Ordinanza cautelare 13 novembre 2024
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 16/06/2025, n. 11694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11694 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11694/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10373/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10373 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Beatrice Miceli, Marta Savoca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della nota prot. -OMISSIS-, del -OMISSIS- e comunicata il -OMISSIS-, avente ad oggetto “Dismissione misura di protezione personale”, con cui il Ministero dell’Interno – DPS – Ispettorato di P.S. “Viminale” ha reso nota al ricorrente la cessazione del servizio tutorio a decorrere dal -OMISSIS-;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli sopra elencati, lesivo dell’interesse del ricorrente ed allo stato non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati:
a) degli atti già impugnati col ricorso principale;
b) verbale della Prefettura – U.T.G. di -OMISSIS- del -OMISSIS-;
c) verbale della Prefettura – U.T.G. di -OMISSIS- del -OMISSIS-;
d) verbale della Prefettura – U.T.G. di -OMISSIS- del -OMISSIS-
e) verbali della Prefettura – U.T.G. di Roma dei -OMISSIS- (riferito a seduta di coordinamento Forze di Polizia del -OMISSIS-) e -OMISSIS- (relativo a seduta di coordinamento Forze di Polizia del -OMISSIS-);
f) verbale della Prefettura di -OMISSIS- del -OMISSIS-, relativo a riunione di coordinamento delle Forze di Polizia del -OMISSIS-;
g) ove occorra e per quanto di ragione, verbali delle riunioni tecniche tenutesi nei mesi di gennaio, febbraio e aprile del 2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo, notificato il 9.10.2024 e depositato l’11.10.2024, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, comunicatogli il 18.9.2024, con cui l’Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale del Ministero dell’Interno ha disposto la revoca del dispositivo tutorio di 4° livello di rischio previsto dall’art. 8 Decreto del Ministro dell’Interno del 28.5.2023 (“ tutela su auto non protetta ”) a decorrere dal 23.9.2024, nonché ha chiesto l’annullamento degli atti presupposti o consequenziali.
2. Deve premettersi che il ricorrente è un ex magistrato già impegnato nella lotta alla mafia ed un ex politico sostenitore di iniziative dirette all’inasprimento della normativa antimafia, che ad oggi, nella sua qualità di avvocato, difende parti civili e collaboratori di giustizia in processi contro la criminalità organizzata.
In ragione del pericolo di ritorsioni da parte di organizzazioni malavitose, è stato sottoposto, negli ultimi 27 anni, alle misure di protezione previste dal decreto-legge n. 83/2002, convertito dalla legge n. 133/2002.
Nello specifico, a fronte dell’iniziale attribuzione del secondo livello di rischio, la tutela è stata gradualmente ridotta sino a giungere al quarto livello, corrispondente alla “tutela su autovettura non protetta”, mantenuto fino al mese di dicembre 2018, quando l’Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha disposto una prima revoca della protezione, oggetto di annullamento da parte del TAR Lazio, Roma, sez. I ter, con la sentenza n. -OMISSIS-.
L’amministrazione resistente non ha appellato la decisione, ma con un successivo provvedimento del -OMISSIS- aveva disposto la rimodulazione del dispositivo tutorio di 4° livello di rischio, limitandolo alla sola regione -OMISSIS-.
Anche tale atto è poi stato oggetto di annullamento da parte del TAR Lazio, Roma, sez. I ter, con la sentenza n. -OMISSIS-, poiché non era dato evincersi il perché l’amministrazione avesse ritenuto di limitare il pericolo ad una sola zona del territorio nazionale, a fronte dell’attività svolta dal ricorrente in tutta la penisola e della “trasversalità” delle organizzazioni criminali che costituiscono la minaccia cui il predetto sistema tutorio è preposto.
3. Avverso i provvedimenti oggetto del presente gravame il ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso:
A) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 della l. n. 241/90 - violazione degli artt. 24 e 97 Cost. - eccesso di potere per difetto di istruttoria - violazione del contraddittorio procedimentale - violazione del diritto di difesa - irragionevolezza e illogicità dell’azione amministrativa ”, in quanto i provvedimenti impugnati sono stati adottati in violazione delle norme a presidio della partecipazione procedimentale, non essendo stato consentito all’-OMISSIS- di accedere agli atti posti a fondamento della decisione assunta;
B) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990 - eccesso di potere sotto il profilo del difetto della motivazione - violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 133/2002, attuato con decreto del Ministero dell’Interno del 28 maggio 2003, come sostituito dal D.M. 3 dicembre 2012 - eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria - illogicità manifesta - irragionevolezza - violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. ”, poiché l’amministrazione non avrebbe in modo adeguato valutato la posizione del ricorrente, da molto tempo oggetto degli interessi malevoli della criminalità organizzata, come testimoniato da numerosi episodi; in particolare, nel 2009, un noto boss latitante e persona di fiducia di -OMISSIS-, era stato tratto in arresto nei pressi della casa di campagna dell’-OMISSIS- mentre stava preparando un attentato contro il ricorrente; nel 2013, un collaboratore di giustizia aveva riferito al Procuratore aggiunto di -OMISSIS- che “-OMISSIS-” e la “‘-OMISSIS-” stavano preparando un attentato nei confronti dell’-OMISSIS- per le indagini sulla “-OMISSIS-”, circostanza confermata anche da altro collaboratore alla Corte d’Assise di -OMISSIS- nel corso del processo proprio sulla c.d. -OMISSIS-; le condanne a carico di vertici di “-OMISSIS-” ottenute grazie all’apporto dell’attività investigativa del ricorrente, al tempo in servizio in magistratura; un’intercettazione ambientale nel carcere di -OMISSIS- in cui -OMISSIS- aveva definito nel 2013 il ricorrente il “-OMISSIS-”, così dimostrando assoluto disprezzo; la difesa di parte civile assunta nel processo per l’omicidio di -OMISSIS- e -OMISSIS-, uccisi in un conflitto a fuoco a -OMISSIS- nel 1994; l’attività di difesa di un collaboratore di giustizia che ha reso dichiarazioni utili per le stragi del 1992; tutti episodi che, secondo parte ricorrente denotano anche un rischio attuale per l’-OMISSIS-, come confermato dal fatto che, allorché erano stati adottati gli altri provvedimenti di revoca (totale o parziale), il ricorrente era stato oggetto di alcuni episodi sospetti; più nello specifico, aveva subito il 28.11.2018 un furto nella sua abitazione di Roma in cui, più che oggetti preziosi, erano stati sottratti documenti e delle pen-drive; il 5.8.2019 era stato appiccato un incendio doloso ad un terreno di suo proprietà sito nel comune di -OMISSIS-; poi, vi erano state delle condotte intimidatorie durante le elezioni dell’ottobre 2020 in occasione della candidatura del ricorrente a sindaco del comune di -OMISSIS-; ancora, vi era stato nel febbraio 2020, durante un interrogatorio, un atteggiamento ostile del boss -OMISSIS- nei riguardi dell’-OMISSIS-; infine, vi erano state ad agosto del 2020, dopo la pubblicazione di un post relativo ad una sentenza di condanna, delle minacce ricevute via Facebook a seguito delle quali era stato aperto un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di -OMISSIS-; di qui un lamentato difetto di motivazione e di istruttoria della decisione adottata.
3. In data 6.11.2024 il Ministero resistente depositava dei documenti riservati.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio accoglieva la richiesta di misure cautelari e disponeva, nelle more della fissazione dell’udienza di merito, che l’amministrazione integrasse l’istruttoria, cosa che avveniva, in forma riservata, l’11.12.2024.
5. In data 17.2.2025 venivano notificati motivi aggiunti, con i quali, preso atto dei documenti prodotti, venivano ribadite le censure già mosse con il ricorso principale e veniva anche ulteriormente rilevato quanto segue:
A) che l’amministrazione aveva posto a fondamento dell’atto impugnato due motivi, entrambi, però, inidonei; questo perché, in primo luogo, il provvedimento gravato dà atto che l’-OMISSIS- non ha presentato memorie durante il procedimento amministrativo, quando, invece, sono state presentate delle osservazioni il 22.7.2024; inoltre, non è stato considerato che la Prefettura di Roma ha riferito di un “parziale pregiudizio per esposizione mediatica” del ricorrente, non tenuto in debito conto dall’UCIS;
B) contraddittorio, ancora, il verbale della riunione tecnica del 14.2.2024 della Prefettura di Roma, in cui, se da un lato, si rileva che in tale contesto territoriale non ci sono pericoli da segnalare, dall’altro, come indicato, si dà atto di un potenziale rischio collegato alla residuale visibilità dell’-OMISSIS- a causa del procedimento penale sulla -OMISSIS-; delle due l’una, secondo parte ricorrente, posto che il pericolo c’è oppure non c’è; peraltro, la Prefettura di Roma non ha analizzato un episodio del maggio del 2022, quando il portone di ingresso dell’abitazione dell’-OMISSIS- è stato oggetto di atti di vandalismo (vicenda denunciata il 24.5.2022), né ancora quanto segnalato dal ricorrente rispetto alla sua partecipazione il -OMISSIS- ad una trasmissione televisiva in cui aveva partecipato anche -OMISSIS-, soggetto già condannato per favoreggiamento della latitanza dei fratelli -OMISSIS-, né infine la denuncia dell’agosto del 2024, quando l’-OMISSIS- ha segnalato di essere stato oggetto di plurime telefonate anonime sull’utenza di studio a lui in uso, che avevano destato preoccupazione, anche in ragione di alcune intercettazioni dalle quali era emerso che un soggetto di origine campana, per un processo seguito dall’-OMISSIS- quale difensore di parte civile, aveva mostrato un forte risentimento per il ricorrente;
C) non condivisibile, per il ricorrente, neppure il verbale della riunione tecnica del 18.1.2024 della Prefettura di -OMISSIS-, poiché non era stato considerato che la sentenza di condanna per la morte di -OMISSIS- e -OMISSIS- è stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione e, per tale motivo, l’-OMISSIS- sarà nuovamente impegnato ed esposto in tale sede giudiziaria quale legale di parte civile;
D) infine, non condivisibili le conclusioni delle Prefetture di -OMISSIS- e -OMISSIS-, che, solo pochi mesi prima, si erano, invece, espresse in senso diverso, facendo sì che il sistema tutorio rimanesse inalterato per la regione -OMISSIS-.
6. All’udienza pubblica dell’8.4.2025 il ricorso veniva rinviato, su richiesta di un termine a difesa da parte dell’amministrazione resistente.
7. All’udienza pubblica del 10.6.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
8. Preliminarmente, il Collegio non ravvisa motivi per disporre un ulteriore rinvio della trattazione dell’affare, come richiesto da ultimo dalla difesa di parte ricorrente, posto che il documento del 3 aprile 2025 depositato dal Ministero resistente in data 4.6.2025 - in disparte il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 73 c.p.a., tale da legittimare la sua inutilizzabilità processuale (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 4432 del 2024) - non si rivela comunque idoneo a mutare il quadro fattuale e, di conseguenza, giuridico di riferimento per la soluzione della controversia posto che vengono riportate valutazioni di assenza di fattori di rischio per il ricorrente formulate in termini oltremodo generici dagli UTG ivi indicati (ovvero Roma, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-).
9. Ciò premesso, con il primo motivo, è stato chiesto di annullare l’atto gravato per la violazione degli artt. 7 e 10 della l. 241/90 ed altro, stante che al ricorrente non è stato comunicato, nella fase procedimentale, né il testo del provvedimento impugnato né gli atti a supporto dello stesso, con la conseguenza che è stato precluso di conoscere i motivi che hanno condotto l’amministrazione alla decisione di disporre la revoca del dispositivo tutorio di 4° livello di rischio e, pertanto, di potersi adeguatamente difendere già nella fase anzidetta.
Il motivo non è fondato.
Deve, infatti, rammentarsi che il Consiglio di Stato, su fattispecie analoghe a quella in esame, ha affermato che in presenza di atti sottratti per legge all’accesso (come accaduto nel caso in questione) correttamente l’amministrazione omette di indicarne il contenuto. Tuttavia, nel rispetto del principio del contraddittorio e, quindi, di parità delle parti di fronte al giudice, la conoscenza del documento deve essere consentita in corso di giudizio. In sostanza, l’esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall’ostensione in giudizio degli atti (tra le altre si veda Cons. di Stato, sez. III, n. 7904/2019).
10. Quanto, invece, alla seconda censura proposta col ricorso introduttivo e ribadita con il ricorso per motivi aggiunti, riferita ad una carenza di motivazione oppure di istruttoria da cui sarebbero affetti i provvedimenti impugnati, la doglianza è fondata nella parte in cui si lamenta un difetto di istruttoria da parte dell’amministrazione resistente, aspetto evidentemente assorbente rispetto a quello collegato ad un vizio della motivazione.
Invero, alla luce degli atti riservati acquisiti, come evidenziato da parte ricorrente, non risulta che siano stati considerati gli episodi più recenti segnalati dall’-OMISSIS-, che, secondo quanto indicato nel ricorso, confermerebbero che il rischio per il ricorrente persista. In particolare, quello di maggio del 2022 (allorché il portone di ingresso dello stabile di Roma dove risiede l’-OMISSIS- è stato imbrattato con escrementi umani, fatto avvenuto subito dopo la pubblicazione della notizia dell’esclusione del servizio di tutela per il ricorrente), quello di febbraio del 2023 (allorché l’-OMISSIS- ha partecipato alla trasmissione televisiva “-OMISSIS-” unitamente a -OMISSIS-, soggetto quest’ultimo vicino a -OMISSIS-) e quello di agosto del 2024 (riferito a numerose telefonate sospette ricevute dal ricorrente sull’utenza in uso tra il 21 ed il 31.8.2024), di cui la Prefettura di Roma era a conoscenza perché comunicati alla stessa.
Nei verbali di riunione tecnica acquisiti, si fa, infatti, menzione di un solo episodio di dicembre del 2022 (precisamente in una nota del verbale di riunione tecnica della Prefettura di Roma datato 20.2.2024), ritenuto non significativo ai fini del mantenimento del sistema tutorio, diverso da quelli appena menzionati.
Né, si osservi, l’amministrazione, sugli episodi ultimi segnalati da parte ricorrente, ha preso posizione nel corso del giudizio, circostanza possibile, dato che, di fatto, nel caso in esame, a fronte dei limiti all’ostensione della fase procedimentale, è proprio la fase processuale quella in cui il contraddittorio si sviluppa a pieno.
In definitiva, salve le valutazioni future che competono all’amministrazione resistente sugli episodi recenti evidenziati dall’-OMISSIS-, deve constatarsi, come anticipato in precedenza, che, allo stato, vi è un difetto di istruttoria, poiché nulla viene rappresentato in merito dalle Prefetture interpellate (nello specifico, da quella di Roma).
11. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti nei limiti anzidetti con conseguente annullamento degli atti ivi impugnati.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti indicati in epigrafe, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 1.500,00, oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.