Art. 10. 1. La Scuola organizza corsi di specializzazione della durata di tre anni, secondo i principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 .
2. Per i corsi di specializzazione di cui al comma 1, la Scuola puo' accettare un numero massimo di otto iscritti per ciascun anno, di cui non piu' di tre stranieri.
3. Per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si procede, a favore degli studiosi italiani e stranieri, mediante assegnazione di borse di studio.
4. L'ammissione alla Scuola avviene per concorso nazionale per titoli ed esami.
5. Nello statuto della Scuola vengono definiti:
a) i criteri generali per la valutazione dei titoli; la composizione della commissione, il numero delle prove, le materie di esame e le modalita' di svolgimento del concorso nazionale di cui al comma 4;
b) l'articolazione dei corsi, i quali comprendono comunque la partecipazione ad almeno una delle campagne di scavo annuali programmate;
c) le materie di insegnamento tenendo conto della disciplina dettata per le scuole di specializzazione operanti nell'ambito delle Universita' degli studi italiane;
d) le modalita' degli esami e la composizione delle commissioni di cui ai commi 6 e 7.
6. Alla fine di ogni anno di corso lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attivita' di formazione svolte in quell'anno per il passaggio all'anno di corso successivo.
7. Superati tutti gli esami, il corso si conclude con un, esame finale di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta che dimostri la preparazione scientifica e le capacita' del candidato.
8. Il diploma di fine corso rilasciato dalla Scuola e' equiparato ad ogni effetto ai diplomi di specializzazione rilasciati dalle Universita' degli studi italiane.
Nota all' art. 10, comma 1:
Il D.P.R. n. 162/1982 reca: "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento".
2. Per i corsi di specializzazione di cui al comma 1, la Scuola puo' accettare un numero massimo di otto iscritti per ciascun anno, di cui non piu' di tre stranieri.
3. Per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si procede, a favore degli studiosi italiani e stranieri, mediante assegnazione di borse di studio.
4. L'ammissione alla Scuola avviene per concorso nazionale per titoli ed esami.
5. Nello statuto della Scuola vengono definiti:
a) i criteri generali per la valutazione dei titoli; la composizione della commissione, il numero delle prove, le materie di esame e le modalita' di svolgimento del concorso nazionale di cui al comma 4;
b) l'articolazione dei corsi, i quali comprendono comunque la partecipazione ad almeno una delle campagne di scavo annuali programmate;
c) le materie di insegnamento tenendo conto della disciplina dettata per le scuole di specializzazione operanti nell'ambito delle Universita' degli studi italiane;
d) le modalita' degli esami e la composizione delle commissioni di cui ai commi 6 e 7.
6. Alla fine di ogni anno di corso lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attivita' di formazione svolte in quell'anno per il passaggio all'anno di corso successivo.
7. Superati tutti gli esami, il corso si conclude con un, esame finale di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta che dimostri la preparazione scientifica e le capacita' del candidato.
8. Il diploma di fine corso rilasciato dalla Scuola e' equiparato ad ogni effetto ai diplomi di specializzazione rilasciati dalle Universita' degli studi italiane.
Nota all' art. 10, comma 1:
Il D.P.R. n. 162/1982 reca: "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento".