Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/1985, n. 3349
CASS
Sentenza 5 giugno 1985

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La notifica per affissione ex art. 143 cod. proc. civ. postula lo stato di "non conoscenza" (da intendersi in senso soggettivo) della parte e dell'ufficiale giudiziario circa l'effettiva residenza, dimora o domicilio del notificando, nonostante le indagini suggerite nel caso concreto dall'ordinaria diligenza, onde non rilevano ne' l'indagine sulla diligenza di altri soggetti (l'ufficiale di Anagrafe) ne' eventuali certificazioni, ancorché veridiche, diverse da quelle rilasciate all'ufficiale giudiziario, non essendo quest'ultimo tenuto alla diretta lettura dei registri anagrafici. Non esclude, pertanto, la validità della notifica a norma dell'art. 143 cod. proc. civ. l'eventuale inesatta informazione che l'ufficiale giudiziario abbia ricevuto circa la non iscrizione del notificando nei registri di popolazione del comune. ( V 1022/84, mass n 422798; ( V 5753/78, mass n 395555; ( V 353/77, mass n 383896; ( V 2376/75, mass n 376233).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/1985, n. 3349
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3349
    Data del deposito : 5 giugno 1985

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