Articolo 4 della Legge 10 maggio 1976, n. 346
Articolo 3Articolo 5
Versione
4 giugno 1976
Art. 4.
Ai trasferimenti immobiliari, regolarizzati a norma degli articoli precedenti, che abbiano realizzato arrotondamento o accorpamento di proprieta' dirette coltivatrici, singole o associate, sono applicabili le agevolazioni previste dall' articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 .
Entrata in vigore il 4 giugno 1976
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