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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 9589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9589 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Leonardo PICA Presidente dr. Adriano DEL BENE Giudice rel. dr. Arminio Salvatore RABUANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1061/2021 RG promossa da
nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. Gianni Emilio Iacobelli (C.F. ), con C.F._3 studio in Napoli, alla Via. P. Giannone n. 30 attrici nei confronti di
con sede in Nola (NA) alla Via Stella n. 14 (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Angela Sorrentino (C.F. ), insieme alla quale è elettivamente C.F._4 domiciliata in Napoli alla Via Mascagni n. 64 presso l'avv. Paola Santoro convenuta unipersonale, con sede in Sperone (AV) alla Via Giacomo Matteotti, I traversa CP_3
n. 31 (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avv. Giuseppe Cannavale (C.F. ), insieme al quale è C.F._5 elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Carlo Poerio n. 15, presso l'avv. Enrico De Sena convenuta
Conclusioni 2
All'udienza del 27.05.2025 le parti concludevano come da verbale da intendersi qui riportato e trascritto.
Fatto e Diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.12.2019 le odierne attrici citavano in giudizio il e innanzi al Tribunale di Nola per far Controparte_1 CP_3 accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale delle società convenute per i fatti esposti nell'atto introduttivo del giudizio nonché per far accertare e dichiarare Parte_1 creditrice nei confronti di e/o del della somma CP_3 Controparte_1 corrispondente al 9% dell'importo di cui al d.i. n. 2249/2013 emesso dal Tribunale di Nola e creditrice nei confronti della convenuta e/o del Parte_2 CP_3 [...]
della somma corrispondente al 9% dell'importo di cui al predetto decreto CP_1 ingiuntivo;
per l'effetto, far condannare le società convenute con vincolo solidale o chi di dovere, al pagamento, in favore della sig.ra della somma di € 12.275,77 Parte_1 nonché, in favore della sig.ra della somma di € 28.643,46. Parte_2
Le attrici, a fondamento della domanda, esponevano in fatto:
- che, essendo titolari di quote societarie del avevano sottoscritto Controparte_1 atto preliminare di cessione di quote di partecipazione della predetta società con la promittente acquirente CP_3
- che con l'atto preliminare del 31.01.2015, la dott.ssa , titolare della quota Parte_1 corrispondente al 10% della partecipazione sociale, si era impegnata a cedere alla CP_3 unipersonale la quota del 9%, precisando che la residua parte dell'1% sarebbe rimasta nella di lei titolarità; la sig.ra invece, titolare di una quota pari al 30% della Parte_2 partecipazione sociale del si era impegnata a cedere alla Controparte_1 CP_3 unipersonale la quota del 21% dell'intero capitale sociale, precisando che la residua parte del
9% sarebbe restata nella di lei titolarità;
- che, all'art 5.1. del preliminare di compravendita, veniva precisato che, alla data di sottoscrizione della scrittura, erano pendenti giudizi per il pagamento dei crediti vantati dal Cont verso l per gli anni 2006, 2007 e 2008; Controparte_1 Parte_3
- che, all'art. 7, era stabilito che, nell'ipotesi in cui fossero stati incassati crediti muniti di titoli esecutivi diversi da quelli indicati nel prospetto di bilancio, da allegare all'atto di cessione, e relativi al periodo antecedente alla data di cessione, la promittente acquirente 3 avrebbe dovuto, entro 30 giorni, versare alle promittenti cedenti il maggior importo effettivamente incassato;
- che, all'art. 8.1, veniva convenuto tra le parti che le pattuizioni del preliminare, se non trasfuse nell'atto di cessione, sarebbero rimaste in vigore anche successivamente alla cessione delle partecipazioni, continuando a regolamentare i rapporti tra le parti;
- che, con atto notarile del 09.04.2015, registrato in Castellammare di Stabia in data
14.04.2015 al n. 3075 Serie IT, si procedeva alla stipula dell'atto definitivo della cessione delle quote societarie;
- che, in data 20.09.2016, la Società Centro Bio Analisi risultava essere destinataria di CP_1 un accredito pari a € 122.852,03 a titolo di parziale soddisfazione dei crediti vantati nei confronti dell' per gli anni 2006, 2007 e 2008; Parte_4
- che, infatti, con decreto ingiuntivo n. 2249/2013, emesso dal Tribunale di Nola, era stato ingiunto alla il pagamento, in favore del della Parte_4 Controparte_1 somma € 136.397,47 oltre interessi dal dì della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nonché delle spese della procedura;
- che, avverso il predetto decreto ingiuntivo, l' aveva proposto Parte_4 opposizione, innanzi al Tribunale di Nola, definita con sentenza n. 1249/2015 con la quale veniva rigettata l'opposizione ed era confermato il decreto ingiuntivo n. 2249/2013, con condanna, altresì, alle spese di lite in favore del procuratore costituito;
- che, con determinazione dirigenziale n. 36 del 02.05.2016 e determinazione dirigenziale n.
6 del 19.01.2017 dell' , venivano pagati sia l'importo di € 136.397,47 per Parte_4 prestazioni rese dal Centro Bio Analisi sas di AS PU & C. (oggi Controparte_1
che le spese legali;
[...]
- che, in virtù di quanto stabilito nell'atto di cessione delle quote societarie, a ciascun cedente sarebbe spettata parte dei crediti derivanti dal recupero nei confronti dell' in Parte_4 proporzione alla quota del capitale sociale oggetto della vendita, da corrispondersi entro giorni 30 dall'effettivo incasso;
- che, tuttavia, nonostante i diversi solleciti, le odierne convenute non avevano provveduto alla corresponsione delle somme dovute alle attrici.
Concludevano, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale nel quale erano incorse le società convenute, con conseguente condanna al versamento di quanto dalle stesse dovuto in favore delle attrici. 4
Si costituivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, il Analisi e CP_1 CP_1 CP_3 unipersonale eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito.
[...]
Successivamente, con ordinanza del 06.10.2020, il Tribunale di Nola, in persona del Giudice
VA IT, dichiarava la propria incompetenza in favore della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Napoli.
Il procedimento veniva, quindi, riassunto dinanzi all'intestata Sezione Specializzata, con comparsa in riassunzione notificata il 04.01.2021.
Alla stregua di quanto sopra, e rassegnavano le seguenti Parte_1 Parte_2 conclusioni: «A) Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della in CP_3 persona del l.r.p.t., e del in persona del l.r.p.t., per i fatti di cui in Controparte_1 narrativa;
B) accertare e dichiarare la Sig.ra creditrice nei confronti della convenuta Parte_1
in persona del l.r.p.t., e/o del in persona del l.r.p.t., della CP_3 Controparte_1 somma corrispondente al 9% dell'importo di cui al d.i. n. 2249/2013 emesso dal Tribunale di
Nola; e la sig.ra creditrice nei confronti della convenuta in Parte_2 CP_3 persona del l.r.p.t., e/o del in persona del l.r.p.t., della somma Controparte_1 corrispondente al 21% dell'importo di cui al d.i. n. 2249/2013 emesso dal Tribunale di Nola;
C) per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t., e il in CP_3 Controparte_1 persona del l.r.p.t., con vincolo solidale o chi di dovere, al pagamento, in favore della sig.ra
, della somma di € 12.275,77 nonché, in favore della sig.ra Parte_1 Parte_2
, della somma di € 28.643,46;
[...]
D) In via subordinata, condannare le convenute, in solido o chi dovere, al pagamento, in favore delle istanti, delle maggiori o minori somme che l' On. Giudicante riterrà di giustizia;
E) condannare le convenute, in solido o chi di divere, al pagamento degli interessi e del danno da svalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
F) condannare le convenute, con vincolo solidale o chi dovere, al pagamento delle spese, compensi professionali, oltre oneri accessori, da distrarsi in favore del deducente procuratore».
Si costituiva in giudizio il impugnando e contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, richiesto ed eccepito. 5
In via preliminare, ribadiva la propria carenza di legittimazione passiva: risultava, infatti, evidente che il Analisi non fosse stato parte soggettiva né del contratto CP_1 CP_1 preliminare, né del successivo atto definitivo di cessione di quote.
Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda posto che, successivamente alla sottoscrizione del preliminare, le parti avevano stipulato il contratto definitivo di cessione delle quote che costituiva dunque, l'unico atto idoneo a regolare i rapporti tra cedenti e cessionaria, risultando, di conseguenza, del tutto superati i patti contenuti nel contratto obbligatorio non trasfusi nel definitivo.
Concludeva, quindi, in tal senso: «A.- In via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del - B.- Nel merito rigettare la domanda Controparte_1 attorea in quanto inammissibilie, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto.- C.-
Condannare in ogni caso le istanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi professionali ex D.M. 37/2018 del presente giudizio oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge da attribuirsi al sottoscritto difensore per anticipo fattone».
Si costituiva in giudizio anche la società unipersonale contestando l'avversa CP_3 domanda.
In primo luogo, sosteneva che, alla luce della conclusione del contratto definitivo di quote,
l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni tra le parti fosse da rinvenire proprio in tale ultimo atto e che, di conseguenza, e non avessero diritto Parte_1 Parte_2 ad alcun ulteriore corrispettivo per la cessione delle quote di partecipazione, atteso che il prezzo convenuto con l'atto definitivo notarile era stato regolarmente pagato e che le stesse venditrici avevano rilasciato quietanza a saldo.
In via gradata, nell'ipotesi in cui si dovessero ritenere i rapporti tra le parti regolati dal contratto preliminare, osservava che l'art. 5 lett. h. del prefato preliminare aveva previsto Cont espressamente che nel conteggio (bilancio) non erano stati calcolati i crediti per gli anni
2006, 2007 e 2008 che la promittente acquirente, nella misura totale del 56,67 periodico (e nella misura specifica spettante a ciascun promittente venditore, in base alla quota parte del capitale sociale oggetto della vendita), previa detrazione delle spese legali e di eventuali oneri fiscali che si sarebbe impegnata a versare ai promittenti venditori entro 180 giorni dall'effettivo pagamento.
Ebbene, il a fronte del parziale adempimento da parte della Controparte_1 [...]
- che, in data 20.09.2016, aveva pagato solamente l'importo di euro 122.852,03 Parte_4 6
- aveva conferito mandato agli avv.ti Edgardo Silvestro e Giuseppe Velotti per il recupero coattivo della restante parte del capitale e degli interessi, pagando per competenze professionali l'importo di euro 31.395,94.
La società convenuta osservava, inoltre, come, all'art. 6 del contratto preliminare, fosse stato convenuto che i venditori avrebbero versato agli acquirenti, nella misura del 56,67 periodico
%, ma con solidarietà fra tutti i venditori, le sopravvenienze passive, quest'ultime da intendersi quali passività di qualsivoglia natura maturata antecedentemente alla data dell'atto di cessione e non dichiarata dai promittenti cedenti anche ove accertata e azionata successivamente all'atto di cessione.
Quindi, al fine di determinare l'eventuale importo ancora dovuto nei confronti delle attrici, la società riteneva che si dovesse tener conto anche di tali sopravvenienze passive. unipersonale, dunque, concludeva, chiedendo il rigetto della domanda con CP_3 vittoria di spese.
In sede di prima udienza, celebrata il 30.04.2021, il G.I. rilevava l'incompetenza funzionale dell'Intestata Sezione Specializzata e, successivamente, rimetteva la causa al Collegio per la valutazione in ordine al regolamento di competenza di ufficio ex art. 45 c.p.c.
Con ordinanza comunicata l'08.03.2022, quindi, il Collegio richiedeva d'ufficio alla Corte
Suprema di Cassazione di regolare la competenza per materia ex articolo 45 c.p.c. in ordine alla presente causa affermando la competenza per materia del Tribunale Ordinario di Nola.
In seguito, la Suprema Corte, con ordinanza n. 7402/2023, dichiarava la competenza della
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa del Tribunale di Napoli.
Il giudizio veniva, poi, riassunto a seguito del ricorso depositato in data 12.06.2023 da
Parte_2
All'udienza del 24.11.2023 il G.I. concedeva i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti.
In sede di memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. I termine, parte attrice precisava in tal modo le sue conclusioni: «A) Accertato e dichiarato l'avvenuto incasso da parte del CP_1
Cont dell'importo di €. 122.852,03, quali crediti di cui al decreto ingiuntivo n.
[...]
2249/2013, nonché l'eventuale ulteriore incasso da parte del medesimo Controparte_1 dell'importo (anche parziale) residuo rispetto all'ammontare complessivo azionato in sede monitoria pari ad €. 136.397,47: 7
B) Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della in persona del CP_3
L.r.p.t., e del in persona del L.r.p.t, per i fatti di cui in narrativa;
Controparte_1
C) Accertare e dichiarare la Sig.ra creditrice nei confronti della convenuta Parte_1
Co
in persona del L.r.p.t, e/o del Analisi in persona del L.r.p.t., della CP_3 CP_1 somma corrispondente al 9% dell'importo di cui al d.i. n. 2249/2013 emesso dal Tribunale di
Nola; e la sig.ra creditrice nei confronti della convenuta in Parte_2 CP_3 persona del l.r.p.t., e/o del in persona del l.r.p.t., della somma Controparte_1 corrispondente al 21% dell'importo di cui al d.i. n. 2249 /2013 emesso dal Tribunale di
Nola;
D) Per l'effetto, condannare la in persona del L.r.p.t, e il CP_3 Controparte_1 in persona del L.r.p.t., con vincolo solidale o chi di dovere, al pagamento, in favore della sig.ra della somma di € 12.275,77 nonché, in favore della sig.ra Parte_1
, della somma di € 28.643,46; Parte_2
E) In via subordinata, condannare le convenute, in solido o chi dovere, al pagamento, in favore delle istanti, delle maggiori o minori somme che l'On. Giudicante riterrà di Giustizia;
F) Condannare le convenute, in solido o chi di dovere, al pagamento degli interessi e del danno da svalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
G) Accertare e dichiarare il diritto delle procedenti ad essere risarcite del danno conseguente la condotta omissiva del nella comunicazione degli Controparte_1 incassi di cui al D.I. 2249/2013 – nonché della che ha acquisito la maggioranza CP_3 delle quote del assumendone la gestione mediante nomina di Controparte_1 amministratore di sua espressione – e per l'effetto condannare e il Parte_5 CP_1
in solido tra loro o ciascuna per quanto di ragione a risarcire il danno da
[...] inadempimento nell'ammontare che l'Ill.mo Tribunale Vorrà determinare anche in via equitativa;
H) Condannare le convenute, con vincolo solidale o chi dovere, al pagamento delle spese, compensi professionali, oltre oneri accessori, da distrarsi in favore del deducente procuratore».
Successivamente, il giudice istruttore, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, considerate inammissibili ed irrilevanti le istanze istruttorie avanzate dalle parti, fissava l'udienza del 14.01.2025 per la precisazione delle conclusioni. 8
All'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata il 27.05.2025, dopo alcuni rinvii concessi al fine di favorire una soluzione conciliativa della controversia, tuttavia, senza esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare, pare opportuno affrontare la questione inerente al difetto di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_1
La società, infatti, afferma la propria carenza di legittimazione passiva in quanto soggetto estraneo rispetto sia al contratto preliminare di cessione di quote societarie sia al contratto definitivo.
Ebbene, dalla lettura di entrambi gli atti summenzionati si evince chiaramente come il
[...] non sia stato parte degli stessi, in quanto le obbligazioni scaturenti dal Controparte_1 preliminare, prima, e dal definitivo, poi, hanno riguardato in via esclusiva le odierne attrici, in qualità di promittenti venditrici, e la società unipersonale, in qualità di CP_3 promissaria acquirente (cfr. in senso conforme Trib. Roma del 06.09.2013)
Ne deriva che le domande proposte nei confronti del Analisi devono essere CP_1 considerate inammissibili.
Sempre in via preliminare occorre dar conto che, in sede di memoria ex art. 183, comma 6
c.p.c. I termine, parte attrice nel modificare le proprie conclusioni, aggiungeva, alla domanda originaria, i capi sub A) e G), e precisamente: «A) Accertato e dichiarato l'avvenuto incasso Cont da parte del dell'importo di €. 122.852,03, quali crediti di cui al Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 2249/2013, nonché l'eventuale ulteriore incasso da parte del medesimo dell'importo (anche parziale) residuo rispetto all'ammontare complessivo Controparte_1 azionato in sede monitoria pari ad €. 136.397,47;
G) Accertare e dichiarare il diritto delle procedenti ad essere risarcite del danno conseguente la condotta omissiva del nella comunicazione degli Controparte_1 incassi di cui al D.I. 2249/2013 – nonché della che ha acquisito la maggioranza CP_3 delle quote del assumendone la gestione mediante nomina di Controparte_1 amministratore di sua espressione – e per l'effetto condannare e il Parte_5 CP_1
in solido tra loro o ciascuna per quanto di ragione a risarcire il danno da
[...] inadempimento nell'ammontare che l'Ill.mo Tribunale Vorrà determinare anche in via equitativa». 9
Una premessa di ordine logico e sistematico impone di rammentare che il sistema di preclusioni processuali si estrinseca nell'obbligo delle parti di fissare il thema decidendum ed il thema probandum della controversia entro un termine tendenzialmente inderogabile e senza possibilità di regressione.
Ciò in quanto le norme che prevedono le preclusioni devono essere considerate norme di ordine pubblico processuale, tese a garantire non solo l'interesse della parte, ma anche, e soprattutto, l'interesse pubblico ad un ordinato e celere andamento del processo.
Tanto premesso, nella nota sentenza a Sezioni Unite n. 22404 del 13 settembre 2018, la
Suprema Corte ha chiarito i profili più controversi e rilevanti relativamente alla modifica della domanda di causa, individuando, sul piano cronologico, la prima memoria di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. come termine ultimo entro il quale procedere all'azionabilità del cd. ius variandi senza che questo comporti un pregiudizio al diritto di difesa o un ostacolo all'economia processuale, nonché specificando, sul piano contenutistico e sostanziale, il discrimine tra emendatio libelli, consentita, e mutatio libelli, non ammessa.
Quanto al discrimine tra emendatio e mutatio libelli, senza ripercorrere il percorso argomentativo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità per ampliare il potere di esercizio dello ius variandi nel rispetto del principio di economia processuale, evitando la proliferazione dei processi, si può affermare che i giudici della nomofilachia abbiano abbandonato il criterio della differenziazione di petitum e causa petendi per valorizzare, invero, in una prospettiva di più ampio respiro, l'inerenza delle nuove domande alla medesima vicenda sostanziale sottoposta all'esame del giudice e rispetto alla quale la domanda modificata risulti maggiormente confacente all'intervento della parte.
Sulla base di tali premesse, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n.
22404 del 13.09.2018 hanno affermato che “..va accertato se, tra la domanda inizialmente proposta e quella poi successivamente formulata con la memoria ex art. 183, 6° comma,
c.p.c., sussista quel rapporto di connessione per “alternatività” od “incompatibilità” cui si fa riferimento in quella decisione. Nella specie, entrambe le domande proposte (di adempimento contrattuale e di indebito arricchimento) si riferiscono indubbiamente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale…E' ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata, con la prima memoria ex art. 183, 6° comma,
c.p.c., nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora 10 si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella inizialmente formulata”.
Chiarito in questi termini l'esercizio dello ius variandi, per quanto attiene alla domanda di accertamento dell'avvenuto incasso da parte del dell'importo di cui Controparte_1 al decreto ingiuntivo n. 2249/2013, questa può essere correttamente qualificata come emendatio libelli in quanto si palesa come mera precisazione logicamente connessa alla domanda già spiegata in termini di antefatto (l'avvenuto incasso della somma) rispetto alla richiesta di accertamento di inadempimento contrattuale, contestato alle società convenute, con conseguente condanna delle stesse al pagamento dell'importo dovuto a favore delle attrici.
Le medesime considerazioni, di contro, non possono valere per la domanda diretta ad accertare il diritto al risarcimento del danno conseguente alla condotta omissiva – contestata alle società convenute - nel comunicare gli incassi di cui al decreto ingiuntivo n. 2249/2013, con annessa condanna al risarcimento del danno.
Tale domanda, infatti, sebbene possa in astratto avere attinenza con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio il cui fulcro è da rinvenire nell'accertamento dell'inadempimento contrattuale delle società convenute, ha per oggetto l'accertamento di una diversa responsabilità per omissione, senza che sia ravvisabile alcun tipo di connessione per
“alternatività” od “incompatibilità” - cui fa riferimento la Suprema Corte con la suindicata pronuncia - in quanto la domanda sub capo G, introdotta da parte attrice, in sede di memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c. I termine, attiene a una responsabilità di natura extra contrattuale di cui all'art. 2043 c.c. che si intende (tardivamente) aggiungere rispetto al già dedotto inadempimento contrattuale.
Per quanto detto, la domanda sub capo G deve essere qualificata come nuova e, pertanto, va dichiarata inammissibile.
In riferimento alla richiesta di accertamento dell'avvenuto incasso da parte del CP_1 delle somme di cui al decreto ingiuntivo n. 2249/2013, parte attrice ritiene sussistere
[...] un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Nella fattispecie, in realtà, l'argomento sembra piuttosto fallace e si appalesa verosimilmente come un tentativo di giustificare l'esercizio dell'azione nei confronti della società le cui quote sono state oggetto di alienazione. Invero,
l'accertamento del riscosso incasso va qualificato come mero presupposto dell'accertamento dell'inadempimento della cessionaria rispetto al vincolo pattizio assunto nei confronti delle 11 cedenti, senza che questo possa configurare i presupposti per considerare la predetta società come litisconsorte necessario nella presente controversia.
Venendo, ora, al merito del presente giudizio: la domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
Come correttamente sostenuto dalle odierne attrici i rapporti tra le promittenti venditrici e la promissaria acquirente risultano essere regolamentati dal contratto preliminare di cessione di quote del 31.01.2015 e, tanto, non solo in virtù degli artt.
8.1 e 8.2 che chiaramente statuiscono: «Le pattuizioni del presente atto se non trasfuse nell'Atto di cessione rimarranno in vigore anche successivamente alla cessione delle partecipazioni, continuando a regolamentare i rapporti tra le parti» e «Qualsiasi modificazione al presente contratto preliminare non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto e firmato da entrambe le parti», ma, soprattutto, in forza di quanto pattuito in occasione della stipula dell'atto definitivo avvenuta il 09.04.2015.
In questa sede, infatti, le parti stabilivano che: «ogni altra pattuizione convenuta nella scrittura del 31 gennaio 2015, non richiamata nell'odierna cessione di quote, continua ad avere pieno valore tra esse parti, non dovendosi ritenere tale scrittura superata dall'odierno contratto». (cfr. ultima pagina aggiunta all'atto notarile di cessione di quote).
Ebbene, sul tema dei rapporti tra preliminare e definitivo va registrato un approdo costante della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale: «[…] è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che le parti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva» (Sez. 2, sentenza n. 15585 del 2007) e, del pari, sentenza n. 9063/2012, Sez. 2 secondo cui: «nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che le parti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva». 12
Dunque, nel caso di specie, i rapporti tra le parti, in virtù della pattuizione sopra richiamata, risultano a tutt'oggi disciplinati dal contratto preliminare di cessione di quote che non può in alcun modo dirsi superato dalla successiva stipula del contratto definito né, in aggiunta, la predetta pattuizione risulta essere stata oggetto di specifica contestazione, nell'ambito della presente controversia, da parte della società acquirente. Non va ignorato che le parti hanno preferito aggiungere all'atto notarile di cessione di quote, la predetta scrittura privata in cui si richiamava espressamente il contenuto del preliminare, così ribandendo che la fonte degli obblighi contrattuali assunti non fosse individuata soltanto dal contratto definitivo.
Ciò chiarito, risulta evidente l'inadempimento contrattuale nel quale è incorsa la società unipersonale essendo venuta meno all'impegno, assunto nei confronti dei CP_3 promittenti venditori, di versare - entro 180 giorni dall'avvenuto pagamento – quanto incassato in riferimento ai crediti vantati dal nei confronti dell' Controparte_1 [...]
per gli anni 2006, 2007 e 2008, nella misura spettante a ciascun promittente Parte_4 venditore, in base alla quota parte del capitale sociale oggetto di cessione, secondo quanto stabilito dall'art. 5 lett. h del preliminare.
Tuttavia, la somma dovuta in favore delle attrici dovrà essere versata previa detrazione delle spese legali e di eventuali oneri fiscali, come correttamente dedotto da CP_3 unipersonale sin dalla comparsa di costituzione e risposta, richiamando il predetto art. 5 lett.
h.
A tal proposito, non coglie nel segno quanto sostenuto dalle attrici secondo cui l'avversa pretesa sarebbe da considerarsi inammissibile sia sotto il profilo processuale, in quanto avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica domanda riconvenzionale o, quantomeno, di eccezione riconvenzionale sia sotto il profilo del merito, poiché solo con la memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. II termine, controparte avrebbe depositato fatture e bonifici presuntivamente riferibili ai giudizi di cognizione e di esecuzione inerenti il recupero dei Cont crediti vantati nei confronti dell'
Ebbene, partendo da tale ultimo rilievo, bisogna chiarire che il deposito delle fatture e dei bonifici è avvenuto nel rispetto dei termini stabiliti dal codice di rito;
per quanto attiene, invece, al rilievo di natura processuale occorre precisare che, nel caso di specie, sussiste un'ipotesi di compensazione impropria e per comprendere tale fattispecie viene in soccorso quanto statuito dalla III Sezione Civile della Suprema Corte con ordinanza n. 26365/2024: 13
«Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto non vi è luogo ad un'ipotesi di compensazione "propria" ex artt. 1241 cod.civ. e segg.
(secondo cui i debiti tra due soggetti derivanti da distinti rapporti si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere), che presuppone l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale;
tale accertamento (c.d. compensazione "impropria"), pur potendo dare luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione propria, non per questo è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia processuale che sostanziale (cfr. Cass.
25/08/2006, n. 18498; Cass. 6/07/2009, n. 15796). Le disposizioni di cui agli artt. 1241 cod. civ. e segg. riguardano, infatti, l'ipotesi della compensazione in senso tecnico - giuridico - che postula l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non sono perciò applicabili allorquando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto fra le stesse intercorso, risolvendosi in tal caso la valutazione delle reciproche pretese in un semplice accertamento contabile di dare e di avere, che il giudice può compiere, come si è detto, indipendentemente dalla proposizione di apposita domanda riconvenzionale o di formale eccezione di compensazione (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4825)»
(cfr. ordinanza n. 26365/2024 III Sez. civile).
Dunque, alla stregua della documentazione prodotta da unipersonale, l'importo CP_3 che dovrà essere versato da quest'ultima sarà pari a: € 9.877,73 per somma Parte_1 corrispondente al 9% dell'importo di € 136.397,47 di cui al d.i. n. 2249/2013, al quale sono state sottratte le spese legali pari a € 26.644.81 – importo derivante dalla somma delle fatture allegate in atti - e ad € 23.048,05 per somma corrispondente al 21% Parte_2 dell'importo di cui al predetto d.i. n. 2249/2013 al quale sono state sottratte le spese legali pari a € 26.644.81.
Trattandosi di debito di valuta non deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria invocata da parte attrice.
Per quanto riguarda la domanda relativa all'accertamento dell'avvenuto incasso da parte del Cont dell'importo di € 122.852,03, quali crediti di cui al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 2249/2013, nonché dell'eventuale ulteriore incasso dell'importo residuo rispetto all'ammontare complessivo azionato in sede monitoria pari ad € 136.397,47, si precisa che la 14 stessa deve intendersi superata, in quanto avente ad oggetto fatti ormai non più contestati:
infatti, già in sede di costituzione nel presente giudizio, dava atto del pagamento, CP_3 avvenuto in data 20.09.2016, della somma di € 122.852,03, allegando estratto conto del relativo accredito (cfr. “produzione di parte rg.n 8822_2019”) ed inoltre, CP_3 successivamente, in data 13.01.2025, provvedeva a depositare estratto conto relativo all'avvenuto accredito dell'importo residuo.
Infine, occorre sottolineare che non può trovare accoglimento la richiesta di CP_5
, reiterata sino in sede di memoria di replica e concernente la revoca
[...] dell'ordinanza del 22.08.2024 con la quale venivano respinte le istanze istruttorie avanzate dalle parti e, ciò, per il rilievo assorbente per il quale la prova testimoniale, richiesta in sede di memoria ex art. 183 II termine c.p.c. dalla società convenuta, è risultata inammissibile e irrilevante ai fini della decisione della presente controversia.
Le spese di lite vanno poste a carico della società secondo il criterio Controparte_5 della soccombenza, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (in base al decisum) ed applicando valori tra i minimi ed i medi tabellari.
Per quanto riguarda il rapporto processuale instauratosi tra parte attrice e il CP_1 [...] sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. CP_1
PQM
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e unipersonale, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così CP_1 CP_3 provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
- accoglie la domanda, e per l'effetto condanna al pagamento in Controparte_5 favore di della somma di € 9.877,73 oltre gli interessi al tasso di cui all'art. Parte_1
1284 comma 4 c.c. dalla domanda fino alla data del deposito della presente sentenza ed in favore di della somma di € 23.048,05 oltre gli interessi al tasso di cui Parte_2 all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda fino alla data del deposito della presente sentenza;
- compensa le spese tra parte attrice e il Analisi CP_1 CP_1
- condanna unipersonale al pagamento in favore di e di CP_3 Parte_1 delle spese processuali che liquida in € 545,00 per esborsi ed in € Parte_2 15
4.050,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e CPA con attribuzione al procuratore Gianni Emilio Iacobelli dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24.09.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Leonardo PICA Presidente dr. Adriano DEL BENE Giudice rel. dr. Arminio Salvatore RABUANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1061/2021 RG promossa da
nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. Gianni Emilio Iacobelli (C.F. ), con C.F._3 studio in Napoli, alla Via. P. Giannone n. 30 attrici nei confronti di
con sede in Nola (NA) alla Via Stella n. 14 (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Angela Sorrentino (C.F. ), insieme alla quale è elettivamente C.F._4 domiciliata in Napoli alla Via Mascagni n. 64 presso l'avv. Paola Santoro convenuta unipersonale, con sede in Sperone (AV) alla Via Giacomo Matteotti, I traversa CP_3
n. 31 (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avv. Giuseppe Cannavale (C.F. ), insieme al quale è C.F._5 elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Carlo Poerio n. 15, presso l'avv. Enrico De Sena convenuta
Conclusioni 2
All'udienza del 27.05.2025 le parti concludevano come da verbale da intendersi qui riportato e trascritto.
Fatto e Diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.12.2019 le odierne attrici citavano in giudizio il e innanzi al Tribunale di Nola per far Controparte_1 CP_3 accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale delle società convenute per i fatti esposti nell'atto introduttivo del giudizio nonché per far accertare e dichiarare Parte_1 creditrice nei confronti di e/o del della somma CP_3 Controparte_1 corrispondente al 9% dell'importo di cui al d.i. n. 2249/2013 emesso dal Tribunale di Nola e creditrice nei confronti della convenuta e/o del Parte_2 CP_3 [...]
della somma corrispondente al 9% dell'importo di cui al predetto decreto CP_1 ingiuntivo;
per l'effetto, far condannare le società convenute con vincolo solidale o chi di dovere, al pagamento, in favore della sig.ra della somma di € 12.275,77 Parte_1 nonché, in favore della sig.ra della somma di € 28.643,46. Parte_2
Le attrici, a fondamento della domanda, esponevano in fatto:
- che, essendo titolari di quote societarie del avevano sottoscritto Controparte_1 atto preliminare di cessione di quote di partecipazione della predetta società con la promittente acquirente CP_3
- che con l'atto preliminare del 31.01.2015, la dott.ssa , titolare della quota Parte_1 corrispondente al 10% della partecipazione sociale, si era impegnata a cedere alla CP_3 unipersonale la quota del 9%, precisando che la residua parte dell'1% sarebbe rimasta nella di lei titolarità; la sig.ra invece, titolare di una quota pari al 30% della Parte_2 partecipazione sociale del si era impegnata a cedere alla Controparte_1 CP_3 unipersonale la quota del 21% dell'intero capitale sociale, precisando che la residua parte del
9% sarebbe restata nella di lei titolarità;
- che, all'art 5.1. del preliminare di compravendita, veniva precisato che, alla data di sottoscrizione della scrittura, erano pendenti giudizi per il pagamento dei crediti vantati dal Cont verso l per gli anni 2006, 2007 e 2008; Controparte_1 Parte_3
- che, all'art. 7, era stabilito che, nell'ipotesi in cui fossero stati incassati crediti muniti di titoli esecutivi diversi da quelli indicati nel prospetto di bilancio, da allegare all'atto di cessione, e relativi al periodo antecedente alla data di cessione, la promittente acquirente 3 avrebbe dovuto, entro 30 giorni, versare alle promittenti cedenti il maggior importo effettivamente incassato;
- che, all'art. 8.1, veniva convenuto tra le parti che le pattuizioni del preliminare, se non trasfuse nell'atto di cessione, sarebbero rimaste in vigore anche successivamente alla cessione delle partecipazioni, continuando a regolamentare i rapporti tra le parti;
- che, con atto notarile del 09.04.2015, registrato in Castellammare di Stabia in data
14.04.2015 al n. 3075 Serie IT, si procedeva alla stipula dell'atto definitivo della cessione delle quote societarie;
- che, in data 20.09.2016, la Società Centro Bio Analisi risultava essere destinataria di CP_1 un accredito pari a € 122.852,03 a titolo di parziale soddisfazione dei crediti vantati nei confronti dell' per gli anni 2006, 2007 e 2008; Parte_4
- che, infatti, con decreto ingiuntivo n. 2249/2013, emesso dal Tribunale di Nola, era stato ingiunto alla il pagamento, in favore del della Parte_4 Controparte_1 somma € 136.397,47 oltre interessi dal dì della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nonché delle spese della procedura;
- che, avverso il predetto decreto ingiuntivo, l' aveva proposto Parte_4 opposizione, innanzi al Tribunale di Nola, definita con sentenza n. 1249/2015 con la quale veniva rigettata l'opposizione ed era confermato il decreto ingiuntivo n. 2249/2013, con condanna, altresì, alle spese di lite in favore del procuratore costituito;
- che, con determinazione dirigenziale n. 36 del 02.05.2016 e determinazione dirigenziale n.
6 del 19.01.2017 dell' , venivano pagati sia l'importo di € 136.397,47 per Parte_4 prestazioni rese dal Centro Bio Analisi sas di AS PU & C. (oggi Controparte_1
che le spese legali;
[...]
- che, in virtù di quanto stabilito nell'atto di cessione delle quote societarie, a ciascun cedente sarebbe spettata parte dei crediti derivanti dal recupero nei confronti dell' in Parte_4 proporzione alla quota del capitale sociale oggetto della vendita, da corrispondersi entro giorni 30 dall'effettivo incasso;
- che, tuttavia, nonostante i diversi solleciti, le odierne convenute non avevano provveduto alla corresponsione delle somme dovute alle attrici.
Concludevano, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale nel quale erano incorse le società convenute, con conseguente condanna al versamento di quanto dalle stesse dovuto in favore delle attrici. 4
Si costituivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, il Analisi e CP_1 CP_1 CP_3 unipersonale eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito.
[...]
Successivamente, con ordinanza del 06.10.2020, il Tribunale di Nola, in persona del Giudice
VA IT, dichiarava la propria incompetenza in favore della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Napoli.
Il procedimento veniva, quindi, riassunto dinanzi all'intestata Sezione Specializzata, con comparsa in riassunzione notificata il 04.01.2021.
Alla stregua di quanto sopra, e rassegnavano le seguenti Parte_1 Parte_2 conclusioni: «A) Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della in CP_3 persona del l.r.p.t., e del in persona del l.r.p.t., per i fatti di cui in Controparte_1 narrativa;
B) accertare e dichiarare la Sig.ra creditrice nei confronti della convenuta Parte_1
in persona del l.r.p.t., e/o del in persona del l.r.p.t., della CP_3 Controparte_1 somma corrispondente al 9% dell'importo di cui al d.i. n. 2249/2013 emesso dal Tribunale di
Nola; e la sig.ra creditrice nei confronti della convenuta in Parte_2 CP_3 persona del l.r.p.t., e/o del in persona del l.r.p.t., della somma Controparte_1 corrispondente al 21% dell'importo di cui al d.i. n. 2249/2013 emesso dal Tribunale di Nola;
C) per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t., e il in CP_3 Controparte_1 persona del l.r.p.t., con vincolo solidale o chi di dovere, al pagamento, in favore della sig.ra
, della somma di € 12.275,77 nonché, in favore della sig.ra Parte_1 Parte_2
, della somma di € 28.643,46;
[...]
D) In via subordinata, condannare le convenute, in solido o chi dovere, al pagamento, in favore delle istanti, delle maggiori o minori somme che l' On. Giudicante riterrà di giustizia;
E) condannare le convenute, in solido o chi di divere, al pagamento degli interessi e del danno da svalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
F) condannare le convenute, con vincolo solidale o chi dovere, al pagamento delle spese, compensi professionali, oltre oneri accessori, da distrarsi in favore del deducente procuratore».
Si costituiva in giudizio il impugnando e contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, richiesto ed eccepito. 5
In via preliminare, ribadiva la propria carenza di legittimazione passiva: risultava, infatti, evidente che il Analisi non fosse stato parte soggettiva né del contratto CP_1 CP_1 preliminare, né del successivo atto definitivo di cessione di quote.
Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda posto che, successivamente alla sottoscrizione del preliminare, le parti avevano stipulato il contratto definitivo di cessione delle quote che costituiva dunque, l'unico atto idoneo a regolare i rapporti tra cedenti e cessionaria, risultando, di conseguenza, del tutto superati i patti contenuti nel contratto obbligatorio non trasfusi nel definitivo.
Concludeva, quindi, in tal senso: «A.- In via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del - B.- Nel merito rigettare la domanda Controparte_1 attorea in quanto inammissibilie, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto.- C.-
Condannare in ogni caso le istanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi professionali ex D.M. 37/2018 del presente giudizio oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge da attribuirsi al sottoscritto difensore per anticipo fattone».
Si costituiva in giudizio anche la società unipersonale contestando l'avversa CP_3 domanda.
In primo luogo, sosteneva che, alla luce della conclusione del contratto definitivo di quote,
l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni tra le parti fosse da rinvenire proprio in tale ultimo atto e che, di conseguenza, e non avessero diritto Parte_1 Parte_2 ad alcun ulteriore corrispettivo per la cessione delle quote di partecipazione, atteso che il prezzo convenuto con l'atto definitivo notarile era stato regolarmente pagato e che le stesse venditrici avevano rilasciato quietanza a saldo.
In via gradata, nell'ipotesi in cui si dovessero ritenere i rapporti tra le parti regolati dal contratto preliminare, osservava che l'art. 5 lett. h. del prefato preliminare aveva previsto Cont espressamente che nel conteggio (bilancio) non erano stati calcolati i crediti per gli anni
2006, 2007 e 2008 che la promittente acquirente, nella misura totale del 56,67 periodico (e nella misura specifica spettante a ciascun promittente venditore, in base alla quota parte del capitale sociale oggetto della vendita), previa detrazione delle spese legali e di eventuali oneri fiscali che si sarebbe impegnata a versare ai promittenti venditori entro 180 giorni dall'effettivo pagamento.
Ebbene, il a fronte del parziale adempimento da parte della Controparte_1 [...]
- che, in data 20.09.2016, aveva pagato solamente l'importo di euro 122.852,03 Parte_4 6
- aveva conferito mandato agli avv.ti Edgardo Silvestro e Giuseppe Velotti per il recupero coattivo della restante parte del capitale e degli interessi, pagando per competenze professionali l'importo di euro 31.395,94.
La società convenuta osservava, inoltre, come, all'art. 6 del contratto preliminare, fosse stato convenuto che i venditori avrebbero versato agli acquirenti, nella misura del 56,67 periodico
%, ma con solidarietà fra tutti i venditori, le sopravvenienze passive, quest'ultime da intendersi quali passività di qualsivoglia natura maturata antecedentemente alla data dell'atto di cessione e non dichiarata dai promittenti cedenti anche ove accertata e azionata successivamente all'atto di cessione.
Quindi, al fine di determinare l'eventuale importo ancora dovuto nei confronti delle attrici, la società riteneva che si dovesse tener conto anche di tali sopravvenienze passive. unipersonale, dunque, concludeva, chiedendo il rigetto della domanda con CP_3 vittoria di spese.
In sede di prima udienza, celebrata il 30.04.2021, il G.I. rilevava l'incompetenza funzionale dell'Intestata Sezione Specializzata e, successivamente, rimetteva la causa al Collegio per la valutazione in ordine al regolamento di competenza di ufficio ex art. 45 c.p.c.
Con ordinanza comunicata l'08.03.2022, quindi, il Collegio richiedeva d'ufficio alla Corte
Suprema di Cassazione di regolare la competenza per materia ex articolo 45 c.p.c. in ordine alla presente causa affermando la competenza per materia del Tribunale Ordinario di Nola.
In seguito, la Suprema Corte, con ordinanza n. 7402/2023, dichiarava la competenza della
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa del Tribunale di Napoli.
Il giudizio veniva, poi, riassunto a seguito del ricorso depositato in data 12.06.2023 da
Parte_2
All'udienza del 24.11.2023 il G.I. concedeva i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti.
In sede di memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. I termine, parte attrice precisava in tal modo le sue conclusioni: «A) Accertato e dichiarato l'avvenuto incasso da parte del CP_1
Cont dell'importo di €. 122.852,03, quali crediti di cui al decreto ingiuntivo n.
[...]
2249/2013, nonché l'eventuale ulteriore incasso da parte del medesimo Controparte_1 dell'importo (anche parziale) residuo rispetto all'ammontare complessivo azionato in sede monitoria pari ad €. 136.397,47: 7
B) Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della in persona del CP_3
L.r.p.t., e del in persona del L.r.p.t, per i fatti di cui in narrativa;
Controparte_1
C) Accertare e dichiarare la Sig.ra creditrice nei confronti della convenuta Parte_1
Co
in persona del L.r.p.t, e/o del Analisi in persona del L.r.p.t., della CP_3 CP_1 somma corrispondente al 9% dell'importo di cui al d.i. n. 2249/2013 emesso dal Tribunale di
Nola; e la sig.ra creditrice nei confronti della convenuta in Parte_2 CP_3 persona del l.r.p.t., e/o del in persona del l.r.p.t., della somma Controparte_1 corrispondente al 21% dell'importo di cui al d.i. n. 2249 /2013 emesso dal Tribunale di
Nola;
D) Per l'effetto, condannare la in persona del L.r.p.t, e il CP_3 Controparte_1 in persona del L.r.p.t., con vincolo solidale o chi di dovere, al pagamento, in favore della sig.ra della somma di € 12.275,77 nonché, in favore della sig.ra Parte_1
, della somma di € 28.643,46; Parte_2
E) In via subordinata, condannare le convenute, in solido o chi dovere, al pagamento, in favore delle istanti, delle maggiori o minori somme che l'On. Giudicante riterrà di Giustizia;
F) Condannare le convenute, in solido o chi di dovere, al pagamento degli interessi e del danno da svalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
G) Accertare e dichiarare il diritto delle procedenti ad essere risarcite del danno conseguente la condotta omissiva del nella comunicazione degli Controparte_1 incassi di cui al D.I. 2249/2013 – nonché della che ha acquisito la maggioranza CP_3 delle quote del assumendone la gestione mediante nomina di Controparte_1 amministratore di sua espressione – e per l'effetto condannare e il Parte_5 CP_1
in solido tra loro o ciascuna per quanto di ragione a risarcire il danno da
[...] inadempimento nell'ammontare che l'Ill.mo Tribunale Vorrà determinare anche in via equitativa;
H) Condannare le convenute, con vincolo solidale o chi dovere, al pagamento delle spese, compensi professionali, oltre oneri accessori, da distrarsi in favore del deducente procuratore».
Successivamente, il giudice istruttore, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, considerate inammissibili ed irrilevanti le istanze istruttorie avanzate dalle parti, fissava l'udienza del 14.01.2025 per la precisazione delle conclusioni. 8
All'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata il 27.05.2025, dopo alcuni rinvii concessi al fine di favorire una soluzione conciliativa della controversia, tuttavia, senza esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare, pare opportuno affrontare la questione inerente al difetto di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_1
La società, infatti, afferma la propria carenza di legittimazione passiva in quanto soggetto estraneo rispetto sia al contratto preliminare di cessione di quote societarie sia al contratto definitivo.
Ebbene, dalla lettura di entrambi gli atti summenzionati si evince chiaramente come il
[...] non sia stato parte degli stessi, in quanto le obbligazioni scaturenti dal Controparte_1 preliminare, prima, e dal definitivo, poi, hanno riguardato in via esclusiva le odierne attrici, in qualità di promittenti venditrici, e la società unipersonale, in qualità di CP_3 promissaria acquirente (cfr. in senso conforme Trib. Roma del 06.09.2013)
Ne deriva che le domande proposte nei confronti del Analisi devono essere CP_1 considerate inammissibili.
Sempre in via preliminare occorre dar conto che, in sede di memoria ex art. 183, comma 6
c.p.c. I termine, parte attrice nel modificare le proprie conclusioni, aggiungeva, alla domanda originaria, i capi sub A) e G), e precisamente: «A) Accertato e dichiarato l'avvenuto incasso Cont da parte del dell'importo di €. 122.852,03, quali crediti di cui al Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 2249/2013, nonché l'eventuale ulteriore incasso da parte del medesimo dell'importo (anche parziale) residuo rispetto all'ammontare complessivo Controparte_1 azionato in sede monitoria pari ad €. 136.397,47;
G) Accertare e dichiarare il diritto delle procedenti ad essere risarcite del danno conseguente la condotta omissiva del nella comunicazione degli Controparte_1 incassi di cui al D.I. 2249/2013 – nonché della che ha acquisito la maggioranza CP_3 delle quote del assumendone la gestione mediante nomina di Controparte_1 amministratore di sua espressione – e per l'effetto condannare e il Parte_5 CP_1
in solido tra loro o ciascuna per quanto di ragione a risarcire il danno da
[...] inadempimento nell'ammontare che l'Ill.mo Tribunale Vorrà determinare anche in via equitativa». 9
Una premessa di ordine logico e sistematico impone di rammentare che il sistema di preclusioni processuali si estrinseca nell'obbligo delle parti di fissare il thema decidendum ed il thema probandum della controversia entro un termine tendenzialmente inderogabile e senza possibilità di regressione.
Ciò in quanto le norme che prevedono le preclusioni devono essere considerate norme di ordine pubblico processuale, tese a garantire non solo l'interesse della parte, ma anche, e soprattutto, l'interesse pubblico ad un ordinato e celere andamento del processo.
Tanto premesso, nella nota sentenza a Sezioni Unite n. 22404 del 13 settembre 2018, la
Suprema Corte ha chiarito i profili più controversi e rilevanti relativamente alla modifica della domanda di causa, individuando, sul piano cronologico, la prima memoria di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. come termine ultimo entro il quale procedere all'azionabilità del cd. ius variandi senza che questo comporti un pregiudizio al diritto di difesa o un ostacolo all'economia processuale, nonché specificando, sul piano contenutistico e sostanziale, il discrimine tra emendatio libelli, consentita, e mutatio libelli, non ammessa.
Quanto al discrimine tra emendatio e mutatio libelli, senza ripercorrere il percorso argomentativo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità per ampliare il potere di esercizio dello ius variandi nel rispetto del principio di economia processuale, evitando la proliferazione dei processi, si può affermare che i giudici della nomofilachia abbiano abbandonato il criterio della differenziazione di petitum e causa petendi per valorizzare, invero, in una prospettiva di più ampio respiro, l'inerenza delle nuove domande alla medesima vicenda sostanziale sottoposta all'esame del giudice e rispetto alla quale la domanda modificata risulti maggiormente confacente all'intervento della parte.
Sulla base di tali premesse, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n.
22404 del 13.09.2018 hanno affermato che “..va accertato se, tra la domanda inizialmente proposta e quella poi successivamente formulata con la memoria ex art. 183, 6° comma,
c.p.c., sussista quel rapporto di connessione per “alternatività” od “incompatibilità” cui si fa riferimento in quella decisione. Nella specie, entrambe le domande proposte (di adempimento contrattuale e di indebito arricchimento) si riferiscono indubbiamente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale…E' ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata, con la prima memoria ex art. 183, 6° comma,
c.p.c., nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora 10 si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella inizialmente formulata”.
Chiarito in questi termini l'esercizio dello ius variandi, per quanto attiene alla domanda di accertamento dell'avvenuto incasso da parte del dell'importo di cui Controparte_1 al decreto ingiuntivo n. 2249/2013, questa può essere correttamente qualificata come emendatio libelli in quanto si palesa come mera precisazione logicamente connessa alla domanda già spiegata in termini di antefatto (l'avvenuto incasso della somma) rispetto alla richiesta di accertamento di inadempimento contrattuale, contestato alle società convenute, con conseguente condanna delle stesse al pagamento dell'importo dovuto a favore delle attrici.
Le medesime considerazioni, di contro, non possono valere per la domanda diretta ad accertare il diritto al risarcimento del danno conseguente alla condotta omissiva – contestata alle società convenute - nel comunicare gli incassi di cui al decreto ingiuntivo n. 2249/2013, con annessa condanna al risarcimento del danno.
Tale domanda, infatti, sebbene possa in astratto avere attinenza con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio il cui fulcro è da rinvenire nell'accertamento dell'inadempimento contrattuale delle società convenute, ha per oggetto l'accertamento di una diversa responsabilità per omissione, senza che sia ravvisabile alcun tipo di connessione per
“alternatività” od “incompatibilità” - cui fa riferimento la Suprema Corte con la suindicata pronuncia - in quanto la domanda sub capo G, introdotta da parte attrice, in sede di memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c. I termine, attiene a una responsabilità di natura extra contrattuale di cui all'art. 2043 c.c. che si intende (tardivamente) aggiungere rispetto al già dedotto inadempimento contrattuale.
Per quanto detto, la domanda sub capo G deve essere qualificata come nuova e, pertanto, va dichiarata inammissibile.
In riferimento alla richiesta di accertamento dell'avvenuto incasso da parte del CP_1 delle somme di cui al decreto ingiuntivo n. 2249/2013, parte attrice ritiene sussistere
[...] un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Nella fattispecie, in realtà, l'argomento sembra piuttosto fallace e si appalesa verosimilmente come un tentativo di giustificare l'esercizio dell'azione nei confronti della società le cui quote sono state oggetto di alienazione. Invero,
l'accertamento del riscosso incasso va qualificato come mero presupposto dell'accertamento dell'inadempimento della cessionaria rispetto al vincolo pattizio assunto nei confronti delle 11 cedenti, senza che questo possa configurare i presupposti per considerare la predetta società come litisconsorte necessario nella presente controversia.
Venendo, ora, al merito del presente giudizio: la domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
Come correttamente sostenuto dalle odierne attrici i rapporti tra le promittenti venditrici e la promissaria acquirente risultano essere regolamentati dal contratto preliminare di cessione di quote del 31.01.2015 e, tanto, non solo in virtù degli artt.
8.1 e 8.2 che chiaramente statuiscono: «Le pattuizioni del presente atto se non trasfuse nell'Atto di cessione rimarranno in vigore anche successivamente alla cessione delle partecipazioni, continuando a regolamentare i rapporti tra le parti» e «Qualsiasi modificazione al presente contratto preliminare non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto e firmato da entrambe le parti», ma, soprattutto, in forza di quanto pattuito in occasione della stipula dell'atto definitivo avvenuta il 09.04.2015.
In questa sede, infatti, le parti stabilivano che: «ogni altra pattuizione convenuta nella scrittura del 31 gennaio 2015, non richiamata nell'odierna cessione di quote, continua ad avere pieno valore tra esse parti, non dovendosi ritenere tale scrittura superata dall'odierno contratto». (cfr. ultima pagina aggiunta all'atto notarile di cessione di quote).
Ebbene, sul tema dei rapporti tra preliminare e definitivo va registrato un approdo costante della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale: «[…] è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che le parti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva» (Sez. 2, sentenza n. 15585 del 2007) e, del pari, sentenza n. 9063/2012, Sez. 2 secondo cui: «nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che le parti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva». 12
Dunque, nel caso di specie, i rapporti tra le parti, in virtù della pattuizione sopra richiamata, risultano a tutt'oggi disciplinati dal contratto preliminare di cessione di quote che non può in alcun modo dirsi superato dalla successiva stipula del contratto definito né, in aggiunta, la predetta pattuizione risulta essere stata oggetto di specifica contestazione, nell'ambito della presente controversia, da parte della società acquirente. Non va ignorato che le parti hanno preferito aggiungere all'atto notarile di cessione di quote, la predetta scrittura privata in cui si richiamava espressamente il contenuto del preliminare, così ribandendo che la fonte degli obblighi contrattuali assunti non fosse individuata soltanto dal contratto definitivo.
Ciò chiarito, risulta evidente l'inadempimento contrattuale nel quale è incorsa la società unipersonale essendo venuta meno all'impegno, assunto nei confronti dei CP_3 promittenti venditori, di versare - entro 180 giorni dall'avvenuto pagamento – quanto incassato in riferimento ai crediti vantati dal nei confronti dell' Controparte_1 [...]
per gli anni 2006, 2007 e 2008, nella misura spettante a ciascun promittente Parte_4 venditore, in base alla quota parte del capitale sociale oggetto di cessione, secondo quanto stabilito dall'art. 5 lett. h del preliminare.
Tuttavia, la somma dovuta in favore delle attrici dovrà essere versata previa detrazione delle spese legali e di eventuali oneri fiscali, come correttamente dedotto da CP_3 unipersonale sin dalla comparsa di costituzione e risposta, richiamando il predetto art. 5 lett.
h.
A tal proposito, non coglie nel segno quanto sostenuto dalle attrici secondo cui l'avversa pretesa sarebbe da considerarsi inammissibile sia sotto il profilo processuale, in quanto avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica domanda riconvenzionale o, quantomeno, di eccezione riconvenzionale sia sotto il profilo del merito, poiché solo con la memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. II termine, controparte avrebbe depositato fatture e bonifici presuntivamente riferibili ai giudizi di cognizione e di esecuzione inerenti il recupero dei Cont crediti vantati nei confronti dell'
Ebbene, partendo da tale ultimo rilievo, bisogna chiarire che il deposito delle fatture e dei bonifici è avvenuto nel rispetto dei termini stabiliti dal codice di rito;
per quanto attiene, invece, al rilievo di natura processuale occorre precisare che, nel caso di specie, sussiste un'ipotesi di compensazione impropria e per comprendere tale fattispecie viene in soccorso quanto statuito dalla III Sezione Civile della Suprema Corte con ordinanza n. 26365/2024: 13
«Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto non vi è luogo ad un'ipotesi di compensazione "propria" ex artt. 1241 cod.civ. e segg.
(secondo cui i debiti tra due soggetti derivanti da distinti rapporti si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere), che presuppone l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale;
tale accertamento (c.d. compensazione "impropria"), pur potendo dare luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione propria, non per questo è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia processuale che sostanziale (cfr. Cass.
25/08/2006, n. 18498; Cass. 6/07/2009, n. 15796). Le disposizioni di cui agli artt. 1241 cod. civ. e segg. riguardano, infatti, l'ipotesi della compensazione in senso tecnico - giuridico - che postula l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non sono perciò applicabili allorquando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto fra le stesse intercorso, risolvendosi in tal caso la valutazione delle reciproche pretese in un semplice accertamento contabile di dare e di avere, che il giudice può compiere, come si è detto, indipendentemente dalla proposizione di apposita domanda riconvenzionale o di formale eccezione di compensazione (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4825)»
(cfr. ordinanza n. 26365/2024 III Sez. civile).
Dunque, alla stregua della documentazione prodotta da unipersonale, l'importo CP_3 che dovrà essere versato da quest'ultima sarà pari a: € 9.877,73 per somma Parte_1 corrispondente al 9% dell'importo di € 136.397,47 di cui al d.i. n. 2249/2013, al quale sono state sottratte le spese legali pari a € 26.644.81 – importo derivante dalla somma delle fatture allegate in atti - e ad € 23.048,05 per somma corrispondente al 21% Parte_2 dell'importo di cui al predetto d.i. n. 2249/2013 al quale sono state sottratte le spese legali pari a € 26.644.81.
Trattandosi di debito di valuta non deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria invocata da parte attrice.
Per quanto riguarda la domanda relativa all'accertamento dell'avvenuto incasso da parte del Cont dell'importo di € 122.852,03, quali crediti di cui al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 2249/2013, nonché dell'eventuale ulteriore incasso dell'importo residuo rispetto all'ammontare complessivo azionato in sede monitoria pari ad € 136.397,47, si precisa che la 14 stessa deve intendersi superata, in quanto avente ad oggetto fatti ormai non più contestati:
infatti, già in sede di costituzione nel presente giudizio, dava atto del pagamento, CP_3 avvenuto in data 20.09.2016, della somma di € 122.852,03, allegando estratto conto del relativo accredito (cfr. “produzione di parte rg.n 8822_2019”) ed inoltre, CP_3 successivamente, in data 13.01.2025, provvedeva a depositare estratto conto relativo all'avvenuto accredito dell'importo residuo.
Infine, occorre sottolineare che non può trovare accoglimento la richiesta di CP_5
, reiterata sino in sede di memoria di replica e concernente la revoca
[...] dell'ordinanza del 22.08.2024 con la quale venivano respinte le istanze istruttorie avanzate dalle parti e, ciò, per il rilievo assorbente per il quale la prova testimoniale, richiesta in sede di memoria ex art. 183 II termine c.p.c. dalla società convenuta, è risultata inammissibile e irrilevante ai fini della decisione della presente controversia.
Le spese di lite vanno poste a carico della società secondo il criterio Controparte_5 della soccombenza, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (in base al decisum) ed applicando valori tra i minimi ed i medi tabellari.
Per quanto riguarda il rapporto processuale instauratosi tra parte attrice e il CP_1 [...] sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. CP_1
PQM
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e unipersonale, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così CP_1 CP_3 provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
- accoglie la domanda, e per l'effetto condanna al pagamento in Controparte_5 favore di della somma di € 9.877,73 oltre gli interessi al tasso di cui all'art. Parte_1
1284 comma 4 c.c. dalla domanda fino alla data del deposito della presente sentenza ed in favore di della somma di € 23.048,05 oltre gli interessi al tasso di cui Parte_2 all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda fino alla data del deposito della presente sentenza;
- compensa le spese tra parte attrice e il Analisi CP_1 CP_1
- condanna unipersonale al pagamento in favore di e di CP_3 Parte_1 delle spese processuali che liquida in € 545,00 per esborsi ed in € Parte_2 15
4.050,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e CPA con attribuzione al procuratore Gianni Emilio Iacobelli dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24.09.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA