Ordinanza cautelare 21 luglio 2021
Sentenza 9 maggio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 09/05/2022, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/05/2022
N. 00736/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00937/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 937 del 2021, proposto da
Airport Shuttle Italy Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Digiorgio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Cesarea Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento del Comune di Santa Cesarea Terme prot. numero 4277 del 04.05.2021, notificato alla ricorrente in data 4/05/2021, avente ad oggetto la revoca dell'autorizzazione n. 11/2020, per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente, con ricorso notificato il 21/06/2021 e depositato in giudizio in pari data, impugna il provvedimento del Comune di Santa Cesarea Terme prot. numero 4277 del 04.05.2021, notificatale in data 4/05/2021, avente ad oggetto la revoca dell’autorizzazione n. 11 (rilasciata alla odierna ricorrente in data 09/01/2020, a seguito di richiesta di conferimento, in sostituzione dell’autorizzazione n. 8 rilasciata in data 08/08/2019 al signor NE PH), per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente, nonchè ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1. VIOLAZIONE DI LEGGE E DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 14 DELLA LEGGE N. 241/1990 SUL PROCEDIEMENTO AMMINISTRATIVO.
2. VIOLAZIONE DI LEGGE. ARTICOLO 21-OCTIES. ANNULLABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO ADOTTATO IN VIOLAZIONE DI LEGGE, O VIZIATO DA ECCESSO DI POTERE, O DA INCOMPETENZA. LA NORMATIVA ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONE.
Dopo aver illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, parte ricorrente concludeva come sopra riportato.
Con ordinanza cautelare n. 430 del 21/07/2021, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia del provvedimento comunale impugnato, fissando per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica dell’8 Marzo 2022, con la seguente motivazione: “ Ritenuta, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio, la sussistenza del necessario fumus boni iuris del ricorso, in quanto il gravato provvedimento comunale di revoca dell’autorizzazione n.c.c. n. 11 del 9.01.2020 appare illegittimo per erroneità, sotto un duplice profilo, laddove, da un lato, recita che “agli atti di questo ufficio risulta pervenuta in data 28 gennaio2021, dallo studio legale Alessandro Digiorgio, solo una istanza di accesso agli atti, regolarmente evasa, priva di memorie difensive o richiesta di audizione”, nel mentre risulta in atti che parte ricorrente ha presentato, in sede procedimentale, una memoria difensiva in data 20 gennaio 2021, e, dall’altro lato, riporta che “si riscontra dalle informazioni e accertamenti espletati da questo Comando di Polizia Locale, infatti, nel secondo semestre del 2019, senza alcuna misura restrittiva Covid-19, non è stato mai rilevato lo stazionamento in rimessa dell’autovettura autorizzata al servizio n.c.c. di cui all’autorizzazione n. 8 intestata al signor NE PH”, nel mentre, sulla base della nota prot. n. 185 del 31/12/2020 della Polizia Locale del Comune di Santa Cesarea Terme versata in atti, risulta che i controlli della Polizia Locale sono avvenuti (solo) dal mese di giugno a dicembre 2020, ovvero in periodo di pandemia.
Ritenuta, altresì, la sussistenza dell’allegato pregiudizio grave ed irreparabile e rilevato che le spese di questa fase possono essere dichiarate irripetibili, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del Comune intimato ”.
Il 04/03/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa, insistendo per l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, per l’annullamento dell’impugnato provvedimento di revoca emesso dal Comune di Santa Cesarea Terme.
Non si è costituito in giudizio il Comune intimato.
Nella pubblica udienza dell’8/03/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è fondato nel merito e deve, pertanto, essere accolto.
1. - Parte ricorrente deduce, con il primo motivo di gravame, l'omessa valutazione degli apporti forniti dal privato in sede procedimentale, non avendo, nel caso di specie, il Comune intimato “ preso in considerazione né le memorie, né tantomeno la documentazione attestante l’effettivo servizio svolto dalla società ricorrente ”, e, con il secondo motivo di gravame, l’erroneità delle motivazioni addotte a sostegno dell’impugnata revoca dell’autorizzazione n.c.c. n. 11/2020, incentrate sul mancato stazionamento in rimessa dell'autovettura autorizzata al servizio di n.c.c. in questione (“ La ditta "Airport Shittle Italy M.M. di NE PH" e La Societa Cooperativa "AIRPORT SHUTTLE ITALY", non hanno mai svolto l'attività di N.C.C. nel territorio di questo comune, ma altrove, prevalentemente a Roma e dintorni pur figurando formalmente la disponibilità della rimessa nel territorio comunale di Santa Cesarea Terme, in Via Tevere 44, dichiarata a suo tempo come unica rimessa. Ciò, si riscontra dalle informazioni e accertamenti espletati da questa Comando di Polizia Locale, infatti, nel secondo semestre· del 2019, senza alcuna misura ristrettiva da Covid-19, non è stato mai rilevato lo stazionamento in rimessa dell'autovettura autorizzata al servizio di n.c.c. di cui all'autorizzazione n° 8 intestata al signor NE PH, nè sono mai stati rinvenuti i fogli di viaggio che avrebbero dovuto essere depositati in rimessa, cosi come previsto dalla normativa vigente. Analogo risultato è stato registrato nel corso dell'anno 2020, a carico della Societa Cooperativa "AIRPORT SHUTTLE ITALY", che effettuava servizi di N.C.C. con l'autovettura targata CX721PS, in Roma Capitale, provvista anche autorizzazione al transito nelle zone a traffico limitate rilasciata da RSM ”).
2. - Entrambi i predetti motivi di gravame sono fondati, come già rilevato da questo Tribunale con l’ordinanza cautelare n. 430 del 21/07/2021, avverso la quale non risulta essere stato interposto appello da parte del Comune intimato, che è rimasto contumace in giudizio.
Osserva, infatti, il Collegio che il gravato provvedimento comunale di revoca dell’autorizzazione n.c.c. n. 11 del 9.01.2020 è illegittimo per erroneità, sotto un duplice profilo, laddove, da un lato, recita che “ agli atti di questo ufficio risulta pervenuta in data 28 gennaio2021, dallo studio legale Alessandro Digiorgio, solo una istanza di accesso agli atti, regolarmente evasa, priva di memorie difensive o richiesta di audizione ”, nel mentre risulta provato dalla documentazione versata in giudizio che parte ricorrente ha presentato, in sede procedimentale, una memoria difensiva in data 20 gennaio 2021, e, dall’altro lato, riporta che “ Ciò si riscontra dalle informazioni e accertamenti espletati da questo Comando di Polizia Locale, infatti, nel secondo semestre del 2019, senza alcuna misura restrittiva Covid-19, non è stato mai rilevato lo stazionamento in rimessa dell’autovettura autorizzata al servizio n.c.c. di cui all’autorizzazione n. 8 intestata al signor NE PH” , nel mentre, sulla base della nota prot. n. 185 del 31/12/2020 della Polizia Locale del Comune di Santa Cesarea Terme versata in atti, risulta che i controlli della Polizia Locale sono avvenuti (solo) dal mese di giugno a dicembre 2020, ovvero in periodo di pandemia (“ … si comunica di seguito 1'esito degli accertamenti che i sottoscritti istruttori di Polizia Locale … hanno effettuato fino alla data odierna sul Sig. …. Preliminarmente, si sottolinea che tutti i controlli sono stati incentrati soprattutto a verificare se le autorimesse dichiarate dai rispettivi titolari di autorizzazione, venivano effettivamente utilizzate dagli stessi secondo quanto dispone la normativa vigente; nonchè per controllare presso le stesse i relativi fogli di viaggio. Di conseguenza i sottoscritti, a partire dalla Suo primo ordine di servizio che risale a circa la fine del mese di Giugno di quest'anno e fino ad oggi, si sono alternati durante il giorno e secondo gli orari di servizio in controlli quasi quotidiani, eseguiti presso i luoghi indicati come autorimesse ”).
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere, quindi, accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento comunale impugnato.
4. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Comune di Santa Cesarea Terme e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento comunale impugnato.
Condanna il Comune di Santa Cesarea Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO