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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 8208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8208 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini, in data 10.7.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 41372/2024 R.G. cont.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Chiappini, giusta procura in Parte_1 atti, presso il cui studio in Roma, via Nizza n.45, è elettivamente domiciliato.
OPPONENTE
E
in persona del Controparte_1
Presidente, legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliato in Roma, via
Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura Metropolita dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sordillo, giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2024 parte ricorrente proponeva opposizione, avver- so l'avviso di addebito 397 2024 0012308858 000 notificato l'8.11.2024 - con cui l CP_1 aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 4.667,81 comprensiva di spese di notifi- ca, a titolo di contributi omessi alla Gestione Artigiani e Commercianti con riferimento agli anni 2022 e 2023, chiedendo al contempo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa così promossa avverso l'ente impositore.
Parte ricorrente eccepiva la nullità dell'avviso di addebito in ragione della sentenza del Tri- bunale di Roma 9802/2024 - notificata all'istituto in data 9.10.2024 - che, sebbene relativa ad altro avviso di addebito per un periodo antecedente, dichiarava il diritto del alla Pt_1 cancellazione dalla Gestione Commercianti.
L'opponente chiedeva pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'avviso di addebito opposto e la declaratoria di insussistenza del credito, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, si costituiva l , dedu- CP_1 cendo l'intervenuto sgravio totale della somma ingiunta con l'avviso di addebito opposto e chiedendo pertanto declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compen- sazione delle spese di lite.
Non essendo necessaria, né richiesta attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, nel corso della quale l'opponente concludeva associandosi alla richiesta di declaratoria di cessazione della ma- teria del contendere, reclamando tuttavia il favore delle spese, il Giudice decideva come da dispositivo.
Quanto al merito della controversia, alla luce del riconoscimento operato dall' della CP_1 fondatezza dell'opposizione desumibile dal provvedimento di sgravio della somma ingiunta
(allegato 1 fascicolo ), nonché delle conformi conclusioni in tal senso delle parti, de- CP_1 ve essere emanata sentenza di cessazione della materia del contendere, con consequen- ziale annullamento dell' avviso di addebito opposto.
Cionondimeno un sommario esame del merito è necessario al fine di provvedere in ordine alle spese processuali, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
In base a tale principio, infatti, anche quando il procedimento si concluda con una senten- za di cessazione della materia del contendere occorre una delibazione in ordine alla indi- viduazione della parte che sarebbe risultata vittoriosa.
2 Orbene, nel caso di specie l'opposizione deve sicuramente ritenersi fondata alla luce del provvedimento di sgravio, intervenuto però solo in data successiva alla notifica dell'avviso di addebito, a sua volta successiva alla notifica della richiamata sentenza.
A ciò consegue pertanto la condanna dell' al pagamento delle spese, liquidate come CP_1 da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto, annulla l'avviso di addebito op- posto 397 2024 0012308858 000.
Condanna l alla refusione delle spese di lite, pari ad euro 1.310,00 oltre accessori CP_1 come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Roma, 10.7.2025 Il Giudice
Dott. Anna Baroncini
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