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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/10/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 926 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
Parte_1
(di seguito , iscritta al n. 36/95 del Registro
[...] Pt_1 delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma, CF - P. IVA in P.IVA_1 persona del suo Direttore Generale e procuratore speciale, giusta procura 21.6.2017 autenticata nella sottoscrizione con atto per Notar di Roma del 21.6.2017 Persona_1
Rep. 54678 – Racc. 27415 registrata a Roma il 22.6.17 sub 8599 e legale rappresentante pro tempore Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo D'Isidoro, Parte_2 giusta procura in calce al ricorso in appello, presso il cui studio, sito in Roma, Via Cardinal de Luca n. 22, è elettivamente domiciliato appellante
E
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
Flavio Grimaldi, giusta procura a margine del ricorso di primo grado, presso il cui studio, sito in Diamante, via G. Amendola n. 10, è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Obbligo contributivo
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… in parziale riforma della sentenza impugnata n. 150/2023 del Tribunale di Paola – Sezione Lavoro, così provvedere. 1) In via principale, per i motivi spiegati in narrativa, condannare l'appellato al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi, interessi e sanzioni per le annualità dal 2008 al 2016 pari ad Euro 43.281,41, oltre ulteriori sanzioni ed interessi calcolati a norma dell'art. 15 c. 3 e 4 del Regolamento della Previdenza (all. 5 p. 41), dalla data successiva a quella indicata nell'atto di costituzione in mora (all. 3 fasc. monitorio) all'effettivo soddisfo. 2) Gradatamente condannare l'appellato al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. 3) Con condanna dell'appellato, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze del giudizio di opposizione, con distrazione in favore del difensore anticipatario. 4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di appello>>; per l'appellato: dell'appello e, per l'effetto dichiarare inammissibile il gravame ex artt.436 bis e 348 bis cpc, con contestuale condanna della controparte al risarcimento del danno per la temerarietà della lite ex art.96 cpc;
In via subordinata, rigettare l'impugnazione proposta da in quanto palesemente infondata in fatto ed in diritto;
In subordine, Pt_1 nella denegata e contestata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere provata l'interruzione della prescrizione, si ripropongono, ai sensi dell'art. 346 cpc, (e per come chiarito anche da Cass. SS. UU. 7940/2019) tutte le restanti domande ed eccezioni spiegate in primo grado e rimaste assorbite nella decisione di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, per come sopra integralmente richiamate;
Con vittoria di spese e competenze di lite. >>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
<<§ 1. Con ricorso depositato il 01.06.2020 il ricorrente in epigrafe ha proposto
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 26/2020, R.G.N. 545/2020, emesso dal Tribunale di Paola sez. Lavoro e Previdenza, in data 07/05/2020 e notificato in data 09.05.2020, con il quale veniva ingiunto al pagamento della somma di
€ 43.281,41, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, oltre spese di procedura, a titolo di contributi previdenziali, deducendo: che la pretesa creditoria sarebbe infondata, per intervenuta prescrizione quinquennale fino ad aprile 2015; che i conteggi sarebbero errati;
che, al netto della prescrizione residuerebbe un credito per la minor somma di euro 7.652,95 a titolo di contributi relativi al II, III e IV trimestre del 2015 e all'intera annualità 2016. In virtù di quanto esposto, l'opponente ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 26/2020; con vittoria di spese di lite con attribuzione. Si costituiva la deducendo: Pt_1 che il credito riguardava contributi previdenziali per gli anni dal 2008 al 2016 e che nessuna prescrizione era intervenuta stante l'invio all'opponente di atti interruttivi della
Pag. 2 di 6 prescrizione. In virtù di quanto esposto parte opposta ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione in quanto infondata;
per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario>>.
§3
Il Tribunale <1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 26/2020, R.G.N. 545/2020, emesso dal Tribunale di Paola sez. Lavoro e Previdenza, in data 07/05/2020 e notificato in data 09.05.2020; 2) Condanna al pagamento, per le causali di cui in Controparte_1 motivazione ed in favore della della somma di euro 7.652,95 (di cui euro 2.340,48 Pt_1 quale Contr. Sogg. II, III e IV trimestre 2015, euro 3.129,64 quale Contr. Sogg. Anno 2016, euro 584,50 quale Contr. Integr. II, III, IV trimestre 2015, 779,33 quale Contr. Interg. 2016, euro 351,00 quale Contr. Sogg. Supplementare II, III, IV trimestre 2015 ed euro 468,00 quale Contr. Sogg. Supplementare anno 2016), oltre interessi e sanzioni di cui all'art. 15, commi 3 e 4, del Regolamento della Previdenza della CNPR, dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti>>.
§3.1
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<§ 2. Ciò posto, l'opposizione è fondata. L'opposizione si fonda, infatti, sull'asserito decorso del termine di prescrizione quinquennale previsto per i crediti derivanti da contributi previdenziali, che renderebbe non più esigibili le somme dovute fino al mese di marzo 2015, a fronte del ricorso monitorio iscritto a ruolo nel 2020. Sul punto parte opposta ha dedotto di aver inviato all'opponente l'ultimo sollecito di pagamento con nota del 04.7.2018 (all. 3 e 3.1 fasc. opp.), e, precedentemente, con nota del 21.12.2013 (all. 4 e 4.1 fasc. opp.), nonché con nota del 10.07.2012 (all. 5 e 5.1 fasc. opp.) per il pagamento dei contributi relativi all'annualità 2011 e con nota del 17.07.2009 (all. 6 e 6.1 fasc. opp.) per il pagamento di tutto il debito pregresso. In ordine a tali missive, parte opponente ne ha contestato la ricezione eccependo: quanto alla diffida del 04.07.2018, che, essendo stata asseritamente inviata a mezzo PEC, doveva esserne documentato l'invio mediante deposito telematico in formato “.eml”, e non, invece, mediante deposito di un mero file PDF corredato di un allegato in formato “.xml”, atteso che in tal modo non è possibile verificare l'effettivo invio della diffida in formato PDF in allegato alla PEC;
e che ciò concerne anche, per gli stessi motivi, la diffida del 21.12.2013. Ebbene, a ben vedere, le contestazioni relative alla prova della ricezione delle diffide inviate a mezzo pec sono fondate: infatti, a fronte della contestazione di parte opposta, la avrebbe Pt_1 dovuto fornire la prova sia dell'avvenuta accettazione, sia dell'avvenuta consegna, relativamente a ciascuna delle diffide, mediante deposito telematico delle relative buste Cont informatiche in formato “. l'unico che consente l'effettiva verifica dell'invio e della ricezione di una pec, con riscontro anche del contenuto della missiva e dei relativi
Pag. 3 di 6 allegati. In assenza di prova in tal senso, le missive di cui la intendeva avvalersi non Pt_1 possono essere ritenute validamente atti interruttivi della prescrizione. Pertanto, il decorso del termine prescrizionale è stato validamente interrotto dall'Ente creditore unicamente mediante la notifica del Decreto Ingiuntivo n. 26/2020 in data 09.05.2020 ex art. 643, comma 3, c.p.c., e da ciò consegue che i contributi spettanti fino al primo trimestre del 2015 non sono dovuti per intervenuta prescrizione. Per i motivi innanzi esposti l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 26/2020, R.G.N. 545/2020, emesso dal Tribunale di Paola sez. Lavoro e Previdenza, in data 07/05/2020 e notificato in data 09.05.2020.
§ 3. Ciò posto, residua al vaglio giurisdizionale la spettanza dei contributi previdenziali relativi al periodo non coperto da prescrizione ed oggetto della domanda creditoria. Ebbene, sul punto non vi è contestazione da parte dell'opponente della debenza delle somme relative al II, III e IV trimestre del 2015 e all'intero anno 2016, essendosi la parte offerta di pagare la relativa somma anche “banco iudicis” all'udienza fissata per la delibazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo. In assenza di contestazione in ordine all'an debeatur, in ordine al quantum debeatur possono essere ritenuti congrui i conteggi elaborati dall'opponente, conformi alla normativa vigente e all'Estratto Conto prodotto dalla di talché la parte opponente Pt_1 va condannata al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 7.652,95 (di cui euro 2.340,48 quale Contr. Sogg. II, III e IV trimestre 2015, euro 3.129,64 quale Contr. Sogg. Anno 2016, euro 584,50 quale II, III, IV trimestre 2015, 779,33 quale CP_3
Contr. Interg. 2016, euro 351,00 quale Contr. Sogg. Supplementare II, III, IV trimestre 2015 ed euro 468,00 quale Contr. Sogg. Supplementare anno 2016), oltre interessi e sanzioni di cui all'art. 15, commi 3 e 4, del Regolamento della Previdenza della CNPR (all. prod. opposto), dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
§ 4. Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti in considerazione della soccombenza reciproca>>
§4
La sentenza è gravata d'appello dalla che la critica laddove il Tribunale ha Pt_1 ritenuto mancante la prova della ricezione delle diffide del 4.7.18 e del 21.12.13 quali atti interruttivi della prescrizione, essendo invece “… del tutto evidente che dalla regolare consegna delle lettere di diffida 4.7.18 e del 21.12.13 è scaturita l'interruzione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti e non versati. Nello specifico, per dette diffide notificate a mezzo PEC, la ha regolarmente fornito prova dell'avvenuta Pt_1 consegna mediante deposito della relativa ricevuta rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata…”.
§4.1
Costituitosi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
Pag. 4 di 6 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 2 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello non si presta ad essere accolto.
Orbene, rileva la Corte che il motivo di appello è del tutto generico, perché il Tribunale ha ritenuto carente la prova dell'invio della lettera di diffida, in quanto le ricevute prodotte in atti, rilasciate dal gestore di posta elettronica, non contengono alcun elemento che consente di collegare quelle pec alle diffide del 4.7.2018 e del 21.12.2013.
Ora, ai sensi dell'art. 4, c. 6, del dpr n. 68/2005, la validità della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna;
l'art. 6, c. 6 lett. c, del d.m. del 1.11.2005, emesso in attuazione dell'art. 17 del dpr appena citato, prevede che la ricevuta di avvenuta consegna dell'atto notificato mediante posta elettronica certificata può essere “completa, breve, sintetica”; la ricevuta sintetica di avvenuta consegna, ai sensi dell'art. 1, lett. m, dello stesso d.m. è quella che contiene i dati di certificazione, ossia il mittente e il destinatario, la data e l'ora della consegna, l'oggetto.
Nel caso di specie, le ricevute sintetiche di consegna versate in atti, composte dai files "daticert.xml" non contengono la puntuale indicazione di tutti i dati prescritti dell'art. 1, lett. m, del citato d.m., essendo carenti dell'indicazione dell'oggetto: in particolare, risultano in bianco i campi “oggetto”, “intestazione”, “dati”, necessari per l'individuazione dell'oggetto della missiva.
In definitiva, le ricevute prodotte non contengono gli elementi formali necessari che permettono di ricollegarle alle diffide del luglio 2018 e del dicembre 2013; su tale aspetto dirimente, l'appellante, invero, non ha dedotto alcunché.
Ne discende che le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, sia pure per ragioni diverse, debbono essere condivise.
§6
Tanto conduce al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 [...]
Parte_1
Pag. 5 di 6 con ricorso in data 29 settembre 2023, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 150/23, resa in data 30 marzo 2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in euro 4996,00, oltre accessori come per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 6 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Pag. 6 di 6
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 926 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
Parte_1
(di seguito , iscritta al n. 36/95 del Registro
[...] Pt_1 delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma, CF - P. IVA in P.IVA_1 persona del suo Direttore Generale e procuratore speciale, giusta procura 21.6.2017 autenticata nella sottoscrizione con atto per Notar di Roma del 21.6.2017 Persona_1
Rep. 54678 – Racc. 27415 registrata a Roma il 22.6.17 sub 8599 e legale rappresentante pro tempore Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo D'Isidoro, Parte_2 giusta procura in calce al ricorso in appello, presso il cui studio, sito in Roma, Via Cardinal de Luca n. 22, è elettivamente domiciliato appellante
E
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
Flavio Grimaldi, giusta procura a margine del ricorso di primo grado, presso il cui studio, sito in Diamante, via G. Amendola n. 10, è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Obbligo contributivo
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… in parziale riforma della sentenza impugnata n. 150/2023 del Tribunale di Paola – Sezione Lavoro, così provvedere. 1) In via principale, per i motivi spiegati in narrativa, condannare l'appellato al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi, interessi e sanzioni per le annualità dal 2008 al 2016 pari ad Euro 43.281,41, oltre ulteriori sanzioni ed interessi calcolati a norma dell'art. 15 c. 3 e 4 del Regolamento della Previdenza (all. 5 p. 41), dalla data successiva a quella indicata nell'atto di costituzione in mora (all. 3 fasc. monitorio) all'effettivo soddisfo. 2) Gradatamente condannare l'appellato al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. 3) Con condanna dell'appellato, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze del giudizio di opposizione, con distrazione in favore del difensore anticipatario. 4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di appello>>; per l'appellato: dell'appello e, per l'effetto dichiarare inammissibile il gravame ex artt.436 bis e 348 bis cpc, con contestuale condanna della controparte al risarcimento del danno per la temerarietà della lite ex art.96 cpc;
In via subordinata, rigettare l'impugnazione proposta da in quanto palesemente infondata in fatto ed in diritto;
In subordine, Pt_1 nella denegata e contestata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere provata l'interruzione della prescrizione, si ripropongono, ai sensi dell'art. 346 cpc, (e per come chiarito anche da Cass. SS. UU. 7940/2019) tutte le restanti domande ed eccezioni spiegate in primo grado e rimaste assorbite nella decisione di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, per come sopra integralmente richiamate;
Con vittoria di spese e competenze di lite. >>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
<<§ 1. Con ricorso depositato il 01.06.2020 il ricorrente in epigrafe ha proposto
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 26/2020, R.G.N. 545/2020, emesso dal Tribunale di Paola sez. Lavoro e Previdenza, in data 07/05/2020 e notificato in data 09.05.2020, con il quale veniva ingiunto al pagamento della somma di
€ 43.281,41, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, oltre spese di procedura, a titolo di contributi previdenziali, deducendo: che la pretesa creditoria sarebbe infondata, per intervenuta prescrizione quinquennale fino ad aprile 2015; che i conteggi sarebbero errati;
che, al netto della prescrizione residuerebbe un credito per la minor somma di euro 7.652,95 a titolo di contributi relativi al II, III e IV trimestre del 2015 e all'intera annualità 2016. In virtù di quanto esposto, l'opponente ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 26/2020; con vittoria di spese di lite con attribuzione. Si costituiva la deducendo: Pt_1 che il credito riguardava contributi previdenziali per gli anni dal 2008 al 2016 e che nessuna prescrizione era intervenuta stante l'invio all'opponente di atti interruttivi della
Pag. 2 di 6 prescrizione. In virtù di quanto esposto parte opposta ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione in quanto infondata;
per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario>>.
§3
Il Tribunale <1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 26/2020, R.G.N. 545/2020, emesso dal Tribunale di Paola sez. Lavoro e Previdenza, in data 07/05/2020 e notificato in data 09.05.2020; 2) Condanna al pagamento, per le causali di cui in Controparte_1 motivazione ed in favore della della somma di euro 7.652,95 (di cui euro 2.340,48 Pt_1 quale Contr. Sogg. II, III e IV trimestre 2015, euro 3.129,64 quale Contr. Sogg. Anno 2016, euro 584,50 quale Contr. Integr. II, III, IV trimestre 2015, 779,33 quale Contr. Interg. 2016, euro 351,00 quale Contr. Sogg. Supplementare II, III, IV trimestre 2015 ed euro 468,00 quale Contr. Sogg. Supplementare anno 2016), oltre interessi e sanzioni di cui all'art. 15, commi 3 e 4, del Regolamento della Previdenza della CNPR, dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti>>.
§3.1
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<§ 2. Ciò posto, l'opposizione è fondata. L'opposizione si fonda, infatti, sull'asserito decorso del termine di prescrizione quinquennale previsto per i crediti derivanti da contributi previdenziali, che renderebbe non più esigibili le somme dovute fino al mese di marzo 2015, a fronte del ricorso monitorio iscritto a ruolo nel 2020. Sul punto parte opposta ha dedotto di aver inviato all'opponente l'ultimo sollecito di pagamento con nota del 04.7.2018 (all. 3 e 3.1 fasc. opp.), e, precedentemente, con nota del 21.12.2013 (all. 4 e 4.1 fasc. opp.), nonché con nota del 10.07.2012 (all. 5 e 5.1 fasc. opp.) per il pagamento dei contributi relativi all'annualità 2011 e con nota del 17.07.2009 (all. 6 e 6.1 fasc. opp.) per il pagamento di tutto il debito pregresso. In ordine a tali missive, parte opponente ne ha contestato la ricezione eccependo: quanto alla diffida del 04.07.2018, che, essendo stata asseritamente inviata a mezzo PEC, doveva esserne documentato l'invio mediante deposito telematico in formato “.eml”, e non, invece, mediante deposito di un mero file PDF corredato di un allegato in formato “.xml”, atteso che in tal modo non è possibile verificare l'effettivo invio della diffida in formato PDF in allegato alla PEC;
e che ciò concerne anche, per gli stessi motivi, la diffida del 21.12.2013. Ebbene, a ben vedere, le contestazioni relative alla prova della ricezione delle diffide inviate a mezzo pec sono fondate: infatti, a fronte della contestazione di parte opposta, la avrebbe Pt_1 dovuto fornire la prova sia dell'avvenuta accettazione, sia dell'avvenuta consegna, relativamente a ciascuna delle diffide, mediante deposito telematico delle relative buste Cont informatiche in formato “. l'unico che consente l'effettiva verifica dell'invio e della ricezione di una pec, con riscontro anche del contenuto della missiva e dei relativi
Pag. 3 di 6 allegati. In assenza di prova in tal senso, le missive di cui la intendeva avvalersi non Pt_1 possono essere ritenute validamente atti interruttivi della prescrizione. Pertanto, il decorso del termine prescrizionale è stato validamente interrotto dall'Ente creditore unicamente mediante la notifica del Decreto Ingiuntivo n. 26/2020 in data 09.05.2020 ex art. 643, comma 3, c.p.c., e da ciò consegue che i contributi spettanti fino al primo trimestre del 2015 non sono dovuti per intervenuta prescrizione. Per i motivi innanzi esposti l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 26/2020, R.G.N. 545/2020, emesso dal Tribunale di Paola sez. Lavoro e Previdenza, in data 07/05/2020 e notificato in data 09.05.2020.
§ 3. Ciò posto, residua al vaglio giurisdizionale la spettanza dei contributi previdenziali relativi al periodo non coperto da prescrizione ed oggetto della domanda creditoria. Ebbene, sul punto non vi è contestazione da parte dell'opponente della debenza delle somme relative al II, III e IV trimestre del 2015 e all'intero anno 2016, essendosi la parte offerta di pagare la relativa somma anche “banco iudicis” all'udienza fissata per la delibazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo. In assenza di contestazione in ordine all'an debeatur, in ordine al quantum debeatur possono essere ritenuti congrui i conteggi elaborati dall'opponente, conformi alla normativa vigente e all'Estratto Conto prodotto dalla di talché la parte opponente Pt_1 va condannata al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 7.652,95 (di cui euro 2.340,48 quale Contr. Sogg. II, III e IV trimestre 2015, euro 3.129,64 quale Contr. Sogg. Anno 2016, euro 584,50 quale II, III, IV trimestre 2015, 779,33 quale CP_3
Contr. Interg. 2016, euro 351,00 quale Contr. Sogg. Supplementare II, III, IV trimestre 2015 ed euro 468,00 quale Contr. Sogg. Supplementare anno 2016), oltre interessi e sanzioni di cui all'art. 15, commi 3 e 4, del Regolamento della Previdenza della CNPR (all. prod. opposto), dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
§ 4. Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti in considerazione della soccombenza reciproca>>
§4
La sentenza è gravata d'appello dalla che la critica laddove il Tribunale ha Pt_1 ritenuto mancante la prova della ricezione delle diffide del 4.7.18 e del 21.12.13 quali atti interruttivi della prescrizione, essendo invece “… del tutto evidente che dalla regolare consegna delle lettere di diffida 4.7.18 e del 21.12.13 è scaturita l'interruzione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti e non versati. Nello specifico, per dette diffide notificate a mezzo PEC, la ha regolarmente fornito prova dell'avvenuta Pt_1 consegna mediante deposito della relativa ricevuta rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata…”.
§4.1
Costituitosi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
Pag. 4 di 6 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 2 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello non si presta ad essere accolto.
Orbene, rileva la Corte che il motivo di appello è del tutto generico, perché il Tribunale ha ritenuto carente la prova dell'invio della lettera di diffida, in quanto le ricevute prodotte in atti, rilasciate dal gestore di posta elettronica, non contengono alcun elemento che consente di collegare quelle pec alle diffide del 4.7.2018 e del 21.12.2013.
Ora, ai sensi dell'art. 4, c. 6, del dpr n. 68/2005, la validità della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna;
l'art. 6, c. 6 lett. c, del d.m. del 1.11.2005, emesso in attuazione dell'art. 17 del dpr appena citato, prevede che la ricevuta di avvenuta consegna dell'atto notificato mediante posta elettronica certificata può essere “completa, breve, sintetica”; la ricevuta sintetica di avvenuta consegna, ai sensi dell'art. 1, lett. m, dello stesso d.m. è quella che contiene i dati di certificazione, ossia il mittente e il destinatario, la data e l'ora della consegna, l'oggetto.
Nel caso di specie, le ricevute sintetiche di consegna versate in atti, composte dai files "daticert.xml" non contengono la puntuale indicazione di tutti i dati prescritti dell'art. 1, lett. m, del citato d.m., essendo carenti dell'indicazione dell'oggetto: in particolare, risultano in bianco i campi “oggetto”, “intestazione”, “dati”, necessari per l'individuazione dell'oggetto della missiva.
In definitiva, le ricevute prodotte non contengono gli elementi formali necessari che permettono di ricollegarle alle diffide del luglio 2018 e del dicembre 2013; su tale aspetto dirimente, l'appellante, invero, non ha dedotto alcunché.
Ne discende che le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, sia pure per ragioni diverse, debbono essere condivise.
§6
Tanto conduce al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 [...]
Parte_1
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Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 150/23, resa in data 30 marzo 2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in euro 4996,00, oltre accessori come per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 6 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
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