Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.3.2025 , nella causa iscritta al n. 3593 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
nato a [...] il [...] rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
Antonio Gerardo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Benevento alla Via Giustiniani n.11, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall' avv.to Alessandra Ingangi presso il quale è elettivamente dom.to in Napoli alla Via Michele Zannotti n.20;
Resistente
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente sita alla via Foschini 28, rappresentato e difeso dall'avv.to Silvio Garofalo, giusta procura generale alle liti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
.
1.
Con ricorso depositato in data 18.9.2023 il ricorrente identificato in epigrafe la ha esposto:
- di avere lavorato, con contratto di lavoro subordinato part-time, alle dipendenze della operante nel settore pulizia con mansioni di addetto alle pulizie negli istituti CP_1 scolastici dal 1.9.2017;
- di essere inquadrato nel II livello CCNL di categoria per 36 ore settimanali;
- che con comunicazione del 27.9.2017 la datrice ha ridotto l'orario di lavoro in 25 ore settimanali , con decorrenza 1.9.2017;
- che l'azienda al momento del passaggio di appalto aveva sottoscritto accordo ministeriale con il quale si impegnava a mantenere inalterati i livelli occupazionali e reddituali dei lavoratori;
- di essersi dimesso il 29.2.2020;
- di non avere percepito la 14° mensilità né il t.f.r. Tanto premesso, ha chiesto di: “1) – accertare e dichiarare l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e parte convenuta con orario di lavoro pari a n° 36 ore settimanali;
2) – per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta datoriale per aver unilateralmente ridotto l'orario di lavoro del ricorrente;
3) – condannare, in forza delle norme di legge richiamate, in applicazione dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2099 c.c. ed in riferimento alla contrattazione nazionale di categoria richiamata, – C.F. e P. IVA: Controparte_3
-, in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore della P.IVA_1 ricorrente e per le causali espresse in narrativa, della complessiva somma di € 7.220,05 a titolo di differenze di retribuzione o di quelle diverse somme, maggiori o minori, che dovessero risultare o che il Giudice dovesse ritenere giuste ed eque, oltre rivalutazione monetaria, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 429 c.p.c., da stabilirsi ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c., oltre interessi nella misura legale, con decorrenza, per l'una e per gli altri, dal giorno del maturare del relativo singolo diritto sino all'integrale soddisfo;
4) – Condannare alla relativa regolarizzazione Controparte_3 contributiva.
5) – condanna alle spese, con distrazione.
6) – clausola di provvisoria esecuzione.”.” Si è costituita la con memoria depositata il 23.2.2024 la quale ha eccepito, CP_3 in via preliminare la prescrizione dei crediti ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso. Si è costituito l' , chiedendo – in caso di accoglimento della domanda proposta CP_2 dalla ricorrente – di accertare e dichiarare il proprio diritto di ottenere il versamento di contributi e accessori da calcolarsi ad opera dell'Istituto previdenziale, in conformità alla normativa vigente e nei limiti della prescrizione.
2. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente considerato che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. sentenza n. 26246 del 06.09.2022). Nella specie il rapporto di lavoro è cessato il 29.2.2020 e parte ricorrente ha rivendicato le spettanze retributive con ricorso notificato il 25.9.2023.
3. Nel merito il ricorso è fondato. Cont è stato assunto dalla con contratto a tempo parziale con Parte_1 decorrenza dal 1.9.2017 inquadrato con le mansioni di addetto alle pulizie negli istituti scolastici. (vd. contratto di lavoro). L'orario di lavoro veniva fissato in sede di assunzione in 36 ore settimanali. L'assunzione avveniva a seguito di procedura di cambio appalto disciplinata dall'art 4 in virtù del quale l'azienda si obbligava a mantenere tutti i livelli di Parte_2 occupazione e medesime condizioni economiche e normative. Con ordine di servizio del 29.7.2017 la società modificava l'orario contrattuale con decorrenza dal 1.9.2017 in 25 ore settimanali. Il ricorrente si duole che la controparte non avrebbe potuto unilateralmente ridurre l'orario di lavoro. Cont La ha dedotto che la riduzione dell'orario di lavoro, che rispondeva all'esigenza di garantire i livelli occupazionali scongiurando i licenziamenti, non era avvenuta unilateralmente, ma era stata concordata con le OO.SS. attraverso gli accordi sindacali del 28.03.2014, 5.05.2014 e 28.08.2017, che avevano introdotto, confermato e regolamentato l'istituto della banca ore, oltre ad essere stata espressamente accettata dai lavoratori. In ogni caso, dalla legittima riduzione oraria non era derivata alcuna decurtazione della retribuzione, avendo la ricorrente percepito quanto spettante;
infatti, la ricorrente, pur avendo lavorato di meno, aveva percepito la retribuzione contrattuale con l'accantonamento delle ore pagate e non lavorate nella banca ore, peraltro non interamente recuperate a causa della cessazione dell'appalto in data 29.02.2020 e della cessazione del rapporto di lavoro.
Le giustificazioni della società non sono accoglibili con conseguente declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di riduzione dell'orario di lavoro. Va ricordato che il carattere necessariamente bilaterale della volontà in ordine alla riduzione dell'orario di lavoro nonché della collocazione della prestazione lavorativa in un determinato orario, reputato dalle parti come il più corrispondente ai propri interessi, comporta che ogni modifica di detto orario non possa essere attuata unilateralmente dal datore di lavoro in forza del suo potere di organizzazione dell'attività aziendale, essendo invece necessario il mutuo consenso di entrambe le parti.
Dalla disciplina normativa del contratto di lavoro part time, emerge chiaramente che la durata della prestazione lavorativa, essendo elemento necessario del rapporto contrattuale, non può subire modifiche unilaterali essendo queste rimesse alla comune volontà delle parti. Questa interpretazione è costantemente richiamata anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “quando vi sia una trasformazione dell'orario, questa non potrà avvenire sulla base della decisione unilaterale del datore, ma risulterà necessario il consenso dei lavoratori. Tale consenso deve però essere manifesto e scritto, non essendo sufficiente il consenso tacito, deducibile da un comportamento concludente, quale quello di continuare a prestare l'opera lavorativa, senza pretendere l'adempimento del patto originario” (Cass.civ. n. 16089/2014). La Suprema Corte ha statuito che in caso di assunzione a tempo parziale l'azienda non può modificare con decisione unilaterale l'orario di lavoro inizialmente concordato anche a fronte della deduzione di una perdita di un appalto da parte del datore di lavoro, potendo la modifica illegittima comportare il risarcimento del danno (sul punto
Cassazione Sezione Lavoro n. 13470 del 13 settembre 2003).
Di recente con sentenza n.14684/2019 la Corte ha chiarito che “In ordine poi alla variazione in diminuzione dell'orario lavorativo, si ritiene che il datore di lavoro non possa unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e specularmente rifiutare di corrispondere la retribuzione: diversamente incorrendo nell'inadempimento contrattuale previsto in linea generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente
(nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione da lui dovuta;
ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo di una impossibilità sopravvenuta, a norma degli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c., fondata sull'inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili al predetto, perché non prevedibili, né evitabili, né riferibili a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero ad un calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali o strutturali e “salvo comunque un eventuale accordo tra le parti” (cfr., in tali termini, Cass. 19.1.2018 n. 1375, con richiamo a Cass. 16 aprile 2004, n. 7300).
In definitiva, il mutamento dell'orario di lavoro è legittimo solo in presenza di un accordo scritto nel quale si evinca il consenso del lavoratore stesso, consenso che nel caso di specie manca. E' pacifico che vi sia stata una riduzione dell'orario di lavoro e non vi è prova di un diverso accordo . Non risulta dai contratti individuali la pattuizione di clausole elastiche tali da legittimare la variazione in diminuzione della durata della prestazione lavorativa
(cfr. punto 7 – clausole elastiche: “le parti riconoscono in capo all'Azienda la facoltà di aumentare unilateralmente la durata della prestazione lavorativa”). Peraltro, siffatte clausole, qualora presenti, dovrebbero ritenersi invalide per contrasto con gli artt. 6, comma 4 del d.lgs. 81/2015 e 33 del CCNL applicabile, che consentono alle parti di pattuire unicamente clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione. Cont La non ha nemmeno dimostrato che la riduzione dell'attività lavorativa sia dipesa da ragioni sopravvenute, a lei non imputabili, che hanno reso impossibile ricevere la prestazione pattuita. La società deduce di essere stata costretta a ridurre l'orario per mancanza di fondi stanziati dal MIUR, e di aver fatto ricorso alla banca ore introdotta e disciplinata dagli accordi del 28.03.2014. del 5.05.2014 e del 28.08.2017, continuando a versare ai lavoratori un importo pari alla retribuzione contrattuale.
La mera allegazione della insufficienza dei fondi stanziati dal MIUR non integra un'ipotesi di assoluta impossibilità di ricevere la prestazione nella misura pattuita dovuta a ragioni non imputabili, ma piuttosto un evento prevedibile e rientrante nel normale rischio della gestione imprenditoriale. D'altra parte, è stato lo stesso a convenire sul fatto che il passaggio di CP_4 cantiere avvenisse ai sensi dell'art. 4, lett. a) del CCNL, sebbene già all'epoca ritenesse insufficienti i fondi ministeriali. Quanto alla banca ore, il verbale di cambio appalto espressamente prevedeva che “3) All'atto del passaggio per il personale, si è evidenziato un problema di gestione della banca delle ore istituita con accordo del 05.05.2014 relativamente ai lavoratori occupati nell'appalto oggetto del presente verbale in capo alle imprese uscenti. 4) Il
Miur ha preso atto che il subentrerà in tutti gli Controparte_5 interventi di decoro a partire dal 01.09.2017 compresi quelli non ancora completati ed afferenti alle tranches precedenti il nuovo subentro, così come ripartiti dallo stesso
con gli specifici Decreti Ministeriali. […] 5) Nel settore sono vigenti gli CP_6 accordi governativi del 28.03.2014 e successivi, nonché gli accordi raggiunti per il relativo funzionamento che si intendono sottoscritti e qui totalmente riportati quale parte integrante del presente accodo”. Dunque, gli accordi del 28.03.2014 e del 5.05.2014 possono ritenersi applicabili, siccome espressamente richiamati in sede di cambio appalto. Ciò posto, con il primo accordo si è convenuto che, “al fine di avviare alla definitiva soluzione la problematica occupazionale conseguente alle riduzioni degli affidamenti derivanti dalle espletate gare Consip e riguardante i lavoratori e le lavoratrici ex lsu e appartenenti ai c.d. appalti storici, addetti allo svolgimento dei servizi di pulizia nelle scuole”, il avrebbe stanziato risorse da impiegarsi per lo svolgimento, da CP_6 parte di detto personale, di attività ulteriori, consistenti in interventi di ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici.
Con il secondo, le OO.SS. e le associazioni datoriali hanno regolato l'uso della cassa integrazione in deroga e della flessibilità oraria per garantire i servizi, la piena occupabilità e il reddito dei lavoratori ex LSU e addetti agli appalti storici del comparto scuola.
Si è così stabilito che per lo svolgimento dei servizi finalizzati al ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti ad edifici scolastici i lavoratori a tempo parziale avrebbero potuto essere chiamati a svolgere la prestazione lavorativa al di fuori delle fasce orarie concordate anche in giorni o in periodi non previsti nel contratto individuale di lavoro (flessibilità oraria), sicché gli orari di lavoro risultanti dai contratti individuali avrebbero potuto essere sviluppati tramite una media plurisettimanale o plurimensile, con conseguente variabilità della distribuzione della prestazione lavorativa, “fermo restando che sarà in tal modo garantito l'orario di lavoro contrattuale annuo e la relativa retribuzione complessiva”. Le parti hanno dunque convenuto che “I lavoratori a cui verrà applicato il meccanismo della flessibilità percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale individuale, senza alcuna maggiorazione, sia nei periodi di superamento dell'orario contrattuale settimanale che nei periodi di minor lavoro […] per le ore di mancata prestazione o per le ore che concorrono a superare l'orario contrattuale settimanale, le Parti concordano di far confluire tutte queste ore in una “banca individuale delle ore”.
[…] Il saldo delle ore contenute nella “banca ore individuale” verrà quantificato alle seguenti scadenze: 31 dicembre 2014; 30 giugno 2015; 31 dicembre 2015 e con analoghe frequenze semestrali nei semestri successivi. Al termine di ogni esercizio al 31 dicembre, in caso di saldo negativo, il lavoratore sarà impiegato per il numero di ore corrispondenti a lavorazioni aggiuntive, in funzione delle esigenze di servizio, entro il semestre successivo, salvo ulteriore proroga concordata tra lavoratore e impresa. In caso di saldo positivo le ore aggiuntive verranno liquidate come ore ordinarie ed erogate con la busta paga del mese di marzo dell'anno successivo o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro”. Infine, con il verbale del 28.08.2017 si è convenuto, “allo scopo di assicurare il pieno rispetto degli accordi governativi del 28.03.2014 e successivi, nonché gli ulteriori accordi applicativi e i dispositivi legislativi relativamente al mantenimento delle garanzie occupazionali e di reddito dei lavoratori coinvolti e per dare corretta copertura dei servizi di pulizia e di decoro”, il trasferimento delle risorse derivanti dalle attività del progetto “ ancora da completare alla data del Parte_3 Cont 31.08.2017 da parte del al subentrante con la precisazione che Controparte_7 tale trasferimento di risorse era “funzionale a permettere alla compensazione delle ore in negativo della banca delle ore a debito alla data del 31.08.2017 per tutti i lavoratori”. Tornando al caso concreto, dall'esame delle buste paga risulta che il rapporto è stato sempre formalizzato come part time al 90%, ma che sono state poste in essere trattenute mensili a titolo di “sosp. attività lavorativa” e “ore non lavorate”, solo parzialmente compensate dai versamenti fuori busta documentati da parte resistente, e che comunque la retribuzione è stata sistematicamente commisurata a un numero di ore lavorate inferiore a quello previsto dal contratto, e ciò anche tenendo conto delle somme versate a titolo di “anticipo banca ore”. Gli accordi richiamati dalla resistente, lungi dal prevedere una riduzione retributiva, prevedevano che, nei periodi di minor prestazione, le ore non lavorate sarebbero confluite nella banca delle ore e recuperate in seguito, a retribuzione mensile inalterata. Come si desume chiaramente, l'intenzione delle parti sociali era infatti quella di assicurare che ai lavoratori fosse comunque corrisposta la retribuzione relativa all'orario Cont contrattuale individuale. Ciò è tanto vero che la stessa si è difesa sostenendo che dalla legittima riduzione oraria posta in essere non era derivata alcuna decurtazione della retribuzione. Anche in applicazione dei suddetti accordi, dunque, sebbene la riduzione possa ritenersi legittima, non altrettanto è a dirsi per la corresponsione di una retribuzione parametrata al numero di ore effettivo e non a quello contrattuale. Alla luce delle su esposte considerazioni, essere dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti di riduzione dell'orario di lavoro e va condannata al CP_8 risarcimento del danno subito dal lavoratore, pari alla differenza tra la retribuzione dovuta per un numero di 36 ore settimanali e quella effettivamente erogata dal 1.9.2017 alla cessazione del rapporto di lavoro.
4. Cont In secondo luogo parte ricorrente ha chiesto la condanna del' al pagamento delle 13ª e 14ª mensilità, e FR . Cont Ebbene quanto alla 13 e 14, l' ha provato di avere corrisposto le somme di cui ai bonifici allegati alla memoria. La società deduce di avere correttamente quantificato le mensilità aggiuntive in quanto il rapporto di lavoro si era svolto in regime di FIS e la relativa indennità a carico dell' è comprensiva anche delle mensilità aggiuntive . CP_2 Ebbene, è pacifico che parte ricorrente abbia fruito dell'integrazione salariale per alcune ore al mese come risulta dalle buste paga, mentre le restanti ore sono state lavorate. Per quanto concerne le ore lavorate, invece, i ratei di 13^ e 14^ maturano nella misura del 100% e il relativo pagamento grava sul datore. L'eccezione di parte resistente al riguardo è del tutto generica.
5. Per quanto riguarda l'ex festività del 4 novembre, di cui parte ricorrente ha lamentato il mancato pagamento, si osserva che il CCNL, all'art. 41, prevede che “Per quanto riguarda la festività civile (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, fermo restando che nessun compenso aggiuntivo compete nel caso di prestazione effettuata nel giorno di calendario 4 novembre”. Per tali giornate, dunque, “spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari alle quote giornaliere degli elementi della retribuzione globale mensile”. Proprio le buste paga attestano come l'ex festività non sia mai stata retribuita con le suddette modalità.
6..
In ordine alle ferie, parte ricorrente ha dedotto che la datrice aveva abitualmente indicato come fruiti giorni di ferie non fruiti. Di tale circostanza non ha però fornito alcuna prova (non avendo articolato capitoli di prova per testi sul punto). In ogni caso, la stessa è irrilevante ai fini della domanda proposta, dovendosi prendere quale parametro per la quantificazione delle somme dovute l'intera retribuzione mensile spettante in virtù del contratto di lavoro, il cui importo prescinde dal godimento o meno di giorni di ferie. Diverso sarebbe il caso in cui parte ricorrente avesse dedotto di non aver goduto di ferie al fine di vedersi riconoscere la relativa indennità sostitutiva, ma una domanda siffatta non è stata avanzata
7. Per quanto concerne la quantificazione delle somme è stato affidato incarico al CTU considerata la parziale fondatezza delle eccezioni di parte resistente.
Tanto premesso il CTU ha quantificato le differenze retributive in €.3.366,, 63.
Va, quindi, riconosciuto alla parte ricorrente il diritto al pagamento di €.3.366,, 63.
, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
8. Per quanto riguarda la domanda di regolarizzazione contributiva, il nuovo testo dell'art. 12 della l. 153/69 – come sostituito ex art. 6, del d.lgs. 314/1997 di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro – esclude dalla base imponibile ai fini contributivi “i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni” (comma 4, lett. c). Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che “in ogni caso in cui vi sia un inadempimento del datore di lavoro rispetto alla retribuzione dovuta questi è tenuto a versare in favore del dipendente i contributi assicurativi e previdenziali sulle retribuzioni medio tempore maturate, non rilevando che la sua originaria obbligazione si sia trasformata in altra di natura risarcitoria;
ed è, poi, evidente che la medesima regola deve trovare applicazione nella ipotesi in cui l'inadempimento concerna l'omessa erogazione della retribuzione non già nella sua totalità, bensì per una parte di essa” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 26078 del 12/12/2007).
Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, quindi, la disposizione sopra richiamata va interpretata nel senso che “Le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione degli obblighi facenti carico al datore di lavoro hanno natura retributiva – e sono quindi da computare nella retribuzione imponibile ai fini contributivi – solo quando derivino da un inadempimento, il quale, pur non riguardando direttamente l'obbligazione retributiva, tuttavia immediatamente incida su di essa in quanto determini la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente;
viceversa, le attribuzioni patrimoniali che il lavoratore riceve a titolo di risarcimento del danno per la violazione degli altri obblighi del datore, sebbene siano anch'esse
“dipendenti dal rapporto di lavoro”, non hanno natura retributiva, così come tale natura non aveva l'obbligazione primaria rimasta inadempiuta, e quindi non sono computabili nella retribuzione imponibile ai fini contributivi, ex art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153 ed ex art. 6 del d.lgs. 2 settembre 1997 n. 314” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7987 del 21/05/2012: nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha incluso nel computo della retribuzione imponibile ai fini contributivi le somme spettanti al lavoratore a titolo di risarcimento danno da mancata corresponsione delle maggiorazioni per lavoro notturno;
cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 17136 del 23/08/2005). Quanto alla prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della l. 335/95 a decorrere dal 1° gennaio 1996 il termine di prescrizione è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.
La parte ha interrotto la prescrizione con la notifica del ricorso introduttivo ricevuta Cont dall' in data 25.9.2023 e di conseguenza i contributi non prescritti sono quelli dovuti dal 1.9.2018 al 29.2.2020.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, accertata l'omissione contributiva della Cont
va condannata a versare all' l'importo dei contributi obbligatori dovuti sulle CP_2 retribuzioni spettanti a per il periodo dal 1.9.2018 al 29.2.2020, oltre Parte_1 sanzioni civili come per legge dalla maturazione del credito al saldo.
9.
Le spese processuali seguono la soccombenza della e si liquidano in favore di CP_1 parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, con riduzione stante la serialità della controversia.. CP_ Sussistono gravi motivi per compensare le spese nei confronti dell' chiamata in giudizio solo ai fini dell'estensione degli effetti della sentenza nei suoi confronti
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1.accoglie il ricorso e per l'effetto accerta l'instaurazione tra Parte_1 la del rapporto di lavoro a tempo subordinato a Controparte_3 tempo indeterminato con orario di lavoro pari a n.36 ore settimanali;
2.dichiara l'illegittimità dei provvedimenti di riduzione dell'orario di lavoro e per l'effetto condanna la , in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante, al risarcimento del danno pari ad €.3.366,63. oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3.condanna la , in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante, alla regolarizzazione contributiva come in motivazione;
4.condanna la condanna la , in persona del suo Controparte_3 legale rappresentante, al pagamento in favore dei elle spese Parte_1 di lite che liquida in complessivi € 1.731,46, oltre rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione . CP_
5.compensa le spese nei confronti dell'
6.pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico della parte ricorrente e dell' in solido. CP_3
Benevento, 29.3.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Adriana Mari