Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 18/02/2026, n. 3079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3079 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03079/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12375/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12375 del 2019, proposto da
IS TO, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Contardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
C.N.R. - Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la condanna
all’”indennità” dovuta per la revoca della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del C.N.R. – Consiglio Nazionale delle Ricerche 29 maggio 2015, N. 92, di nomina della Sig.ra Prof. dott. IS PASTORE a RE dell’Istituto di Biomedicina ed Immunologia Molecolare RT NR (IBIM) – Palermo”, a seguito della deliberazione del Consiglio Amministrativo del C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 137/2014, verbale 10 luglio 2014, N. 259, con cui è stato deliberato di procedere all’emanazione del bando n. 364.203 per la selezione del RE dell’Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare RT NR (IBIM) – Palermo” e del bando n. 364.203, con cui è stata indetta la procedura di selezione per la nomina del RE dell’Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare RT NR (IBIM) - Palermo”, pubblicato il 18 luglio 2014, annullate con sentenza dell’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione III N. 10677/2018, decisa il 4 luglio 2018, depositata in Segreteria e pubblicata il 6 novembre 2018, e, pertanto, passata in giudicato il 6 maggio 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del C.N.R.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. LL OL, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dal C.N.R. e udito per la ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Ai fini della comprensione delle vicende dalle quali è scaturito l’odierno ricorso può prima di tutto richiamarsi e riportarsi di seguito il riassunto che di una parte delle stesse ha fatto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4370/2017 (pubblicata in data 18.9.2017):
“ – con bando pubblicato nella GU del 5 aprile 2013, il CN ha indetto una procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di diretto dell’IBIM AL NR, con sede in Palermo;
– in esito a tal procedura era stato prescelto il prof. RO De Maria, ma, avendo questi rinunciato all’incarico, il Consiglio di amministrazione del CN, con la delibera n. 137 del 10 luglio 2014, ha indetto una nuova selezione;
– il prof. OR AS, il quale aveva già impugnato detta nomina innanzi al TAR Lazio (con il ricorso NRG 9568/2014), ha proposto poi un atto per motivi aggiunti, gravandosi contro la nuova procedura e deducendo vari profili d’illegittimità;
– con sentenza parziale n. 8256 del 12 giugno 2015, l’adito TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, il gravame introduttivo del prof. AS e gli ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti (13) alla nuova procedura, tra i quali pure la prof.ssa IS TO, residente nel Regno Unito;
– espletato tal incombente istruttorio, il TAR, con la sentenza n. 8047 del 9 marzo 2016, ha accolto la pretesa così azionata ed ha annullato la nuova procedura e gli atti consequenziali, in quanto il CN, una volta preso atto della rinuncia del prof. De Maria, avrebbe dovuto nominare direttore dell’IBIM uno dei due candidati idonei o, in caso contrario, motivare congruamente una diversa scelta;
– appella in via principale la prof. TO, con il ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità della gravata sentenza in base a sei articolati gruppi di censure;
– appella in via incidentale autonoma pure il CN … ”.
Va poi precisato che: la prof.ssa TO, l’odierna ricorrente, era stata nominata RE dell’Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare RT NR” (IBIM) di Palermo, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 92 del 29.5.2015 e provvedimento del RE Generale n. 29 prot. AMMCNT-CN n. 14011 dell’1.3.2016 a decorrere dal 16.3.2016 e per un quadriennio; con atto del RE Generale F.F. n. 35/2016 il C.N.R. ha provveduto in esecuzione della sentenza n. 8047/2016 di questo T.A.R. all’annullamento di tali atti.
Con la sentenza n. 4370/2017 il Consiglio di Stato ha accolto in parte l’appello principale proposto dalla prof.ssa TO (l’odierna ricorrente) ed ha annullato con rinvio la sentenza n. 8047/2016 di questo Tribunale in ragione della non integrità del contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado.
Con la sentenza n. 10677/2018 (pubblicata in data 6.11.2018) questo Tribunale si è pronunciato in seguito alla riassunzione del giudizio da parte del ricorrente originario, il prof. AS.
In particolare, questo Tribunale ha accolto il ricorso per motivi aggiunti proposto dal prof. AS, annullato la delibera del consiglio di amministrazione del C.N.R. del 10.7.2014 di indizione di una nuova procedura per la suddetta nomina e del relativo bando emesso del pari dal C.N.R. e pubblicato il 18.7.2014 e dichiarato inammissibile la domanda dell’odierna ricorrente di condanna del CN e del prof. AS al risarcimento del danno.
Nel senso dell’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti questo T.A.R. ha osservato quanto segue:
“ Invero è necessario evidenziare al riguardo che, in base all’art.27, comma 7 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del C.N.R., la selezione doveva essere ripetuta se la commissione di valutazione non individuava almeno due candidati idonei da presentare al consiglio di amministrazione per la nomina (cfr. in all.6 atti C.N.R. depositati il 18 agosto 2014); che pertanto l’Amministrazione risultava vincolata al rinnovo della procedura solo nel caso di mancata individuazione di almeno due aspiranti idonei a ricoprire l’incarico; che tuttavia, come noto, vi era stata l’indicazione di due candidati idonei; che pertanto il Soggetto pubblico, preso atto della mancata accettazione della nomina da parte del Prof. De Maria (cfr. all.2 in all.1 atti C.N.R. depositati il 18 agosto 2014), avrebbe dovuto, nel decidere di non designare altro candidato idoneo, quantomeno corredare di adeguata e congrua motivazione la scelta effettuata, pienamente discrezionale, di rinnovare la procedura selettiva; che tuttavia ciò non è avvenuto, essendosi limitato il C.N.R. a fondare il nuovo procedimento sul mero presupposto della rinuncia (meglio mancata accettazione) all’incarico da parte del Prof. De Maria (cfr. all.3 atti C.N.R. depositati il 18 agosto 2014) ”; “ Né tale motivazione poteva implicitamente rinvenirsi, come sostiene il CN nell’ultima memoria depositata, nella delibera n. 251 del 2014 di nomina del Prof. De Maria a RE dell’IBIM, trattandosi di atto precedente, emesso per definire la prima procedura, ed estraneo alla decisione di procedere a nuova selezione. Dall’annullamento della delibera impugnata e del nuovo bando discende la caducazione di tutti gli atti della procedura, stante lo stretto vincolo di necessaria presupposizione e consequenzialità che lega i secondi ai primi, di tal chè senza i primi, e in particolare il bando, la conseguente procedura selettiva non poteva aver luogo (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, n.5694 del 2012). Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 12.9.2019 e depositato in data 11.10.2019) la prof.ssa TO ha chiesto a questo Tribunale “ in accoglimento del presente ricorso ex art. 133, lettera a), N. 6, c.p.a. ” di determinare l’indennizzo spettante “ … in € 1.762.682,17 …, di cui € 208,28 per viaggi, € 262.473,89 per differenze retributive ed € 1.500.000,00= per danno all’immagine, alla carriera ed alla ricerca, condannando il C.N.R. … a corrispondere … la predetta somma ” (v. pagg. 5 e 6 del ricorso).
A fondamento del ricorso la ricorrente ha dedotto:
- la spettanza alla stessa del diritto alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo in seguito alla revoca dell’atto di nomina della stessa a RE dell’Istituto suddetto;
- la mancata presa di servizio da parte della ricorrente nonostante la disponibilità dimostrata dalla stessa ed in ragione della condotta del C.N.R.;
- la necessità di quantificare l’indennizzo dovuto in: € 208,26 in relazione ai viaggi aerei posti in essere dalla stessa; € 262.473,89 a titolo di differenze retributive tra quanto percepito dal King’s College di Londra (€ 231.524,11) e quanto avrebbe dovuto percepire dal C.N.R. (€ 493.998,00 complessivi in relazione a quattro anni di incarico);
- la spettanza alla stessa di danni da quantificare in € 1.500.000,00 per danni all’immagine, alla carriera ed alla ricerca e per la perdita di possibilità di collaborazioni con il Ri Med di Palermo e con l’Istituto di Biofisica (IBF) di Palermo.
3. Si è costituito il C.N.R. ed ha dedotto, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso per carenza dei necessari presupposti di fatto e diritto. All’ottenimento dell’indennizzo al quale aspira la ricorrente osterebbe la circostanza che gli atti di nomina della ricorrente a RE del suddetto Istituto non sono stati revocati dal C.N.R., bensì annullati ed il relativo annullamento sarebbe stato posto in essere in ottemperanza alla suddetta pronuncia di questo Tribunale. Neppure il provvedimento adottato dall’amministrazione sarebbe vero e proprio annullamento d’ufficio, tenuto conto della mancata riponderazione dell’interesse pubblico per mezzo dello stesso. Per l’effetto, alcun indennizzo potrebbe essere accordato alla ricorrente, presupponendo l’indennizzo la posizione in essere di un atto di revoca da parte dell’amministrazione.
In secondo luogo, il C.N.R. ha dedotto l’eccessività dell’indennizzo richiesto e la confusione della ricorrente tra indennizzo da atto lecito e risarcimento del danno da atto illecito. La ricorrente sarebbe stata già prima della nomina a conoscenza del contenzioso in atto, ragion per cui alcun affidamento in ordine alla posizione di RE dell’Istituto sarebbe potuto maturare in capo alla stessa.
Non sarebbero poi riconoscibili le differenze retributive richieste dalla ricorrente, tenuto conto che:
- si è in presenza di indennizzo da revoca;
- gli elementi allegati sarebbero insufficienti alla prova dell’ an e del quantum degli importi richiesti;
- alla ricorrente non potrebbero spettare: l’intera retribuzione non erogata poiché nel caso di danno da mancata assunzione dovrebbe tenersi conto anche della mancata erogazione della prestazione lavorativa, cosicché sarebbe riconoscibile, al più, la misura del 50% degli emolumenti fissi che questa avrebbe ottenuto se contrattualizzata; la retribuzione di risultato trattandosi di componente connessa alla misurazione della performance lavorativa individuale;
- andrebbe considerato l’ aliunde perceptum e sul punto la ricorrente non avrebbe prodotto la dichiarazione dei redditi, ragion per cui i redditi dalla stessa ottenuti potrebbero essere maggiori di quelli indicati in ricorso;
- per la quantificazione bisognerebbe soffermarsi sulla sola retribuzione teorica netta, depurata da imposte sui redditi e contributi previdenziali; in effetti, questi ultimi in caso di risarcimento non sarebbero versati dall’Ente all’Erario e all’I.N.P.S.;
- quanto all’asserito danno all’immagine, alla carriera e alla ricerca tale voce di danno non potrebbe rientrare tra quelle costituenti indennizzo da revoca e comunque non sarebbe stata provata;
- comunque la ricorrente avrebbe prestato servizio come professoressa ordinaria presso l'Università degli Studi di Pavia dal 15.10.2015 al 17.10.2018 con regime di impegno a tempo definito; avrebbe poi preso servizio il 18.10.2018 presso la Scuola Normale di Pisa in seguito a procedura di selezione ex art. 18 della L. 240/2010; si sarebbe quindi volontariamente dimessa da tale posizione in data 11.4.2019; non avrebbe potuto mantenere la propria posizione presso il King’s College come indicato in ricorso, stante il regime delle incompatibilità previsto dalla L. 240/2010;
- in sostanza, da quanto precede si ricaverebbe la dimostrazione che la mancata nomina a RE dell’Istituto suddetto non avrebbe precluso alla ricorrente alcuna chance di sviluppo professionale.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13.2.2026, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, il ricorso proposto è infondato e va respinto, risultando meritevoli di condivisione le difese svolte dal C.N.R. nei sensi di seguito illustrati.
In effetti, il richiesto indennizzo è previsto dall’art. 21-quinquies della L. 241/1990, il quale condiziona l’eventuale erogazione dello stesso all’avvenuta revoca del provvedimento per “ sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o … di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario ”.
Tuttavia, nel caso di specie gli atti di nomina della ricorrente a RE dell’Istituto suddetto non sono stati revocati dal C.N.R. sulla base di autonoma determinazione legata ad una delle ipotesi suddette, bensì caducati in ragione della sentenza n. 10677/2018 di questo Tribunale (tenuto conto dell’avvenuto annullamento di quella n. 8047/2016 da parte del Consiglio di Stato), il quale ha annullato la delibera impugnata ed il nuovo bando, “ con caducazione di tutti gli atti della procedura, stante lo stretto vincolo di necessaria presupposizione e consequenzialità che lega i secondi ai primi, di tal chè senza i primi, e in particolare il bando, la conseguente procedura selettiva non poteva aver luogo (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, n.5694 del 2012) ”.
Per l’effetto, non sussistendo alcuna ipotesi di revoca da parte dell’amministrazione del nuovo bando e dei conseguenti atti di nomina della ricorrente a RE del suddetto Istituto non può essere riconosciuto alla ricorrente alcun indennizzo.
L’esito del presente giudizio non muta neanche a riqualificare la domanda proposta dalla ricorrente come risarcitoria e fondata sull’affidamento riposto dalla stessa sulla legittimità degli atti di nomina a RE (come sembra fare la ricorrente in memoria di replica).
In effetti, risulta assorbente considerare che “ la responsabilità dell’amministrazione per lesione dell’affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sia insorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell’atto, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell’impugnazione contro lo stesso provvedimento ” (v. pronuncia n. 20 del 29 novembre 2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato).
Orbene, nel caso di specie, come osservato dal C.N.R., la ricorrente era a conoscenza del contenzioso in essere quantomeno dall’avvenuta notifica della sentenza n. 3047/2016 di questo Tribunale alla stessa, tant’è vero che ha proposto appello principale avverso tale sentenza, ragion per cui non poteva aver maturato alcun ragionevole convincimento sulla legittimità degli atti di sua nomina a RE. Del resto, neppure la ricorrente ha poi appellato dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza n. 10677/2018 di questo Tribunale, che ha definitivamente posto fine al contenzioso suddetto.
Neanche si può poi ritenere che per il periodo tra la notifica dell’atto di appello da parte della ricorrente e la sentenza n. 10677/2018 di questo Tribunale possa predicarsi un affidamento meritevole di tutela in capo alla stessa, tenuto conto dell’ulteriore circostanza relativa alla mancata stipula del contratto con la ricorrente proprio in via cautelativa da parte dell’amministrazione e tenuto conto del contenzioso in essere.
Risulta poi del tutto privo di pregio l’argomento secondo cui questo Tribunale avrebbe già riconosciuto la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente (v. memoria di replica dalla stessa depositata), poiché con la sentenza n. 10677/2018 questo Tribunale si è limitato a dichiarare inammissibile la domanda risarcitoria proposta dall’odierna ricorrente in quella sede (condannandola anche al pagamento delle spese di lite in ragione della soccombenza della stessa).
Non giova poi in favore delle tesi della ricorrente la circostanza che questa sia risultata vittoriosa dinanzi al Consiglio di Stato, avendo il Consiglio di Stato riconosciuto in quella sede soltanto la non integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado svoltosi dinanzi a questo Tribunale.
Quanto poi al discorso (introdotto parimenti dalla ricorrente in memoria di replica) secondo cui alla stessa spetterebbe il risarcimento del danno per inosservanza del termine di conclusione del procedimento (ai sensi del n. 1 della lett. a) del comma 1 dell’art. 133 c.p.a.) valgono le considerazioni suesposte e va ritenuto che assai opportunamente alla luce del contenzioso all’epoca pendente ed alla stregua dell’esito finale della vicenda di cui si discute (vale a dire l’illegittimità degli atti che avevano portato alla nomina della ricorrente quale RE dell’Istituto suddetto) l’amministrazione non abbia consentito alla ricorrente di prendere servizio.
Del resto, allorquando il RE Generale del CN ha adottato il provvedimento n. 35/2016 lo stesso non poteva che agire in esecuzione della sentenza n. 8047/2016 di questo T.A.R. (allora non ancora annullata con rinvio dal Consiglio di Stato) e comunque l’illegittimità degli atti che avevano portato alla nomina della ricorrente quale RE dell’Istituto suddetto è risultata confermata all’esito della conclusione della vicenda con la sentenza n. 10677/2018 di questo Tribunale.
Infine, ad abundantiam e ferme restando le assorbenti considerazioni svolte, va osservato che neppure potrebbero riconoscersi alla ricorrente i danni lamentati, perché:
- in ordine agli € 208,26 per viaggi la ricorrente non ha in alcun modo specificamente allegato e comprovato che tali viaggi si siano effettivamente resi necessari in relazione ed a causa della nomina della stessa a RE dell’Istituto suddetto;
- quanto poi ai danni per differenze retributive la ricorrente prospetta un danno da ritardata assunzione che non è ontologicamente suscettibile di configurarsi in una fattispecie come la presente nella quale si è accertato che la stessa era stata nominata RE in modo illegittimo e, quindi, legittimamente non ha preso servizio; diverso avrebbe potuto essere il discorso soltanto laddove la ricorrente avesse addotto danni specificamente cagionati proprio dalla lesione del ragionevole convincimento della stessa sulla sua futura assunzione (ragionevole convincimento che per le ragioni già illustrate non è configurabile), quali ad esempio danni connessi alla necessità di dimettersi da altro impiego o ancora alle spese sostenute per il trasloco da Londra a Palermo e così via; tuttavia, danni di questo tipo non sono stati allegati;
- in relazione ai danni all’immagine, alla carriera ed alla ricerca questi sono stati allegati in modo del tutto generico (pure tenuto conto dell’assai elevato importo in cui gli stessi sono stati quantificati) e non sono stati in alcun modo provati, pure tenuto conto dei successivi sviluppi della carriera accademica della ricorrente dettagliato dal CN nelle proprie difese (sviluppi che non sono stati oggetto di alcuna contestazione da parte della ricorrente);
- infine, in relazione al danno asseritamente costituito dalla condanna alle spese processuali da parte di questo Tribunale con la suddetta sentenza n. 10677/2018 (richiesto per la prima volta in memoria di replica) a prescindere da ogni altra considerazione lo stesso non può essere in alcun modo configurato come un danno causato dall’amministrazione, essendo dipeso dalla soccombenza dell’odierna ricorrente nel relativo giudizio.
In conclusione, il ricorso proposto va respinto.
6. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA TO, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
LL OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL OL | RA TO |
IL SEGRETARIO