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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/09/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Sezione Seconda Civile, composta da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere rel.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1185/2022 R.G., promossa in questo grado di giudizio
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
n.q. di erede beneficiata di (CF ), nato Persona_1 C.F._2
a Biserta (Tunisia) il 14.06.1930 e deceduto in Palermo in data 08.01.2024,
rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Trapani del Foro di Marsala;
appellante (subentrata al de cuius)
CONTRO
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._3 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._4
Valentina Tafuro e dall'Avv. Gemma Zamagna;
2
appellati
Conclusioni dell'appellante: “ IN LINEA PRINCIPALE, in accoglimento dell'appello
spiegato ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza, reietta ogni contraria
istanza, eccezione e difesa, rigettare, per i motivi di cui in atto di appello, le
domande tutte spiegate nel giudizio di primo grado dai sig.ri Controparte_1
e contro l'Avv. del Foro di
[...] Parte_2 Persona_1
Palermo, siccome infondate in fatto e diritto. IN ASSOLUTO SUBORDINE, in
parziale riforma della impugnata sentenza, determinare l'ammontare del danno e,
di converso, del risarcimento che si ritenesse dovuto, nei termini e nei limiti di cui
ai paragrafi “III bis” e “III ter” dell'atto di appello introduttivo del presente grado di
giudizio. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio in favore
dell'Avv. n.q. di erede beneficiata del sig. .” Parte_1 Persona_1
Conclusioni degli appellati: “In rito:
2. Dichiarare l'inammissibilità dei docc. 4 e 5
prodotti dall'appellante nel fascicolo di secondo grado, espungendoli. In via
principale nel merito:
3. Dichiarare infondato e, per l'effetto, respingere l'appello
proposto dall'Avv. per tutti i motivi esposti in narrativa.
4. Confermare la Pt_1
sentenza n. 475/2022 del Tribunale di Marsala.
5. Rigettare il motivo di appello
sub § VI, con condanna dell'Avv. al risarcimento dei danni, derivati e Pt_1
derivandi, per il comportamento da esso tenuto, avendo ingiustificatamente
resistito in giudizio con responsabilità aggravata ex art 96 comma 1 cpc e, in ogni
caso, anche d'ufficio, come per legge (cfr art 96 uc cpc) al pagamento di una 3
somma che verrà determinata dalla Corte di Appello di Palermo anche in via
equitativa.
6. Con condanna alla integrale rifusione di tutte le spese di causa,
accessori di legge e 15% per spese forfettarie sia del primo grado sia del
secondo grado.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 475/2022 del 9-10 giugno 2022 il Tribunale di Marsala, in accoglimento della domanda proposta dai germani e Controparte_1
con atto di citazione notificato all'avvocato Parte_2 Per_1
il 22.9.2020, condannava il convenuto a corrispondere agli attori, a titolo
[...]
di risarcimento dei danni patiti per l'inadempimento da parte sua del contratto di prestazione d'opera tra loro intercorso in relazione alla vertenza giudiziale di cui si dirà, l'importo di euro 640.573,65, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, e a rifondere loro le spese di lite.
Avverso la tale decisione ha proposto impugnazione il soccombente al quale, nel corso del presente grado, è subentrata in veste di erede che Parte_1
aveva accettato l'eredità con beneficio di inventario.
Alla data del 12 marzo 2025, sulle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Appare opportuno richiamare brevemente i presupposti fattuali della vicenda:
- con atto di citazione notificato il 9.7.1990 i germani , CP_1
comproprietari di un appezzamento di terreno (riportato al Catasto Terreni 4
del Comune di Marsala al fg. 191, p.lla 71), e il loro genitore, Parte_3
, proprietario di altro fondo (di cui alla p.lla 271), convenivano in
[...]
giudizio, unitamente ad altri soggetti e col patrocinio dell'avv. Per_1
il Comune di Marsala al fine di ottenere la retrocessione dei
[...]
suddetti immobili, stante la sopravvenuta illegittimità della procedura espropriativa avviata dall'anzidetto ente territoriale, il pagamento della indennità di esproprio e il risarcimento dei danni per il periodo di occupazione;
- il giudice adito, per quanto qui rileva, così provvedeva (con sentenza non definitiv n.169/2007 e definitiva n.ro 609/99): rilevava che la retrocessione non era più attuabile essendo intervenuta sui medesimi fondi una successiva espropriazione da parte dell'Assessorato Regionale
BB.CC.AA. e riconosceva il diritto degli attori alla riscossione della indennità di espropriazione nell'importo che l'Assessorato aveva corrisposto al Comune di Marsala;
condannava quest'ultimo a pagare agli attori anche un importo pari “al prezzo che il Comune avrebbe dovuto
pagare per retrocedere i terreni”, importo che, all'esito di c.t.u. e con la sentenza definitiva, veniva quantificato per il in euro Parte_3
159.996,38 oltre accessori;
rigettava la domanda risarcitoria ritenendo che gli attori non avessero fornito prova del pregiudizio patito;
- proponeva appello il Comune di Marsala – notificando l'atto di impugnazione all'avv. quale procuratore costituito delle controparti Pt_1
- chiedendo, in particolare, la revoca della statuizione di condanna 5
emessa a suo carico afferente al pagamento del prezzo per le retrocessioni;
- con comparsa depositata il 18.5.2010 si costituivano, col patrocinio congiunto dell'avv. e dell'avv. Anna Rini, i germani solo Pt_1 CP_1
in proprio e non anche quali eredi del padre il quale, in effetti, era deceduto il 28.8.2003, ossia già nel corso del processo di primo grado e,
resistendo al gravame della controparte, avanzavano appello incidentale in relazione al capo della sentenza di primo grado non definitiva che aveva rigettato la loro pretesa risarcitoria;
- questa Corte di Appello, con sentenza 1081/2011, provvedeva nei seguenti termini: a) affermava la contumacia del Parte_3
evidenziando che il decesso di costui era stato prospettato, peraltro non in termini di certezza, dagli avv.ti e Rini, difensori di altre parti e, Pt_1
quindi, da soggetti non legittimati a provocare l'interruzione del processo,
tenuto anche conto che il mandato ad litem all'avv. in favore del Pt_1
suddetto era circoscritto al primo grado;
b) accoglieva l'appello CP_1
principale revocando, quindi, anche la statuizione favorevole al Parte_3
; c) accoglieva, nel contempo, pure l'appello incidentale,
[...]
condannando il Comune di Marsala a corrispondere agli appellanti incidentali il risarcimento del danno per il mancato godimento dei rispettivi fondi in relazione sia al periodo di iniziale occupazione legittima (anni
1971-1973) sia al successivo periodo di occupazione sine titulo fino 6
all'anno 1994 quando era avvenuta la legittima acquisizione degli immobili da parte del summenzionato Assessorato;
- con sentenza 5685/17 la Corte di Cassazione respingeva il ricorso proposto, sempre col patrocinio dell'avv. dai germani in Pt_1 CP_1
veste di eredi di che era finalizzato ad eccepire la Parte_3
nullità derivata della sentenza di secondo grado per invalidità della notifica dell'atto di appello principale, in quanto non effettuata nei loro confronti, e ciò dando atto del mutamento dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione verificatosi con la pronuncia delle
Sezioni Unite n.ro 15295/14, ma, proprio in considerazione di tale overruling, compensava le spese di fase.
Così ricostruito l'antefatto dell'odierna causa, la sentenza qui impugnata ha ritenuto non provato e, in ogni caso, privo di effetti “liberatori”, l'assunto difensivo del convenuto, volto a sostenere che la mancata costituzione nel giudizio di appello dei germani quali eredi del defunto genitore era stata il frutto di CP_1
una deliberata strategia processuale concordata coi clienti, la quale, muovendo dall'orientamento all'epoca assolutamente preponderante nella giurisprudenza di legittimità sulla questione appena indicata, intendeva giovarsi dello spirare del termine “lungo” di impugnazione per ottenere una declaratoria di inammissibilità
dell'appello del Comune di Marsala ed attribuire così irrevocabilità alla statuizione della sentenza di primo grado n.ro 609/99 favorevole al de cuius.
Più precisamente, il giudice di prima istanza ha ritenuto, in sintesi: a) che non vi era prova che si fosse trattato di una strategia concordata coi clienti, dovendosi 7
considerare inutilizzabile il contenuto della deposizione testimoniale dell'avv. Rina
in quanto resa da un soggetto da ritenersi incapace a deporre ai sensi dell'art.246 c.p.c. nonché privo di adeguata valenza dimostrativa il tenore della corrispondenza (in particolare le missive datate 14.1.2010 e 31.10.2010) inviata dal legale ai germani , evidenziando, a completamento di tali rilievi, che, CP_1
trattandosi di una questione squisitamente tecnico-giuridica, la responsabilità
della scelta sarebbe in ogni caso ricaduta sul professionista;
b) che, comunque,
sulla questione de qua vi era all'epoca un contrasto di orientamenti in giurisprudenza con prevalenza di quello che sarebbe stato poi sugellato dalla pronuncia delle S.U. n.ro 15295/14 - laddove alcuna rilevanza doveva attribuirsi all'arresto di segno contrario espresso da SU 14699/10 in quanto intervenuto comunque dopo la costituzione delle parti nel giudizio di secondo grado –
cosicché la scelta di non fare costituire nel giudizio di secondo grado i CP_1
anche quali eredi del padre si presentò come “la più rischiosa ed improvvida”.
