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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/07/2025, n. 3205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3205 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 9382/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 26.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio R.G. n. 9382/2022
Tra
, rapp.to e difeso dall'avv. Anna Mercogliano Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t, rapp.ta e difesa come in atti resistente
NONCHE'
(ora in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 Controparte_3
Resistente contumace
Oggetto: illegittima sospensione da CIG
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.7.2022 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di lavorare alle dipendenze della società convenuta , presso la sede operativa di CA (NA) Controparte_2
con contratto a tempo indeterminato e con assunzione concordata dal 22/11/2004 in seguito alla cessione del suo contratto di lavoro in data 01/01/2016 da parte della società
[...]
in breve con la mansione di operaio generico, livello 5/2 Controparte_1 CP_4 del CCNL “Metalmeccanici”.
- di essere addetto presso lo stabilimento della di mentre a partire dal CP_4 Pt_1
01/01/2016 con la cessione dei contratti di lavoro dalla alla è CP_4 Controparte_2
1 attualmente addetto allo stabilimento di quest'ultima di CA (NA) Zona Industriale loc.
Pascarola.
- che nel corso del loro rapporto di lavoro, la società ha usufruito della per CP_4 CP_5
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale dal 2009 al 2017 per tutte le sue strutture produttive;
- Che, in particolare, la società in data 15/06/2011 ha avviato una prima procedura per CP_4
ottenere la proroga della per riorganizzazione per ulteriori 24 mesi continuativi dal CP_5
10/07/2011 al 09/07/2013 conclusosi con l'accordo del 29/06/2011 con le OOSS in sede di esame congiunto;
- Che nella comunicazione di avvio della procedura del 15/06/2011 si enunciava che ...” tale programma di cassa Integrazione Guadagni Straordinaria potrà, nel corso del periodo richiesto di
24 mesi, subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero/settimanale. Anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche CP_5
professionali presenti in azienda e che la stessa, nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili, nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive, effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi.
- Che, a seguito di ciò, il ricorrente e tutti gli altri dipendenti dello stabilimento di CP_4
vennero sospesi dal rapporto di lavoro;
Pt_1
- Che in data 29/06/2011 presso la sede della Giunta Regionale della Regione Campania, si svolse l'esame congiunto tra la società convenuta e le OO.SS, dove tra l'altro vennero individuati i criteri per la rotazione del personale, come segue: “…la suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche, i profili professionali e CP_5
le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttive che la
[...]
nel rispetto della mansioni, delle qualifiche e dei profili Controparte_1
professionali tra loro fungibili, nonché delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi”.
- Che, pertanto, presso lo stabilimento di sono stati richiamati al lavoro in CP_4 Pt_1 rotazione, sin dall'agosto dell'anno 2011 circa 250/300 unità al mese, in tutti i reparti.
- Che, nel periodo coperto da CIGS, ossia dal 10/07/2011 al 09/07/2013, nonostante la parità di inquadramento, l'equivalenza e la fungibilità delle mansioni, non ha prestato la propria attività
2 lavorativa, né ha mai usufruito dei rientri al lavoro, se non per pochi e sporadici giorni in tutto il periodo di cassa integrazione;
Tanto premesso dedotta la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8
L. 223/1991 in ragione della genericità dei criteri di rotazione del personale interessato dalla CP_5 ha quindi chiesto di accertare l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal 10/07/2011 al
09/07/2013 con riserva di quantificazione in separato giudizio delle differenze retributive tra l'ordinaria retribuzione ed il trattamento in CIGS percepito dallo stesso per il periodo dal
10/07/2011 al 09/07/2013.
Si costituiva in giudizio la chiedendo a vario Controparte_1
titolo il rigetto del ricorso.
La società sebbene ritualmente convenuta in giudizio non si costituiva Controparte_2
e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda la pretesa creditoria esperita da parte ricorrente in ragione dell'illegittima sospensione del rapporto di lavoro durante il periodo di fruizione della
CIGS e della CIG in deroga.
Va preliminarmente rilevato che, come correttamente evidenziato dalla difesa attorea, diverse e distinte sono le censure mosse da parte ricorrente:
1. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L. 223/91, stante la mancata indicazione, nella comunicazione di avvio della procedura, di “specifici” criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere e per l'esatta individuazione delle modalità della rotazione;
2. La non corretta applicazione, in concreto, di tali criteri, stante la mancanza di un'effettiva rotazione.
Quanto alla prima censura, giova rilevare che, com'è noto, la L. n. 223 del 1991 prevede che, dopo l'accertamento dello stato di crisi e l'approvazione dei programmi di superamento della stessa, all'esito di un'articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il datore di lavoro deve individuare i lavoratori da collocare in CIGS adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata. I “criteri di individuazione dei lavoratori” e “le modalità della rotazione” sono oggetto di consultazione sindacale, per cui devono formare oggetto di comunicazione ai sindacati. L'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, infatti, impone la loro comunicazione alle organizzazioni sindacali e l'esame congiunto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 164 del 1975.
3 Il successivo comma 8 prevede, altresì, che qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico- organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione, deve indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. Tuttavia, il Ministro del Lavoro, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la mancata adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sociali sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo, il Ministro stesso stabilisce l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle proposte formulate dalle parti. Su tale assetto normativo è intervenuto il D.P.R. 10 giugno 2000, n.
218 («Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà»).
L'art. 2 del citato D.P.R. disciplina analiticamente l'esame congiunto della situazione aziendale, prevedendo, tra l'altro, che oggetto dell'esame congiunto sia il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione.
L'impresa è altresì tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione (vd., in particolare, il comma 5 dell'art. 2 cit.).
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la disciplina del D.P.R. n. 218 del
2000 non abroga la legge n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'art. 1 di quest'ultima.
Si è, in particolare, esclusa ogni incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il
D.P.R. n. 218 cit. e le disposizioni della legge n. 223, giacché la disciplina regolamentare, che si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa, ma nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione, né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta.
Essa, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 223 del 1991.
Si è altresì escluso che la normativa regolamentare abbia spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto. Così ragionando, difatti, l'art. 2 del d.P.R. n. 218 del 2000 sarebbe estraneo all'esigenza
4 di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale, con la compressione dei diritti d'informazione spettanti al sindacato (cfr. Cass. sez. VI-L ord. 26587/11 e Cass. 193/16; in senso conforme v. Cass.
28464/08, 13240/09, 12056/11 e 18628/13). Questo orientamento è stato, peraltro, ribadito dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 10844 del 04.05.2017.
In linea con il citato indirizzo, deve dunque ritenersi che, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, l'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, continua a prescrivere che il datore di lavoro comunichi alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione.
Tale disposizione ha, infatti, lo scopo di tutelare, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali anche dopo l'entrata in vigore del
D.P.R. n. 218 del 2000.
La Corte di Cassazione ha altresì affermato che, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri stessi, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, e 5, commi 4 e 5, della legge n. 164 del 1975.
In linea con il suddetto principio è stato precisato che: “a) per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass.23 aprile 2004,
n. 7720); b) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass. 28 novembre 2008 n. 28464); c) ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda
è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non
5 vengono adottati i meccanismi di rotazione;
la sussistenza di vizi procedimentali e la conseguente inefficacia dei provvedimenti aziendali può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass 19 agosto 2003, n. 12137; Cass 18 maggio 2006 n. 11660..)” (cfr. sul punto Tribunale di Nola, sent. n. 2076/2018).
La Corte ha, inoltre, statuito che la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale non può essere generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione e all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi. Pertanto, i criteri di scelta in virtù dei quali sono individuati i lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione devono essere specifici, idonei cioè a rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa posta alla base di tali criteri.
In questo senso, si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione, affermando: “In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, la riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi …” (Cass., Sez. Un., sentenza n. 302/2000).
E ancora: “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta. È evidente che un siffatto criterio non risponde alla lettera della norma e alle sue finalità chiarite dalla citata sentenza delle SS.UU.” (Cass., sentenza n. 7720/2004, con richiamo ai principi enunciati dalla sopra citata sentenza n. 302/2000 delle
Sezioni Unite).
È stato altresì affermato che “In tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s., la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale, assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione ed in ordine all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi, tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, comma
7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e tale violazione non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata enunciando l'anzidetto principio, ha ritenuto l'illegittimità dei criteri
6 di scelta e di rotazione dei lavoratori operate secondo le "esigenze tecniche, organizzative e produttive", non essendo consentito che l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali venga lasciata all'iniziativa ed al mero potere discrezionale dell'imprenditore, in quanto ciò pregiudicherebbe l'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente ed affidabile della mobilità e della riduzione del personale)” (Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 7459 del
14/05/2012).
In definitiva, l'omessa comunicazione alle OO.SS., in vista dell'esame congiunto, di criteri specifici e obiettivamente verificabili di individuazione dei lavoratori da sospendere - anche eventualmente diversi dalla rotazione, se ricorrono le esigenze tecnico organizzative che ne giustificano la deroga – nonché delle modalità della rotazione, che devono essere esplicitate nel programma di cui al comma
2 dell'art. 1 l. 223/1991, determina la illegittimità del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa, in quanto preclude la verifica del corretto esercizio del potere datoriale. Tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.
Va, infine, rilevato che, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, a cui si ritiene di aderire, l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione dei dipendenti, ove sia mancata la comunicazione alle OO.SS. dei criteri specifici di individuazione dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità della rotazione, non è sanata da un eventuale accordo sottoscritto dalle parti all'esito dell'esame congiunto.
È, invero, consolidato il principio secondo cui “in riferimento alla possibilità di una efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta, occorre pure rammentare che essa è stata ammessa solo in casi particolari e circoscritti, ma non nell'ipotesi in cui la comunicazione è strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni aziendali. Né può essere ammessa, con effetto retroattivo, rispetto a scelte in concreto già operate”
(ex multis, Cass. civ. 26587/2011; 4886/2015; 7728/2016).
Sul punto è, peraltro, recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con sentenza del
10.03.2020 n. 6761, nella quale viene ribadito: “...è stata, innanzitutto, esclusa la efficacia sanante sia delle pattuizioni collettive intervenute dopo la sospensione dei lavoratori sia di quelle precedenti;
con riguardo a queste ultime, con motivazione sovrapponibile in relazione alla fattispecie in esame, Cass. n. 15994 del 2016 ha osservato che "l'esclusione dell'effetto retroattivo rispetto a scelte in concreto già operate, con l'avvio della sospensione, costituiva solo una delle ragioni di negazione dell'efficacia sanante dell'accordo sindacale (Cass. 30 gennaio 2011, n. 2155): la principale dovendo piuttosto essere ricercata nella sua non esaustività in ordine alle esigenze
7 conoscitive e di esternazione imposte dal combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della
L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 ed comma 8. Perché solo nel caso della sua piena esaustività sarebbe inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle 00.SS. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 12 dicembre 2011, n. 26587; Cass. 3 maggio 2004 n. 8353).
Ed occorre pure tenere conto che la possibilità di efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta è stata ammessa solo in casi particolari e circoscritti, ma non nell'ipotesi in cui la comunicazione sia strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni aziendali (Cass. 18 novembre 2015, n. 23622; Cass. 11 marzo 2015, n.
4886) " (Cass. 15994/2016 cit.);
7.2. che a tanto consegue che anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori, come nel caso che qui si esamina”.
Applicando i riferiti principi al caso in esame, dalla documentazione in atti risulta che la CP_6
resistente ha adottato nei confronti del ricorrente una serie di provvedimenti di sospensione del rapporto lavorativo per cassa integrazione straordinaria, sulla base delle comunicazioni e degli accordi sindacali allegati in ricorso.
In particolare, lo stabilimento della , presso cui ha pacificamente lavorato il ricorrente nel CP_4
periodo indicato in ricorso, è stato interessato da diversi periodi di CIGS: dal 10.07.2011 al
09.07.2013; dal 10.07.2013 al 09.07.2014; dal 10.07.2014 al 09.07.2015; dall'11.08.2015 al
10.08.2017.
Come già evidenziato, non solo i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, ma anche le modalità della rotazione, rientranti nel contenuto obbligatorio della comunicazione e consultazione sindacale di cui all'art. 5 L. 164/75, devono presentare il carattere della “specificità”, ossia della idoneità ad operare la selezione ed al contempo a verificare in concreto la corrispondenza della scelta effettuata ai criteri indicati, altrimenti essi esprimerebbero solo un generico indirizzo e non soddisferebbero né la lettera né la finalità delle norma (Cass. civ. n. 26394/2016).
È stato altresì affermato che: “la rilevata inidoneità dei criteri indicati nella comunicazione di apertura a consentire la individuazione dei dipendenti interessati dalla sospensione, determinando la illegittimità della procedura di CIGS è sufficiente a radicare l'interesse ad agire del lavoratore che sulla base di tale illegittima procedura sia stato sospeso” (Cass. sez. lav., 15.10.2018, n.
25737).
Ciò posto, con riferimento al primo periodo di sospensione in CIGS (dal 10.07.2011 al 09.07.2013), impugnato dal ricorrente, si riscontra nella comunicazione del 15.06.2011 di avvio della procedura
8 la assoluta genericità delle formule adottate che rende del tutto “impossibile” (per utilizzare le parole della Suprema Corte) la verificabilità dei criteri indicati, al fine di individuare i criteri per la rotazione dei lavoratori sospesi (o i motivi per non dar luogo ad essa).
Ed, invero, si riscontra la genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.06.2011 “… per il perdurare della negativa situazione e al fine di superare le condizioni di inefficienza presenti nell'ambito delle strutture produttive …di Pomigliano Pt_1
d'Arco, NI e CA e per eventuali nuove prospettive industriali …(omissis)… la
[...] richiederà l'intervento straordinario della Cassa Controparte_1
Integrazione Guadagni per riorganizzazione…per tutti i 635 lavoratori... che operano nell'unità organizzativa di Napoli…per un periodo di 24 mesi… Si precisa che tale programma di Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria potrà, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi, subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero e/o settimanale. Anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche professionali presenti in CP_5
azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico –organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi” (v. allegato “accordo esame congiunto 201101122020” nella CP_4
produzione di parte ricorrente).
In detto documento, ci si riferisce alla possibilità di rotazione, avuto riguardo alle “esigenze tecnico organizzative e produttive”, e tenuto conto delle mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori.
Quanto detto porta a rilevare la genericità ed indeterminatezza della comunicazione di avvio della procedura posto che, dalla lettura del predetto documento, non risulta affatto chiaro quali siano stati i criteri in base ai quali sono state individuate le modalità della rotazione tra tutto il personale dipendente.
In altre parole, dalla lettura della comunicazione di avvio della procedura non è dato comprendere quali siano stati i criteri di rotazione e le concrete modalità applicative, atti a identificare in maniera chiara ed univoca i profili professionali che sarebbero stati oggetto di rotazione ed i criteri di operatività della rotazione stessa.
Il mero richiamo alle “esigenze tecniche organizzative e produttive”, nonché alle “mansioni e qualifiche professionali fungibili”, contenuto nella predetta comunicazione, non può, invero, ritenersi idoneo a superare il rilievo di genericità e incompletezza dell'atto introduttivo della procedura in questione: il semplice richiamo a tali categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto come l'indicazione espressa di un parametro concreto a cui ancorare le stesse
9 (ad es. mediante il riferimento espresso al diagramma di polivalenza, richiamato nella memoria difensiva di parte resistente) non assolve, come si è detto, all'onere di comunicazione incombente sul datore di lavoro, ai sensi dagli artt. 1, comma 7, L. 223/91, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/75 e 2
D.P.R. 218/00.
Invero, “la specificità dei criteri di scelta consiste (invece) nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri”, laddove “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto un generico indirizzo di scelta” (v. sent. Cass. n. 7720/2004 cit.).
Né alcun chiarimento ulteriore è rinvenibile nell'accordo stipulato in sede sindacale.
In una fattispecie simile a quella in esame, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “… non è consentito affidare la scelta dei lavoratori da sospendere o le modalità di loro rotazione in a CP_5
non meglio specificate esigenze tecniche od organizzative, atteso che in tal modo l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali resterebbe abbandonata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, con pregiudizio dell'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente delle sospensioni. Nel senso della genericità del mero rinvio ad esigenze tecniche, organizzative e produttive ai fini della rotazione...” (v. Cass. 2216/16).
Anche più recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n. 6761/2020 cit. ha ribadito, con particolare riferimento al requisito di specificità: “si è precisato (Cass. n. 22540 del 2013, Cass. n.
25100 del 2013) che l'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non
è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta". Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della cigs, la L. L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento
10 straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato né il criterio della rotazione né altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere (cfr. Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive cfr. tra le tante Cass. 12089 del 2016)”.
Giova, altresì, precisare che non ha pregio la tesi difensiva della secondo cui, a Controparte_1
fronte della scelta di sospendere tutto il personale in servizio presso lo stabilimento in cui lavorava l'istante, non si sarebbe resa necessaria l'individuazione di specifici criteri selettivi di rotazione nella comunicazione di avvio della procedura, posto che una possibilità di rotazione è stata ivi prevista.
È pur vero che, nel caso di specie, la società ha rappresentato la necessità di richiedere l'intervento della per tutti i lavoratori operanti nelle unità produttive considerate, ma i criteri della CP_5 rotazione sono stati individuati in modo del tutto generico (“per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le CP_5
qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa, nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche fungibili, nonché delle esigenze tecnico-organizzative e produttive, effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”).
Il punto è che dalla lettura di tale comunicazione emerge chiaramente che il ricorso alla CIGS, pur essendo inizialmente previsto per tutti i lavoratori dello stabilimento – e quindi senza che fosse ipotizzabile alcuna rotazione – ha comportato la previsione fin da tale comunicazione di una possibilità di deroga legata, tuttavia, al presupposto assai generico dell'andamento “delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”.
E, in effetti, non è contestato che, sebbene per brevissimi periodi, vi è stato il rientro dalla CP_5
anche dello stesso ricorrente e che, quindi, la rotazione dei lavoratori è effettivamente avvenuta.
Ne consegue che il datore di lavoro si è riservato la facoltà di prevedere delle modalità di rotazione tra i lavoratori sospesi, facoltà che, nel corso del periodo di CIGS, è stata effettivamente esercitata
(la circostanza è pacifica in causa).
Quindi la avrebbe dovuto individuare fin da subito (cioè nella prima comunicazione di avvio CP_4
della procedura) i criteri specifici idonei a individuare puntualmente le modalità di rotazione dei lavoratori sospesi.
Al contrario, pur essendo stato previsto un unico criterio per individuare i lavoratori da sospendere, la rotazione tra i lavoratori sospesi è stata prevista soltanto in via eventuale, con riferimento a un presupposto del tutto generico (“avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”).
11 Giova, altresì, rilevare che il meccanismo di individuazione dei lavoratori da richiamare in servizio era totalmente discrezionale, con un generico riferimento alle mansioni e alle qualifiche professionali “fungibili nonché delle esigenze tecnico –organizzative e produttive”, senza chiarire in che termini dovesse intendersi detta “fungibilità”.
, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto, quanto alle “esigenze di produzione” richiamate, che CP_4
anche nella prima comunicazione le stesse consistevano nel residuo produttivo minimo del periodo in cui la Società attuava il complesso piano di riorganizzazione e, precisamente, nella produzione:
Cont della componentistica per il CA (244) prodotto da in Brasile e dei pezzi di ricambio delle vetture non più in produzione dal 2009, Alfa Romeo 159 e 147.
Ha allegato, pertanto, che questa produzione residua e minima era il substrato di attività (pari, all'incirca, al 10% della normale attività dello stabilimento) che giustificava la rotazione dei lavoratori durante il periodo oggetto di causa e che era ben nota ai Sindacati e ai dipendenti;
ha aggiunto che il riferimento alla fungibilità dei lavoratori, quale principale modalità attuativa del criterio della rotazione, precisava che lo stesso andava necessariamente letto in combinato disposto con il c.d. “diagramma di polivalenza” – pubblicato in ciascuna UTE e già da tempo condiviso con le OO.SS. – la cui predisposizione era avvenuta sulla scorta delle prescrizioni provenienti dagli Enti
Internazionali di Certificazione della Qualità (processi ISO 9001 e IATF 16949) di cui la si CP_4
avvale nella predisposizione della propria organizzazione produttiva (v. memoria difensiva, sul punto).
Va, tuttavia, rilevato che la regola della specificità dei criteri che presiedono all'individuazione dei dipendenti da riammettere in servizio poggia sull'esigenza di rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa in base alla quale il suo rapporto di lavoro viene sospeso: ciò significa che i predetti criteri possono dirsi specifici solo se garantiscono la conoscibilità ex ante della possibilità di fruire della rotazione. Conoscibilità ex ante che, nel caso di specie, va certamente esclusa, alla luce della genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.06.2011.
Va, quindi, disattesa - rispetto al primo vizio di legittimità della procedura denunciato dall'istante –
l'eccezione di carenza di interesse ad agire del lavoratore, posto che la comunicazione di avvio della procedura del 15.06.2011 non può ritenersi idonea, per le ragioni sopra esposte, al soddisfacimento delle esigenze di trasparenza e verificabilità della scelta dei lavoratori da ruotare.
Giova anche precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il vizio qui riscontrato non può ritenersi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale. A tale proposito la
Suprema Corte nella sentenza sopra cit. ha ribadito che: “il vizio della comunicazione di avvio della
12 procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori…” (v. Cass. 6761/2020 cit.).
In ogni caso, si rileva l'estrema genericità delle espressioni utilizzate anche nell'accordo del
29.06.2011, nel quale si legge, invero, che: “… la suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche, i profili professionali e CP_5
le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la
[...]
nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei Controparte_1
profili professionali tra loro fungibili, nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi”.
Ebbene, come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza sopra indicata (Cass. n. 6761/2020 cit.)
“a) la specificità dei criteri di scelta consiste nell'idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta dei lavoratori ai criteri predeterminati;
b) la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale, la cui genericità renda impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato
e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dalla L. n.
223 del 1991, art. 1, comma 7; c) la mancata specificazione dei criteri di scelta (o la mancata indicazione delle ragioni che impediscono il ricorso alla rotazione) determina l'inefficacia dei provvedimenti aziendali che può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. n. 4886 del 2015, Cass. n. 18895 del
2014, Cass. 14/5/2012, n. 7459 del 2012). Con particolare riferimento al requisito di specificità, si
è precisato (Cass. n. 22540 del 2013, Cass. n. 25100 del 2013) che l'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta". Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della cigs, la L. L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nel prevedere
a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela – delle
13 prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato né il criterio della rotazione né altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere (cfr. Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive cfr. tra le tante Cass. 12089 del 2016)”.
Nel predetto accordo i criteri della rotazione sono stati individuati con le stesse generiche espressioni utilizzate nella comunicazione di avvio della procedura, facendosi riferimento: al necessario “rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”; all'esigenza di tenere conto di “tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la nel rispetto delle Controparte_1 mansioni, delle qualifiche e dei profili professionali tra loro fungibili...”.
In definitiva, il vizio originario di tale comunicazione non può ritenersi sanato dall'effettività del controllo sindacale.
È pur vero che, come correttamente rilevato dalla difesa di parte convenuta, non si poteva pretendere dal datore di lavoro una rigorosa predeterminazione delle modalità di rotazione con riferimento alla posizione di ciascun dipendente, soprattutto a fronte di una rotazione eventuale e futura.
Come precisato dalla giurisprudenza prevalente citata è, però, richiesto da parte dell'azienda quantomeno uno “sforzo organizzativo” diretto a consentire la determinabilità dei criteri della rotazione, mediante il riferimento espresso ad elementi oggettivi esterni, idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da richiamare in servizio sia rimessa alla mera volontà datoriale.
Ed invero, l'appartenenza dei lavoratori a distinte aree di attività o reparti (destinati ad essere coinvolti in diversa misura dalle sopravvenute richieste di produzione) era idonea ad integrare quell'elemento oggettivo esterno su cui avrebbe potuto (fin dall'inizio) fondare un criterio CP_4
idoneo a garantire la conoscibilità dei criteri di rotazione (come avvenuto, peraltro, nelle successive comunicazioni, come in seguito si dirà).
Ne consegue che una comunicazione di apertura della procedura di CIGS assolutamente generica, come quella effettuata in data 15.06.2011 dalla Controparte_1
“viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, settimo comma l.23 luglio 1991, n. 223” e
14 nessuna efficacia sanante può essere riconosciuta, per le ragioni sopra evidenziate, all'accordo sindacale posteriore all'avvio della CIGS.
Passando, infine, ad esaminare la posizione del ricorrente, deve rilevarsi che è del tutto incontestata la circostanza che egli, nel primo periodo di CIGS, sia stato sospeso dal 10.07.2011 al 09.07.2013
(ad eccezione dei pochi giorni in cui è rientrato in servizio, evidenziati dalla documentazione in atti, non contestati e, quindi, pacifici).
Tale sospensione deve considerarsi illegittima, stante la violazione del disposto normativo.
In conclusione, accertata la violazione, da parte dell'azienda resistente, delle garanzie procedurali di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L. 223/91 almeno con riguardo alla comunicazione del 15.06.2011, deve dichiararsi la illegittimità del ricorso alla CIGS da parte di per il limitato periodo sopra CP_4
indicato, con conseguente diritto dell'istante alle differenze tra l'ordinaria retribuzione e il trattamento in CIGS, percepito dal 10.07.2011 al 09.07.2013 (ad eccezione dei giorni di rientro di cui alla documentazione, in atti).
Quanto alle conseguenze, come sopra già anticipato, l'omessa comunicazione alle organizzazioni sindacali, da parte del datore di lavoro ammesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, delle specifiche modalità della rotazione configura una violazione procedimentale e incide direttamente sulla legittimità del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il quale, a sua volta, investe la sospensione disposta dal datore di lavoro, essendo, di tale sospensione, il presupposto logico–giuridico.
Il datore di lavoro sarà, quindi, tenuto a corrispondere la retribuzione con effetto ex tunc, in quanto, non essendosi perfezionata, per vizio procedimentale, la fattispecie di sospensione del rapporto per effetto della riprende vigore l'ordinario regime dell'adempimento nelle obbligazioni (v. Cass. CP_5
11263/98).
La corrispondente somma deve essere riconosciuta all'istante previo accertamento incidentale della illegittimità del decreto ministeriale di autorizzazione alla corresponsione in suo favore del trattamento di integrazione salariale.
È stato altresì chiarito che questa illegittimità comporta un vero e proprio obbligo risarcitorio per il datore di lavoro: (“La violazione del diritto del lavoratore a rientrare in servizio, dopo un periodo di cassa integrazione, in base a prefissati criteri di rotazione costituisce un illecito contrattuale del datore di lavoro, da cui consegue il diritto del prestatore al risarcimento del danno ai sensi dell'art.
1218 cod. civ. …” (Cass., sentenza n. 13926/2001).
Andranno chiaramente espunti solo quei giorni risultanti dalla documentazione versata in atti dalla convenuta nei quali il ricorrente è rientrato in servizio per rotazione in tale limitato periodo, giorni
15 per i quali alcuna differenza va riconosciuta, dovendosi ritenere che i dipendenti hanno, per quelli, ricevuto la retribuzione ordinaria.
Quanto alla domanda avanzata nei confronti della la stessa va disattesa Controparte_3
rilevato il difetto di legittimazione passiva.
Nello specifico, non possono non assumere rilievo le insuperabili carenze assertive circa il titolo di responsabilità attribuito alla predetta società.
Parte ricorrente, infatti, si limita a invocarne la condanna in solido con la , senza in alcun CP_4
modo allegare i fatti costitutivi di tale pretesa.
Nel ricorso vi è, infatti, un mero generico riferimento all'intervenuta cessione dei contratti di lavoro dei ricorrenti dalla alla CP_4 Controparte_2
Come noto, l'art. 2112 c.c., al primo comma, dispone che “il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”.
Il comma quinto della norma appena citata amplia definisce chiaramente la nozione di cessione d'azienda, disponendo che “ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.
Tale trasferimento determina, inoltre, in un'ottica di tutela dei dipendenti coinvolti, la cessione ex lege di tutti i contratti di lavoro subordinato, indipendentemente dal consenso dei lavoratori ceduti
(cfr. Cass. 12919/2017) ed il legislatore, in un'ottica di favor per i lavoratori, ha previsto, per quanto qui interessa, il principio di continuità del rapporto di lavoro e la responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i crediti dei lavoratori anche se non risultano dalle scritture contabili obbligatorie, derogando così alla regola generale di cui all'art. 2560 c.c.
Come ha evidenziato la costante giurisprudenza sia di legittimità (cfr. Cass. 29422/2017; Cass.
1769/2018; Cass. 19034/2017) sia di merito (cfr. Corte appello Milano, sez. lav., 07.03.2018, n.
198; Tribunale Roma, sez. lav., 20.03.2018, n. 2123; Tribunale Milano, sez. lav., 19.06.2018) le norme in esame si applicano per qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata preesistente al trasferimento stesso e che conserva in esso la propria identità. In altre parole, è necessario accertare, in base alle circostanze di fatto che
16 caratterizzano la specifica operazione (il tipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate) i seguenti elementi:
la preesistenza di un'attività economica organizzata ex 2555 c.c. ovvero, nel caso di cessione di ramo di azienda, la preesistente autonomia funzionale del ramo ceduto e cioè la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente;
il mutamento nella titolarità dell'attività nel suo complesso o del singolo ramo;
la conservazione, dopo il trasferimento, dell'identità del complesso produttivo ceduto.
Per tali ragioni, la cessione di azienda presuppone l'alterità soggettiva tra cedente e cessionario, che devono essere due soggetti distinti ed autonomi, in quanto il primo (cedente) trasferisce l'attività produttiva al secondo (cessionario) il quale diventa l'unico ed effettivo datore di lavoro dei lavorati dipendenti impiegati nell'azienda trasferita.
Ai fini dell'applicazione della tutela prevista dall'art. 2112 c.c., la quale non va limitata solo all'ipotesi in cui la cessione sia frutto di espressi negozi giuridici di trasferimento di azienda intercorsi fra le parti, ma anche di operazioni “di fatto”, laddove cioè l'avvenuta cessione della complessa attività imprenditoriale emerga da sintomatici elementi, l'onere della prova del trasferimento in un momento anteriore alla cessazione del rapporto incombe, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., sul lavoratore.
Nel caso di specie, l'effettivo intervento di una cessione d'azienda tra la e la allora CP_4 [...]
(ora non è in alcun modo allegata e provata. CP_2 Controparte_3
Ne discende che, in assenza di allegazione e prova circa la sussistenza di una cessione d'azienda, non potendo trovare applicazione nel caso di specie la disciplina speciale e derogatoria di cui all'art. 2112 c.c. e dovendo, pertanto, farsi riferimento alle norme generali di cui agli artt. 1406 e ss. c.c., la domanda azionata nei confronti della non può essere accolta. Controparte_3
Alla luce delle suesposte considerazioni, in definitiva, il ricorso va accolto limitatamente alla domanda azionata nei confronti della resistente Controparte_1
e, per l'effetto, accertata l'illegittimità della sospensione e contestuale collocazione del
[...]
ricorrente in CIGS dal 10.07.2011 al 09.07.2013; la stessa società va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente di una somma pari alla differenza tra la retribuzione spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito in tale limitato periodo, con esclusione dei periodi di
17 rientro in servizio nonché di fruizione di ferie, festività, permessi e malattia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a. accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, accertata l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro del 15.06.2011 e la collocazione del ricorrente in CIGS dal
10.07.2011 al 09.07.2013, condanna la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente di una
[...]
somma, da calcolarsi in separato giudizio, pari alla differenza tra la retribuzione spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito in tale limitato periodo, con esclusione dei periodi di rientro in servizio nonché di fruizione di ferie, festività, permessi e malattia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
b. rigetta la domanda azionata nei confronti della ora Controparte_2 Controparte_3
;
[...]
c. condanna la società in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.600,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
d. Nulla per le spese nei confronti della società (ora Controparte_2 Controparte_3
, attesa la contumacia di quest'ultima.
[...]
Aversa, lì 24.07.2025.
Si comunichi
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 26.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio R.G. n. 9382/2022
Tra
, rapp.to e difeso dall'avv. Anna Mercogliano Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t, rapp.ta e difesa come in atti resistente
NONCHE'
(ora in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 Controparte_3
Resistente contumace
Oggetto: illegittima sospensione da CIG
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.7.2022 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di lavorare alle dipendenze della società convenuta , presso la sede operativa di CA (NA) Controparte_2
con contratto a tempo indeterminato e con assunzione concordata dal 22/11/2004 in seguito alla cessione del suo contratto di lavoro in data 01/01/2016 da parte della società
[...]
in breve con la mansione di operaio generico, livello 5/2 Controparte_1 CP_4 del CCNL “Metalmeccanici”.
- di essere addetto presso lo stabilimento della di mentre a partire dal CP_4 Pt_1
01/01/2016 con la cessione dei contratti di lavoro dalla alla è CP_4 Controparte_2
1 attualmente addetto allo stabilimento di quest'ultima di CA (NA) Zona Industriale loc.
Pascarola.
- che nel corso del loro rapporto di lavoro, la società ha usufruito della per CP_4 CP_5
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale dal 2009 al 2017 per tutte le sue strutture produttive;
- Che, in particolare, la società in data 15/06/2011 ha avviato una prima procedura per CP_4
ottenere la proroga della per riorganizzazione per ulteriori 24 mesi continuativi dal CP_5
10/07/2011 al 09/07/2013 conclusosi con l'accordo del 29/06/2011 con le OOSS in sede di esame congiunto;
- Che nella comunicazione di avvio della procedura del 15/06/2011 si enunciava che ...” tale programma di cassa Integrazione Guadagni Straordinaria potrà, nel corso del periodo richiesto di
24 mesi, subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero/settimanale. Anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche CP_5
professionali presenti in azienda e che la stessa, nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili, nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive, effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi.
- Che, a seguito di ciò, il ricorrente e tutti gli altri dipendenti dello stabilimento di CP_4
vennero sospesi dal rapporto di lavoro;
Pt_1
- Che in data 29/06/2011 presso la sede della Giunta Regionale della Regione Campania, si svolse l'esame congiunto tra la società convenuta e le OO.SS, dove tra l'altro vennero individuati i criteri per la rotazione del personale, come segue: “…la suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche, i profili professionali e CP_5
le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttive che la
[...]
nel rispetto della mansioni, delle qualifiche e dei profili Controparte_1
professionali tra loro fungibili, nonché delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi”.
- Che, pertanto, presso lo stabilimento di sono stati richiamati al lavoro in CP_4 Pt_1 rotazione, sin dall'agosto dell'anno 2011 circa 250/300 unità al mese, in tutti i reparti.
- Che, nel periodo coperto da CIGS, ossia dal 10/07/2011 al 09/07/2013, nonostante la parità di inquadramento, l'equivalenza e la fungibilità delle mansioni, non ha prestato la propria attività
2 lavorativa, né ha mai usufruito dei rientri al lavoro, se non per pochi e sporadici giorni in tutto il periodo di cassa integrazione;
Tanto premesso dedotta la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8
L. 223/1991 in ragione della genericità dei criteri di rotazione del personale interessato dalla CP_5 ha quindi chiesto di accertare l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal 10/07/2011 al
09/07/2013 con riserva di quantificazione in separato giudizio delle differenze retributive tra l'ordinaria retribuzione ed il trattamento in CIGS percepito dallo stesso per il periodo dal
10/07/2011 al 09/07/2013.
Si costituiva in giudizio la chiedendo a vario Controparte_1
titolo il rigetto del ricorso.
La società sebbene ritualmente convenuta in giudizio non si costituiva Controparte_2
e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda la pretesa creditoria esperita da parte ricorrente in ragione dell'illegittima sospensione del rapporto di lavoro durante il periodo di fruizione della
CIGS e della CIG in deroga.
Va preliminarmente rilevato che, come correttamente evidenziato dalla difesa attorea, diverse e distinte sono le censure mosse da parte ricorrente:
1. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L. 223/91, stante la mancata indicazione, nella comunicazione di avvio della procedura, di “specifici” criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere e per l'esatta individuazione delle modalità della rotazione;
2. La non corretta applicazione, in concreto, di tali criteri, stante la mancanza di un'effettiva rotazione.
Quanto alla prima censura, giova rilevare che, com'è noto, la L. n. 223 del 1991 prevede che, dopo l'accertamento dello stato di crisi e l'approvazione dei programmi di superamento della stessa, all'esito di un'articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il datore di lavoro deve individuare i lavoratori da collocare in CIGS adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata. I “criteri di individuazione dei lavoratori” e “le modalità della rotazione” sono oggetto di consultazione sindacale, per cui devono formare oggetto di comunicazione ai sindacati. L'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, infatti, impone la loro comunicazione alle organizzazioni sindacali e l'esame congiunto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 164 del 1975.
3 Il successivo comma 8 prevede, altresì, che qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico- organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione, deve indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. Tuttavia, il Ministro del Lavoro, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la mancata adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sociali sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo, il Ministro stesso stabilisce l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle proposte formulate dalle parti. Su tale assetto normativo è intervenuto il D.P.R. 10 giugno 2000, n.
218 («Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà»).
L'art. 2 del citato D.P.R. disciplina analiticamente l'esame congiunto della situazione aziendale, prevedendo, tra l'altro, che oggetto dell'esame congiunto sia il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione.
L'impresa è altresì tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione (vd., in particolare, il comma 5 dell'art. 2 cit.).
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la disciplina del D.P.R. n. 218 del
2000 non abroga la legge n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'art. 1 di quest'ultima.
Si è, in particolare, esclusa ogni incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il
D.P.R. n. 218 cit. e le disposizioni della legge n. 223, giacché la disciplina regolamentare, che si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa, ma nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione, né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta.
Essa, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 223 del 1991.
Si è altresì escluso che la normativa regolamentare abbia spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto. Così ragionando, difatti, l'art. 2 del d.P.R. n. 218 del 2000 sarebbe estraneo all'esigenza
4 di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale, con la compressione dei diritti d'informazione spettanti al sindacato (cfr. Cass. sez. VI-L ord. 26587/11 e Cass. 193/16; in senso conforme v. Cass.
28464/08, 13240/09, 12056/11 e 18628/13). Questo orientamento è stato, peraltro, ribadito dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 10844 del 04.05.2017.
In linea con il citato indirizzo, deve dunque ritenersi che, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, l'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, continua a prescrivere che il datore di lavoro comunichi alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione.
Tale disposizione ha, infatti, lo scopo di tutelare, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali anche dopo l'entrata in vigore del
D.P.R. n. 218 del 2000.
La Corte di Cassazione ha altresì affermato che, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri stessi, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, e 5, commi 4 e 5, della legge n. 164 del 1975.
In linea con il suddetto principio è stato precisato che: “a) per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass.23 aprile 2004,
n. 7720); b) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass. 28 novembre 2008 n. 28464); c) ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda
è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non
5 vengono adottati i meccanismi di rotazione;
la sussistenza di vizi procedimentali e la conseguente inefficacia dei provvedimenti aziendali può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass 19 agosto 2003, n. 12137; Cass 18 maggio 2006 n. 11660..)” (cfr. sul punto Tribunale di Nola, sent. n. 2076/2018).
La Corte ha, inoltre, statuito che la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale non può essere generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione e all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi. Pertanto, i criteri di scelta in virtù dei quali sono individuati i lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione devono essere specifici, idonei cioè a rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa posta alla base di tali criteri.
In questo senso, si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione, affermando: “In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, la riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi …” (Cass., Sez. Un., sentenza n. 302/2000).
E ancora: “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta. È evidente che un siffatto criterio non risponde alla lettera della norma e alle sue finalità chiarite dalla citata sentenza delle SS.UU.” (Cass., sentenza n. 7720/2004, con richiamo ai principi enunciati dalla sopra citata sentenza n. 302/2000 delle
Sezioni Unite).
È stato altresì affermato che “In tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s., la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale, assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione ed in ordine all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi, tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, comma
7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e tale violazione non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata enunciando l'anzidetto principio, ha ritenuto l'illegittimità dei criteri
6 di scelta e di rotazione dei lavoratori operate secondo le "esigenze tecniche, organizzative e produttive", non essendo consentito che l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali venga lasciata all'iniziativa ed al mero potere discrezionale dell'imprenditore, in quanto ciò pregiudicherebbe l'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente ed affidabile della mobilità e della riduzione del personale)” (Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 7459 del
14/05/2012).
In definitiva, l'omessa comunicazione alle OO.SS., in vista dell'esame congiunto, di criteri specifici e obiettivamente verificabili di individuazione dei lavoratori da sospendere - anche eventualmente diversi dalla rotazione, se ricorrono le esigenze tecnico organizzative che ne giustificano la deroga – nonché delle modalità della rotazione, che devono essere esplicitate nel programma di cui al comma
2 dell'art. 1 l. 223/1991, determina la illegittimità del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa, in quanto preclude la verifica del corretto esercizio del potere datoriale. Tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.
Va, infine, rilevato che, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, a cui si ritiene di aderire, l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione dei dipendenti, ove sia mancata la comunicazione alle OO.SS. dei criteri specifici di individuazione dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità della rotazione, non è sanata da un eventuale accordo sottoscritto dalle parti all'esito dell'esame congiunto.
È, invero, consolidato il principio secondo cui “in riferimento alla possibilità di una efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta, occorre pure rammentare che essa è stata ammessa solo in casi particolari e circoscritti, ma non nell'ipotesi in cui la comunicazione è strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni aziendali. Né può essere ammessa, con effetto retroattivo, rispetto a scelte in concreto già operate”
(ex multis, Cass. civ. 26587/2011; 4886/2015; 7728/2016).
Sul punto è, peraltro, recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con sentenza del
10.03.2020 n. 6761, nella quale viene ribadito: “...è stata, innanzitutto, esclusa la efficacia sanante sia delle pattuizioni collettive intervenute dopo la sospensione dei lavoratori sia di quelle precedenti;
con riguardo a queste ultime, con motivazione sovrapponibile in relazione alla fattispecie in esame, Cass. n. 15994 del 2016 ha osservato che "l'esclusione dell'effetto retroattivo rispetto a scelte in concreto già operate, con l'avvio della sospensione, costituiva solo una delle ragioni di negazione dell'efficacia sanante dell'accordo sindacale (Cass. 30 gennaio 2011, n. 2155): la principale dovendo piuttosto essere ricercata nella sua non esaustività in ordine alle esigenze
7 conoscitive e di esternazione imposte dal combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della
L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 ed comma 8. Perché solo nel caso della sua piena esaustività sarebbe inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle 00.SS. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 12 dicembre 2011, n. 26587; Cass. 3 maggio 2004 n. 8353).
Ed occorre pure tenere conto che la possibilità di efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta è stata ammessa solo in casi particolari e circoscritti, ma non nell'ipotesi in cui la comunicazione sia strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni aziendali (Cass. 18 novembre 2015, n. 23622; Cass. 11 marzo 2015, n.
4886) " (Cass. 15994/2016 cit.);
7.2. che a tanto consegue che anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori, come nel caso che qui si esamina”.
Applicando i riferiti principi al caso in esame, dalla documentazione in atti risulta che la CP_6
resistente ha adottato nei confronti del ricorrente una serie di provvedimenti di sospensione del rapporto lavorativo per cassa integrazione straordinaria, sulla base delle comunicazioni e degli accordi sindacali allegati in ricorso.
In particolare, lo stabilimento della , presso cui ha pacificamente lavorato il ricorrente nel CP_4
periodo indicato in ricorso, è stato interessato da diversi periodi di CIGS: dal 10.07.2011 al
09.07.2013; dal 10.07.2013 al 09.07.2014; dal 10.07.2014 al 09.07.2015; dall'11.08.2015 al
10.08.2017.
Come già evidenziato, non solo i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, ma anche le modalità della rotazione, rientranti nel contenuto obbligatorio della comunicazione e consultazione sindacale di cui all'art. 5 L. 164/75, devono presentare il carattere della “specificità”, ossia della idoneità ad operare la selezione ed al contempo a verificare in concreto la corrispondenza della scelta effettuata ai criteri indicati, altrimenti essi esprimerebbero solo un generico indirizzo e non soddisferebbero né la lettera né la finalità delle norma (Cass. civ. n. 26394/2016).
È stato altresì affermato che: “la rilevata inidoneità dei criteri indicati nella comunicazione di apertura a consentire la individuazione dei dipendenti interessati dalla sospensione, determinando la illegittimità della procedura di CIGS è sufficiente a radicare l'interesse ad agire del lavoratore che sulla base di tale illegittima procedura sia stato sospeso” (Cass. sez. lav., 15.10.2018, n.
25737).
Ciò posto, con riferimento al primo periodo di sospensione in CIGS (dal 10.07.2011 al 09.07.2013), impugnato dal ricorrente, si riscontra nella comunicazione del 15.06.2011 di avvio della procedura
8 la assoluta genericità delle formule adottate che rende del tutto “impossibile” (per utilizzare le parole della Suprema Corte) la verificabilità dei criteri indicati, al fine di individuare i criteri per la rotazione dei lavoratori sospesi (o i motivi per non dar luogo ad essa).
Ed, invero, si riscontra la genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.06.2011 “… per il perdurare della negativa situazione e al fine di superare le condizioni di inefficienza presenti nell'ambito delle strutture produttive …di Pomigliano Pt_1
d'Arco, NI e CA e per eventuali nuove prospettive industriali …(omissis)… la
[...] richiederà l'intervento straordinario della Cassa Controparte_1
Integrazione Guadagni per riorganizzazione…per tutti i 635 lavoratori... che operano nell'unità organizzativa di Napoli…per un periodo di 24 mesi… Si precisa che tale programma di Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria potrà, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi, subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero e/o settimanale. Anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche professionali presenti in CP_5
azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico –organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi” (v. allegato “accordo esame congiunto 201101122020” nella CP_4
produzione di parte ricorrente).
In detto documento, ci si riferisce alla possibilità di rotazione, avuto riguardo alle “esigenze tecnico organizzative e produttive”, e tenuto conto delle mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori.
Quanto detto porta a rilevare la genericità ed indeterminatezza della comunicazione di avvio della procedura posto che, dalla lettura del predetto documento, non risulta affatto chiaro quali siano stati i criteri in base ai quali sono state individuate le modalità della rotazione tra tutto il personale dipendente.
In altre parole, dalla lettura della comunicazione di avvio della procedura non è dato comprendere quali siano stati i criteri di rotazione e le concrete modalità applicative, atti a identificare in maniera chiara ed univoca i profili professionali che sarebbero stati oggetto di rotazione ed i criteri di operatività della rotazione stessa.
Il mero richiamo alle “esigenze tecniche organizzative e produttive”, nonché alle “mansioni e qualifiche professionali fungibili”, contenuto nella predetta comunicazione, non può, invero, ritenersi idoneo a superare il rilievo di genericità e incompletezza dell'atto introduttivo della procedura in questione: il semplice richiamo a tali categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto come l'indicazione espressa di un parametro concreto a cui ancorare le stesse
9 (ad es. mediante il riferimento espresso al diagramma di polivalenza, richiamato nella memoria difensiva di parte resistente) non assolve, come si è detto, all'onere di comunicazione incombente sul datore di lavoro, ai sensi dagli artt. 1, comma 7, L. 223/91, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/75 e 2
D.P.R. 218/00.
Invero, “la specificità dei criteri di scelta consiste (invece) nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri”, laddove “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto un generico indirizzo di scelta” (v. sent. Cass. n. 7720/2004 cit.).
Né alcun chiarimento ulteriore è rinvenibile nell'accordo stipulato in sede sindacale.
In una fattispecie simile a quella in esame, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “… non è consentito affidare la scelta dei lavoratori da sospendere o le modalità di loro rotazione in a CP_5
non meglio specificate esigenze tecniche od organizzative, atteso che in tal modo l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali resterebbe abbandonata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, con pregiudizio dell'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente delle sospensioni. Nel senso della genericità del mero rinvio ad esigenze tecniche, organizzative e produttive ai fini della rotazione...” (v. Cass. 2216/16).
Anche più recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n. 6761/2020 cit. ha ribadito, con particolare riferimento al requisito di specificità: “si è precisato (Cass. n. 22540 del 2013, Cass. n.
25100 del 2013) che l'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non
è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta". Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della cigs, la L. L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento
10 straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato né il criterio della rotazione né altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere (cfr. Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive cfr. tra le tante Cass. 12089 del 2016)”.
Giova, altresì, precisare che non ha pregio la tesi difensiva della secondo cui, a Controparte_1
fronte della scelta di sospendere tutto il personale in servizio presso lo stabilimento in cui lavorava l'istante, non si sarebbe resa necessaria l'individuazione di specifici criteri selettivi di rotazione nella comunicazione di avvio della procedura, posto che una possibilità di rotazione è stata ivi prevista.
È pur vero che, nel caso di specie, la società ha rappresentato la necessità di richiedere l'intervento della per tutti i lavoratori operanti nelle unità produttive considerate, ma i criteri della CP_5 rotazione sono stati individuati in modo del tutto generico (“per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le CP_5
qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa, nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche fungibili, nonché delle esigenze tecnico-organizzative e produttive, effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”).
Il punto è che dalla lettura di tale comunicazione emerge chiaramente che il ricorso alla CIGS, pur essendo inizialmente previsto per tutti i lavoratori dello stabilimento – e quindi senza che fosse ipotizzabile alcuna rotazione – ha comportato la previsione fin da tale comunicazione di una possibilità di deroga legata, tuttavia, al presupposto assai generico dell'andamento “delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”.
E, in effetti, non è contestato che, sebbene per brevissimi periodi, vi è stato il rientro dalla CP_5
anche dello stesso ricorrente e che, quindi, la rotazione dei lavoratori è effettivamente avvenuta.
Ne consegue che il datore di lavoro si è riservato la facoltà di prevedere delle modalità di rotazione tra i lavoratori sospesi, facoltà che, nel corso del periodo di CIGS, è stata effettivamente esercitata
(la circostanza è pacifica in causa).
Quindi la avrebbe dovuto individuare fin da subito (cioè nella prima comunicazione di avvio CP_4
della procedura) i criteri specifici idonei a individuare puntualmente le modalità di rotazione dei lavoratori sospesi.
Al contrario, pur essendo stato previsto un unico criterio per individuare i lavoratori da sospendere, la rotazione tra i lavoratori sospesi è stata prevista soltanto in via eventuale, con riferimento a un presupposto del tutto generico (“avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”).
11 Giova, altresì, rilevare che il meccanismo di individuazione dei lavoratori da richiamare in servizio era totalmente discrezionale, con un generico riferimento alle mansioni e alle qualifiche professionali “fungibili nonché delle esigenze tecnico –organizzative e produttive”, senza chiarire in che termini dovesse intendersi detta “fungibilità”.
, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto, quanto alle “esigenze di produzione” richiamate, che CP_4
anche nella prima comunicazione le stesse consistevano nel residuo produttivo minimo del periodo in cui la Società attuava il complesso piano di riorganizzazione e, precisamente, nella produzione:
Cont della componentistica per il CA (244) prodotto da in Brasile e dei pezzi di ricambio delle vetture non più in produzione dal 2009, Alfa Romeo 159 e 147.
Ha allegato, pertanto, che questa produzione residua e minima era il substrato di attività (pari, all'incirca, al 10% della normale attività dello stabilimento) che giustificava la rotazione dei lavoratori durante il periodo oggetto di causa e che era ben nota ai Sindacati e ai dipendenti;
ha aggiunto che il riferimento alla fungibilità dei lavoratori, quale principale modalità attuativa del criterio della rotazione, precisava che lo stesso andava necessariamente letto in combinato disposto con il c.d. “diagramma di polivalenza” – pubblicato in ciascuna UTE e già da tempo condiviso con le OO.SS. – la cui predisposizione era avvenuta sulla scorta delle prescrizioni provenienti dagli Enti
Internazionali di Certificazione della Qualità (processi ISO 9001 e IATF 16949) di cui la si CP_4
avvale nella predisposizione della propria organizzazione produttiva (v. memoria difensiva, sul punto).
Va, tuttavia, rilevato che la regola della specificità dei criteri che presiedono all'individuazione dei dipendenti da riammettere in servizio poggia sull'esigenza di rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa in base alla quale il suo rapporto di lavoro viene sospeso: ciò significa che i predetti criteri possono dirsi specifici solo se garantiscono la conoscibilità ex ante della possibilità di fruire della rotazione. Conoscibilità ex ante che, nel caso di specie, va certamente esclusa, alla luce della genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.06.2011.
Va, quindi, disattesa - rispetto al primo vizio di legittimità della procedura denunciato dall'istante –
l'eccezione di carenza di interesse ad agire del lavoratore, posto che la comunicazione di avvio della procedura del 15.06.2011 non può ritenersi idonea, per le ragioni sopra esposte, al soddisfacimento delle esigenze di trasparenza e verificabilità della scelta dei lavoratori da ruotare.
Giova anche precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il vizio qui riscontrato non può ritenersi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale. A tale proposito la
Suprema Corte nella sentenza sopra cit. ha ribadito che: “il vizio della comunicazione di avvio della
12 procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori…” (v. Cass. 6761/2020 cit.).
In ogni caso, si rileva l'estrema genericità delle espressioni utilizzate anche nell'accordo del
29.06.2011, nel quale si legge, invero, che: “… la suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche, i profili professionali e CP_5
le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la
[...]
nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei Controparte_1
profili professionali tra loro fungibili, nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi”.
Ebbene, come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza sopra indicata (Cass. n. 6761/2020 cit.)
“a) la specificità dei criteri di scelta consiste nell'idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta dei lavoratori ai criteri predeterminati;
b) la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale, la cui genericità renda impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato
e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dalla L. n.
223 del 1991, art. 1, comma 7; c) la mancata specificazione dei criteri di scelta (o la mancata indicazione delle ragioni che impediscono il ricorso alla rotazione) determina l'inefficacia dei provvedimenti aziendali che può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. n. 4886 del 2015, Cass. n. 18895 del
2014, Cass. 14/5/2012, n. 7459 del 2012). Con particolare riferimento al requisito di specificità, si
è precisato (Cass. n. 22540 del 2013, Cass. n. 25100 del 2013) che l'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta". Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della cigs, la L. L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nel prevedere
a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela – delle
13 prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato né il criterio della rotazione né altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere (cfr. Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive cfr. tra le tante Cass. 12089 del 2016)”.
Nel predetto accordo i criteri della rotazione sono stati individuati con le stesse generiche espressioni utilizzate nella comunicazione di avvio della procedura, facendosi riferimento: al necessario “rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”; all'esigenza di tenere conto di “tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la nel rispetto delle Controparte_1 mansioni, delle qualifiche e dei profili professionali tra loro fungibili...”.
In definitiva, il vizio originario di tale comunicazione non può ritenersi sanato dall'effettività del controllo sindacale.
È pur vero che, come correttamente rilevato dalla difesa di parte convenuta, non si poteva pretendere dal datore di lavoro una rigorosa predeterminazione delle modalità di rotazione con riferimento alla posizione di ciascun dipendente, soprattutto a fronte di una rotazione eventuale e futura.
Come precisato dalla giurisprudenza prevalente citata è, però, richiesto da parte dell'azienda quantomeno uno “sforzo organizzativo” diretto a consentire la determinabilità dei criteri della rotazione, mediante il riferimento espresso ad elementi oggettivi esterni, idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da richiamare in servizio sia rimessa alla mera volontà datoriale.
Ed invero, l'appartenenza dei lavoratori a distinte aree di attività o reparti (destinati ad essere coinvolti in diversa misura dalle sopravvenute richieste di produzione) era idonea ad integrare quell'elemento oggettivo esterno su cui avrebbe potuto (fin dall'inizio) fondare un criterio CP_4
idoneo a garantire la conoscibilità dei criteri di rotazione (come avvenuto, peraltro, nelle successive comunicazioni, come in seguito si dirà).
Ne consegue che una comunicazione di apertura della procedura di CIGS assolutamente generica, come quella effettuata in data 15.06.2011 dalla Controparte_1
“viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, settimo comma l.23 luglio 1991, n. 223” e
14 nessuna efficacia sanante può essere riconosciuta, per le ragioni sopra evidenziate, all'accordo sindacale posteriore all'avvio della CIGS.
Passando, infine, ad esaminare la posizione del ricorrente, deve rilevarsi che è del tutto incontestata la circostanza che egli, nel primo periodo di CIGS, sia stato sospeso dal 10.07.2011 al 09.07.2013
(ad eccezione dei pochi giorni in cui è rientrato in servizio, evidenziati dalla documentazione in atti, non contestati e, quindi, pacifici).
Tale sospensione deve considerarsi illegittima, stante la violazione del disposto normativo.
In conclusione, accertata la violazione, da parte dell'azienda resistente, delle garanzie procedurali di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L. 223/91 almeno con riguardo alla comunicazione del 15.06.2011, deve dichiararsi la illegittimità del ricorso alla CIGS da parte di per il limitato periodo sopra CP_4
indicato, con conseguente diritto dell'istante alle differenze tra l'ordinaria retribuzione e il trattamento in CIGS, percepito dal 10.07.2011 al 09.07.2013 (ad eccezione dei giorni di rientro di cui alla documentazione, in atti).
Quanto alle conseguenze, come sopra già anticipato, l'omessa comunicazione alle organizzazioni sindacali, da parte del datore di lavoro ammesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, delle specifiche modalità della rotazione configura una violazione procedimentale e incide direttamente sulla legittimità del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il quale, a sua volta, investe la sospensione disposta dal datore di lavoro, essendo, di tale sospensione, il presupposto logico–giuridico.
Il datore di lavoro sarà, quindi, tenuto a corrispondere la retribuzione con effetto ex tunc, in quanto, non essendosi perfezionata, per vizio procedimentale, la fattispecie di sospensione del rapporto per effetto della riprende vigore l'ordinario regime dell'adempimento nelle obbligazioni (v. Cass. CP_5
11263/98).
La corrispondente somma deve essere riconosciuta all'istante previo accertamento incidentale della illegittimità del decreto ministeriale di autorizzazione alla corresponsione in suo favore del trattamento di integrazione salariale.
È stato altresì chiarito che questa illegittimità comporta un vero e proprio obbligo risarcitorio per il datore di lavoro: (“La violazione del diritto del lavoratore a rientrare in servizio, dopo un periodo di cassa integrazione, in base a prefissati criteri di rotazione costituisce un illecito contrattuale del datore di lavoro, da cui consegue il diritto del prestatore al risarcimento del danno ai sensi dell'art.
1218 cod. civ. …” (Cass., sentenza n. 13926/2001).
Andranno chiaramente espunti solo quei giorni risultanti dalla documentazione versata in atti dalla convenuta nei quali il ricorrente è rientrato in servizio per rotazione in tale limitato periodo, giorni
15 per i quali alcuna differenza va riconosciuta, dovendosi ritenere che i dipendenti hanno, per quelli, ricevuto la retribuzione ordinaria.
Quanto alla domanda avanzata nei confronti della la stessa va disattesa Controparte_3
rilevato il difetto di legittimazione passiva.
Nello specifico, non possono non assumere rilievo le insuperabili carenze assertive circa il titolo di responsabilità attribuito alla predetta società.
Parte ricorrente, infatti, si limita a invocarne la condanna in solido con la , senza in alcun CP_4
modo allegare i fatti costitutivi di tale pretesa.
Nel ricorso vi è, infatti, un mero generico riferimento all'intervenuta cessione dei contratti di lavoro dei ricorrenti dalla alla CP_4 Controparte_2
Come noto, l'art. 2112 c.c., al primo comma, dispone che “il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”.
Il comma quinto della norma appena citata amplia definisce chiaramente la nozione di cessione d'azienda, disponendo che “ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.
Tale trasferimento determina, inoltre, in un'ottica di tutela dei dipendenti coinvolti, la cessione ex lege di tutti i contratti di lavoro subordinato, indipendentemente dal consenso dei lavoratori ceduti
(cfr. Cass. 12919/2017) ed il legislatore, in un'ottica di favor per i lavoratori, ha previsto, per quanto qui interessa, il principio di continuità del rapporto di lavoro e la responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i crediti dei lavoratori anche se non risultano dalle scritture contabili obbligatorie, derogando così alla regola generale di cui all'art. 2560 c.c.
Come ha evidenziato la costante giurisprudenza sia di legittimità (cfr. Cass. 29422/2017; Cass.
1769/2018; Cass. 19034/2017) sia di merito (cfr. Corte appello Milano, sez. lav., 07.03.2018, n.
198; Tribunale Roma, sez. lav., 20.03.2018, n. 2123; Tribunale Milano, sez. lav., 19.06.2018) le norme in esame si applicano per qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata preesistente al trasferimento stesso e che conserva in esso la propria identità. In altre parole, è necessario accertare, in base alle circostanze di fatto che
16 caratterizzano la specifica operazione (il tipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate) i seguenti elementi:
la preesistenza di un'attività economica organizzata ex 2555 c.c. ovvero, nel caso di cessione di ramo di azienda, la preesistente autonomia funzionale del ramo ceduto e cioè la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente;
il mutamento nella titolarità dell'attività nel suo complesso o del singolo ramo;
la conservazione, dopo il trasferimento, dell'identità del complesso produttivo ceduto.
Per tali ragioni, la cessione di azienda presuppone l'alterità soggettiva tra cedente e cessionario, che devono essere due soggetti distinti ed autonomi, in quanto il primo (cedente) trasferisce l'attività produttiva al secondo (cessionario) il quale diventa l'unico ed effettivo datore di lavoro dei lavorati dipendenti impiegati nell'azienda trasferita.
Ai fini dell'applicazione della tutela prevista dall'art. 2112 c.c., la quale non va limitata solo all'ipotesi in cui la cessione sia frutto di espressi negozi giuridici di trasferimento di azienda intercorsi fra le parti, ma anche di operazioni “di fatto”, laddove cioè l'avvenuta cessione della complessa attività imprenditoriale emerga da sintomatici elementi, l'onere della prova del trasferimento in un momento anteriore alla cessazione del rapporto incombe, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., sul lavoratore.
Nel caso di specie, l'effettivo intervento di una cessione d'azienda tra la e la allora CP_4 [...]
(ora non è in alcun modo allegata e provata. CP_2 Controparte_3
Ne discende che, in assenza di allegazione e prova circa la sussistenza di una cessione d'azienda, non potendo trovare applicazione nel caso di specie la disciplina speciale e derogatoria di cui all'art. 2112 c.c. e dovendo, pertanto, farsi riferimento alle norme generali di cui agli artt. 1406 e ss. c.c., la domanda azionata nei confronti della non può essere accolta. Controparte_3
Alla luce delle suesposte considerazioni, in definitiva, il ricorso va accolto limitatamente alla domanda azionata nei confronti della resistente Controparte_1
e, per l'effetto, accertata l'illegittimità della sospensione e contestuale collocazione del
[...]
ricorrente in CIGS dal 10.07.2011 al 09.07.2013; la stessa società va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente di una somma pari alla differenza tra la retribuzione spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito in tale limitato periodo, con esclusione dei periodi di
17 rientro in servizio nonché di fruizione di ferie, festività, permessi e malattia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a. accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, accertata l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro del 15.06.2011 e la collocazione del ricorrente in CIGS dal
10.07.2011 al 09.07.2013, condanna la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente di una
[...]
somma, da calcolarsi in separato giudizio, pari alla differenza tra la retribuzione spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito in tale limitato periodo, con esclusione dei periodi di rientro in servizio nonché di fruizione di ferie, festività, permessi e malattia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
b. rigetta la domanda azionata nei confronti della ora Controparte_2 Controparte_3
;
[...]
c. condanna la società in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.600,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
d. Nulla per le spese nei confronti della società (ora Controparte_2 Controparte_3
, attesa la contumacia di quest'ultima.
[...]
Aversa, lì 24.07.2025.
Si comunichi
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
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