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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/04/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 375/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
- (C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. e Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._3
Roberta Emili (pec: ed elettivamente domiciliati presso il Email_1 suo studio sito in San Benedetto del Tronto (AP), via Formentini n. 80;
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE contro
- (C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._4 Controparte_2
) e (C.F. C.F._5 Controparte_3
), quali eredi di , rappresentati C.F._6 Persona_1
e difesi dall'Avv. Domenico De Angelis (pec: ed Email_2
pagina 1 di 16 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ascoli Piceno, via Tribù Fabia n.
25;
- (C.F. ), in persona Controparte_4 P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Emiliani
(pec: ed elettivamente domiciliata in Email_3
Fermo, Corso Cefalonia n. 31;
- , in proprio e quale legale rappresentante del Parte_4
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Gianluca Camaioni (pec ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Email_4
Castel di Lama (AP), via Garibaldi n.6;
- (C.F. , rappresentata e difesa Controparte_6 C.F._7 dall'Avv. Paolo Volpi (pec: ; Email_5
APPELLATI IN RIASSUNZIONE
- (C.F. ) Controparte_7 C.F._8
APPELLATO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
OGGETTO: Riassunzione ex 392 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti in riassunzione: “Piaccia all'intestata Corte d'Appello, in accoglimento della domanda attorea e a seguito della sentenza pronunciata dalla
Suprema Corte di Cassazione quarta sezione penale (sentenza n. 4929 del
27.10.2022, motivazioni depositate in data 6.02.2023), respinta ogni contraria istanza, richiesta e deduzione:
1. accertare e dichiarare i Sigg.ri , e per esso i suoi eredi, Persona_1
e , in qualità di titolari ciascuna di una specifica Controparte_6 Controparte_7 posizione di garanzia nei ruoli ricoperti, nonché il Comune di Controparte_5
e la responsabili ai fini civilistici, ai sensi
[...] Parte_5 degli artt. 2043 e 2051 c.c. e per tutti i motivi sopra esposti, delle lesioni riportate dal minore in data 17.09.2012 presso l'istituto Parte_1 scolastico De Carolis sito in , di proprietà del di Controparte_5 CP_5
CP_5
pagina 2 di 16
2. dichiarare che i danni risentiti dal in termini di lesioni Parte_1 personali per i fatti del 17.09.2012 corrispondono a quanto accertato dal CTU
Dott. nominato dal Giudice in primo grado che ha quantificato i Persona_2 postumi nella misura del 5% in termini di invalidità permanente, oltre alla invalidità temporanea calcolata in 5 giorni in termini di ITT (invalidità temporanea totale), 30 giorni di ITP al 75%, 30 giorni di ITP al 50% e 25 giorni di ITP al 25%, per un totale di complessivi Euro 14.962,58, di cui Euro 8.990,70 per invalidità permanente, Euro 612,50 per invalidità temporanea totale, Euro 2.756,25 per invalidità temporanea parziale al 75%, Euro 1.837,50 per invalidità temporanea parziale al 50%, Euro 765,63 per invalidità temporanea parziale al 25%, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo, nonché riconoscere il risarcimento del danno morale quantificandolo nella misura di Euro 10.000,00 o in quella minore o maggiore somma che sarà determinata dalla Corte di Appello, dichiarando, altresì, che le spese mediche sostenute nell'interesse del
[...]
ammontano ad Euro 903,91, per un importo complessivo Parte_1 del danno pari ad Euro 25.866,49;
3. in via principale: condannare gli odierni convenuti, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di Euro 25.866,49 come sopra indicata e specificata o in quella maggiore o minore che sarà determinata dalla Corte, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo;
4. in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte di Appello dichiari
l'estraneità ai fatti dei tecnici Arch. e Arch. Controparte_7 Controparte_6 condannare il Sig. , e per esso i suoi eredi, il Persona_1 [...]
e la per tutti i motivi sopra Controparte_5 Parte_5 esposti e in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di Euro
25.866,49 come sopra indicata e specificata, o in quella maggiore o minore che sarà determinata dalla Corte, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo;
5. condannare infine i convenuti, con il vincolo solidale tra loro, al pagamento dei compensi professionali maturati per ogni grado del giudizio penale, come statuito dalla Corte di Cassazione e per quelli relativi al presente giudizio di rinvio;
si
pagina 3 di 16 precisa, a tal fine, che finora nessun compenso è stato percepito dalla scrivente difesa.
In via istruttoria: previa acquisizione del fascicolo penale integrale attualmente depositato presso il Tribunale di Ascoli Piceno, si chiede di utilizzare, in quanto ammissibili e rilevanti ai fini della decisione, le prove acquisite in primo grado dinanzi il Tribunale di Ascoli Piceno;
si ribadisce in proposito che la Corte di
Appello, quale Giudice del rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel precedente giudizio penale, richiamando gli elementi di fatto già acquisiti in quella sede per sottoporli ad una autonoma valutazione.
Nella denegata ipotesi di non ammissione delle prove acquisite nel procedimento penale, si chiede di rinnovare la prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa, con riserva di meglio capitolare. Inoltre, qualora la Corte di Appello non ritenga ammissibile e/o utilizzabile la CTU espletata nell'ambito del procedimento penale di primo grado nel contraddittorio tra le parti, si chiede di rinnovare la consulenza medico-legale sulla persona del al fine di Parte_1 accertare l'entità dei postumi risentiti dal minore in conseguenza dei fatti del
17.09.2012.
In subordine si chiede concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
Per gli eredi di : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona Persona_1 dichiarare il difetto di titolarità ad agire della parte attrice nei confronti del
Sindaco ovvero il difetto di legittimazione attiva della parte attrice e/o il difetto di legittimazione passiva del Sindaco ovvero il difetto di titolarità a resistere in giudizio da parte del Sindaco sig. . Persona_1
Dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per le attività del sig. in sede di rilascio di autorizzazione di agibilità e abitabilità della Per_1 scuola e per tutte le altre attività compiute prima del quinquennio, per la prescrizione breve, o al decennio, per la prescrizione ordinaria, anteriori alla interruzione della prescrizione.
pagina 4 di 16 In ogni caso nel merito rigettare integralmente la domanda poiché totalmente infondata in fatto e in diritto.
In via del tutto gradata, determinare la responsabilità dei convenuti tenendo in considerazione il concorso di altri eventi nella causazione dell'evento, quali a mero titolo esemplificativo la spinta dell'altro minore al minore
[...]
, la mancata vigilanza degli insegnanti, il mancato rilievo della Parte_1 presenza dell'oblò da parte del tecnico incaricato ing. . Con vittoria di Per_3 spese e compensi di giudizio, anche dei precedenti tre giudizi in sede penale”.
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Controparte_4
Ancona, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via principale: rigettare le richieste anche istruttorie e le domande tutte formulate da sig.ri e quali esercenti Parte_2 Parte_3 la responsabilità genitoriale sul minore anche nei Parte_1 confronti della , siccome inammissibili e comunque infondate Parte_6 in fatto e diritto, relativamente all'an ed al quantum debeatur, prive di presupposti giuridici e non provate;
con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge;
- Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice in riassunzione per cui dovesse essere accertata una qualche responsabilità del di cui dovesse Per_1 rispondere il per il sinistro occorso al minore Controparte_5
il 17.09.2012, determinare la condanna del per Parte_1 Per_1 cui dovrebbe rispondere il , al pagamento delle Controparte_5 somme risarcitorie da stabilire nel corso del giudizio e comunque ritenute di giustizia, previa decurtazione della somma di € 1.040,00 già liquidata in favore di
dalla per il medesimo fatto, e previo Parte_1 Parte_7 accertamento del concorso dei terzi indicati in narrativa (insegnanti ed il CP_8 ciascuno per quanto di ragione nella causazione dell'evento caduta del
[...]
nella misura del 70%, o in quella diversa misura che Parte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona riterrà accertata e/o di giustizia;
con compensazione, anche parziale, delle spese di giudizio”.
pagina 5 di 16 Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, rigettata Parte_4 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'atto introduttivo perché prescritto e/o nullo per carenza dei presupposti in fatto e in diritto costitutivi delle domande azionate;
2) in via principale: rigettare tutte le domande attoree per i motivi di cui alla superiore narrativa;
3) nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una qualche responsabilità in capo al Sindaco e/o all'odierno Ente, accertata e dichiarata l'abnormità della pretesa attorea, limitare questa nel quantum ai danni effettivamente provati ed allegati nonché decurtarla di quanto si sa già percepito come “infortunio” dalla assicurazione Parte_7 dell' (cfr Documenti AVVERSARI NON DEPOSITATI relativi alla liquidazione CP_9 del sinistro n. 2011/61541del 17.09.12 della - compagnia Parte_7
Cont dell' e dei quali si chiede che il Giudice disponga d'ufficio l'acquisizione ove utili ai fini decisori e non reperibili da questa difesa per mancanza di legittimazione) e del valore dato dall'apporto concorsale del danneggiato e di terzi, anche giusto disposto ex art. 1227 c.c.; conseguentemente, accertata e dichiarata la piena operatività della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi - Assicurazione c.f. e p.i. , corrente alla CP_10 P.IVA_3
Via Guido D'Arezzo n. 14 - 00198 Roma, in persona del suo legale rappresentante
p.t. (n. , condannare quest'ultima a manlevare, garantire, e tenere P.IVA_4 indenne il da ogni e qualsiasi pretesa Controparte_5 economica riconosciuta in favore dell'attore e, comunque, da ogni eventuale provvedimento pregiudizievole che dovesse essere emesso a carico del CP_5 medesimo;
in particolare, per quanto attiene alla società assicuratrice, nel formulare espressa richiesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917 secondo comma cpc, condannare la medesima assicurazione al pagamento diretto in favore del danneggiato dell'eventuale somma dovuta e di ogni altro onere conseguente, nonché al rimborso in favore dell'assicurata delle spese processuali di assistenza e difesa processuale sostenute ex art.1917 c.c.;
pagina 6 di 16 il tutto con vittoria di spese, onorari e competenze di lite anche del primo grado penale”.
In via istruttoria si insiste altresì per l'acquisizione del fascicolo integrale del procedimento penale n. 3144/13 RGNR Mod. 21 - 890/2014 RG Tribunale di
Ascoli Piceno - Sentenza 204/2019 e del fascicolo integrale del procedimento penale n. dinanzi la Corte di Appello di Ancona n. 2374/19 RG - sentenza n.
1804/2019, oggi presso il Tribunale di Ascoli Piceno.
Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge”.
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, adversis Controparte_6 reiectis, respingere la domanda di parte attrice nei confronti della convenuta perché infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provata. Controparte_6
Con vittoria di spese e competenze.”
FATTI DI CAUSA
Nel procedimento penale iscritto al n. 3144/2013 R.G.N.R. del Tribunale di Ascoli
Piceno, - quale Sindaco del Comune di Persona_1 Controparte_5 all'epoca dei fatti - l'Arch. e l'Arch. venivano Controparte_7 Controparte_6 chiamati a rispondere del reato previsto e punito dall'articolo 590 cod. pen., per le lesioni riportate dal minore in data 17.09.2012, a seguito Parte_1 del sinistro occorsogli presso l'istituto scolastico De Carolis, di proprietà del
Comune di . Controparte_5
Nel medesimo procedimento si costituivano parti civili gli appellanti,
[...]
e - esercenti la potestà genitoriale sul Parte_2 Parte_3 figlio minore , P.O. - i quali richiedevano il risarcimento dei danni nella Pt_1 misura di €.26.628,41 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Il Comune si costituiva quale responsabile civile del Controparte_5
Sindaco, . Persona_1
All'udienza del 16.2.2016 si costituiva anche la - oggi Controparte_11
- quale responsabile civile verso terzi del Comune di Parte_6
. Controparte_5
Con sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado, il Giudice monocratico pagina 7 di 16 del Tribunale di Ascoli Piceno riconosceva , e Persona_1 Controparte_7
responsabili del reato loro ascritto e li condannava alla pena di Controparte_6 mesi due di reclusione, con sospensione condizionale della pena.
Inoltre, condannava i medesimi imputati - in solido con il responsabile civile
- al risarcimento dei danni cagionati al minore- Controparte_5 persona offesa, liquidati in complessivi €.18.000,00 - senza provvisionale - oltre alla refusione delle spese a favore della parte civile costituita, pari ad €.4.000,00, nonché oneri di legge.
Gli imputati ed - e la Per_1 CP_7 CP_6 Parte_6 proponevano appello avverso la predetta sentenza rispetto alla pronuncia di condanna, con conseguente instaurazione del procedimento penale - in grado di appello - n. 2374/2021 R.G.
Con sentenza n. 1804/2021, la Corte d'Appello di Ancona, Sezione penale, in accoglimento del gravame interposto dagli imputati avverso la pronuncia di primo grado, assolveva gli imputati dal reato loro ascritto, per insussistenza del fatto addebitato, con contestuale revoca delle statuizioni civili.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli odierni appellanti e, per l'effetto, la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione annullava la pronuncia della Corte territoriale e, dato atto dell'intervenuta prescrizione del reato, rinviava - per un nuovo giudizio - al Giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demandava anche la regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità.
In particolare, il rinvio veniva disposto avendo la Suprema Corte rilevato un'incongruenza nella motivazione della Corte di Appello di Ancona-Sezione
Penale, laddove individuava una circostanza interruttiva del nesso causale nel divieto portare gli scolari nello spazio esterno alla scuola e di farli sedere sui muretti ivi presenti, in ragione della mancata ultimazione delle opere esterne, essendo tale divieto intervenuto solo successivamente al sinistro de quo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, le parti civili del procedimento penale sopra richiamato - e , in qualità di Parte_2 Parte_3 genitori del minore - provvedevano alla tempestiva riassunzione del Pt_1
pagina 8 di 16 giudizio dinanzi alla Sezione civile della Corte d'Appello di Ancona in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore - nelle more Pt_1 divenuto maggiorenne e costituitosi in proprio.
In particolare, con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli odierni appellanti hanno chiesto di accertare e liquidare i danni subiti da ai Parte_1 sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., a causa delle lesioni riportate in data
17.09.2012, a seguito del sinistro occorsogli presso l'istituto scolastico De Carolis, di proprietà del Comune di CP_5
Per l'effetto, gli appellanti hanno chiesto la condanna dei convenuti - in solido - al pagamento della complessiva somma di €.25.866,49 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese legali e processuali di ogni grado di giudizio.
Si sono costituiti in giudizio gli eredi di - Persona_1 Controparte_3
e - nonché - quale Sindaco del CP_1 Controparte_2 Parte_4
Comune di - e l'Arch. Controparte_5 Parte_5 Controparte_4
chiedendo il rigetto del presente gravame. Controparte_6
L'Arch. non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica Controparte_7
e, pertanto, è stato dichiarato contumace.
In particolare, la ha chiesto - in via preliminare - Controparte_4 anche di dichiarare l'inammissibilità dell'atto introduttivo del presente giudizio, perché prescritto e/o nullo per carenza dei presupposti di fatto e di diritto costitutivi delle domande azionate.
In data 31.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'interposto gravame, gli odierni appellanti chiedono che sia accertata la responsabilità civile, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., di , Persona_1
e - nelle rispettive qualità - nonché del Controparte_6 Controparte_7 [...] della per i fatti Controparte_13 Parte_5
pagina 9 di 16 avvenuti in data 17.09.2012, alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione e sulla base degli elementi probatori acquisiti in sede penale.
Le doglianze formulate - nella loro articolazione - risultano infondate.
Deve, preliminarmente, darsi atto che la giurisprudenza di legittimità ritiene vincolante - in sede civile - la sentenza penale passata in giudicato solo per quanto concerne l'accertamento dei fatti e non già rispetto alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che attengono all'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile (Cass. Civ. n. 5559 del 01/03/2021).
Di conseguenza, non esiste interferenza del giudicato penale nel giudizio civile quanto all'accertamento di danni patrimoniali e ciò in considerazione delle diverse modalità di accertamento del danno-conseguenza che - nel procedimento penale - segue la regola del c.d. “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre - in quello civile - aderisce alla regola del c.d. “più probabile che non”.
Preliminarmente, nel merito, risulta pacifica la dinamica dei fatti, così come ricostruita da parte appellante.
Ed invero, tutte le dichiarazioni testimoniali assunte nel giudizio penale di primo grado hanno confermato che il piccolo , al momento del Parte_1 sinistro, era seduto su un muretto all'interno di un'apertura a forma di oblò posta all'esterno dell'edificio scolastico, a poca distanza dall'ingresso della propria aula;
mentre il minore era intento a consumare la propria merenda, seduto sul muretto, un altro bambino , passando davanti a lui, gli sollevava Persona_4 le gambe, così provocando la perdita di equilibrio del piccolo , che cadeva Pt_1 all'indietro da un'altezza di circa 1,50 metri.
A seguito della caduta, il minore veniva prontamente soccorso dal personale scolastico presente, che avvisava anche i genitori i quali, accorsi sul posto, accompagnavano il figlio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di San
Benedetto del Tronto, ove - all'esito degli accertamenti del caso - gli veniva riscontrata una “rifrattura scomposta metadiafisaria radio-ulnare distale e frattura sovracondiloidea omerale distale”.
pagina 10 di 16 Il minore - reduce da un precedente infortunio avvenuto nel periodo estivo appena trascorso - veniva ricoverato presso il reparto di Ortopedia e
Traumatologia e, in data 19.09.2012, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura mediante osteosintesi, per essere - infine - dimesso in data 21.09.2012.
Nessun dubbio sussiste sul fatto che le lesioni riscontrate e quantificate dai medici siano diretta conseguenza della caduta del minore dal muretto della scuola;
né gli odierni convenuti hanno mai contestato la circostanza.
Innanzitutto, in punto di diritto, deve premettersi che gli allievi degli istituti scolastici durante l'orario scolastico sono affidati alla cura e alla sorveglianza degli insegnanti i quali - unitamente ai Dirigenti scolastici - hanno l'obbligo di vigilanza sugli alunni minori (artt. 2047 e 2048 cod. civ.), così come all'Amministrazione scolastica competono gli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia (art. 2051 cod. civ.).
L'attività di vigilanza da parte degli insegnati e la loro responsabilità è regolata anche da una serie di norme speciali (tra cui l'art. 39 del R.D. 965/1924, che trova conferma nell'art. 350 del R.D. 1297/1928).
Tali disposizioni prevedono un obbligo di vigilanza, il cui inadempimento comporta una responsabilità a carico degli insegnanti per la c.d. culpa in vigilando ex art. 2048 c.c.
In tema di responsabilità degli insegnanti, la Suprema Corte ha enunciato una serie di principi.
Innanzitutto, la giurisprudenza di legittimità riconosce - a carico del personale docente - l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità degli alunni (o, meglio, di ciascun alunno), per tutto il tempo in cui questi fruiscono della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni (così: Cass. civ. n. 3680/2011).
L'obbligo di vigilanza e controllo, inoltre, deve essere adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, dovendo l'obbligato adottare tutte le misure idonee a prevenire - ed impedire - la produzione di danni a terzi, "secondo criteri di normalità, da apprezzarsi in relazione (anche) alla sua capacità tecnico- organizzativa", sulla base di un giudizio relazionale di valore, da valutare in pagina 11 di 16 ragione del caso concreto.
In altri termini, si profila un "contratto di protezione", secondo il quale, tra gli interessi da realizzarsi da parte della scuola, rientra quello all'integrità fisica dell'allievo (Cass. SS.UU. n. 577/2008; Cass. civ. n. 18805/2009).
Nell'ipotesi in esame, tale responsabilità risulta aggravata dal fatto che i genitori di avevano segnalato agli insegnanti la necessità di Parte_1 sorvegliare più attentamente il minore, che poco tempo prima aveva riportato la frattura di un braccio.
Risulta, quindi, accertato che le insegnanti non abbiano adempiuto al proprio obbligo di sorvegliare il minore con la dovuta attenzione. Pt_1
Nel caso di specie, va rilevato che in sede penale - già nella querela e, dunque, all'inizio delle indagini preliminari - i possibili responsabili furono indicati proprio negli insegnanti nei cui confronti, però, il P.M. non ha ritenuto di procedere perseguendo, invece, il Sindaco del e i tecnici progettisti dell'edificio. CP_5
La responsabilità ascritta al convenuto - ex art. 2051 cod. civ. - prevede CP_5 un criterio di imputazione basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la res che ha cagionato il danno e il soggetto chiamato a rispondere dello stesso.