Acclarata la sussistenza dell'inadempimento, il Tribunale ha poi determinato l'ammontare del risarcimento muovendo dai criteri utilizzati dalla sentenza
1081/11 di questa Corte nella quantificazione dei crediti risarcitori riconosciuti agli appellanti incidentali e ciò tenuto conto che la posizione del Parte_3
era analoga a quella di costoro e avrebbe ottenuto analogo trattamento.
L'appello, che ha contestato punto per punto i superiori passaggi argomentativi,
si presenta fondato per le ragioni che si diranno.
Va premesso che appare immune da censure la valutazione del giudice di prime cure in ordine alla incapacità della teste Rina. Infatti, a prescindere dal fatto – 8
enfatizzato da parte appellante - che tale dichiarante, collega di studio dell'avv.
ricevette procura ad litem come co-difensore solo in relazione alla Pt_1
partecipazione al giudizio di secondo grado fatta “in proprio” dei germani
, appare evidente dal tenore delle sue stesse dichiarazioni (v. il CP_1
riferimento al fatto di avere partecipato “a quasi tutti gli incontri” tra il e i Pt_1
e di avere anche lei discusso con questi ultimi in ordine alla questione CP_1
della irregolarità della notifica) che la predetta concorse a fornire assistenza legale ai due clienti anche nella valutazione delle scelte che i medesimi avrebbero dovuto compiere in veste di eredi del padre;
l'incarico professionale,
che può anche essere verbale, non va, infatti, fatto coincidere col rilascio della procura né va dimenticato che era deceduto in una fase Parte_3
iniziale del giudizio di primo grado cosicché clienti dello studio già da quel Pt_1
momento era stati, in effetti, i due figli, sia “in proprio” sia quali eredi del genitore.
Cionondimeno, la prova che la strategia difensiva sopra esposta fu ponderata e concordata coi clienti si ricava adeguatamente dalla valutazione incrociata dei restanti dati probatori.
Particolare valenza dimostrativa presentano infatti le missive, depositate in primo grado dagli stessi , inviate dall'avv. ai medesimi (con CP_1 Pt_1
intestazione “Ing, ” e “Rag. Parte_2 Controparte_1
”) in epoca non sospetta, ossia nel corso di svolgimento del rapporto
[...]
professionale.
In quella datata 14.2.2010 il legale, confermando che il Comune di Marsala
aveva proposto appello, nell'invitare i destinatari, ove avessero inteso 9
confermargli l'incarico, a rilasciargli nuova procura e portargli documentazione atta a dimostrare la loro qualità di eredi del padre, sottolineava tuttavia la opportunità di un incontro in presenza motivandolo anche in ragione del fatto che,
“da un primo sommario esame”, la notifica dell'appello non appariva “del tutto
regolare”. Ancora più rilevante è il contenuto della lettera del 31.10.2010 in cui il difensore precisava ai due assistiti che, come loro già “preannunziato”, non si era costituito per il loro defunto genitore a ragione della ritenuta invalidità della notifica del gravame proposto dal Comune di Marsala ed illustrava le motivazioni e le finalità di tale scelta difensiva nei termini sopra indicati, segnalando la possibilità di fare valere la invalidità, considerata non sanabile, della suddetta impugnazione o direttamente in sede esecutiva ovvero, nel caso in cui la Corte di
Appello in sede decisoria non avesse provveduto a rilevarla (evidentemente anche a seguito della notizia “informale” del decesso del che Parte_3
fu, in effetti, data dai due legali negli scritti conclusivi del giudizio di secondo grado, a seguito di una valutazione congiunta preannunciata con altra missiva del
21.1.2011), proponendo ricorso in Cassazione avverso la emittenda sentenza di questa Corte, opzione, quest'ultima, che fu quella in concreto scelta, previa nuova comunicazione ai (v. le missiva del 14.2.2012). CP_1
In conclusione, il tenore espresso di tali note e la circostanza che da esse emerge lo svolgimento di interlocuzioni ulteriori tra l'avvocato e i due clienti nella fase compresa tra la ricezione della notifica dell'appello principale e la costituzione nel giudizio di appello, ma anche il comportamento dei , CP_1
che continuarono a dare mandato al legale anche nella fase del giudizio di 10
legittimità, forniscono adeguata dimostrazione del fatto che la strategia difensiva complessiva (un “doppio binario”, ossia la costituzione in secondo grado dei germani solo “in proprio”, con proposizione di appello incidentale, e la CP_1
omessa costituzione quali “eredi”, con l'obiettivo di rendere definitiva la statuizione di primo grado favorevole al defunto padre) fu ponderata e adeguatamente illustrata ai clienti.
Quanto poi alla “rischiosità” di tale strategia, valgono le seguenti considerazioni:
a) è innegabile che la questione della individuazione del soggetto cui indirizzare la notifica dell'atto di appello in caso di morte della parte destinataria è sempre stata oggetto di contrasti in giurisprudenza (la sentenza delle S.U. n.ro 15295/14
la definisce un caso emblematico di “pendolarismo giudiziale”) derivanti dalla presenza nel codice di rito di una pluralità di norme – non solo l'art.330 c.p.c.,
come sostenuto dalla difesa degli appellati – che, disciplinando solo singoli aspetti e/o fasi temporali, hanno lasciato all'interprete il difficile compito della riconduzione a sistema;
b) tuttavia, alla data di notifica dell'atto di appello da parte del Comune di Marsala la questione aveva trovato composizione nel pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione n.ro 26279/2009 il quale,
ribadendo l'orientamento di altre due pronunce rese dal massimo consesso (S.U.
sentenze n.ri 11394/96 e 15873/2005) e decidendo un caso del tutto analogo a quello in esame, riaffermò la necessità che la notifica venisse effettuata nei confronti degli eredi, con onere della parte appellante di sincerarsi della esistenza in vita della controparte e col corollario della insanabilità della notifica effettuata al procuratore del defunto stante la inapplicabilità sia della rinnovazione prevista 11
dall'art.291 c.p.c. (stante “il difetto assoluto della qualità di “giusta parte” del
defunto”) sia di quella prevista dall'art. 164 c.p.c. nel testo modificato dalla Legge
n.353/1990 quantomeno in relazione ai processi per i quali, ratione temporis, non era applicabile la tale novella (e tale era anche quello promosso dai ); c) CP_1
i principi affermati dalla sentenza n.ro 26279/2009 furono poi ribaditi da S.U.
sentenza n.ro 14699/10 (seppure, quest'ultima, incentrata nell'individuare l'ambito di operatività della notifica effettuata agli eredi collettivamente) e seguiti in modo quasi uniforme dalla successiva giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici (Cass. sent. 9551/10, 13429/10, 14813/11, 16240/12, contra Cass.
5841/10 che consentiva la possibilità di sanatoria ma solo in caso di ignoranza incolpevole della morte della controparte) e ciò fino all'overrulling del 2014, in ragione del quale la Cassazione nel 2017, pur rigettando il ricorso dei , CP_1
ritenne di compensare le spese di lite.
In conclusione, la scelta del professionista poteva all'epoca confidare sul fondamento di un recentissimo arresto del massimo consesso nomofilattico (la sent. S.U. n.ro 26279/2009 venne depositata il 16.1.2009) né si presentava irragionevole, nell'ambito di comparazione degli interessi in gioco, ove si consideri che la statuizione della sentenza di primo grado oggetto primario della impugnazione proposta dal Comune di Marsala, afferente alla condanna dell'ente al pagamento ai proprietari espropriati, in aggiunta alla indennità di esproprio,
anche del “prezzo” della ipotetica retrocessione (prezzo che, in relazione al fondo del , era, come detto, cospicuo), si presentava di assai fragile Parte_3
consistenza (la sentenza di secondo grado, a pag. 15, la avrebbe definita, senza 12
remore, frutto di un “errore di solare evidenza” sia nella lettura di una pronuncia di legittimità che nella interpretazione della normativa), mentre poteva presentarsi incerto l'esito positivo della riproposizione della pretesa risarcitoria.
In altre parole, l'opzione di omettere la costituzione dei in qualità di CP_1
eredi del genitore, confidando nella definitività della sentenza di primo grado in relazione a tale statuizione quale conseguenza della insanabile invalidità della notifica dell'impugnazione della controparte, rientrava nell'ambito di una strategia difensiva tesa alla “differenziazione dei rischi” e comunque giustificabile, potendo ogni operatore del diritto ragionevolmente confidare sulla stabilità dei principi affermati pochi mesi prima dalle S.U. della Cassazione.
L'accoglimento dei motivi principali dell'appello, afferenti all'an della responsabilità, conduce alla riforma integrale della sentenza di primo grado e dispensa dall'esaminare le doglianze afferenti al quantum.
Secondo la regola della soccombenza, gli appellati vanno condannati a rifondere all'appellante, oggi alla sua erede, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio,
che si liquidano in relazione al disputatum applicando i parametri tariffari (nei valori minimi per le fasi di trattazione e decisoria, in assenza di effettiva attività
istruttoria e di elementi di novità negli scritti conclusivi, in quelli medi per le altre fasi).
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
13
in integrale riforma della sentenza n.ro 475/2022 resa dal Tribunale di Marsala il
9-10 giugno 2022, appellata da cui è subentrata, quale erede, Persona_1
, Parte_1
rigetta le domande avanzate da e da Controparte_1 [...]
. Parte_2
Condanna e a rifondere Controparte_1 Parte_2
alla controparte, oggi , le spese di lite di entrambi i gradi del Parte_1
giudizio, che liquida per il primo grado nell'importo di euro 18.420,00 e per il secondo grado nell'importo di euro 17.590,00, oltre euro 2.556,00 per esborsi, su cui rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IVA come per legge.
