Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/05/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 3/2/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6919/2022 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
( rappresentato e difeso dall'Avv.to LAURETTA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, presso lo studio del quale elett.te domicilia in Torre Annunziata (NA) alla Via
M. R. Imbriani n. 5
ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 convenuto contumace
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con atto depositato in data 15/12/22 e ritualmente notificato, il ricorrente, Parte_1 esponeva di aver presentato domanda in data 06.10.2021 all' per vedersi CP_2 riconoscere il trattamento di disoccupazione NASpI;
di essersi visto accogliere la domanda, ma solo in riferimento al periodo di 38 giorni corrispondente ad un numero di settimane pari alla meta delle settimane di contribuzione valorizzabili negli ultimi quattro anni; di aver inutilmente contestato all'ente previdenziale che detto provvedimento era errato in quanto, sulla base della contribuzione effettivamente
“spendibile”, gli spetta(va)no 100 giorni di indennità di disoccupazione avendo lavorato, senza soluzione di continuità, in favore della ex datrice di lavoro CO.BAL.TO. SOC. COOP. dal 06/06/2021 al 30/09/2021.
Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire la suddetta NASpI per il periodo di 100 giorni con conseguente condanna del convenuto della somma di euro 2.588,22 (ottenuto calcolando la somma Controparte_3 mensile dovuta di € 776,46 per i 100 giorni spettanti) detratto l'importo già riconosciuto in sede amministrativa o di emettere sentenza c.d. “di condanna generica” dichiarando il diritto del ricorrente a godere della NASpI con decorrenza dall'08/10/2021 e sino al 16/01/2022 per n. 100 gg, condannando l' a pagare al ricorrente stesso tutte le CP_2 somme conseguentemente dovute, oltre accessori di legge
Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto ex art. 415 cpc, l' non provvedeva alla costituzione processuale e pertanto ne viene CP_2 dichiarata la contumacia.
*****
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va preliminarmente osservato che non è oggetto di discussione la sussistenza del diritto in questa sede azionato, avendolo l'Ente previdenziale riconosciuto ma solo limitatamente ad un periodo di 46 giorni. In vero, la questione posta dal sig. concerne il parametro temporale da Parte_1 utilizzare per l'esatta quantificazione della prestazione che, l'ente previdenziale ha ridotto a 46 gg. a dispetto del dato documentale che dimostra un'attività lavorativa di tre mesi (ovvero da giugno 2021 a settembre 2021) come risulta dalle buste paga e dal certificato storico modello C2. La contumacia della parte resistente rafforza il convincimento di questo Tribunale di accogliere la domanda di parte ricorrente, tenuto conto del mancato assolvimento, da parte dell'Ente previdenziale, dell'onere probatorio sulla stessa gravante. Peraltro, dall'attendo scrutinio della documentazione offerta in istruttoria, è risultato provato che l'attività lavorativa dell'istante cessava alla naturale scadenza contrattuale ragion per cui il ricorrente si è trovato in uno stato di disoccupazione involontario.
Risulta dimostrato che ha accumulato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni Pt_1 precedenti ed ha svolto almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la domanda (cfr. ultima busta paga, estratto contributivo, storico C/2 centro per l'impiego). Ne consegue che risulta provato e incontestato il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI a partire dall'08.10.2021, per n. 100 giorni e per l'effetto, l' deve essere condannato a pagare al ricorrente stesso tutte le somme CP_2 conseguentemente dovute, oltre accessori di legge.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo , seguono il criterio della soccombenza, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del lavoro Emanuele
Rocco, definitivamente pronunciando, così provvede: a) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, b) accerta e dichiara il diritto di di percepire il trattamento NASpI per il Parte_1 numero di giorni corrispondente al periodo di contribuzione desumibile dalle buste paga di giugno, luglio, agosto e settembre 2021; c) condanna l' a corrispondere al ricorrente gli importi in tal modo calcolati, al CP_2 netto di quanto già erogato, oltre accessori come per Legge;
d) condanna l' resistente alle spese di lite che si liquidano, con attribuzione in CP_1 favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in complessivi euro 1.050,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge Torre Annunziata, 21/5/2025 Il Giudice
Dott. Emanuele Rocco
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