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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 4612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4612 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. 30326/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato ex art. 281 sexies cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 30326/2024 RGACC, promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e vertente tra
“ con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla via Parte_1
Bertoloni 55, presso lo studio dell'avv. Filippo Maria CORBO'; rappresentato e difeso dall'avv. Fabio MANFREDONIA in forza di procura in atti;
-RICORRENTE-
e nata a [...]ù) il 16/2/1991 e domiciliata in Controparte_1
Roma alla via Calpurnio Pisone 95 ) C.F._1
-CONVENUTO CONTUMACE-
pagina 1 di 5 OGGETTO: occupazione senza titolo;
risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti (ud 21/3/2025): v. note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Parte ricorrente: “accertare e dichiarare che l'Occupante, Sig.ra CP_1
n. 16.02.1991, LI, Perù C.F.: , e dom.ta
[...] C.F._1
in Roma, alla Via Calpurnio Pisone, 95, dal 1.9.2021, o dalla diversa data che risulterà, occupa illegittimamente ed abusivamente e, in ogni caso, senza alcun titolo, l'immobile di cui l è legittimo proprietario – Controparte_2
anche quale successore ex lege9 dell - sin dal 10.10.1959 sito in Roma (RM), CP_3
alla Via Calpurnio Pisone, 95, Sc.B, p.3, int.11, Foglio 956, p.lla 302, sub 40, Zona cens. 5, (A/3), di 3,5 vani, di mq. 68, destinato ad essere adibito ad uso abitativo;
2. per
l'effetto, condannare la Occupante, in favore dell'Istante:
2.a. a rilasciare e a riconsegnargli immediatamente libero e vuoto di persone e cose l'immobile in parola fissando, semmai fosse necessario, la data di esecuzione e dichiarando la pronunzia sub
2) opponibile agli eventuali aventi causa dalla medesima e/o ad eventuali soggetti che all'atto dell'esecuzione del provvedimento di rilascio si trovassero all'interno dell'immobile;
2.b. a pagargli a titolo di indennità di occupazione e/o di risarcimento danni l'intera somma di € 22.236,00, maturata per effetto della illegittima occupazione, dal 1.9.2021 – o dalla diversa data che risulterà – al 1.7.2024, da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 4° co c.c.10 e maggior danno da rivalutazione monetaria;
2.c. a pagargli le ulteriori somme che matureranno dal mese di agosto 2024, incluso, fino al dì del rilascio ovvero quelle diverse, anche maggiori, che gli risulteranno dovute e delle quali, in subordine, chiede determinarne l'ammontare in via equitativa;
2.d. a pagargli le spese del giudizio, maggiorate di iva, c.p.a. e s.g”.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea (rappresentata da “ espone e documenta essere Controparte_4
proprietaria di immobile sito in Roma alla via Calpurnio Pisone 95, scala B, interno 11
(in catasto: fg. 956, p.lla 302 sub 40) e afferma che il medesimo è illegittimamente pagina 2 di 5 occupato dalla convenuta sin dal giorno 1/9/2021, senza alcuna titolazione causale, come comprovato da sopralluogo reso in data 10/9/2021, durante il quale la convenuta odierna ha mostrato documento di riconoscimento (permesso di soggiorno) e ha dichiarato di occupare il bene.
Documenta la parte anche presentazione di denuncia/querela già in data 20/11/2021 e richieste formali di rilascio e pagamento di indennità, rimaste senza esito.
L'istante argomenta quindi su proprio diritto a ottenere rilascio dell'immobile e risarcimento del danno;
a tal fine l'istante, richiamando valori O.M.I. dell'Agenzia delle
Entrate per immobili della zona (documentazione in atti: media annua di valore minimo di € 8,43/mq; immobile di 68 mq), indica un canone mensile di € 573,24 elevato a €
654,00 comprensivo di oneri accessori.
Indica quindi posta creditoria per € 22.236,00 fino al giugno del 20234.
Rende le richieste sopra riportate.
Parte convenuta è rimasta contumace.
Con ordinanza del 12/11/2024 è stata ammessa prova documentale ed orale;
è stata disposta CTU sul seguente quesito: “Renda il CTU proprie considerazioni sul valore locativo dell'immobile in questione, in ragione della sua consistenza e condizione di fatto, dei valori O.M.I. e di altri indici di valore immobiliare locativo ritenuto confacente”
All'esito e si è giunti a fase decisoria.
La narrazione attorea ha trovato riscontro nella documentazione prodotta (quanto alla proprietà del bene), nella mancata risposta della convenuta all'interpello deferitole, nelle deposizioni testimoniali.
pagina 3 di 5 Il CTU (alla cui relazione -condivisa in punto di metodo e merito- si fa riferimento) ha valutato una posta debitoria delle convenuta -da settembre del 2021 a febbraio del 2025- per € 22.345,00
Va ordinato alla convenuta, agli eventuali aventi causa dalla medesima e/o ad eventuali soggetti che all'atto dell'esecuzione del provvedimento di rilascio si trovassero all'interno dell'immobile, il rilascio del bene e a tal fine si fissa la data del 30/6/2025.
La convenuta va condannata al pagamento di € 22.345,00 a titolo di indennità di occupazione per il periodo settembre 2021- febbraio 2025; oltre a somma mensile di €
545,00 da marzo 2025 fino al rilascio effettivo;
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il regime delle spese segue la soccombenza (valore indeterminabile;
bassa complessità; valori minimi ulteriormente ridotti per la minima consistenza delle questioni).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando –in composizione monocratica e nella contumacia della parte convenuta- nella causa civile iscritta al n° 30326/2024 R.G.A.C.C. così provvede:
• ordina a nata a [...]ù) il 16/2/1991 Controparte_1
), agli eventuali aventi causa dalla medesima e/o ad C.F._1
eventuali soggetti che all'atto dell'esecuzione del provvedimento di rilascio si trovassero all'interno dell'immobile, il rilascio del bene sito in Roma alla via
Calpurnio Pisone 95, scala B, interno 11 (in catasto: fg. 956, p.lla 302 sub 4) e a tal fine fissa la data del 30/6/2025;
• condanna nata a [...]ù) il 16/2/1991 Controparte_1
) al pagamento di € 22.345,00 in favore di parte attorea, C.F._1
a titolo di indennità di occupazione per il periodo settembre 2021- febbraio 2025; pagina 4 di 5 oltre a somma mensile di € 545,00 da marzo 2025 fino al rilascio effettivo;
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
• condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attorea, liquidate in € 1.500,00 per compenso professionale;
oltre rimborso forfettario 15%, rimborso del contributo unificato e di eventuali spese di notifica;
oltre CAP e IVA di legge. Spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Roma 25/3/2025
Il Giudice
(dott. N. Valletta)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato ex art. 281 sexies cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 30326/2024 RGACC, promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e vertente tra
“ con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla via Parte_1
Bertoloni 55, presso lo studio dell'avv. Filippo Maria CORBO'; rappresentato e difeso dall'avv. Fabio MANFREDONIA in forza di procura in atti;
-RICORRENTE-
e nata a [...]ù) il 16/2/1991 e domiciliata in Controparte_1
Roma alla via Calpurnio Pisone 95 ) C.F._1
-CONVENUTO CONTUMACE-
pagina 1 di 5 OGGETTO: occupazione senza titolo;
risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti (ud 21/3/2025): v. note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Parte ricorrente: “accertare e dichiarare che l'Occupante, Sig.ra CP_1
n. 16.02.1991, LI, Perù C.F.: , e dom.ta
[...] C.F._1
in Roma, alla Via Calpurnio Pisone, 95, dal 1.9.2021, o dalla diversa data che risulterà, occupa illegittimamente ed abusivamente e, in ogni caso, senza alcun titolo, l'immobile di cui l è legittimo proprietario – Controparte_2
anche quale successore ex lege9 dell - sin dal 10.10.1959 sito in Roma (RM), CP_3
alla Via Calpurnio Pisone, 95, Sc.B, p.3, int.11, Foglio 956, p.lla 302, sub 40, Zona cens. 5, (A/3), di 3,5 vani, di mq. 68, destinato ad essere adibito ad uso abitativo;
2. per
l'effetto, condannare la Occupante, in favore dell'Istante:
2.a. a rilasciare e a riconsegnargli immediatamente libero e vuoto di persone e cose l'immobile in parola fissando, semmai fosse necessario, la data di esecuzione e dichiarando la pronunzia sub
2) opponibile agli eventuali aventi causa dalla medesima e/o ad eventuali soggetti che all'atto dell'esecuzione del provvedimento di rilascio si trovassero all'interno dell'immobile;
2.b. a pagargli a titolo di indennità di occupazione e/o di risarcimento danni l'intera somma di € 22.236,00, maturata per effetto della illegittima occupazione, dal 1.9.2021 – o dalla diversa data che risulterà – al 1.7.2024, da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 4° co c.c.10 e maggior danno da rivalutazione monetaria;
2.c. a pagargli le ulteriori somme che matureranno dal mese di agosto 2024, incluso, fino al dì del rilascio ovvero quelle diverse, anche maggiori, che gli risulteranno dovute e delle quali, in subordine, chiede determinarne l'ammontare in via equitativa;
2.d. a pagargli le spese del giudizio, maggiorate di iva, c.p.a. e s.g”.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea (rappresentata da “ espone e documenta essere Controparte_4
proprietaria di immobile sito in Roma alla via Calpurnio Pisone 95, scala B, interno 11
(in catasto: fg. 956, p.lla 302 sub 40) e afferma che il medesimo è illegittimamente pagina 2 di 5 occupato dalla convenuta sin dal giorno 1/9/2021, senza alcuna titolazione causale, come comprovato da sopralluogo reso in data 10/9/2021, durante il quale la convenuta odierna ha mostrato documento di riconoscimento (permesso di soggiorno) e ha dichiarato di occupare il bene.
Documenta la parte anche presentazione di denuncia/querela già in data 20/11/2021 e richieste formali di rilascio e pagamento di indennità, rimaste senza esito.
L'istante argomenta quindi su proprio diritto a ottenere rilascio dell'immobile e risarcimento del danno;
a tal fine l'istante, richiamando valori O.M.I. dell'Agenzia delle
Entrate per immobili della zona (documentazione in atti: media annua di valore minimo di € 8,43/mq; immobile di 68 mq), indica un canone mensile di € 573,24 elevato a €
654,00 comprensivo di oneri accessori.
Indica quindi posta creditoria per € 22.236,00 fino al giugno del 20234.
Rende le richieste sopra riportate.
Parte convenuta è rimasta contumace.
Con ordinanza del 12/11/2024 è stata ammessa prova documentale ed orale;
è stata disposta CTU sul seguente quesito: “Renda il CTU proprie considerazioni sul valore locativo dell'immobile in questione, in ragione della sua consistenza e condizione di fatto, dei valori O.M.I. e di altri indici di valore immobiliare locativo ritenuto confacente”
All'esito e si è giunti a fase decisoria.
La narrazione attorea ha trovato riscontro nella documentazione prodotta (quanto alla proprietà del bene), nella mancata risposta della convenuta all'interpello deferitole, nelle deposizioni testimoniali.
pagina 3 di 5 Il CTU (alla cui relazione -condivisa in punto di metodo e merito- si fa riferimento) ha valutato una posta debitoria delle convenuta -da settembre del 2021 a febbraio del 2025- per € 22.345,00
Va ordinato alla convenuta, agli eventuali aventi causa dalla medesima e/o ad eventuali soggetti che all'atto dell'esecuzione del provvedimento di rilascio si trovassero all'interno dell'immobile, il rilascio del bene e a tal fine si fissa la data del 30/6/2025.
La convenuta va condannata al pagamento di € 22.345,00 a titolo di indennità di occupazione per il periodo settembre 2021- febbraio 2025; oltre a somma mensile di €
545,00 da marzo 2025 fino al rilascio effettivo;
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il regime delle spese segue la soccombenza (valore indeterminabile;
bassa complessità; valori minimi ulteriormente ridotti per la minima consistenza delle questioni).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando –in composizione monocratica e nella contumacia della parte convenuta- nella causa civile iscritta al n° 30326/2024 R.G.A.C.C. così provvede:
• ordina a nata a [...]ù) il 16/2/1991 Controparte_1
), agli eventuali aventi causa dalla medesima e/o ad C.F._1
eventuali soggetti che all'atto dell'esecuzione del provvedimento di rilascio si trovassero all'interno dell'immobile, il rilascio del bene sito in Roma alla via
Calpurnio Pisone 95, scala B, interno 11 (in catasto: fg. 956, p.lla 302 sub 4) e a tal fine fissa la data del 30/6/2025;
• condanna nata a [...]ù) il 16/2/1991 Controparte_1
) al pagamento di € 22.345,00 in favore di parte attorea, C.F._1
a titolo di indennità di occupazione per il periodo settembre 2021- febbraio 2025; pagina 4 di 5 oltre a somma mensile di € 545,00 da marzo 2025 fino al rilascio effettivo;
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
• condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attorea, liquidate in € 1.500,00 per compenso professionale;
oltre rimborso forfettario 15%, rimborso del contributo unificato e di eventuali spese di notifica;
oltre CAP e IVA di legge. Spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Roma 25/3/2025
Il Giudice
(dott. N. Valletta)
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