Palermo, 17.9.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Sezione Seconda Civile, composta da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere rel.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1185/2022 R.G., promossa in questo grado di giudizio
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
n.q. di erede beneficiata di (CF ), nato Persona_1 C.F._2
a Biserta (Tunisia) il 14.06.1930 e deceduto in Palermo in data 08.01.2024,
rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Trapani del Foro di Marsala;
appellante (subentrata al de cuius)
CONTRO
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._3 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._4
Valentina Tafuro e dall'Avv. Gemma Zamagna;
2
appellati
Conclusioni dell'appellante: “ IN LINEA PRINCIPALE, in accoglimento dell'appello
spiegato ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza, reietta ogni contraria
istanza, eccezione e difesa, rigettare, per i motivi di cui in atto di appello, le
domande tutte spiegate nel giudizio di primo grado dai sig.ri Controparte_1
e contro l'Avv. del Foro di
[...] Parte_2 Persona_1
Palermo, siccome infondate in fatto e diritto. IN ASSOLUTO SUBORDINE, in
parziale riforma della impugnata sentenza, determinare l'ammontare del danno e,
di converso, del risarcimento che si ritenesse dovuto, nei termini e nei limiti di cui
ai paragrafi “III bis” e “III ter” dell'atto di appello introduttivo del presente grado di
giudizio. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio in favore
dell'Avv. n.q. di erede beneficiata del sig. .” Parte_1 Persona_1
Conclusioni degli appellati: “In rito:
2. Dichiarare l'inammissibilità dei docc. 4 e 5
prodotti dall'appellante nel fascicolo di secondo grado, espungendoli. In via
principale nel merito:
3. Dichiarare infondato e, per l'effetto, respingere l'appello
proposto dall'Avv. per tutti i motivi esposti in narrativa.
4. Confermare la Pt_1
sentenza n. 475/2022 del Tribunale di Marsala.
5. Rigettare il motivo di appello
sub § VI, con condanna dell'Avv. al risarcimento dei danni, derivati e Pt_1
derivandi, per il comportamento da esso tenuto, avendo ingiustificatamente
resistito in giudizio con responsabilità aggravata ex art 96 comma 1 cpc e, in ogni
caso, anche d'ufficio, come per legge (cfr art 96 uc cpc) al pagamento di una 3
somma che verrà determinata dalla Corte di Appello di Palermo anche in via
equitativa.
6. Con condanna alla integrale rifusione di tutte le spese di causa,
accessori di legge e 15% per spese forfettarie sia del primo grado sia del
secondo grado.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 475/2022 del 9-10 giugno 2022 il Tribunale di Marsala, in accoglimento della domanda proposta dai germani e Controparte_1
con atto di citazione notificato all'avvocato Parte_2 Per_1
il 22.9.2020, condannava il convenuto a corrispondere agli attori, a titolo
[...]
di risarcimento dei danni patiti per l'inadempimento da parte sua del contratto di prestazione d'opera tra loro intercorso in relazione alla vertenza giudiziale di cui si dirà, l'importo di euro 640.573,65, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, e a rifondere loro le spese di lite.
Avverso la tale decisione ha proposto impugnazione il soccombente al quale, nel corso del presente grado, è subentrata in veste di erede che Parte_1
aveva accettato l'eredità con beneficio di inventario.
Alla data del 12 marzo 2025, sulle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Appare opportuno richiamare brevemente i presupposti fattuali della vicenda:
- con atto di citazione notificato il 9.7.1990 i germani , CP_1
comproprietari di un appezzamento di terreno (riportato al Catasto Terreni 4
del Comune di Marsala al fg. 191, p.lla 71), e il loro genitore, Parte_3
, proprietario di altro fondo (di cui alla p.lla 271), convenivano in
[...]
giudizio, unitamente ad altri soggetti e col patrocinio dell'avv. Per_1
il Comune di Marsala al fine di ottenere la retrocessione dei
[...]
suddetti immobili, stante la sopravvenuta illegittimità della procedura espropriativa avviata dall'anzidetto ente territoriale, il pagamento della indennità di esproprio e il risarcimento dei danni per il periodo di occupazione;
- il giudice adito, per quanto qui rileva, così provvedeva (con sentenza non definitiv n.169/2007 e definitiva n.ro 609/99): rilevava che la retrocessione non era più attuabile essendo intervenuta sui medesimi fondi una successiva espropriazione da parte dell'Assessorato Regionale
BB.CC.AA. e riconosceva il diritto degli attori alla riscossione della indennità di espropriazione nell'importo che l'Assessorato aveva corrisposto al Comune di Marsala;
condannava quest'ultimo a pagare agli attori anche un importo pari “al prezzo che il Comune avrebbe dovuto
pagare per retrocedere i terreni”, importo che, all'esito di c.t.u. e con la sentenza definitiva, veniva quantificato per il in euro Parte_3
159.996,38 oltre accessori;
rigettava la domanda risarcitoria ritenendo che gli attori non avessero fornito prova del pregiudizio patito;
- proponeva appello il Comune di Marsala – notificando l'atto di impugnazione all'avv. quale procuratore costituito delle controparti Pt_1
- chiedendo, in particolare, la revoca della statuizione di condanna 5
emessa a suo carico afferente al pagamento del prezzo per le retrocessioni;
- con comparsa depositata il 18.5.2010 si costituivano, col patrocinio congiunto dell'avv. e dell'avv. Anna Rini, i germani solo Pt_1 CP_1
in proprio e non anche quali eredi del padre il quale, in effetti, era deceduto il 28.8.2003, ossia già nel corso del processo di primo grado e,
resistendo al gravame della controparte, avanzavano appello incidentale in relazione al capo della sentenza di primo grado non definitiva che aveva rigettato la loro pretesa risarcitoria;
- questa Corte di Appello, con sentenza 1081/2011, provvedeva nei seguenti termini: a) affermava la contumacia del Parte_3
evidenziando che il decesso di costui era stato prospettato, peraltro non in termini di certezza, dagli avv.ti e Rini, difensori di altre parti e, Pt_1
quindi, da soggetti non legittimati a provocare l'interruzione del processo,
tenuto anche conto che il mandato ad litem all'avv. in favore del Pt_1
suddetto era circoscritto al primo grado;
b) accoglieva l'appello CP_1
principale revocando, quindi, anche la statuizione favorevole al Parte_3
; c) accoglieva, nel contempo, pure l'appello incidentale,
[...]
condannando il Comune di Marsala a corrispondere agli appellanti incidentali il risarcimento del danno per il mancato godimento dei rispettivi fondi in relazione sia al periodo di iniziale occupazione legittima (anni
1971-1973) sia al successivo periodo di occupazione sine titulo fino 6
all'anno 1994 quando era avvenuta la legittima acquisizione degli immobili da parte del summenzionato Assessorato;
- con sentenza 5685/17 la Corte di Cassazione respingeva il ricorso proposto, sempre col patrocinio dell'avv. dai germani in Pt_1 CP_1
veste di eredi di che era finalizzato ad eccepire la Parte_3
nullità derivata della sentenza di secondo grado per invalidità della notifica dell'atto di appello principale, in quanto non effettuata nei loro confronti, e ciò dando atto del mutamento dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione verificatosi con la pronuncia delle
Sezioni Unite n.ro 15295/14, ma, proprio in considerazione di tale overruling, compensava le spese di fase.
Così ricostruito l'antefatto dell'odierna causa, la sentenza qui impugnata ha ritenuto non provato e, in ogni caso, privo di effetti “liberatori”, l'assunto difensivo del convenuto, volto a sostenere che la mancata costituzione nel giudizio di appello dei germani quali eredi del defunto genitore era stata il frutto di CP_1
una deliberata strategia processuale concordata coi clienti, la quale, muovendo dall'orientamento all'epoca assolutamente preponderante nella giurisprudenza di legittimità sulla questione appena indicata, intendeva giovarsi dello spirare del termine “lungo” di impugnazione per ottenere una declaratoria di inammissibilità
dell'appello del Comune di Marsala ed attribuire così irrevocabilità alla statuizione della sentenza di primo grado n.ro 609/99 favorevole al de cuius.
Più precisamente, il giudice di prima istanza ha ritenuto, in sintesi: a) che non vi era prova che si fosse trattato di una strategia concordata coi clienti, dovendosi 7
considerare inutilizzabile il contenuto della deposizione testimoniale dell'avv. Rina
in quanto resa da un soggetto da ritenersi incapace a deporre ai sensi dell'art.246 c.p.c. nonché privo di adeguata valenza dimostrativa il tenore della corrispondenza (in particolare le missive datate 14.1.2010 e 31.10.2010) inviata dal legale ai germani , evidenziando, a completamento di tali rilievi, che, CP_1
trattandosi di una questione squisitamente tecnico-giuridica, la responsabilità
della scelta sarebbe in ogni caso ricaduta sul professionista;
b) che, comunque,
sulla questione de qua vi era all'epoca un contrasto di orientamenti in giurisprudenza con prevalenza di quello che sarebbe stato poi sugellato dalla pronuncia delle S.U. n.ro 15295/14 - laddove alcuna rilevanza doveva attribuirsi all'arresto di segno contrario espresso da SU 14699/10 in quanto intervenuto comunque dopo la costituzione delle parti nel giudizio di secondo grado –
cosicché la scelta di non fare costituire nel giudizio di secondo grado i CP_1
anche quali eredi del padre si presentò come “la più rischiosa ed improvvida”.
Acclarata la sussistenza dell'inadempimento, il Tribunale ha poi determinato l'ammontare del risarcimento muovendo dai criteri utilizzati dalla sentenza
1081/11 di questa Corte nella quantificazione dei crediti risarcitori riconosciuti agli appellanti incidentali e ciò tenuto conto che la posizione del Parte_3
era analoga a quella di costoro e avrebbe ottenuto analogo trattamento.
L'appello, che ha contestato punto per punto i superiori passaggi argomentativi,
si presenta fondato per le ragioni che si diranno.
Va premesso che appare immune da censure la valutazione del giudice di prime cure in ordine alla incapacità della teste Rina. Infatti, a prescindere dal fatto – 8
enfatizzato da parte appellante - che tale dichiarante, collega di studio dell'avv.
ricevette procura ad litem come co-difensore solo in relazione alla Pt_1
partecipazione al giudizio di secondo grado fatta “in proprio” dei germani
, appare evidente dal tenore delle sue stesse dichiarazioni (v. il CP_1
riferimento al fatto di avere partecipato “a quasi tutti gli incontri” tra il e i Pt_1
e di avere anche lei discusso con questi ultimi in ordine alla questione CP_1
della irregolarità della notifica) che la predetta concorse a fornire assistenza legale ai due clienti anche nella valutazione delle scelte che i medesimi avrebbero dovuto compiere in veste di eredi del padre;
l'incarico professionale,
che può anche essere verbale, non va, infatti, fatto coincidere col rilascio della procura né va dimenticato che era deceduto in una fase Parte_3
iniziale del giudizio di primo grado cosicché clienti dello studio già da quel Pt_1
momento era stati, in effetti, i due figli, sia “in proprio” sia quali eredi del genitore.
Cionondimeno, la prova che la strategia difensiva sopra esposta fu ponderata e concordata coi clienti si ricava adeguatamente dalla valutazione incrociata dei restanti dati probatori.
Particolare valenza dimostrativa presentano infatti le missive, depositate in primo grado dagli stessi , inviate dall'avv. ai medesimi (con CP_1 Pt_1
intestazione “Ing, ” e “Rag. Parte_2 Controparte_1
”) in epoca non sospetta, ossia nel corso di svolgimento del rapporto
[...]
professionale.
In quella datata 14.2.2010 il legale, confermando che il Comune di Marsala
aveva proposto appello, nell'invitare i destinatari, ove avessero inteso 9
confermargli l'incarico, a rilasciargli nuova procura e portargli documentazione atta a dimostrare la loro qualità di eredi del padre, sottolineava tuttavia la opportunità di un incontro in presenza motivandolo anche in ragione del fatto che,
“da un primo sommario esame”, la notifica dell'appello non appariva “del tutto
regolare”. Ancora più rilevante è il contenuto della lettera del 31.10.2010 in cui il difensore precisava ai due assistiti che, come loro già “preannunziato”, non si era costituito per il loro defunto genitore a ragione della ritenuta invalidità della notifica del gravame proposto dal Comune di Marsala ed illustrava le motivazioni e le finalità di tale scelta difensiva nei termini sopra indicati, segnalando la possibilità di fare valere la invalidità, considerata non sanabile, della suddetta impugnazione o direttamente in sede esecutiva ovvero, nel caso in cui la Corte di
Appello in sede decisoria non avesse provveduto a rilevarla (evidentemente anche a seguito della notizia “informale” del decesso del che Parte_3
fu, in effetti, data dai due legali negli scritti conclusivi del giudizio di secondo grado, a seguito di una valutazione congiunta preannunciata con altra missiva del
21.1.2011), proponendo ricorso in Cassazione avverso la emittenda sentenza di questa Corte, opzione, quest'ultima, che fu quella in concreto scelta, previa nuova comunicazione ai (v. le missiva del 14.2.2012). CP_1
In conclusione, il tenore espresso di tali note e la circostanza che da esse emerge lo svolgimento di interlocuzioni ulteriori tra l'avvocato e i due clienti nella fase compresa tra la ricezione della notifica dell'appello principale e la costituzione nel giudizio di appello, ma anche il comportamento dei , CP_1
che continuarono a dare mandato al legale anche nella fase del giudizio di 10
legittimità, forniscono adeguata dimostrazione del fatto che la strategia difensiva complessiva (un “doppio binario”, ossia la costituzione in secondo grado dei germani solo “in proprio”, con proposizione di appello incidentale, e la CP_1
omessa costituzione quali “eredi”, con l'obiettivo di rendere definitiva la statuizione di primo grado favorevole al defunto padre) fu ponderata e adeguatamente illustrata ai clienti.
Quanto poi alla “rischiosità” di tale strategia, valgono le seguenti considerazioni:
a) è innegabile che la questione della individuazione del soggetto cui indirizzare la notifica dell'atto di appello in caso di morte della parte destinataria è sempre stata oggetto di contrasti in giurisprudenza (la sentenza delle S.U. n.ro 15295/14
la definisce un caso emblematico di “pendolarismo giudiziale”) derivanti dalla presenza nel codice di rito di una pluralità di norme – non solo l'art.330 c.p.c.,
come sostenuto dalla difesa degli appellati – che, disciplinando solo singoli aspetti e/o fasi temporali, hanno lasciato all'interprete il difficile compito della riconduzione a sistema;
b) tuttavia, alla data di notifica dell'atto di appello da parte del Comune di Marsala la questione aveva trovato composizione nel pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione n.ro 26279/2009 il quale,
ribadendo l'orientamento di altre due pronunce rese dal massimo consesso (S.U.
sentenze n.ri 11394/96 e 15873/2005) e decidendo un caso del tutto analogo a quello in esame, riaffermò la necessità che la notifica venisse effettuata nei confronti degli eredi, con onere della parte appellante di sincerarsi della esistenza in vita della controparte e col corollario della insanabilità della notifica effettuata al procuratore del defunto stante la inapplicabilità sia della rinnovazione prevista 11
dall'art.291 c.p.c. (stante “il difetto assoluto della qualità di “giusta parte” del
defunto”) sia di quella prevista dall'art. 164 c.p.c. nel testo modificato dalla Legge
n.353/1990 quantomeno in relazione ai processi per i quali, ratione temporis, non era applicabile la tale novella (e tale era anche quello promosso dai ); c) CP_1
i principi affermati dalla sentenza n.ro 26279/2009 furono poi ribaditi da S.U.
sentenza n.ro 14699/10 (seppure, quest'ultima, incentrata nell'individuare l'ambito di operatività della notifica effettuata agli eredi collettivamente) e seguiti in modo quasi uniforme dalla successiva giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici (Cass. sent. 9551/10, 13429/10, 14813/11, 16240/12, contra Cass.
5841/10 che consentiva la possibilità di sanatoria ma solo in caso di ignoranza incolpevole della morte della controparte) e ciò fino all'overrulling del 2014, in ragione del quale la Cassazione nel 2017, pur rigettando il ricorso dei , CP_1
ritenne di compensare le spese di lite.
In conclusione, la scelta del professionista poteva all'epoca confidare sul fondamento di un recentissimo arresto del massimo consesso nomofilattico (la sent. S.U. n.ro 26279/2009 venne depositata il 16.1.2009) né si presentava irragionevole, nell'ambito di comparazione degli interessi in gioco, ove si consideri che la statuizione della sentenza di primo grado oggetto primario della impugnazione proposta dal Comune di Marsala, afferente alla condanna dell'ente al pagamento ai proprietari espropriati, in aggiunta alla indennità di esproprio,
anche del “prezzo” della ipotetica retrocessione (prezzo che, in relazione al fondo del , era, come detto, cospicuo), si presentava di assai fragile Parte_3
consistenza (la sentenza di secondo grado, a pag. 15, la avrebbe definita, senza 12
remore, frutto di un “errore di solare evidenza” sia nella lettura di una pronuncia di legittimità che nella interpretazione della normativa), mentre poteva presentarsi incerto l'esito positivo della riproposizione della pretesa risarcitoria.
In altre parole, l'opzione di omettere la costituzione dei in qualità di CP_1
eredi del genitore, confidando nella definitività della sentenza di primo grado in relazione a tale statuizione quale conseguenza della insanabile invalidità della notifica dell'impugnazione della controparte, rientrava nell'ambito di una strategia difensiva tesa alla “differenziazione dei rischi” e comunque giustificabile, potendo ogni operatore del diritto ragionevolmente confidare sulla stabilità dei principi affermati pochi mesi prima dalle S.U. della Cassazione.
L'accoglimento dei motivi principali dell'appello, afferenti all'an della responsabilità, conduce alla riforma integrale della sentenza di primo grado e dispensa dall'esaminare le doglianze afferenti al quantum.
Secondo la regola della soccombenza, gli appellati vanno condannati a rifondere all'appellante, oggi alla sua erede, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio,
che si liquidano in relazione al disputatum applicando i parametri tariffari (nei valori minimi per le fasi di trattazione e decisoria, in assenza di effettiva attività
istruttoria e di elementi di novità negli scritti conclusivi, in quelli medi per le altre fasi).
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
13
in integrale riforma della sentenza n.ro 475/2022 resa dal Tribunale di Marsala il
9-10 giugno 2022, appellata da cui è subentrata, quale erede, Persona_1
, Parte_1
rigetta le domande avanzate da e da Controparte_1 [...]
. Parte_2
Condanna e a rifondere Controparte_1 Parte_2
alla controparte, oggi , le spese di lite di entrambi i gradi del Parte_1
giudizio, che liquida per il primo grado nell'importo di euro 18.420,00 e per il secondo grado nell'importo di euro 17.590,00, oltre euro 2.556,00 per esborsi, su cui rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IVA come per legge.
Palermo, 17.9.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo