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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/10/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1555/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1555/2024 avente ad oggetto opposizione a ordinanza-ingiunzione, promossa da:
P.I. , Controparte_1 P.IVA_1
nato a [...] il [...], c.f. con il Controparte_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. IOZZIA VINCENZO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
RICORRENTI CONTRO
, C.F. , con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio del funzionario delegato dott. , elettivamente domiciliato presso la Controparte_4 sede dell' a CP_3 CP_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/10/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in atti.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/11/2023 la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e proponevano
[...] Controparte_2 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 23/0036, prot. n. 10831 del 23/10/2023, notificata il 27.10.2023 alla ed il 30.10.2023 a , Controparte_1 Controparte_2 emessa dal Dirigente Responsabile del Servizio XXIII Ispettorato Territoriale del Lavoro di con la quale era stata comminata la sanzione pecuniaria di € 17.122,10 (di cui € CP_3
17.100,00 per sanzione amministrativa ed € 22,10 per spese di notifica) per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto-legge 22 febbraio 2002 n. 12 convertito in Legge 23 aprile 2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 14.09.2015 n. 151, per avere impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato. In particolare, è stato contestato alla Controparte_1 ed a di aver occupato i lavoratori dal 03.12.2018 per 92 Controparte_2 Persona_1 giorni e dal 04.03.2019 per 32 giorni, senza preventiva comunicazione Parte_1 obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di tardività dell'opposizione. Invero, l'ordinanza ingiunzione è stata notificata il 27.10.2023 alla ed il Controparte_1
30.10.2023 al sig. e la relativa opposizione è stata depositata dinanzi alla sezione CP_2 lavoro del Tribunale di Ragusa il 24.11.2023, dunque entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Ciò premesso, l'opposizione è fondata e deve pertanto essere accolta. È in particolare fondata l'eccezione di decadenza dal potere sanzionatorio per violazione dell'art. 14 della L. 689/1981. Secondo la giurisprudenza di legittimità: “In materia di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione. La contestazione della violazione deve comunque avvenire in un tempo ragionevole, la cui congruità è oggetto di apprezzamento da parte del giudice di merito, al quale è rimessa l'individuazione del "dies a quo" di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto (Cass. Civ., Sez. II, 29/10/2019 n. 27702; Cass. Civ., Sez. II). L'apprezzamento del giudice di merito non può trasformarsi in arbitrio sì da consentire all'amministrazione di estendere il termine previsto dalla legge in maniera irragionevole (Cass. Civ. 30/05/2006 n. 12830 ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato il decreto dirigenziale irrogativo di sanzione amministrativa pecuniaria, in quanto notificato a dieci mesi di distanza dall'accertamento senza che l'amministrazione avesse provato lo svolgimento e la durata di indagini necessarie per l'acquisizione di dati ulteriori rispetto a quelli risultanti dal verbale di accertamento).
1.3. Il termine di novanta giorni trova quindi la sua ratio nelle ipotesi in cui il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto ma è indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali
pagina 2 di 3 predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo (Cass. Sez. Unite, 31/10/2019 n.28210)” (Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1614 del 2021). Nella specie, la Guardia di Finanza fece il primo accesso ispettivo in data 16.4.2019. In quell'occasione veniva riferito ai militari che i documenti relativi alla posizione lavorativa di e si trovavano presso lo studio di consulenza del lavoro di Persona_1 Parte_1
Il 7.2.2020, quindi circa dieci mesi dopo, personale della si Controparte_5 Pt_2 presentava presso la sede della per Controparte_1 acquisire la documentazione in materia di legislazione sociale e del lavoro, necessaria all'espletamento del servizio intrapreso in data 16.4.2019. Orbene, l'amministrazione resistente non ha provato lo svolgimento di ulteriori indagini durante il periodo intercorrente tra il 16.4.2019 ed il 7.2.2020 e non ha neanche allegato le ragioni per cui ha atteso circa dieci mesi prima di ritirare la documentazione necessaria, che, peraltro, avrebbe potuto ritirare sin da subito presso lo studio di consulenza del lavoro indicato dalla opponente. Pertanto, ritiene questo Giudice che l'amministrazione resistente abbia irragionevolmente dilatato i tempi per l'emissione del verbale unico di accertamento e notificazione, violando in tal modo l'art. 14 della L. 689/1981. L'accoglimento del primo motivo di opposizione ha portata assorbente e rende pertanto superfluo l'esame degli altri motivi. Alla luce di quanto esposto l'ordinanza ingiunzione n. 23/0036, prot. n. 10831 del 23/10/2023, notificata il 27.10.2023 alla ed il 30.10.2023 al sig. , emessa dal Controparte_1 CP_2
Dirigente Responsabile del Servizio XXIII Lavoro di deve Controparte_3 CP_3 essere annullata. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, disponendone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1555/2024: in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 23/0036, prot. n. 10831 Contr del 23/10/2023, notificata il 27.10.2023 alla ed il 30.10.2023 a Controparte_1 CP_2
, emessa dal Dirigente Responsabile del Servizio XXIII Ispettorato Territoriale del
[...]
Lavoro di CP_3 condanna l'Amministrazione resistente a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed in € 2.600,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Vincenzo Iozzia. Ragusa, 14/10/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1555/2024 avente ad oggetto opposizione a ordinanza-ingiunzione, promossa da:
P.I. , Controparte_1 P.IVA_1
nato a [...] il [...], c.f. con il Controparte_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. IOZZIA VINCENZO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
RICORRENTI CONTRO
, C.F. , con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio del funzionario delegato dott. , elettivamente domiciliato presso la Controparte_4 sede dell' a CP_3 CP_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/10/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in atti.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/11/2023 la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e proponevano
[...] Controparte_2 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 23/0036, prot. n. 10831 del 23/10/2023, notificata il 27.10.2023 alla ed il 30.10.2023 a , Controparte_1 Controparte_2 emessa dal Dirigente Responsabile del Servizio XXIII Ispettorato Territoriale del Lavoro di con la quale era stata comminata la sanzione pecuniaria di € 17.122,10 (di cui € CP_3
17.100,00 per sanzione amministrativa ed € 22,10 per spese di notifica) per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto-legge 22 febbraio 2002 n. 12 convertito in Legge 23 aprile 2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 14.09.2015 n. 151, per avere impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato. In particolare, è stato contestato alla Controparte_1 ed a di aver occupato i lavoratori dal 03.12.2018 per 92 Controparte_2 Persona_1 giorni e dal 04.03.2019 per 32 giorni, senza preventiva comunicazione Parte_1 obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di tardività dell'opposizione. Invero, l'ordinanza ingiunzione è stata notificata il 27.10.2023 alla ed il Controparte_1
30.10.2023 al sig. e la relativa opposizione è stata depositata dinanzi alla sezione CP_2 lavoro del Tribunale di Ragusa il 24.11.2023, dunque entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Ciò premesso, l'opposizione è fondata e deve pertanto essere accolta. È in particolare fondata l'eccezione di decadenza dal potere sanzionatorio per violazione dell'art. 14 della L. 689/1981. Secondo la giurisprudenza di legittimità: “In materia di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione. La contestazione della violazione deve comunque avvenire in un tempo ragionevole, la cui congruità è oggetto di apprezzamento da parte del giudice di merito, al quale è rimessa l'individuazione del "dies a quo" di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto (Cass. Civ., Sez. II, 29/10/2019 n. 27702; Cass. Civ., Sez. II). L'apprezzamento del giudice di merito non può trasformarsi in arbitrio sì da consentire all'amministrazione di estendere il termine previsto dalla legge in maniera irragionevole (Cass. Civ. 30/05/2006 n. 12830 ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato il decreto dirigenziale irrogativo di sanzione amministrativa pecuniaria, in quanto notificato a dieci mesi di distanza dall'accertamento senza che l'amministrazione avesse provato lo svolgimento e la durata di indagini necessarie per l'acquisizione di dati ulteriori rispetto a quelli risultanti dal verbale di accertamento).
1.3. Il termine di novanta giorni trova quindi la sua ratio nelle ipotesi in cui il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto ma è indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali
pagina 2 di 3 predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo (Cass. Sez. Unite, 31/10/2019 n.28210)” (Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1614 del 2021). Nella specie, la Guardia di Finanza fece il primo accesso ispettivo in data 16.4.2019. In quell'occasione veniva riferito ai militari che i documenti relativi alla posizione lavorativa di e si trovavano presso lo studio di consulenza del lavoro di Persona_1 Parte_1
Il 7.2.2020, quindi circa dieci mesi dopo, personale della si Controparte_5 Pt_2 presentava presso la sede della per Controparte_1 acquisire la documentazione in materia di legislazione sociale e del lavoro, necessaria all'espletamento del servizio intrapreso in data 16.4.2019. Orbene, l'amministrazione resistente non ha provato lo svolgimento di ulteriori indagini durante il periodo intercorrente tra il 16.4.2019 ed il 7.2.2020 e non ha neanche allegato le ragioni per cui ha atteso circa dieci mesi prima di ritirare la documentazione necessaria, che, peraltro, avrebbe potuto ritirare sin da subito presso lo studio di consulenza del lavoro indicato dalla opponente. Pertanto, ritiene questo Giudice che l'amministrazione resistente abbia irragionevolmente dilatato i tempi per l'emissione del verbale unico di accertamento e notificazione, violando in tal modo l'art. 14 della L. 689/1981. L'accoglimento del primo motivo di opposizione ha portata assorbente e rende pertanto superfluo l'esame degli altri motivi. Alla luce di quanto esposto l'ordinanza ingiunzione n. 23/0036, prot. n. 10831 del 23/10/2023, notificata il 27.10.2023 alla ed il 30.10.2023 al sig. , emessa dal Controparte_1 CP_2
Dirigente Responsabile del Servizio XXIII Lavoro di deve Controparte_3 CP_3 essere annullata. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, disponendone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1555/2024: in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 23/0036, prot. n. 10831 Contr del 23/10/2023, notificata il 27.10.2023 alla ed il 30.10.2023 a Controparte_1 CP_2
, emessa dal Dirigente Responsabile del Servizio XXIII Ispettorato Territoriale del
[...]
Lavoro di CP_3 condanna l'Amministrazione resistente a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed in € 2.600,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Vincenzo Iozzia. Ragusa, 14/10/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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