mese di marzo 2023 contribuisce al mantenimento della figlia con l'importo di euro 350,00.
Per quanto concerne la propria condizione reddituale, parte ricorrente ha dedotto di prestare attività
lavorativa come fisioterapista e di percepire un reddito annuale di circa 16000,00 euro;
di essere gravata da oneri di alloggio con un esborso mensile di euro 600.00.
Mentre, il resistente è dipendente della ASL, ma di non essere a conoscenza del suo reddito;
che la casa familiare, intestata al resistente, è stata acquistata con mutuo cointestato ad ambo i coniugi e di dover rimborsare l'importo di euro 60.000,00 euro;
di essere cointestataria con il coniuge di un conto corrente contenente l'importo di circa 40.000,00 euro (quarantamila/00) che sono stati prelevati arbitrariamente dal resistente nell'agosto-settembre 2022 con relativa chiusura del conto.
******
Con memoria di costituzione depositata il 13.10.2023, si è costituito Controparte_1 non
contestando la richiesta di separazione, ma domandando che la figlia _1 ormai maggiorenne,
possa scegliere quando incontrare ciascun genitore;
e la determinazione a suo carico di un contributo per il suo mantenimento nella misura di euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e versamento diretto alla stessa. Ha domandato, altresì, che ciascun coniuge mantenga la vettura in uso (la Lancia Y la sig.ra T_ e la Nissan Qashqai il sig. CP_1, con regolarizzazione delle rispettive intestazioni e rigetto di tutte le altre domande.
Parte resistente ha sostenuto che nel corso del matrimonio non vi è stata alcuna violenza verbale ne indifferenza nei confronti della ricorrente e della figlia;
di svolgere da circa 22 anni l'attività di infermiere presso l'Ospedale "SS. Trinità” di Cagliari e di essere stato nominato nel febbraio 2021
Coordinatore infermieristico durante l'emergenza sanitaria e successivamente come Coordinatore
infermieristico f.f. presso l'Hub vaccinale della Fiera di Cagliari;
di aver condiviso con la famiglia l'impegno che tale incarico avrebbe comportato e che nulla è stato obiettato;
che nell'agosto 2022
la ricorrente ha comunicato di essersi innamorata di un altro uomo e la stessa si è allontanata dal domicilio coniugale trasferendosi presso il domicilio dei suoi genitori;
di aver ricevuto
segnalazione da conoscenti e amici comuni della relazione extraconiugale intrattenuta della moglie;
che la figlia _1 nel frattempo è diventata maggiorenne e frequenta il padre quando lo ritiene opportuno o ne sente la necessità; di corrispondere per il mantenimento della stessa l'importo mensile di euro 350,00 concordato con la ricorrente e di provvedere al pagamento delle apese straordinarie;
che le somme contenute nel conto comune prelevate erano costituite dalle sue retribuzioni mensili versate dall'Azienda Regionale della Salute Regione Sardegna, o comunque redditi personali derivanti da attività di insegnamento.
Per quanto concerne la propria condizione reddituale, parte resistente ha dedotto di percepire un reddito mensile di euro 1750,00 e che l'importo reddituale più elevato degli anni 2021 e 2022 è
determinato dalle ore di straordinario svolte durante l'emergenza Covid;
di essere, inoltre,
proprietario della casa coniugale, in quanto realizzata su un terreno di sua proprietà e di aver utilizzato per l'edificazione i proventi della vendita di una casa a lui donata e le somme erogate con il mutuo contratto dai coniugi (cointestato formalmente ad entrambi i coniugi cui rate sono state pagate dal conto contenente i proventi del suo lavoro Per quanto concerne la condizione reddituale della ricorrente, parte resistente ha dedotto che la stessa svolge l'attività di fisioterapista e risulta avere anche clienti privati;
inoltre, svolge attività
e di non essere a conoscenza se la stessa percepisca unapresso la Associazione Controparte_2
retribuzione a titolo gratuito o si tratti di volontariato.
*****
All'udienza del 13.11.2023, le parti personalmente comparse hanno dichiarato che la T_ ha lasciato l'abitazione coniugale dall'agosto 2022 portando con sé la figlia;
che la casa coniugale è a
Quartu via Montacutu 53 è di proprietà esclusiva del resistente. Hanno precisato che la ragazza per comodità e abitudine in quanto frequenta il Per_2 a Cagliari si trattiene a pranzo, a cena e talvolta anche a dormire dai nonni materni nel quartiere di Mulinu Becciu;
che la ricorrente lavora come fisioterapista per la ADI con lo stipendio di circa euro 1100,00 e paga euro 500,00 di canone di locazione, mentre il resistente lavora come infermiere professionale al SS Trinità di Cagliari con lo stipendio di euro 1750,00.
All'esito dell'udienza il Giudice ha proposto la definizione del giudizio con la previsione di un contributo di mantenimento per _1 di euro 350,00 e suddivisione dell'assegno unico.
*****
All'udienza del 12.02.2025 la causa istruita con produzioni documentali è stata rimessa al Collegio
per la decisione.
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La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Per quanto concerne i provvedimenti relativi ala prole deve rilevarsi che nelle more del giudizio la figli delle parti è divenuta maggiorenne e pertanto nulla dovrà essere disposto per quanto concerne il regime di affidamento e le modalità di incontro con il padre.
E' pacifico, inoltre, che la figlia _1 appena diciannovenne, convive con la madre e non ha ancora raggiunto l'autosufficienza economica. Pertanto, stante la giovane età, i genitori dovranno provvedere al suo mantenimento.
Il padre si rende disponibile a corrispondere l'importo di euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente domanda che l'assegno di mantenimento sia determinato nella misura di euro 470,00, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
In ordine al quantum occorre considerare le attuali esigenze della figlia, oltre a valutare le risorse economiche dei genitori, in modo da attuare il principio di proporzionalità sancito agli artt. 148, 316
bis c.c., alla stregua del quale i genitori adempiono l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale o casalingo.
Pertanto, al fine di dosare secondo giustizia tale contributo, occorre essenzialmente comparare le rispettive capacità patrimoniali dei genitori.
La ricorrente ha allegato di prestare attività lavorativa come fisioterapista e di percepire una retribuzione di euro 1100.00 mensili. Dalle dichiarazioni fiscali in atti risulta percepire un reddito annuo di euro 16919,98 per l'anno 2022 (certificazione unica 2022). Ella inoltre è gravata da oneri di alloggio con un esborso mensile di euro 500.00.
Il resistente è infermiere, dalle le dichiarazioni fiscali in atti emerge un reddito complessivo lordo per il 2022 di euro 56.634,00, nel 2021 il reddito annuo è di euro 56.625,00. Il ricorrente ha dedotto che i redditi percepiti in quegli anni sono superiori rispetto alla retribuzione annua ordinaria avendo egli svolto straordinari nel periodo dell'emergenza sanitaria.
Entrambi i coniugi sono onerati dal pagamento del mutuo contratto per l'edificazione della casa coniugale. Parte resistente in merito, ha rappresentato che la cointestazione è formale e di
provvedere interamente al pagamento. Tenuto conto della condizione reddituale delle parti, dei tempi di permanenza pressoché totali della figlia presso il domicilio materno, del tenore di vita goduto dalla figlia nel corso del matrimonio, il
Collegio ritiene congruo porre a carico del CP_1 l'obbligo di versare, alla ricorrente, l'importo di Euro 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia _1 entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le ulteriori domande formulata in via principale dalla ricorrente non sono accoglibili e il cambio di intestazione degli autoveicoli è comunque necessario ai sensi di legge per non incorrere nelle sanzioni previste dal codice della strada.
L'esito della lite, la natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
pronuncia la separazione personale dei coniugi "nata a [...], il Parte_1
nato a [...] il [...], mandando al 17.10.1970, e Controparte_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza ( atto n.
494, parte II, anno 2000, Comune di Cagliari);
pone in capo a Controparte_1 di corrispondere l'importo di euro 350,00, per il a favore di Parte_1 entro il 5 di ogni mese, conmantenimento della figlia Per_3 "
rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie.
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
24.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti