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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 135 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico De Liguori e Maria
Battipaglia, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Amatruda, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
1484/23 del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data 5 luglio 2023.
1 CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 31 gennaio 2024, la Parte_1
proponeva appello, affidandone l'accoglimento a
[...] tre motivi di gravame, avverso la sentenza numero 1484/23, pubblicata in data 5 luglio 2023, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva rigettato la domanda da essa proposta al fine di ottenere, a titolo di indennizzo, la somma di euro 8.169,00, per avere versato tale ammontare alla a causa di un Parte_2 disservizio verificatosi nella consegna di diverse raccomandate, che rientrava nell'ambito dei rischi garantiti dal contratto di assicurazione stipulato dalle parti.
2. Costituitasi in giudizio, la Controparte_2 impugnava le avverse argomentazioni e Parte_3 richieste, delle quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto dalla Parte_1
non è fondato ed, in quanto tale, non merita
[...] accoglimento.
2. Con i tre motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, la società appellante, lamentando l'errata interpretazione e la mancata valutazione delle emergenze processuali, ha messo in rilievo che: a) il Giudice di primo grado aveva inopinatamente escluso dai rischi garantiti il disservizio
2 che si era verificato e che l'aveva vista costretta a risarcire la considerato che il contratto di Parte_2 assicurazione prevedeva espressamente, tra i rischi indennizzabili, quelli inerenti ad “attività postali e di corriere, corrieri postali diversi dalle poste nazionali, agenzia di recapito a domicilio”; b) inoltre, la garanzia era valida ed efficace, sempre in virtù di una espressa previsione contrattuale, “anche per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell'assicurato -incluso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione che avesse superato uno specifico corso in materia di sicurezza- impiegati in conformità della normativa vigente per i danni involontariamente cagionati a terzi rispetto all'assicurato nello svolgimento delle loro mansioni” ed era applicabile anche al cospetto di “danni cagionati a cose trasportate, rimorchiate o sollevate”; c) il
Tribunale di Nocera Inferiore, pertanto, avere interpretato il contratto di assicurazione “non in coerenza della ragione pratica, conosciuta da entrambe le parti, ma distorcendo il significato letterale delle parole”, atteso che “l'oggetto della domanda formulata dalla … Parte_1 era rappresentato dall'accertamento dell'operatività della polizza con riferimento al pregiudizio economico causato dall'attività di impresa”, consistita nella “mancata consegna della posta”; d) del resto, contrariamente a quanto aveva fatto il Giudice di primo grado, il contratto di assicurazione doveva essere interpretato “in ragione dello scopo tipico” per il quale era stato stipulato, “le clausole polisense”, altresì, dovevano essere scrutinate “ricorrendo alle regole civilistiche di ermeneutica contrattuale” e, nel caso in cui avessero presentato “margini di ambiguità”, doveva essere data la preferenza “all'interpretazione più rispondente a buona fede”, fermo restando che “le clausole inserite nelle condizioni
3 generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti” dovevano essere interpretate, “nel dubbio, a favore dell'altro”; e) non era stata ammessa, per di più, la prova testimoniale da essa articolata, nonostante la relativa richiesta fosse stata più volte reiterata, ed era stata condannata ingiustamente alla refusione delle spese di lite, essendo fondata l'azione da essa intentata e destinata ad essere riformata la sentenza impugnata (cfr. l'atto d'appello del 31 gennaio 2024, alle pagine 9, 10, 11, 12 e 13).
3. Il Tribunale di Nocera Inferiore, invero, aveva fatto presente che: a) “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consisteva in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia operava”, sicché era onere dell'assicurato dimostrare che si era verificato “un rischio coperto dalla garanzia assicurativa”, che esso aveva cagionato “un danno risarcibile” e che ricorrevano “gli elementi spaziali e temporali della garanzia”; b) nel caso di specie, “l'attenta lettura del contratto tra le parti, interamente prodotto, unitamente alle condizioni generali, proprio dalla parte attrice”, permetteva di ritenere che “l'evento dedotto in giudizio non rientrasse tra i rischi assicurati”, in quanto l'articolo 12 delle suddette condizioni generali, nell'individuare l'oggetto dell'assicurazione, prevedeva che la tenesse indenne Parte_4
l'assicurato “di quanto questi fosse tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi in relazione ai rischi per i quali era stipulata l'assicurazione”, che valeva “anche per la responsabilità civile che potesse derivare all'assicurato da fatto
4 anche doloso delle persone delle quali dovesse rispondere”; c) la compagnia di assicurazione, in altre parole, si era impegnata a tenere indenne l'assicurato, “previo versamento del premio, dai danni cagionati a terzi per morte, lesione personale o danneggiamenti a cose” e non era ipotizzabile “l'obbligo del versamento dell'indennizzo per i danni cagionati dall'assicurato per l'inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte con i terzi, quale pareva potersi configurare il danno dedotto in citazione”;
d) a nulla valevano, al riguardo, “le eccezioni sollevate … da parte attrice”, perché, se era vero che il rischio assicurato - quale descritto nella polizza- atteneva ad “attività postali e di corriere, corrieri postali diversi dalle poste nazionali, agenzia di recapito a domicilio”, era altrettanto vero che, “secondo il già citato articolo 12 delle condizioni generali”, l'indennizzo era dovuto “solo per gli eventi ivi esplicitamente indicati, verificatisi nell'ambito del rischio per cui era stato stipulato il contratto”;
e) ciò in quanto era necessario distinguere il rischio per il quale l'assicurazione era stata contratta -e cioè, l'esercizio dell'attività della società attrice- ed i danni che, verificatisi nell'ambito di quel rischio, avrebbero potuto determinare “il sorgere del diritto all'indennizzo”, atteso che “solo la concorrenza di entrambi gli elementi (accertamento del danno incluso in contratto e verificazione dello stesso nell'ambito dell'attività rischiosa)”, avrebbe potuto comportare “l'accesso al diritto all'indennizzo”; f) in questa prospettiva, non assumeva alcun rilievo nemmeno la condizione speciale in forza della quale l'assicurazione era valida “per i danni derivanti da operazioni di prelievo, rifornimento e consegna su merci, materiali e prodotto, dal momento che tale clausola valeva ad ampliare il rischio assicurato (e, quindi, l'attività di cui sopra), ma non anche il novero dei danni risarcibili”, analogamente a quanto poteva ritenersi “con riferimento all'estensione del
5 rischio per i danni cagionati dai dipendenti della società assicurata”; g) in definitiva, la Parte_1
non aveva dimostrato “che il danno cagionato ad
[...] un terzo (sub specie di danno derivante dall'inadempimento di una prestazione contrattualmente prevista) rientrasse tra quelli coperti dall'assicurazione”, per cui la domanda doveva essere rigettata e la società attrice doveva essere condannata alla refusione delle spese di lite, stante la soccombenza (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 2 e 3).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado sono sostanzialmente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, essendo coerenti, per un verso, con i principi giuridici che sovrintendono alla materia e con il quadro probatorio emerso nel corso del giudizio e non essendo scalfite, per altro verso, dalle ragioni di doglianza articolate dalla società appellante.
5. E' opportuno evidenziare, innanzi tutto, che il Tribunale di
Nocera Inferiore non solo non ha errato -rivelandosi, al riguardo, assolutamente ingenerose le critiche della
[...] nell'interpretazione del contratto Parte_1 di assicurazione, ma ha applicato pedissequamente, avvalendosene con sagacia e correttezza, i principi dell'ermeneutica contrattuale enucleabili dalla disciplina codicistica, tra i quali -e non ultimi- quelli che propugnano - sulla scia del brocardo in claris non fit interpretatio- un'attenta valutazione del tenore letterale del documento contrattuale, nonché una disamina teleologica del suo contenuto, anche in chiave sistematica.
Ed, infatti, la polizza di assicurazione, stipulata a tutela della
“responsabilità civile derivante a termini di legge all'assicurato”, nella parte destinata alla “descrizione del rischio”, individua, in maniera chiara e precisa, le attività
6 “rischiose” e, cioè, potenzialmente foriere dei danni indennizzabili, consistenti in “attività postali e di corriere, corrieri postali diversi dalle poste nazionali, agenzia di recapito”, per poi specificare -in tal modo circoscrivendo l'ambito di operatività della garanzia- la copertura assicurativa, avente ad oggetto esclusivamente -come precisato dall'articolo
12 delle condizioni di assicurazione- “danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cosa, in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione”, ossia in relazione -come rimarcato dalla lettera B della nota informativa- “all'esercizio dell'attività individuata nella descrizione del rischio contenuta in polizza”
(cfr., allegate in copia al fascicolo della società appellante, la polizza di assicurazione e le condizioni di assicurazione, nonché la nota informativa che le correda).
5.1. Il contenuto del contratto di assicurazione, dunque, permette -senza tema di incorrere in errori interpretativi o di qualificazione- di ritenere -a valle di una ponderata valutazione del suo complessivo tenore, evincibile anche dalle condizioni di assicurazione, nonché dalla nota informativa- che le parti abbiano individuato esattamente, in termini specifici e dettagliati, oltre che inequivocabili, il perimetro entro il quale avrebbe dovuto operare la garanzia, indicando l'attività
“rischiosa” e delimitando “gli eventi dannosi indennizzabili”, tra i quali non rientrano quelli derivanti da inadempimento contrattuale, quali sono, in buona sostanza, quelli per i quali la ha invocato l'indennizzo. Parte_1
Nessun elemento, enucleabile dall'ordito negoziale, abilita - oltre tutto- ad una ricostruzione di segno diverso, non essendo rinvenibile alcuna clausola che legittimi a revocare in dubbio l'ambito di operatività della garanzia, circoscritta
7 precipuamente a determinati eventi dannosi -e, cioè, “morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose”- verificatisi nell'esercizio di altrettanto determinate attività -e, cioè,
“attività postali e di corriere, corrieri postali diversi dalle poste nazionali, agenzia di recapito”- dei quali l'assicurato -e, cioè, la fosse tenuto a rispondere Parte_1 civilmente, per capitale, interessi e spese.
5.2. Non di meno -e nell'alveo di quanto si è or ora detto- le clausole -contenute nelle condizioni di assicurazione, nella parte dedicata alle “clausole speciali”, lettere H e P- menzionate, nelle sue difese, dalla società appellante non sono in contrasto con l'interpretazione fin qui prospettata, in quanto il riferimento a danni a cose (ed, in particolare, anche a quelle
“trasportate, rimorchiate o sollevate, caricate o scaricate”, con la precisazione -omessa, invero, dalla Parte_1
nell'articolazione dei motivi di gravame in esame-
[...]
“purché derivanti dalla rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato”), nonché alla “responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell'assicurato”, presuppone pur sempre che gli eventi dannosi indennizzabili abbiano ad oggetto la morte, le lesioni personali o “danneggiamenti a cose” e, non, quindi, che consistano in meri danni da inadempimento contrattuale, quali lamentati dalla società appellante.
5.3. Le ragioni di doglianza della Parte_1
non hanno pregio nemmeno con riferimento alla
[...] prova testimoniale non ammessa dal Giudice di primo grado, che avrebbe permesso -almeno secondo gli assunti della società appellante- di accertare (cfr. l'atto d'appello, a pagina
12, in cui sono indicati i capitoli di prova che, secondo le tesi della , sarebbero dovuti Parte_1 essere ammessi) circostanze di fatto del tutto irrilevanti rispetto alla acclarata -e rilevante a monte- insussistenza -
8 desumibile dalla stessa prospettazione dei pregiudizi occorsi alla società assicurata- di eventi dannosi indennizzabili, rientranti, cioè, nella copertura assicurativa, quale circoscritta contrattualmente.
Parimenti, non sono suscettibili di censura le statuizioni sul governo delle spese di lite emesse dal Tribunale di Nocera
Inferiore, che ha applicato condivisibilmente il principio della soccombenza, ravvisabile -tale soccombenza- anche all'esito del presente grado di giudizio, con conseguente impossibilità, essendo infondato il gravame (ed avendo incentrato le ragioni di doglianza in esame esclusivamente sull'agognato accoglimento dell'appello), di riformare, anche in parte qua, la sentenza impugnata.
6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa,
l'appello proposto dalla Parte_1 deve essere rigettato.
7. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
8. Il rigetto dell'appello impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall'articolo
1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità
9 giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la alla Parte_1 refusione, in favore della società appellata, delle spese di lite, che liquida in euro 5.810,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo
13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 135 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico De Liguori e Maria
Battipaglia, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Amatruda, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
1484/23 del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data 5 luglio 2023.
1 CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 31 gennaio 2024, la Parte_1
proponeva appello, affidandone l'accoglimento a
[...] tre motivi di gravame, avverso la sentenza numero 1484/23, pubblicata in data 5 luglio 2023, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva rigettato la domanda da essa proposta al fine di ottenere, a titolo di indennizzo, la somma di euro 8.169,00, per avere versato tale ammontare alla a causa di un Parte_2 disservizio verificatosi nella consegna di diverse raccomandate, che rientrava nell'ambito dei rischi garantiti dal contratto di assicurazione stipulato dalle parti.
2. Costituitasi in giudizio, la Controparte_2 impugnava le avverse argomentazioni e Parte_3 richieste, delle quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto dalla Parte_1
non è fondato ed, in quanto tale, non merita
[...] accoglimento.
2. Con i tre motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, la società appellante, lamentando l'errata interpretazione e la mancata valutazione delle emergenze processuali, ha messo in rilievo che: a) il Giudice di primo grado aveva inopinatamente escluso dai rischi garantiti il disservizio
2 che si era verificato e che l'aveva vista costretta a risarcire la considerato che il contratto di Parte_2 assicurazione prevedeva espressamente, tra i rischi indennizzabili, quelli inerenti ad “attività postali e di corriere, corrieri postali diversi dalle poste nazionali, agenzia di recapito a domicilio”; b) inoltre, la garanzia era valida ed efficace, sempre in virtù di una espressa previsione contrattuale, “anche per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell'assicurato -incluso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione che avesse superato uno specifico corso in materia di sicurezza- impiegati in conformità della normativa vigente per i danni involontariamente cagionati a terzi rispetto all'assicurato nello svolgimento delle loro mansioni” ed era applicabile anche al cospetto di “danni cagionati a cose trasportate, rimorchiate o sollevate”; c) il
Tribunale di Nocera Inferiore, pertanto, avere interpretato il contratto di assicurazione “non in coerenza della ragione pratica, conosciuta da entrambe le parti, ma distorcendo il significato letterale delle parole”, atteso che “l'oggetto della domanda formulata dalla … Parte_1 era rappresentato dall'accertamento dell'operatività della polizza con riferimento al pregiudizio economico causato dall'attività di impresa”, consistita nella “mancata consegna della posta”; d) del resto, contrariamente a quanto aveva fatto il Giudice di primo grado, il contratto di assicurazione doveva essere interpretato “in ragione dello scopo tipico” per il quale era stato stipulato, “le clausole polisense”, altresì, dovevano essere scrutinate “ricorrendo alle regole civilistiche di ermeneutica contrattuale” e, nel caso in cui avessero presentato “margini di ambiguità”, doveva essere data la preferenza “all'interpretazione più rispondente a buona fede”, fermo restando che “le clausole inserite nelle condizioni
3 generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti” dovevano essere interpretate, “nel dubbio, a favore dell'altro”; e) non era stata ammessa, per di più, la prova testimoniale da essa articolata, nonostante la relativa richiesta fosse stata più volte reiterata, ed era stata condannata ingiustamente alla refusione delle spese di lite, essendo fondata l'azione da essa intentata e destinata ad essere riformata la sentenza impugnata (cfr. l'atto d'appello del 31 gennaio 2024, alle pagine 9, 10, 11, 12 e 13).
3. Il Tribunale di Nocera Inferiore, invero, aveva fatto presente che: a) “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consisteva in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia operava”, sicché era onere dell'assicurato dimostrare che si era verificato “un rischio coperto dalla garanzia assicurativa”, che esso aveva cagionato “un danno risarcibile” e che ricorrevano “gli elementi spaziali e temporali della garanzia”; b) nel caso di specie, “l'attenta lettura del contratto tra le parti, interamente prodotto, unitamente alle condizioni generali, proprio dalla parte attrice”, permetteva di ritenere che “l'evento dedotto in giudizio non rientrasse tra i rischi assicurati”, in quanto l'articolo 12 delle suddette condizioni generali, nell'individuare l'oggetto dell'assicurazione, prevedeva che la tenesse indenne Parte_4
l'assicurato “di quanto questi fosse tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi in relazione ai rischi per i quali era stipulata l'assicurazione”, che valeva “anche per la responsabilità civile che potesse derivare all'assicurato da fatto
4 anche doloso delle persone delle quali dovesse rispondere”; c) la compagnia di assicurazione, in altre parole, si era impegnata a tenere indenne l'assicurato, “previo versamento del premio, dai danni cagionati a terzi per morte, lesione personale o danneggiamenti a cose” e non era ipotizzabile “l'obbligo del versamento dell'indennizzo per i danni cagionati dall'assicurato per l'inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte con i terzi, quale pareva potersi configurare il danno dedotto in citazione”;
d) a nulla valevano, al riguardo, “le eccezioni sollevate … da parte attrice”, perché, se era vero che il rischio assicurato - quale descritto nella polizza- atteneva ad “attività postali e di corriere, corrieri postali diversi dalle poste nazionali, agenzia di recapito a domicilio”, era altrettanto vero che, “secondo il già citato articolo 12 delle condizioni generali”, l'indennizzo era dovuto “solo per gli eventi ivi esplicitamente indicati, verificatisi nell'ambito del rischio per cui era stato stipulato il contratto”;
e) ciò in quanto era necessario distinguere il rischio per il quale l'assicurazione era stata contratta -e cioè, l'esercizio dell'attività della società attrice- ed i danni che, verificatisi nell'ambito di quel rischio, avrebbero potuto determinare “il sorgere del diritto all'indennizzo”, atteso che “solo la concorrenza di entrambi gli elementi (accertamento del danno incluso in contratto e verificazione dello stesso nell'ambito dell'attività rischiosa)”, avrebbe potuto comportare “l'accesso al diritto all'indennizzo”; f) in questa prospettiva, non assumeva alcun rilievo nemmeno la condizione speciale in forza della quale l'assicurazione era valida “per i danni derivanti da operazioni di prelievo, rifornimento e consegna su merci, materiali e prodotto, dal momento che tale clausola valeva ad ampliare il rischio assicurato (e, quindi, l'attività di cui sopra), ma non anche il novero dei danni risarcibili”, analogamente a quanto poteva ritenersi “con riferimento all'estensione del
5 rischio per i danni cagionati dai dipendenti della società assicurata”; g) in definitiva, la Parte_1
non aveva dimostrato “che il danno cagionato ad
[...] un terzo (sub specie di danno derivante dall'inadempimento di una prestazione contrattualmente prevista) rientrasse tra quelli coperti dall'assicurazione”, per cui la domanda doveva essere rigettata e la società attrice doveva essere condannata alla refusione delle spese di lite, stante la soccombenza (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 2 e 3).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado sono sostanzialmente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, essendo coerenti, per un verso, con i principi giuridici che sovrintendono alla materia e con il quadro probatorio emerso nel corso del giudizio e non essendo scalfite, per altro verso, dalle ragioni di doglianza articolate dalla società appellante.
5. E' opportuno evidenziare, innanzi tutto, che il Tribunale di
Nocera Inferiore non solo non ha errato -rivelandosi, al riguardo, assolutamente ingenerose le critiche della
[...] nell'interpretazione del contratto Parte_1 di assicurazione, ma ha applicato pedissequamente, avvalendosene con sagacia e correttezza, i principi dell'ermeneutica contrattuale enucleabili dalla disciplina codicistica, tra i quali -e non ultimi- quelli che propugnano - sulla scia del brocardo in claris non fit interpretatio- un'attenta valutazione del tenore letterale del documento contrattuale, nonché una disamina teleologica del suo contenuto, anche in chiave sistematica.
Ed, infatti, la polizza di assicurazione, stipulata a tutela della
“responsabilità civile derivante a termini di legge all'assicurato”, nella parte destinata alla “descrizione del rischio”, individua, in maniera chiara e precisa, le attività
6 “rischiose” e, cioè, potenzialmente foriere dei danni indennizzabili, consistenti in “attività postali e di corriere, corrieri postali diversi dalle poste nazionali, agenzia di recapito”, per poi specificare -in tal modo circoscrivendo l'ambito di operatività della garanzia- la copertura assicurativa, avente ad oggetto esclusivamente -come precisato dall'articolo
12 delle condizioni di assicurazione- “danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cosa, in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione”, ossia in relazione -come rimarcato dalla lettera B della nota informativa- “all'esercizio dell'attività individuata nella descrizione del rischio contenuta in polizza”
(cfr., allegate in copia al fascicolo della società appellante, la polizza di assicurazione e le condizioni di assicurazione, nonché la nota informativa che le correda).
5.1. Il contenuto del contratto di assicurazione, dunque, permette -senza tema di incorrere in errori interpretativi o di qualificazione- di ritenere -a valle di una ponderata valutazione del suo complessivo tenore, evincibile anche dalle condizioni di assicurazione, nonché dalla nota informativa- che le parti abbiano individuato esattamente, in termini specifici e dettagliati, oltre che inequivocabili, il perimetro entro il quale avrebbe dovuto operare la garanzia, indicando l'attività
“rischiosa” e delimitando “gli eventi dannosi indennizzabili”, tra i quali non rientrano quelli derivanti da inadempimento contrattuale, quali sono, in buona sostanza, quelli per i quali la ha invocato l'indennizzo. Parte_1
Nessun elemento, enucleabile dall'ordito negoziale, abilita - oltre tutto- ad una ricostruzione di segno diverso, non essendo rinvenibile alcuna clausola che legittimi a revocare in dubbio l'ambito di operatività della garanzia, circoscritta
7 precipuamente a determinati eventi dannosi -e, cioè, “morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose”- verificatisi nell'esercizio di altrettanto determinate attività -e, cioè,
“attività postali e di corriere, corrieri postali diversi dalle poste nazionali, agenzia di recapito”- dei quali l'assicurato -e, cioè, la fosse tenuto a rispondere Parte_1 civilmente, per capitale, interessi e spese.
5.2. Non di meno -e nell'alveo di quanto si è or ora detto- le clausole -contenute nelle condizioni di assicurazione, nella parte dedicata alle “clausole speciali”, lettere H e P- menzionate, nelle sue difese, dalla società appellante non sono in contrasto con l'interpretazione fin qui prospettata, in quanto il riferimento a danni a cose (ed, in particolare, anche a quelle
“trasportate, rimorchiate o sollevate, caricate o scaricate”, con la precisazione -omessa, invero, dalla Parte_1
nell'articolazione dei motivi di gravame in esame-
[...]
“purché derivanti dalla rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato”), nonché alla “responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell'assicurato”, presuppone pur sempre che gli eventi dannosi indennizzabili abbiano ad oggetto la morte, le lesioni personali o “danneggiamenti a cose” e, non, quindi, che consistano in meri danni da inadempimento contrattuale, quali lamentati dalla società appellante.
5.3. Le ragioni di doglianza della Parte_1
non hanno pregio nemmeno con riferimento alla
[...] prova testimoniale non ammessa dal Giudice di primo grado, che avrebbe permesso -almeno secondo gli assunti della società appellante- di accertare (cfr. l'atto d'appello, a pagina
12, in cui sono indicati i capitoli di prova che, secondo le tesi della , sarebbero dovuti Parte_1 essere ammessi) circostanze di fatto del tutto irrilevanti rispetto alla acclarata -e rilevante a monte- insussistenza -
8 desumibile dalla stessa prospettazione dei pregiudizi occorsi alla società assicurata- di eventi dannosi indennizzabili, rientranti, cioè, nella copertura assicurativa, quale circoscritta contrattualmente.
Parimenti, non sono suscettibili di censura le statuizioni sul governo delle spese di lite emesse dal Tribunale di Nocera
Inferiore, che ha applicato condivisibilmente il principio della soccombenza, ravvisabile -tale soccombenza- anche all'esito del presente grado di giudizio, con conseguente impossibilità, essendo infondato il gravame (ed avendo incentrato le ragioni di doglianza in esame esclusivamente sull'agognato accoglimento dell'appello), di riformare, anche in parte qua, la sentenza impugnata.
6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa,
l'appello proposto dalla Parte_1 deve essere rigettato.
7. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
8. Il rigetto dell'appello impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall'articolo
1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità
9 giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la alla Parte_1 refusione, in favore della società appellata, delle spese di lite, che liquida in euro 5.810,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo
13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
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