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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3145/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 2 ottobre 2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari, via Roma n. 73 Parte_1 C.F._1 presso lo Studio dell'Avv. Daniela Pinna Vistoso (C.F. ) che lo rappresenta e CodiceFiscale_2 difende in forza di procura speciale la cui scansione è conforme all'originale
E
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari Piazza d'Italia n° Parte_2 C.F._3
9 presso lo Studio dell'Avv. Paola Vagnoni (C.F. ) che la rappresenta e CodiceFiscale_4 difende in forza di procura speciale la cui scansione è conforme all'originale
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 2 ottobre 2024 hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
a) i coniugi rinunciano reciprocamente a domandare somme a titolo di assegno di divorzio;
pagina 1 di 3 b) i figli e ormai maggiorenni, manterranno la loro residenza presso la madre, Per_1 Per_2 nell'immobile di proprietà di entrambi i genitori, e potranno vedere e stare col padre ogni qual volta lo vorranno;
c) l'appartamento sito in Sassari, via Alcide De Gasperi 15, già domicilio coniugale, resterà assegnato, con tutti i beni ivi presenti inclusi quelli di proprietà comune, alla IG.ra , che Parte_2
ci vivrà con i figli e Per_1 Per_2
d) il IG. corrisponderà un assegno mensile di € 450,00 a titolo di concorso al Parte_1
mantenimento dei due figli (225,00 euro per ciascuno di loro), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra . L'assegno verrà Parte_2
rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT. Spetterà alla IGnora il diritto di riscuotere Pt_2
l'assegno unico universale nella sua interezza, così come di usufruire al 100% delle detrazioni per i figli, come avvenuto in corso di separazione;
e) i genitori provvederanno, nella misura del 50% per ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie documentate e necessarie per la salute, l'istruzione e lo svago di e Per_1 Per_2
Gli stessi stabiliscono di attenersi alle linee guide del protocollo CNF;
f) i coniugi continueranno a contribuire nella identica misura del 50% al pagamento delle rate di mutuo contratto per l'acquisto del domicilio coniugale secondo le modalità da loro stessi prescelte e da tempo in essere, salvo diverso accordo”.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2024 ex art 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari il 28 Parte_1 Parte_2
settembre 2002, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune (Anno 2002, Atto
358, Parte 2, Serie A) dalla cui unione sono nati i figli in Sassari il 10 maggio 2002 e Per_1 Per_2
in Sassari il 10 marzo 2005, maggiori di età ma non economicamente indipendenti.
Le parti si sono in seguito separate con Decreto di omologa del Tribunale di Sassari cron. 1717/2020 in data 17 febbraio 2020.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore dal 26 maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di pagina 2 di 3 ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti con rito concordatario con conseguente ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sassari il 28 settembre 2002 tra (C.F. ) nato a [...] il 12 Parte_1 C.F._1
febbraio 1969, residente in [...] e (C.F. Parte_2
) nata a [...] il [...], residente in [...]
Gasperi 15, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune (Anno 2002,
Atto 358, Parte 2, Serie A), alle condizioni congiunte sopra illustrate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di conIGlio del 23 gennaio 2025.
Il Presidente rel.
Dott. Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 2 ottobre 2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari, via Roma n. 73 Parte_1 C.F._1 presso lo Studio dell'Avv. Daniela Pinna Vistoso (C.F. ) che lo rappresenta e CodiceFiscale_2 difende in forza di procura speciale la cui scansione è conforme all'originale
E
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari Piazza d'Italia n° Parte_2 C.F._3
9 presso lo Studio dell'Avv. Paola Vagnoni (C.F. ) che la rappresenta e CodiceFiscale_4 difende in forza di procura speciale la cui scansione è conforme all'originale
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 2 ottobre 2024 hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
a) i coniugi rinunciano reciprocamente a domandare somme a titolo di assegno di divorzio;
pagina 1 di 3 b) i figli e ormai maggiorenni, manterranno la loro residenza presso la madre, Per_1 Per_2 nell'immobile di proprietà di entrambi i genitori, e potranno vedere e stare col padre ogni qual volta lo vorranno;
c) l'appartamento sito in Sassari, via Alcide De Gasperi 15, già domicilio coniugale, resterà assegnato, con tutti i beni ivi presenti inclusi quelli di proprietà comune, alla IG.ra , che Parte_2
ci vivrà con i figli e Per_1 Per_2
d) il IG. corrisponderà un assegno mensile di € 450,00 a titolo di concorso al Parte_1
mantenimento dei due figli (225,00 euro per ciascuno di loro), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra . L'assegno verrà Parte_2
rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT. Spetterà alla IGnora il diritto di riscuotere Pt_2
l'assegno unico universale nella sua interezza, così come di usufruire al 100% delle detrazioni per i figli, come avvenuto in corso di separazione;
e) i genitori provvederanno, nella misura del 50% per ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie documentate e necessarie per la salute, l'istruzione e lo svago di e Per_1 Per_2
Gli stessi stabiliscono di attenersi alle linee guide del protocollo CNF;
f) i coniugi continueranno a contribuire nella identica misura del 50% al pagamento delle rate di mutuo contratto per l'acquisto del domicilio coniugale secondo le modalità da loro stessi prescelte e da tempo in essere, salvo diverso accordo”.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2024 ex art 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari il 28 Parte_1 Parte_2
settembre 2002, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune (Anno 2002, Atto
358, Parte 2, Serie A) dalla cui unione sono nati i figli in Sassari il 10 maggio 2002 e Per_1 Per_2
in Sassari il 10 marzo 2005, maggiori di età ma non economicamente indipendenti.
Le parti si sono in seguito separate con Decreto di omologa del Tribunale di Sassari cron. 1717/2020 in data 17 febbraio 2020.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore dal 26 maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di pagina 2 di 3 ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti con rito concordatario con conseguente ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sassari il 28 settembre 2002 tra (C.F. ) nato a [...] il 12 Parte_1 C.F._1
febbraio 1969, residente in [...] e (C.F. Parte_2
) nata a [...] il [...], residente in [...]
Gasperi 15, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune (Anno 2002,
Atto 358, Parte 2, Serie A), alle condizioni congiunte sopra illustrate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di conIGlio del 23 gennaio 2025.
Il Presidente rel.
Dott. Elisabetta Carta
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