Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 11/06/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 00800/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00552/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Teknoservice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mariano Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Altamura, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Picerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza del Vice Sindaco del Comune di Altamura n. 37 del 15 marzo 2019;
- di ogni atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale;
e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni cagionati alla ricorrente;
quanto ai motivi aggiunti:
- dell’ordinanza del Sindaco di Altamura n. 98 del 25 settembre 2019;
- di ogni atto ad essa presupposto, connesso e conseguente;
e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento di tutti i danni cagionati alla odierna ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- in data 27 giugno 2024 è stato comunicato alla parte ricorrente l’avviso di perenzione del ricorso ai sensi dell’art. 82, comma 1, c.p.a.;
- la parte ricorrente ha depositato la ivi prevista istanza di fissazione dell’udienza in data 20 dicembre 2024;
Considerato che, ai sensi del ridetto art. 82, comma 1, c.p.a., il ricorrente ha l’onere di presentare la nuova istanza di fissazione dell’udienza entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricezione dell’avviso e che, in difetto, il ricorso è dichiarato perento;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la perenzione del ricorso in quanto l’istanza di fissazione dell’udienza è stata depositata tardivamente, stante la scadenza del termine di 120 giorni dalla comunicazione dell’avviso alla data del 25 novembre 2024;
Ritenuto, infine, che sussistono giusti e particolari motivi, in ragione dell’esito in rito del giudizio, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, restando a carico della parte ricorrente il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per perenzione.
Spese compensate, con contributo unificato a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO