Articolo 1 della Legge 12 ottobre 1964, n. 1048
Versione
18 novembre 1964
Art. 1. Articolo unico.

Con effetto dal 1 gennaio 1964, il termine di validita' dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 14 luglio 1959, n. 515 , e' prorogato al 31 dicembre 1966.

Entrata in vigore il 18 novembre 1964