Com'è noto, nell'attività di custodia va individuata una particolare relazione tra un soggetto e la res che legittima una pronuncia di responsabilità, fondandola sul potere del custode di escludere qualsiasi terzo dall'interferire sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno.
Il potere effettivo e dinamico sulla cosa - al quale la legge ricollega la responsabilità, è generalmente rappresentato dal "governo della cosa".
Tale criterio è un elemento qualificante la custodia e si concretizza nella disponibilità immediata sulla cosa;
tale disponibilità di fatto, inoltre, non può essere disgiunta dalla disponibilità giuridica delle condizioni di uso e di conservazione della cosa (Cass. S.U., 12019/1991; Cass. 3739/2023; Cass.
8408/2022; Cass. ord. 1108/2021).
Custode della res deve ritenersi anche il professionista incaricato di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il quale ha un potere che consiste, non nel suo materiale utilizzo, bensì nell'astratta possibilità di intervenire sulla medesima in pagina 12 di 16 qualsiasi momento, al fine di impedire che essa faccia danno a terzi (Cass. civ.
12796/2024).
Coloro che, in ragione dell'effettiva disponibilità di un'area, ne siano i concreti utilizzatori sono tenuti, in quanto custodi della stessa, a prevenire i pericoli correlati alle condizioni in cui versa il bene;
tanto in ragione della loro prossimità alla fonte di pericolo, purché siano dotati di poteri e obblighi che consentono loro di attivarsi onde evitare la lesione o la messa in pericolo dei beni giuridici altrui.
A quanto appena detto consegue che l'utilizzatore-custode del bene - quand'anche non investito della sua formale titolarità - risponde dei danni subiti dai terzi venuti in contatto con la res ogniqualvolta il fatto rientri tra le conseguenze normali e ordinarie della condotta omissiva.
Si evince, così, che l'art. 2051 si riferisce alla custodia nel senso di "effettivo potere fisico" sulla cosa, che implica il dovere di custodire la stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che, per sua natura o per particolari contingenze, produca danni (Cass. civ.
1948/2003; 782/2001; 1859/2000).
La qualità di custode prescinde dalla titolarità di un diritto di proprietà sulla cosa, richiedendosi, per contro, che il soggetto ne abbia l'effettiva padronanza e disponibilità.
Allorquando il potere, governo od uso sulla cosa sia stato trasferito ad altri, la presunzione di responsabilità non può farsi risalire all'originario custode, il cui dovere di vigilanza viene a cessare fin che la cosa stessa permanga nel godimento e nella disponibilità altrui (Cass. civ. 1712/1972).
Facendo corretto governo dei principi sopra riportati, il profilo di responsabilità dell'Amministrazione scolastica e non del ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_5 risulta dal fatto che ad essa era affidata l'effettiva ed esclusiva custodia dell'edificio.
Il Comune aveva realizzato l'edificio (progettato dai due Architetti imputati), ma lo aveva poi consegnato all'Amministrazione scolastica che lo aveva utilizzato, per oltre vent'anni in via esclusiva per i propri fini istituzionali.
La Direzione scolastica era, quindi, tenuta a sorvegliare l'edificio e a far sì che pagina 13 di 16 fossero individuate e rimosse tutte le (eventuali) situazioni di pericolo per i bambini.
Ne consegue, pertanto, che non può ritenersi sussistente alcun obbligo di vigilanza da parte del né - tantomeno - dei progettisti dell'edificio, CP_5 poiché al momento del fatto la custodia era affidata all'Amministrazione scolastica che ne aveva l'uso esclusivo.
Del resto, non si può fare a meno di rilevare che l'elemento architettonico decorativo in cui era presente l'apertura a forma di oblò da cui è caduto l'odierno appellante era stato realizzato nel 1991 e - per oltre venti anni - fino al 2012, non aveva causato alcun problema.
Come si può notare dalle riproduzioni fotografiche in atti, lo stesso era situato davanti alla scuola, in un luogo ben visibile a tutti e non costituiva, quindi, alcun pericolo per l'incolumità.
In proposito, osserva il Collegio che l'Amministrazione scolastica conformemente alle prescrizioni di legge era dotata di una catena di controllo che coinvolgeva gli insegnanti, il Direttore del plesso scolastico e il tecnico specializzato (Ing.
), incaricato di svolgere un sopralluogo due volte l'anno per segnalare Per_3 eventuali elementi di pericolosità da rimuovere o, comunque, modificare.
Ebbene, dall'istruttoria espletata, è risultato che il personale incaricato del controllo e della segnalazione degli elementi di pericolo nella scuola non aveva mai rilevato la pericolosità dell'oblò in argomento e che nessuno aveva mai segnalato che tale apertura dovesse essere eliminata o, quantomeno, protetta.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, i progettisti dell'edificio Arch.
e Arch. devono considerarsi esenti da responsabilità, dal CP_7 CP_6 momento che gli stessi non avevano avuto più incarichi di tecnici della sicurezza successivamente al conseguimento dell'agibilità della struttura, avvenuta nel
1991.
Da ultimo, osserva il Collegio che - quand'anche si dovesse ritenere quale custode del bene il , proprietario dell'immobile - il Controparte_5 nesso causale tra fatto ed evento risulta interrotto da una circostanza che integra senza alcun dubbio gli estremi del fortuito.
pagina 14 di 16 Sul punto, è la stessa parte attrice ad affermare che la caduta di
[...]
si verificò a seguito della condotta di un altro allievo della stessa Parte_1 scuola - - che aveva sollevato le gambe del piccolo , Persona_4 Pt_1 spingendolo all'indietro, sì da provocarne la caduta.
Tale condotta - che non è stata presa in considerazione dalla Corte di Appello-
Sezione Penale - costituisce senza alcun dubbio un evento interruttivo del nesso eziologico, essendo fin troppo evidente che, senza l'apporto causale della condotta dell'altro bambino ), non Persona_4 Parte_1 sarebbe mai caduto.
Deve, pertanto, concludersi che è stata proprio la condotta di a Persona_4 far cadere la p.o.: il comportamento del compagno di scuola del piccolo Pt_1 concretizza, quindi, un esempio “da manuale” di fatto interruttivo del nesso di causalità, idoneo ad escludere la responsabilità di tutti gli imputati, odierni appellati.
A fortiori, non è configurabile una responsabilità degli odierni convenuti ai sensi dell'art. 2043 c.c., mancando la prova degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana.
In particolare, non sussiste l'elemento soggettivo colposo in capo all'ente comunale, né - tantomeno - in capo ai due progettisti dell'edificio in questione, per quanto in precedenza osservato.
In definitiva, nessun profilo di responsabilità può ascriversi in capo agli odierni appellati, stante la mancanza dei requisiti previsti dagli artt. 2051 e 2043 c.c.
Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio possono dichiararsi integralmente compensate, stante la controvertibilità e la complessità delle questioni trattate nel presente giudizio.
Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto pagina 15 di 16 da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così
[...] dispone:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio;
- dichiara la sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, il 12.2.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
- (C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. e Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._3
Roberta Emili (pec: ed elettivamente domiciliati presso il Email_1 suo studio sito in San Benedetto del Tronto (AP), via Formentini n. 80;
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE contro
- (C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._4 Controparte_2
) e (C.F. C.F._5 Controparte_3
), quali eredi di , rappresentati C.F._6 Persona_1
e difesi dall'Avv. Domenico De Angelis (pec: ed Email_2
pagina 1 di 16 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ascoli Piceno, via Tribù Fabia n.
25;
- (C.F. ), in persona Controparte_4 P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Emiliani
(pec: ed elettivamente domiciliata in Email_3
Fermo, Corso Cefalonia n. 31;
- , in proprio e quale legale rappresentante del Parte_4
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Gianluca Camaioni (pec ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Email_4
Castel di Lama (AP), via Garibaldi n.6;
- (C.F. , rappresentata e difesa Controparte_6 C.F._7 dall'Avv. Paolo Volpi (pec: ; Email_5
APPELLATI IN RIASSUNZIONE
- (C.F. ) Controparte_7 C.F._8
APPELLATO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
OGGETTO: Riassunzione ex 392 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti in riassunzione: “Piaccia all'intestata Corte d'Appello, in accoglimento della domanda attorea e a seguito della sentenza pronunciata dalla
Suprema Corte di Cassazione quarta sezione penale (sentenza n. 4929 del
27.10.2022, motivazioni depositate in data 6.02.2023), respinta ogni contraria istanza, richiesta e deduzione:
1. accertare e dichiarare i Sigg.ri , e per esso i suoi eredi, Persona_1
e , in qualità di titolari ciascuna di una specifica Controparte_6 Controparte_7 posizione di garanzia nei ruoli ricoperti, nonché il Comune di Controparte_5
e la responsabili ai fini civilistici, ai sensi
[...] Parte_5 degli artt. 2043 e 2051 c.c. e per tutti i motivi sopra esposti, delle lesioni riportate dal minore in data 17.09.2012 presso l'istituto Parte_1 scolastico De Carolis sito in , di proprietà del di Controparte_5 CP_5
CP_5
pagina 2 di 16
2. dichiarare che i danni risentiti dal in termini di lesioni Parte_1 personali per i fatti del 17.09.2012 corrispondono a quanto accertato dal CTU
Dott. nominato dal Giudice in primo grado che ha quantificato i Persona_2 postumi nella misura del 5% in termini di invalidità permanente, oltre alla invalidità temporanea calcolata in 5 giorni in termini di ITT (invalidità temporanea totale), 30 giorni di ITP al 75%, 30 giorni di ITP al 50% e 25 giorni di ITP al 25%, per un totale di complessivi Euro 14.962,58, di cui Euro 8.990,70 per invalidità permanente, Euro 612,50 per invalidità temporanea totale, Euro 2.756,25 per invalidità temporanea parziale al 75%, Euro 1.837,50 per invalidità temporanea parziale al 50%, Euro 765,63 per invalidità temporanea parziale al 25%, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo, nonché riconoscere il risarcimento del danno morale quantificandolo nella misura di Euro 10.000,00 o in quella minore o maggiore somma che sarà determinata dalla Corte di Appello, dichiarando, altresì, che le spese mediche sostenute nell'interesse del
[...]
ammontano ad Euro 903,91, per un importo complessivo Parte_1 del danno pari ad Euro 25.866,49;
3. in via principale: condannare gli odierni convenuti, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di Euro 25.866,49 come sopra indicata e specificata o in quella maggiore o minore che sarà determinata dalla Corte, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo;
4. in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte di Appello dichiari
l'estraneità ai fatti dei tecnici Arch. e Arch. Controparte_7 Controparte_6 condannare il Sig. , e per esso i suoi eredi, il Persona_1 [...]
e la per tutti i motivi sopra Controparte_5 Parte_5 esposti e in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di Euro
25.866,49 come sopra indicata e specificata, o in quella maggiore o minore che sarà determinata dalla Corte, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo;
5. condannare infine i convenuti, con il vincolo solidale tra loro, al pagamento dei compensi professionali maturati per ogni grado del giudizio penale, come statuito dalla Corte di Cassazione e per quelli relativi al presente giudizio di rinvio;
si
pagina 3 di 16 precisa, a tal fine, che finora nessun compenso è stato percepito dalla scrivente difesa.
In via istruttoria: previa acquisizione del fascicolo penale integrale attualmente depositato presso il Tribunale di Ascoli Piceno, si chiede di utilizzare, in quanto ammissibili e rilevanti ai fini della decisione, le prove acquisite in primo grado dinanzi il Tribunale di Ascoli Piceno;
si ribadisce in proposito che la Corte di
Appello, quale Giudice del rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel precedente giudizio penale, richiamando gli elementi di fatto già acquisiti in quella sede per sottoporli ad una autonoma valutazione.
Nella denegata ipotesi di non ammissione delle prove acquisite nel procedimento penale, si chiede di rinnovare la prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa, con riserva di meglio capitolare. Inoltre, qualora la Corte di Appello non ritenga ammissibile e/o utilizzabile la CTU espletata nell'ambito del procedimento penale di primo grado nel contraddittorio tra le parti, si chiede di rinnovare la consulenza medico-legale sulla persona del al fine di Parte_1 accertare l'entità dei postumi risentiti dal minore in conseguenza dei fatti del
17.09.2012.
In subordine si chiede concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
Per gli eredi di : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona Persona_1 dichiarare il difetto di titolarità ad agire della parte attrice nei confronti del
Sindaco ovvero il difetto di legittimazione attiva della parte attrice e/o il difetto di legittimazione passiva del Sindaco ovvero il difetto di titolarità a resistere in giudizio da parte del Sindaco sig. . Persona_1
Dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per le attività del sig. in sede di rilascio di autorizzazione di agibilità e abitabilità della Per_1 scuola e per tutte le altre attività compiute prima del quinquennio, per la prescrizione breve, o al decennio, per la prescrizione ordinaria, anteriori alla interruzione della prescrizione.
pagina 4 di 16 In ogni caso nel merito rigettare integralmente la domanda poiché totalmente infondata in fatto e in diritto.
In via del tutto gradata, determinare la responsabilità dei convenuti tenendo in considerazione il concorso di altri eventi nella causazione dell'evento, quali a mero titolo esemplificativo la spinta dell'altro minore al minore
[...]
, la mancata vigilanza degli insegnanti, il mancato rilievo della Parte_1 presenza dell'oblò da parte del tecnico incaricato ing. . Con vittoria di Per_3 spese e compensi di giudizio, anche dei precedenti tre giudizi in sede penale”.
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Controparte_4
Ancona, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via principale: rigettare le richieste anche istruttorie e le domande tutte formulate da sig.ri e quali esercenti Parte_2 Parte_3 la responsabilità genitoriale sul minore anche nei Parte_1 confronti della , siccome inammissibili e comunque infondate Parte_6 in fatto e diritto, relativamente all'an ed al quantum debeatur, prive di presupposti giuridici e non provate;
con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge;
- Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice in riassunzione per cui dovesse essere accertata una qualche responsabilità del di cui dovesse Per_1 rispondere il per il sinistro occorso al minore Controparte_5
il 17.09.2012, determinare la condanna del per Parte_1 Per_1 cui dovrebbe rispondere il , al pagamento delle Controparte_5 somme risarcitorie da stabilire nel corso del giudizio e comunque ritenute di giustizia, previa decurtazione della somma di € 1.040,00 già liquidata in favore di
dalla per il medesimo fatto, e previo Parte_1 Parte_7 accertamento del concorso dei terzi indicati in narrativa (insegnanti ed il CP_8 ciascuno per quanto di ragione nella causazione dell'evento caduta del
[...]
nella misura del 70%, o in quella diversa misura che Parte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona riterrà accertata e/o di giustizia;
con compensazione, anche parziale, delle spese di giudizio”.
pagina 5 di 16 Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, rigettata Parte_4 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'atto introduttivo perché prescritto e/o nullo per carenza dei presupposti in fatto e in diritto costitutivi delle domande azionate;
2) in via principale: rigettare tutte le domande attoree per i motivi di cui alla superiore narrativa;
3) nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una qualche responsabilità in capo al Sindaco e/o all'odierno Ente, accertata e dichiarata l'abnormità della pretesa attorea, limitare questa nel quantum ai danni effettivamente provati ed allegati nonché decurtarla di quanto si sa già percepito come “infortunio” dalla assicurazione Parte_7 dell' (cfr Documenti AVVERSARI NON DEPOSITATI relativi alla liquidazione CP_9 del sinistro n. 2011/61541del 17.09.12 della - compagnia Parte_7
Cont dell' e dei quali si chiede che il Giudice disponga d'ufficio l'acquisizione ove utili ai fini decisori e non reperibili da questa difesa per mancanza di legittimazione) e del valore dato dall'apporto concorsale del danneggiato e di terzi, anche giusto disposto ex art. 1227 c.c.; conseguentemente, accertata e dichiarata la piena operatività della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi - Assicurazione c.f. e p.i. , corrente alla CP_10 P.IVA_3
Via Guido D'Arezzo n. 14 - 00198 Roma, in persona del suo legale rappresentante
p.t. (n. , condannare quest'ultima a manlevare, garantire, e tenere P.IVA_4 indenne il da ogni e qualsiasi pretesa Controparte_5 economica riconosciuta in favore dell'attore e, comunque, da ogni eventuale provvedimento pregiudizievole che dovesse essere emesso a carico del CP_5 medesimo;
in particolare, per quanto attiene alla società assicuratrice, nel formulare espressa richiesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917 secondo comma cpc, condannare la medesima assicurazione al pagamento diretto in favore del danneggiato dell'eventuale somma dovuta e di ogni altro onere conseguente, nonché al rimborso in favore dell'assicurata delle spese processuali di assistenza e difesa processuale sostenute ex art.1917 c.c.;
pagina 6 di 16 il tutto con vittoria di spese, onorari e competenze di lite anche del primo grado penale”.
In via istruttoria si insiste altresì per l'acquisizione del fascicolo integrale del procedimento penale n. 3144/13 RGNR Mod. 21 - 890/2014 RG Tribunale di
Ascoli Piceno - Sentenza 204/2019 e del fascicolo integrale del procedimento penale n. dinanzi la Corte di Appello di Ancona n. 2374/19 RG - sentenza n.
1804/2019, oggi presso il Tribunale di Ascoli Piceno.
Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge”.
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, adversis Controparte_6 reiectis, respingere la domanda di parte attrice nei confronti della convenuta perché infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provata. Controparte_6
Con vittoria di spese e competenze.”
FATTI DI CAUSA
Nel procedimento penale iscritto al n. 3144/2013 R.G.N.R. del Tribunale di Ascoli
Piceno, - quale Sindaco del Comune di Persona_1 Controparte_5 all'epoca dei fatti - l'Arch. e l'Arch. venivano Controparte_7 Controparte_6 chiamati a rispondere del reato previsto e punito dall'articolo 590 cod. pen., per le lesioni riportate dal minore in data 17.09.2012, a seguito Parte_1 del sinistro occorsogli presso l'istituto scolastico De Carolis, di proprietà del
Comune di . Controparte_5
Nel medesimo procedimento si costituivano parti civili gli appellanti,
[...]
e - esercenti la potestà genitoriale sul Parte_2 Parte_3 figlio minore , P.O. - i quali richiedevano il risarcimento dei danni nella Pt_1 misura di €.26.628,41 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Il Comune si costituiva quale responsabile civile del Controparte_5
Sindaco, . Persona_1
All'udienza del 16.2.2016 si costituiva anche la - oggi Controparte_11
- quale responsabile civile verso terzi del Comune di Parte_6
. Controparte_5
Con sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado, il Giudice monocratico pagina 7 di 16 del Tribunale di Ascoli Piceno riconosceva , e Persona_1 Controparte_7
responsabili del reato loro ascritto e li condannava alla pena di Controparte_6 mesi due di reclusione, con sospensione condizionale della pena.
Inoltre, condannava i medesimi imputati - in solido con il responsabile civile
- al risarcimento dei danni cagionati al minore- Controparte_5 persona offesa, liquidati in complessivi €.18.000,00 - senza provvisionale - oltre alla refusione delle spese a favore della parte civile costituita, pari ad €.4.000,00, nonché oneri di legge.
Gli imputati ed - e la Per_1 CP_7 CP_6 Parte_6 proponevano appello avverso la predetta sentenza rispetto alla pronuncia di condanna, con conseguente instaurazione del procedimento penale - in grado di appello - n. 2374/2021 R.G.
Con sentenza n. 1804/2021, la Corte d'Appello di Ancona, Sezione penale, in accoglimento del gravame interposto dagli imputati avverso la pronuncia di primo grado, assolveva gli imputati dal reato loro ascritto, per insussistenza del fatto addebitato, con contestuale revoca delle statuizioni civili.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli odierni appellanti e, per l'effetto, la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione annullava la pronuncia della Corte territoriale e, dato atto dell'intervenuta prescrizione del reato, rinviava - per un nuovo giudizio - al Giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demandava anche la regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità.
In particolare, il rinvio veniva disposto avendo la Suprema Corte rilevato un'incongruenza nella motivazione della Corte di Appello di Ancona-Sezione
Penale, laddove individuava una circostanza interruttiva del nesso causale nel divieto portare gli scolari nello spazio esterno alla scuola e di farli sedere sui muretti ivi presenti, in ragione della mancata ultimazione delle opere esterne, essendo tale divieto intervenuto solo successivamente al sinistro de quo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, le parti civili del procedimento penale sopra richiamato - e , in qualità di Parte_2 Parte_3 genitori del minore - provvedevano alla tempestiva riassunzione del Pt_1
pagina 8 di 16 giudizio dinanzi alla Sezione civile della Corte d'Appello di Ancona in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore - nelle more Pt_1 divenuto maggiorenne e costituitosi in proprio.
In particolare, con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli odierni appellanti hanno chiesto di accertare e liquidare i danni subiti da ai Parte_1 sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., a causa delle lesioni riportate in data
17.09.2012, a seguito del sinistro occorsogli presso l'istituto scolastico De Carolis, di proprietà del Comune di CP_5
Per l'effetto, gli appellanti hanno chiesto la condanna dei convenuti - in solido - al pagamento della complessiva somma di €.25.866,49 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese legali e processuali di ogni grado di giudizio.
Si sono costituiti in giudizio gli eredi di - Persona_1 Controparte_3
e - nonché - quale Sindaco del CP_1 Controparte_2 Parte_4
Comune di - e l'Arch. Controparte_5 Parte_5 Controparte_4
chiedendo il rigetto del presente gravame. Controparte_6
L'Arch. non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica Controparte_7
e, pertanto, è stato dichiarato contumace.
In particolare, la ha chiesto - in via preliminare - Controparte_4 anche di dichiarare l'inammissibilità dell'atto introduttivo del presente giudizio, perché prescritto e/o nullo per carenza dei presupposti di fatto e di diritto costitutivi delle domande azionate.
In data 31.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'interposto gravame, gli odierni appellanti chiedono che sia accertata la responsabilità civile, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., di , Persona_1
e - nelle rispettive qualità - nonché del Controparte_6 Controparte_7 [...] della per i fatti Controparte_13 Parte_5
pagina 9 di 16 avvenuti in data 17.09.2012, alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione e sulla base degli elementi probatori acquisiti in sede penale.
Le doglianze formulate - nella loro articolazione - risultano infondate.
Deve, preliminarmente, darsi atto che la giurisprudenza di legittimità ritiene vincolante - in sede civile - la sentenza penale passata in giudicato solo per quanto concerne l'accertamento dei fatti e non già rispetto alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che attengono all'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile (Cass. Civ. n. 5559 del 01/03/2021).
Di conseguenza, non esiste interferenza del giudicato penale nel giudizio civile quanto all'accertamento di danni patrimoniali e ciò in considerazione delle diverse modalità di accertamento del danno-conseguenza che - nel procedimento penale - segue la regola del c.d. “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre - in quello civile - aderisce alla regola del c.d. “più probabile che non”.
Preliminarmente, nel merito, risulta pacifica la dinamica dei fatti, così come ricostruita da parte appellante.
Ed invero, tutte le dichiarazioni testimoniali assunte nel giudizio penale di primo grado hanno confermato che il piccolo , al momento del Parte_1 sinistro, era seduto su un muretto all'interno di un'apertura a forma di oblò posta all'esterno dell'edificio scolastico, a poca distanza dall'ingresso della propria aula;
mentre il minore era intento a consumare la propria merenda, seduto sul muretto, un altro bambino , passando davanti a lui, gli sollevava Persona_4 le gambe, così provocando la perdita di equilibrio del piccolo , che cadeva Pt_1 all'indietro da un'altezza di circa 1,50 metri.
A seguito della caduta, il minore veniva prontamente soccorso dal personale scolastico presente, che avvisava anche i genitori i quali, accorsi sul posto, accompagnavano il figlio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di San
Benedetto del Tronto, ove - all'esito degli accertamenti del caso - gli veniva riscontrata una “rifrattura scomposta metadiafisaria radio-ulnare distale e frattura sovracondiloidea omerale distale”.
pagina 10 di 16 Il minore - reduce da un precedente infortunio avvenuto nel periodo estivo appena trascorso - veniva ricoverato presso il reparto di Ortopedia e
Traumatologia e, in data 19.09.2012, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura mediante osteosintesi, per essere - infine - dimesso in data 21.09.2012.
Nessun dubbio sussiste sul fatto che le lesioni riscontrate e quantificate dai medici siano diretta conseguenza della caduta del minore dal muretto della scuola;
né gli odierni convenuti hanno mai contestato la circostanza.
Innanzitutto, in punto di diritto, deve premettersi che gli allievi degli istituti scolastici durante l'orario scolastico sono affidati alla cura e alla sorveglianza degli insegnanti i quali - unitamente ai Dirigenti scolastici - hanno l'obbligo di vigilanza sugli alunni minori (artt. 2047 e 2048 cod. civ.), così come all'Amministrazione scolastica competono gli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia (art. 2051 cod. civ.).
L'attività di vigilanza da parte degli insegnati e la loro responsabilità è regolata anche da una serie di norme speciali (tra cui l'art. 39 del R.D. 965/1924, che trova conferma nell'art. 350 del R.D. 1297/1928).
Tali disposizioni prevedono un obbligo di vigilanza, il cui inadempimento comporta una responsabilità a carico degli insegnanti per la c.d. culpa in vigilando ex art. 2048 c.c.
In tema di responsabilità degli insegnanti, la Suprema Corte ha enunciato una serie di principi.
Innanzitutto, la giurisprudenza di legittimità riconosce - a carico del personale docente - l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità degli alunni (o, meglio, di ciascun alunno), per tutto il tempo in cui questi fruiscono della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni (così: Cass. civ. n. 3680/2011).
L'obbligo di vigilanza e controllo, inoltre, deve essere adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, dovendo l'obbligato adottare tutte le misure idonee a prevenire - ed impedire - la produzione di danni a terzi, "secondo criteri di normalità, da apprezzarsi in relazione (anche) alla sua capacità tecnico- organizzativa", sulla base di un giudizio relazionale di valore, da valutare in pagina 11 di 16 ragione del caso concreto.
In altri termini, si profila un "contratto di protezione", secondo il quale, tra gli interessi da realizzarsi da parte della scuola, rientra quello all'integrità fisica dell'allievo (Cass. SS.UU. n. 577/2008; Cass. civ. n. 18805/2009).
Nell'ipotesi in esame, tale responsabilità risulta aggravata dal fatto che i genitori di avevano segnalato agli insegnanti la necessità di Parte_1 sorvegliare più attentamente il minore, che poco tempo prima aveva riportato la frattura di un braccio.
Risulta, quindi, accertato che le insegnanti non abbiano adempiuto al proprio obbligo di sorvegliare il minore con la dovuta attenzione. Pt_1
Nel caso di specie, va rilevato che in sede penale - già nella querela e, dunque, all'inizio delle indagini preliminari - i possibili responsabili furono indicati proprio negli insegnanti nei cui confronti, però, il P.M. non ha ritenuto di procedere perseguendo, invece, il Sindaco del e i tecnici progettisti dell'edificio. CP_5
La responsabilità ascritta al convenuto - ex art. 2051 cod. civ. - prevede CP_5 un criterio di imputazione basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la res che ha cagionato il danno e il soggetto chiamato a rispondere dello stesso.
Com'è noto, nell'attività di custodia va individuata una particolare relazione tra un soggetto e la res che legittima una pronuncia di responsabilità, fondandola sul potere del custode di escludere qualsiasi terzo dall'interferire sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno.
Il potere effettivo e dinamico sulla cosa - al quale la legge ricollega la responsabilità, è generalmente rappresentato dal "governo della cosa".
Tale criterio è un elemento qualificante la custodia e si concretizza nella disponibilità immediata sulla cosa;
tale disponibilità di fatto, inoltre, non può essere disgiunta dalla disponibilità giuridica delle condizioni di uso e di conservazione della cosa (Cass. S.U., 12019/1991; Cass. 3739/2023; Cass.
8408/2022; Cass. ord. 1108/2021).
Custode della res deve ritenersi anche il professionista incaricato di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il quale ha un potere che consiste, non nel suo materiale utilizzo, bensì nell'astratta possibilità di intervenire sulla medesima in pagina 12 di 16 qualsiasi momento, al fine di impedire che essa faccia danno a terzi (Cass. civ.
12796/2024).
Coloro che, in ragione dell'effettiva disponibilità di un'area, ne siano i concreti utilizzatori sono tenuti, in quanto custodi della stessa, a prevenire i pericoli correlati alle condizioni in cui versa il bene;
tanto in ragione della loro prossimità alla fonte di pericolo, purché siano dotati di poteri e obblighi che consentono loro di attivarsi onde evitare la lesione o la messa in pericolo dei beni giuridici altrui.
A quanto appena detto consegue che l'utilizzatore-custode del bene - quand'anche non investito della sua formale titolarità - risponde dei danni subiti dai terzi venuti in contatto con la res ogniqualvolta il fatto rientri tra le conseguenze normali e ordinarie della condotta omissiva.
Si evince, così, che l'art. 2051 si riferisce alla custodia nel senso di "effettivo potere fisico" sulla cosa, che implica il dovere di custodire la stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che, per sua natura o per particolari contingenze, produca danni (Cass. civ.
1948/2003; 782/2001; 1859/2000).
La qualità di custode prescinde dalla titolarità di un diritto di proprietà sulla cosa, richiedendosi, per contro, che il soggetto ne abbia l'effettiva padronanza e disponibilità.
Allorquando il potere, governo od uso sulla cosa sia stato trasferito ad altri, la presunzione di responsabilità non può farsi risalire all'originario custode, il cui dovere di vigilanza viene a cessare fin che la cosa stessa permanga nel godimento e nella disponibilità altrui (Cass. civ. 1712/1972).
Facendo corretto governo dei principi sopra riportati, il profilo di responsabilità dell'Amministrazione scolastica e non del ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_5 risulta dal fatto che ad essa era affidata l'effettiva ed esclusiva custodia dell'edificio.
Il Comune aveva realizzato l'edificio (progettato dai due Architetti imputati), ma lo aveva poi consegnato all'Amministrazione scolastica che lo aveva utilizzato, per oltre vent'anni in via esclusiva per i propri fini istituzionali.
La Direzione scolastica era, quindi, tenuta a sorvegliare l'edificio e a far sì che pagina 13 di 16 fossero individuate e rimosse tutte le (eventuali) situazioni di pericolo per i bambini.
Ne consegue, pertanto, che non può ritenersi sussistente alcun obbligo di vigilanza da parte del né - tantomeno - dei progettisti dell'edificio, CP_5 poiché al momento del fatto la custodia era affidata all'Amministrazione scolastica che ne aveva l'uso esclusivo.
Del resto, non si può fare a meno di rilevare che l'elemento architettonico decorativo in cui era presente l'apertura a forma di oblò da cui è caduto l'odierno appellante era stato realizzato nel 1991 e - per oltre venti anni - fino al 2012, non aveva causato alcun problema.
Come si può notare dalle riproduzioni fotografiche in atti, lo stesso era situato davanti alla scuola, in un luogo ben visibile a tutti e non costituiva, quindi, alcun pericolo per l'incolumità.
In proposito, osserva il Collegio che l'Amministrazione scolastica conformemente alle prescrizioni di legge era dotata di una catena di controllo che coinvolgeva gli insegnanti, il Direttore del plesso scolastico e il tecnico specializzato (Ing.
), incaricato di svolgere un sopralluogo due volte l'anno per segnalare Per_3 eventuali elementi di pericolosità da rimuovere o, comunque, modificare.
Ebbene, dall'istruttoria espletata, è risultato che il personale incaricato del controllo e della segnalazione degli elementi di pericolo nella scuola non aveva mai rilevato la pericolosità dell'oblò in argomento e che nessuno aveva mai segnalato che tale apertura dovesse essere eliminata o, quantomeno, protetta.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, i progettisti dell'edificio Arch.
e Arch. devono considerarsi esenti da responsabilità, dal CP_7 CP_6 momento che gli stessi non avevano avuto più incarichi di tecnici della sicurezza successivamente al conseguimento dell'agibilità della struttura, avvenuta nel
1991.
Da ultimo, osserva il Collegio che - quand'anche si dovesse ritenere quale custode del bene il , proprietario dell'immobile - il Controparte_5 nesso causale tra fatto ed evento risulta interrotto da una circostanza che integra senza alcun dubbio gli estremi del fortuito.
pagina 14 di 16 Sul punto, è la stessa parte attrice ad affermare che la caduta di
[...]
si verificò a seguito della condotta di un altro allievo della stessa Parte_1 scuola - - che aveva sollevato le gambe del piccolo , Persona_4 Pt_1 spingendolo all'indietro, sì da provocarne la caduta.
Tale condotta - che non è stata presa in considerazione dalla Corte di Appello-
Sezione Penale - costituisce senza alcun dubbio un evento interruttivo del nesso eziologico, essendo fin troppo evidente che, senza l'apporto causale della condotta dell'altro bambino ), non Persona_4 Parte_1 sarebbe mai caduto.
Deve, pertanto, concludersi che è stata proprio la condotta di a Persona_4 far cadere la p.o.: il comportamento del compagno di scuola del piccolo Pt_1 concretizza, quindi, un esempio “da manuale” di fatto interruttivo del nesso di causalità, idoneo ad escludere la responsabilità di tutti gli imputati, odierni appellati.
A fortiori, non è configurabile una responsabilità degli odierni convenuti ai sensi dell'art. 2043 c.c., mancando la prova degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana.
In particolare, non sussiste l'elemento soggettivo colposo in capo all'ente comunale, né - tantomeno - in capo ai due progettisti dell'edificio in questione, per quanto in precedenza osservato.
In definitiva, nessun profilo di responsabilità può ascriversi in capo agli odierni appellati, stante la mancanza dei requisiti previsti dagli artt. 2051 e 2043 c.c.
Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio possono dichiararsi integralmente compensate, stante la controvertibilità e la complessità delle questioni trattate nel presente giudizio.
Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto pagina 15 di 16 da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così
[...] dispone:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio;
- dichiara la sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, il 12.2.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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