Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.V.G. 135/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 135/2025 del R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
A) il 15.12.1978, C.F.: Parte_1 C.F._1
[...]
E
, nata a [...] il [...], C. F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 amente domiciliati in AG Fai n.21, presso lo studio dell'avv. Valentina Bruno dalla quale sono rappresentati e difesi in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. e avanzavano richiesta congiunta di Parte_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo che avevano contratto matrimonio concordatario in data 16 agosto 2014 nel Comune di AG NO (SA) e che dalla loro unione era nato un figlio, (11.01.2016). Per_1
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comp predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, terminato con sentenza n. 292/2024, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto, che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione dello stesso presso il padre, residente, tutt'oggi, in AG NO (SA), via Picenza, n. 21, sede della ex casa coniugale, già assegnata in sede di separazione personale al sig. , con tutti i mobili suppellettili ivi esistenti;
Parte_1
-Quanto alla re l diritto di visita la sig.ra potrà CP_1 vedere e tenere con sé il figlio presso il proprio coledì Per_1 dalle 16,00 sino al giorno succ vedì, fino alle h.
8.30 del mattino, nonché il sabato e la domenica per le intere giornate, ovvero con permanenza notturna, compatibilmente con le attività della prole. Il padre potrà tenere con sé il minore, alternativamente, un anno dalle 09.00 del 23.12 alle ore 21.00 del 27.12 e, l'anno successivo, nel periodo coincidente con il Capodanno, dalle ore 09.00 del 30.12 alle ore 21.00 del 02.01 e così di seguito, di anno in anno. Durante le festività pasquali il sig. potrà tenerlo con sé, ad anni alterni, dalle ore 09.00 del Sabato Parte_1
San della Pasquetta, in considerazione, ad ogni buon conto, dei bisogni. Delle richieste e delle esigenze del minore. Durante le vacanze estive il piccolo trascorrerà un periodo di 15 giorni consecutivi e/o consecutivi Per_1 con ma , circostanza da comunicarsi in via preventiva al CP_1 padre entro il 31 ndo eventuali località di soggiorno/destinazione, nonché eventuali date di partenza e ritorno;
per l'effetto, il piccolo Per_1 trascorrerà le relative notti presso il domicilio della madre, presso soggiorno/destinazione scelta;
-la sig.ra avrà la facoltà di trascorrere con il figlio CP_1 Per_1 vacanze e ali, dandone notizia padre sig. Parte_1 congruo preavviso di giorni 30, indicando e di soggiorno/destinazione, nonché eventuali date partenza e ritorno;
-il sig. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio , altresì, Parte_1 Per_1 il gior mpleanno dalle ore 15:00 alle ore 21:0 o della Festa del Papà dalle 15:00 alle ore 21:00, anche se dovessero ricadere in giorni da trascorrere con la madre;
CP_1
-la sig.ra avrà la facoltà di trascorrere con il figlio CP_1 roprio compleanno ed il giorno della Festa della Mamma, Per_1 ssero ricadere in giorni da trascorrere con il padre sig. ; Parte_1
-entrambi i genitori parteciperanno alle celebrazioni aperte i particolare rilevanza riguardanti il figlio (quali ad esempio, a titolo Per_1 esemplificativo ma non esaustivo, Comunio , recite scolastiche, saggi e/o manifestazioni sportive ecc.) e gli eventuali festeggiamenti collegati alle medesime ricorrenze saranno organizzati congiuntamente, salvo diverso accordo tra i genitori, con suddivisione delle relative spese in parti uguali;
-i coniugi dichiarano di rinunciare qualsivoglia forma di assegno a titolo personale, in quanto entrambi economicamente indipendenti;
-in conseguenza della collocazione paritetica del piccolo e del contributo Per_1 paritario che entrambi i genitori possono conferire al pi disponga alcun versamento a titolo mantenimento del minore (Trib. Roma, 26 marzo 2019, n. 6447);
-porre a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese Parte_1 straordinarie sostenute , previamente concordate e Per_1 debitamente documentate dalla madre si;
CP_1
-i coniugi dichiarano che con il presente accor duto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
-i coniugi rilasciano reciproco consenso per l'espatrio. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 16 agosto 2014 nel Comune di AG NO (SA) tra , nato Parte_1
a LI (SA) il 15.12.1978, C.F.: , CodiceFiscale_1 CP_1 nata a [...] il [...], C. F.: cr CodiceFiscale_2
Atti Matrimonio del Comune di AG NO (SA) (Anno 2014, Atto n. 32, Parte II, Serie A, Vol. 1, Uff.1), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AG NO (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 marzo 2025 Il Giudice rel. dott.ssa Valentina Chiosi
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi