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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/11/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 27.11.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 28.11.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1321 del ruolo generale per l'anno 2025, promossa da:
1. nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
in Cagliari, via Scano n. 44, presso lo Studio dell'Avv. Marcello FANCELLO e dell'Avv. Tiziano TATTI, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. , in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, via Grezar n.
14, elettivamente domiciliata in Roma, via di Ripetta n. 142, presso lo Studio
dell'Avv. Maurizio CIMETTI, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione;
resistente
pagina 1 e contro
3. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso
[...]
dall'Avv. Alessandro DOA e dall'Avv. Stefania SOTGIA, in forza di procura generale, rogito Notaio del 02.05.2024, elettivamente domiciliato Per_1
presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, in Cagliari, alla via P. Delitala n. 2;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
/.
Nell'interesse della resistente : Pt_2
“La scrivente difesa fa presente che l'avviso di addebito n. 32520160005578730 è
stato interamente sgravato dall' DO l'unico atto sotteso all' CP_2
intimazione impugnata 02520259000425657 dichiara che non darà seguito Pt_2
ad alcuna esecuzione in relazione a tale atto.
Si insiste quindi per la declaratoria di cessazione della materia a spese
compensate”.
Nell'interesse del resistente : CP_3
“1) Dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese
di lite nei confronti dell' ”. CP_3
pagina 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso, davanti a questo Tribunale, nei Parte_1
confronti dell' e Controparte_4
dell' , al Controparte_1
fine di domandare l'annullamento dell'atto di intimazione di pagamento n.
02520259000425657 a cui è sotteso l'avviso di addebito n.
32520160005578730000.
2. L si è costituita in Parte_2
giudizio, evidenziando la propria correttezza nella sua attività di agente della riscossione, una volta ricevuto il ruolo da parte dell'Ente titolare della pretesa creditoria e, in ragione dell'annullamento degli avvisi effettuato dall' CP_2
chiedendo pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere.
3. L' Controparte_1
si è costituito in giudizio, rappresentando di avere proceduto all'annullamento dei titoli sottesi all'intimazione per cui è causa solo da ultimo.
4. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
5. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo
civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere
adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti,
pagina 3 atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta
al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una
decisione sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n.
25625).
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non manifestino interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
Nel caso di specie, appunto, è risultato documentalmente provato che, soltanto tre mesi dopo l'instaurazione del presente giudizio, l ha provveduto CP_2
all'annullamento dell'avviso di addebito impugnato sotteso all'intimazione di pagamento, nonostante il fatto che l'avviso di addebito citato era già stato oggetto del procedimento n. R.G. 4963/2019, deciso con sentenza dell'intestato Tribunale
n. 227/2025 del 03.02.2025 (Dott. Giorgio MURRU).
Pertanto, deve essere disposta la compensazione integrale delle spese di lite soltanto tra e l' ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in ragione della Pt_1 Pt_2
posizione dell'agente di riscossione.
Per altro verso, in forza del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., l'
[...]
, in persona del Controparte_5
Presidente pro tempore, deve essere condannato a rifondere delle Parte_1
spese di lite, liquidate come in dispositivo, calcolate, per tutte le fasi, secondo i minimi tariffari, nello scaglione di valore corrispondente a quello dell'avviso annullato in autotutela, con esclusione della sola fase istruttoria, effettivamente non tenutasi.
pagina 4
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra e Parte_1
l in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore;
3. condanna l' Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, a rifondere
[...] Parte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.043,00, di cui euro 43,00 per spese ed euro 4.000,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A.
Cagliari, 28.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 5