Art. 1. Articolo unico.
Con effetto dal 1 gennaio 1964, il termine di validita' dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 14 luglio 1959, n. 515 , e' prorogato al 31 dicembre 1966.
Con effetto dal 1 gennaio 1964, il termine di validita' dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 14 luglio 1959, n. 515 , e' prorogato al 31 dicembre 1966.