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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 15/12/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2062/2025
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2062/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 15 dicembre 2025 ad ore 10,16 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, sono presenti l'avv.
SA LE per nessuno per Parte_1 Controparte_1
e il giudice verificata la regolarità della notifica ne dichiara la contumacia
[...] ritirandosi per la decisione.
Oggi 15 dicembre 2025 ad ore 10,30 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 2062/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SA Parte_1 C.F._1
LE RCIORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Parte attrice ha prodotto in atti il contratto di locazione concluso con la parte convenuta regolarmente registrato.
L'entità dei canoni di cui si è dedotto l'inadempimento è ritenuta tale da configurare un grave inadempimento e poter quindi fondare la richiesta pronuncia di risoluzione contrattuale giudiziale.
Parte convenuta non si è né presentata in sede di mediazione, né costituita e non ha quindi potuto provare nulla per contestare il dedotto suo inadempimento e/o la sua gravità.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la risoluzione per grave inadempimento imputabile a parte conduttrice del contratto di locazione concluso tra le parti in causa il 15 maggio 2006 e registrato a
Mantova nel 2006 al n. 3586 serie 3;
2. ordina alla parte convenuta il rilascio Controparte_1 dell'immobile sito in Cerese di Virgilio al Viale della Repubblica, 23 in favore della parte attrice, libero da persone e/o cose sue, entro il 31 dicembre 2025; 3. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 di euro 17600,00 a titolo di canoni impagati sino ad oggi, oltre interessi
[...] legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
4. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 1696,00 per compenso tabellare
[...] per la fase di studio e introduttiva ex art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, oltre ad euro
350,00 di anticipazioni ed oltre spese generali (15%) I.V.A. e C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Mantova, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2062/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 15 dicembre 2025 ad ore 10,16 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, sono presenti l'avv.
SA LE per nessuno per Parte_1 Controparte_1
e il giudice verificata la regolarità della notifica ne dichiara la contumacia
[...] ritirandosi per la decisione.
Oggi 15 dicembre 2025 ad ore 10,30 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 2062/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SA Parte_1 C.F._1
LE RCIORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Parte attrice ha prodotto in atti il contratto di locazione concluso con la parte convenuta regolarmente registrato.
L'entità dei canoni di cui si è dedotto l'inadempimento è ritenuta tale da configurare un grave inadempimento e poter quindi fondare la richiesta pronuncia di risoluzione contrattuale giudiziale.
Parte convenuta non si è né presentata in sede di mediazione, né costituita e non ha quindi potuto provare nulla per contestare il dedotto suo inadempimento e/o la sua gravità.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la risoluzione per grave inadempimento imputabile a parte conduttrice del contratto di locazione concluso tra le parti in causa il 15 maggio 2006 e registrato a
Mantova nel 2006 al n. 3586 serie 3;
2. ordina alla parte convenuta il rilascio Controparte_1 dell'immobile sito in Cerese di Virgilio al Viale della Repubblica, 23 in favore della parte attrice, libero da persone e/o cose sue, entro il 31 dicembre 2025; 3. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 di euro 17600,00 a titolo di canoni impagati sino ad oggi, oltre interessi
[...] legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
4. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 1696,00 per compenso tabellare
[...] per la fase di studio e introduttiva ex art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, oltre ad euro
350,00 di anticipazioni ed oltre spese generali (15%) I.V.A. e C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Mantova, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli