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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13275 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 21421/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Teresa Santulli e Parte_1
Veronica Piresti, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE contro
con sede legale in Roma, Via Controparte_1
Charles EN n. 215/217, in persona del legale rappresentante pro tempore,
CONTUMACE
OGGETTO: contratto a termine, differenze retributive. CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come nel ricorso, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 12/6/2025 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la società Controparte_1
esponendo:
[...]
- di essere stato assunto di fatto alle dipendenze della Controparte_1
azienda operante nel settore del commercio e della posa in
[...] opera di infissi e serramenti, dal 24/9/2024, in quanto amico di CP_2 figlio del legale rappresentante e titolare al 100% del capitale sociale,
Controparte_3
- di avere prestato attività lavorativa, in assenza di regolarizzazione, fino all'1/12/2024, quanto veniva assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con data prevista di scadenza al 28/2/2025;
- di essere stato inquadrato, al momento della formalizzazione del rapporto, nel VI livello del C.C.N.L. Commercio, con qualifica di manovale e orario a tempo pieno di 40 ore settimanali;
- di esser stato stabilmente inserito, sin dalla assunzione, nella organizzazione aziendale di parte datoriale, essendo tenuto a rispettare ordini e direttive che gli venivano impartiti dal legale rappresentante o dal capo officina
, presso il laboratorio sito in Via Charles EN n. 215 e CP_4 talvolta, su disposizione datoriale, anche in trasferta, utilizzando esclusivamente macchinari, strumentazioni e materiali di proprietà aziendale;
- di essere stato tenuto a rispettare e avere sempre rispettato l'orario di lavoro a tempo pieno predisposto da parte datoriale, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00 o dalle 7:00 alle 16:00, con un'ora di pausa pranzo;
- di essere stato tenuto a giustificare eventuali assenze e ritardi e a chiedere l'autorizzazione per godere di giorni di ferie e permessi;
- che il rapporto di lavoro era cessato alla scadenza del 28/2/2025, non essendo egli più richiamato in servizio;
- di essere stato retribuito per il mese di ottobre 2024 a mezzo bonifico bancario dell'importo di € 832,70, con causale “saldo lavoro ottobre”, nonché con l'ulteriore importo di € 400,00 in contanti;
per il mese di novembre 2024 a mezzo bonifico bancario dell'importo di € 1.222,24 con causale “stipendio mese di novembre”; per l'ulteriore periodo, dall'1/12/2024 al 28/2/2025, unicamente con l'importo in contanti di € 500,00, quale acconto sulla retribuzione del mese di dicembre 2024;
- di non avere ricevuto, alla cessazione del rapporto, i ratei maturati di 13esima e 14esima mensilità, il TFR e le competenze di chiusura del rapporto. Ritenendo l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro sottoscritto l'1/12/2024 e di essere stato retribuito in misura insufficiente in relazione alla quantità di lavoro prestato, il ricorrente domandava l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“Accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti dal 24 settembre 2024 al 28 febbraio 2025 o altre date di giustizia, con diritto del ricorrente all'inquadramento al VI livello del CCNL Commercio Confcommercio, o altro maggiore o minore di giustizia e, comunque, ritenuta l'insufficienza della retribuzione e per tutti i motivi di cui al ricorso, condannare la società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 7.345,06 come da allegato conteggio analitico, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche ai sensi del combinato 2 disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria e comunque per i motivi di cui al ricorso;
Accertare e dichiarare per tutti i motivi di cui al ricorso la nullità, l'inefficacia e comunque l'invalidità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato del 02.12.2024, previa, se del caso, conversione del rapporto in un rapporto a tempo indeterminato, condannare la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al ripristino
[...] del rapporto di lavoro del Sig. oltre al pagamento Parte_1 dell'indennizzo di cui all'art. 28 Dlvo 81/2015 nella misura massima o altra di giustizia della retribuzione utile ai fine del calcolo del TFR pari ad € 1.737,21 o nella maggiore o minore somma di giustizia oltre rivalutazione e interessi come per legge”, oltre refusione delle spese, da distrarsi. Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, ometteva di costituirsi in giudizio la la quale, pertanto, Controparte_1 all'udienza del 7/10/2025 era dichiarata contumace. La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata all'atto introduttivo, nonché con prova orale.
Ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante di
[...]
ritualmente notificato, quest'ultimo non Controparte_1 compariva all'udienza fissata per l'assunzione del mezzo di prova, senza presentare giustificazioni. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, l'odierno ricorrente ha agito in giudizio, in primo luogo, per l'accertamento dell'anticipato decorso del rapporto di lavoro formalizzato solo a decorrere dall'1/12/2024, con conseguente nullità del termine di durata apposto al contratto.
2.1 E' noto che le domande di natura retributiva azionate traggano fondamento dall'asserita sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato, sussumibile nella nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c., con la decorrenza, la durata e l'orario dedotti in ricorso. Secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, cioè l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso in favore di parte convenuta e la sussistenza di un vincolo di subordinazione idoneo a giustificare le differenze retributive e gli altri emolumenti postulati, mentre la domanda non può trovare accoglimento ove non sia stata adeguatamente provata. La nozione di subordinazione per pacifica giurisprudenza è ricostruibile ex post soltanto alla luce di alcuni elementi sintomatici, tra cui, soprattutto, assume natura caratterizzante l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che si traduce nella presenza di un potere
3 gerarchico, organizzativo e disciplinare, da cui evincerne l'etero- determinazione, peraltro non da valutare in astratto, ma da apprezzare in concreto, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale (cfr., Cass., n. 11207 del 14/5/2009); a ciò fanno, poi, da corollario altri indici presuntivi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, che possono avere una portata sussidiaria ai fini della prova della subordinazione e possono essere decisivi solo se valutati globalmente e non singolarmente (cfr., per tutte, Cass. 20/7/2003, n. 9900 e Cass. 19/5/2000, n. 6570). È, quindi, proprio il requisito dell'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare altrui, derivante dallo stabile e continuo inserimento nell'apparato aziendale del datore di lavoro, che vale in primo luogo a caratterizzare il tipo contrattuale, dovendosi utilizzare gli altri elementi discriminanti solo nel caso di oggettiva difficoltà a ricostruire quest'ultimo in maniera attendibile (cfr., Cass., sez. lav., 11/4/2008, n. 9545 e Cass., sez. lav., 5079 del 3/3/2009). 2.2 Nel caso in esame, è in atti il contratto di assunzione a tempo determinato acausale stipulato tra le parti ai sensi del D.Lgs. 81/2015 per il periodo dall'1/12/2024 al 28/2/2025, con inquadramento del lavoratore al VI livello come manovale e orario a tempo pieno di 40 ore settimanali. Il ricorrente ha dedotto di avere, tuttavia, iniziato a prestare la medesima attività lavorativa sin dal 24/9/2024. Gravava pertanto, su parte ricorrente l'onere di dimostrare l'anticipato inizio del rapporto di lavoro. 2.3 A tal fine, in allegato al ricorso parte ricorrente ha prodotto:
- lo scambio di messaggi whatsapp con un amico in data 23/9/2024 in cui, alle 13:51, scrive “….il pomeriggio devo andare da lollo pe lavoro” ed il giorno seguente 24/9/2024, primo giorno di lavoro, al messaggio ricevuto “come sta andando” risponde alle ore 13:27 “bene” e poco dopo, alla domanda “che ti stanno a fa fa”, risponde “smonto le finestre, le levigo e le stucco” (doc. 4);
- il registro chiamate del suo telefono cellulare nel quale risultano chiamate dal numero di cellulare 333/1888714. riferibile alla società convenuta, l'1/10/2024 e il 4/10/2024 (doc. 4);
- fotografie scattate il 24/9/2024, 27/9/2024, 18/10/2024, 21/10/2024 e 8/11/2024 e video girati il 22/10/2024, 24/10/2024 e 25/10/2024, tutti presso il luogo di lavoro, mentre lui stesso è intento a svolgere la prestazione lavorativa (docc. 5, 6, 7). A tali documenti si aggiungono i due bonifici disposti dal legale rappresentante della l'11/12/2024 e il Controparte_1
24/12/2024 con causale “saldo lavoro ottobre” e “stipendio mese di novembre”, rispettivamente dell'importo di € 832,70 e € 1.222,24.
4 2.4 I testimoni ascoltati hanno confermato, per quanto a loro conoscenza, l'instaurazione del rapporto sin dal settembre 2024. Il teste amico di famiglia del ricorrente, alla Testimone_1 domanda se quest'ultimo avesse lavorato in favore della società convenuta
“ininterrottamente e senza soluzione di continuità, dal 24 settembre 2024 al 28 febbraio 2025” ha risposto: “Il periodo era quello, tra settembre e dicembre del 2024. Sono andato a prenderlo qualche volta, a fine turno, sulla strada, via Charles EN n. 215. Io aspettavo che uscisse dal cancello verso le 17:30- 18:00 circa” e poi, ancora, alla domanda se il ricorrente avesse prestato la propria attività lavorativa in favore della a Controparte_1 decorrere dal 24/9/2024, senza alcuna formalizzazione contrattuale, fino all'1/12/2024, ha riferito: “Confermo il periodo”.
Il teste padre del ricorrente, ha confermato “Si, è Testimone_2 vero. Nel periodo tra ottobre e novembre gli abbiamo dato dei passaggi per andare e tornare da lavoro perché gli avevano rubato il motorino. Nel periodo tra ottobre e novembre 2024 l'ho accompagnato e ripreso circa otto volte presso la zona industriale tra Acilia e Ostia antica via Lormant;
il ricorrente attaccava alle 8:00 e staccava alle 17:00, cinque giorni a settimana. Poi c'è stato un periodo che è stato in trasferta a La Spezia”. 2.5 Al quadro probatorio sopra ricostruito tramite le prove documentali e testimoniali offerte, già fortemente indiziario in ragione della convergenza degli elementi raccolti, va aggiunto il mancato espletamento dell'interrogatorio formale per l'ingiustificata assenza del legale rappresentante della convenuta, cui è stato ritualmente notificato il relativo verbale ammissivo del mezzo istruttorio. La Corte di legittimità ha, infatti, precisato che la valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c.; in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare ex se idoneo a fornire la prova del fatto contestato – poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio
–, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, n. 10099 del 26 aprile 2013). Nel caso in esame deve, pertanto, ritenersi che la parte datoriale abbia tenuto una condotta idonea a fornire un pieno ed univoco riscontro al quadro probatorio sopra ricostruito tramite le prove documentali e testimoniali offerte, secondo il disposto generale dell'art. 232 c.p.c., di guisa da comprovare definitivamente, con pieno ed esaustivo rigore, l'inserimento stabile e continuativo del ricorrente nell'organizzazione aziendale della parte convenuta sin dal 24/9/2024. 5 2.6 Conclusivamente, pertanto, sulla scorta del compendio probatorio acquisito e sopra ricostruito, deve ritenersi accertata la avvenuta instaurazione tra le odierne parti in causa di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato sin dal 24/9/2024, per l'espletamento delle mansioni di manovale, successivamente riconosciute nel contratto di assunzione dell'1/12/2024, con diritto del lavoratore all'inquadramento, per tutto il periodo, nel VI livello del C.C.N.L. Commercio.
3. In punto di conseguenze, l'accertamento dell'anticipato decorso del rapporto di lavoro comporta l'illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro stipulato tra le parti l'1/12/2024, dovendo l'indicazione del termine finale del rapporto lavorativo essere apposta almeno contestualmente all'inizio della prestazione lavorativa. 3.1 Alla fattispecie, invero, si applica la normativa introdotta dal D.Lgs. n. 81/2015, che ha abrogato la precedente disciplina di cui al D.Lgs. n. 368/2001. A mente dell'articolo 19, commi 1 e 4, D.Lgs. n. 81/2015, per quanto di interesse, “
1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. (…) 4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione”. Nel caso in esame, accertata la decorrenza del rapporto, a carattere subordinato, sin dal 24/9/2024, la clausola appositiva del termine di durata inserita nel contratto stipulato l'1/12/2024 è certamente priva di effetto, risultando da atto scritto intervenuto oltre un mese dopo l'effettivo inizio del rapporto di lavoro, con la conseguenza che lo stesso si considera a tempo indeterminato sin dall'origine, ai sensi degli articoli 1339 e 1419 del codice civile. 3.2 L'articolo 28, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, in punto di conseguenze, stabilisce che: "Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”. Tenuto conto che il rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio ha avuto durata complessiva inferiore a 6 mesi e della dimensione della compagine 6 sociale, risultante dalla visura camerale, reputa il decidente equo fissare l'indennità nella misura minima di 2,5 mensilità, oltre interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29/1/2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (cfr. Cass., sez. lav., n. 3027 del 11/2/2014). Vale osservare che il legislatore ha avuto cura di precisare che l'indennità così calcolata è onnicomprensiva, sicché ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, al quale pertanto non spetta il pagamento delle retribuzioni dalla data di messa in mora sino al ripristino del rapporto. 3.3 Conclusivamente, pertanto, acquisita la prova che il rapporto di lavoro tra le odierne parti in causa si era già instaurato, con carattere di subordinazione, dal 24/9/2024, deve dichiararsi la nullità del termine finale di durata apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti l'1/12/2024 e, per l'effetto, il rapporto deve considerarsi a tempo indeterminato sin dal 24/9/2024, con diritto del ricorrente ad essere riammesso in servizio con mansioni corrispondenti al VI livello del C.C.N.L. Commercio e condanna della parte datoriale al pagamento di una indennità onnicomprensiva pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge.
4. Sotto ulteriore profilo, il ricorrente ha dedotto di essere stato retribuito in misura insufficiente, in relazione alla quantità di lavoro prestato, non avendo percepito le retribuzioni per i mesi di dicembre 2024 (eccetto un acconto di € 500), gennaio e febbraio 2025, oltreché i ratei di 13esima e 14esima mensilità, l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi maturati e non goduti, la retribuzione per le festività cadenti di domenica e il TFR. 4.1 In linea generale, una volta accertata la sussistenza del rapporto e l'insorgenza di obbligazioni retributive, è il datore di lavoro ad essere tenuto a provare di avere corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo il riparto dell'onere della prova in materia di lavoro codificato dalle previsioni generali di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c.. Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533). Il principio enunciato dalle Sezioni Unite è divenuto pacifico nella successiva giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass., Sez. 3, n. 982 del 7 28.01.2002, Cass., Sez. 2, n. 13925 del 25.09.2002, Cass., Sez. 3, n. 18315 del 01.12.2003, Cass., Sez. 3, n. 6395 del 01.04.2004, Cass., Sez. 3, n. 8615 del 12.04.2006, Cass., Sez. 1, n. 13674 del 13.06.2006, Cass., Sez. 1, n. 1743 del 26.01.2007), con l'unica eccezione – non ricorrente nel presente giudizio – in cui la parte convenuta deduca a sua volta l'inadempimento della controparte, nello schema dell'eccezione disciplinata dall'art. 1460 c.c.. 4.2 Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto di essere rimasto creditore, alla cessazione del rapporto, della retribuzione per i mesi di dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025, dei ratei di mensilità supplementari, dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi maturati e non goduti, della retribuzione per le festività cadenti di domenica e del TFR, per l'importo complessivo di 7.345,06, di cui € 683,94 a titolo di TFR. Al riguardo, sono corretti e condivisibili i conteggi allegati all'atto introduttivo, in quanto calcolati sulla scorta dei dati fattuali del rapporto, accertata la anticipata decorrenza sin dal 24/9/2024, sulla scorta delle tabelle retributive del C.C.N.L. applicato al rapporto, per l'inquadramento riconosciuto. Non avendo il datore di lavoro dimostrato, costituendosi in giudizio, di avere adempiuto alla propria obbligazione, lo stesso deve essere condannato a corrispondere al proprio dipendente quanto a lui spettante.
5. Conclusivamente, pertanto, acquisita la prova che il rapporto di lavoro tra e la si è instaurato, Parte_1 Controparte_1 con carattere di subordinazione, sin dal 24/9/2024, deve dichiararsi la nullità del termine finale di durata apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti l'1/12/2024, con diritto del ricorrente di essere riammesso in servizio con mansioni corrispondenti al VI livello del C.C.N.L. Commercio e condanna della parte datoriale al pagamento di una indennità onnicomprensiva pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre all'importo di € 7.345,06, a titolo di differenze sulla retribuzione percepita, oltre, su tutte le somme, agli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino al soddisfo.
6. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riguardo ai valori medi dello scaglione di valore della causa, e debbono essere maggiorate in considerazione della circostanza che il ricorso, depositato con modalità telematica, è redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, le quali consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 bis, del DM n. 55/2014, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM 37/2018. 8 Essendosi i procuratori del ricorrente dichiarati antistatari, le spese debbono essere distratte in loro favore.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia della convenuta
[...]
accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di Controparte_1 lavoro subordinato tra e la Parte_1 CP_1 Controparte_1 con decorrenza sin dal 24/9/2024 e, per l'effetto, dichiara nullo il termine
[...] finale di durata apposto al contratto di lavoro stipulato tra le medesime parti per il periodo dall'1/12/2024 al 28/2/2025. Dichiara che il ricorrente ha diritto ad essere riammesso in servizio con orario di lavoro a tempo pieno e mansioni corrispondenti al VI livello del C.C.N.L. Commercio. Condanna la al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente di un'indennità omnicomprensiva pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, secondo il CCNL di categoria, per il VI livello di inquadramento, nonché al pagamento dell'importo di € 7.345,06, per i titoli di cui in parte motiva, oltre, su tutte le somme, a interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge. Condanna la alla refusione a parte Controparte_1 ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.000, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Roma, 23 dicembre 2025. Il Giudice Laura Cerroni
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Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 21421/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Teresa Santulli e Parte_1
Veronica Piresti, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE contro
con sede legale in Roma, Via Controparte_1
Charles EN n. 215/217, in persona del legale rappresentante pro tempore,
CONTUMACE
OGGETTO: contratto a termine, differenze retributive. CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come nel ricorso, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 12/6/2025 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la società Controparte_1
esponendo:
[...]
- di essere stato assunto di fatto alle dipendenze della Controparte_1
azienda operante nel settore del commercio e della posa in
[...] opera di infissi e serramenti, dal 24/9/2024, in quanto amico di CP_2 figlio del legale rappresentante e titolare al 100% del capitale sociale,
Controparte_3
- di avere prestato attività lavorativa, in assenza di regolarizzazione, fino all'1/12/2024, quanto veniva assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con data prevista di scadenza al 28/2/2025;
- di essere stato inquadrato, al momento della formalizzazione del rapporto, nel VI livello del C.C.N.L. Commercio, con qualifica di manovale e orario a tempo pieno di 40 ore settimanali;
- di esser stato stabilmente inserito, sin dalla assunzione, nella organizzazione aziendale di parte datoriale, essendo tenuto a rispettare ordini e direttive che gli venivano impartiti dal legale rappresentante o dal capo officina
, presso il laboratorio sito in Via Charles EN n. 215 e CP_4 talvolta, su disposizione datoriale, anche in trasferta, utilizzando esclusivamente macchinari, strumentazioni e materiali di proprietà aziendale;
- di essere stato tenuto a rispettare e avere sempre rispettato l'orario di lavoro a tempo pieno predisposto da parte datoriale, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00 o dalle 7:00 alle 16:00, con un'ora di pausa pranzo;
- di essere stato tenuto a giustificare eventuali assenze e ritardi e a chiedere l'autorizzazione per godere di giorni di ferie e permessi;
- che il rapporto di lavoro era cessato alla scadenza del 28/2/2025, non essendo egli più richiamato in servizio;
- di essere stato retribuito per il mese di ottobre 2024 a mezzo bonifico bancario dell'importo di € 832,70, con causale “saldo lavoro ottobre”, nonché con l'ulteriore importo di € 400,00 in contanti;
per il mese di novembre 2024 a mezzo bonifico bancario dell'importo di € 1.222,24 con causale “stipendio mese di novembre”; per l'ulteriore periodo, dall'1/12/2024 al 28/2/2025, unicamente con l'importo in contanti di € 500,00, quale acconto sulla retribuzione del mese di dicembre 2024;
- di non avere ricevuto, alla cessazione del rapporto, i ratei maturati di 13esima e 14esima mensilità, il TFR e le competenze di chiusura del rapporto. Ritenendo l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro sottoscritto l'1/12/2024 e di essere stato retribuito in misura insufficiente in relazione alla quantità di lavoro prestato, il ricorrente domandava l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“Accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti dal 24 settembre 2024 al 28 febbraio 2025 o altre date di giustizia, con diritto del ricorrente all'inquadramento al VI livello del CCNL Commercio Confcommercio, o altro maggiore o minore di giustizia e, comunque, ritenuta l'insufficienza della retribuzione e per tutti i motivi di cui al ricorso, condannare la società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 7.345,06 come da allegato conteggio analitico, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche ai sensi del combinato 2 disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria e comunque per i motivi di cui al ricorso;
Accertare e dichiarare per tutti i motivi di cui al ricorso la nullità, l'inefficacia e comunque l'invalidità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato del 02.12.2024, previa, se del caso, conversione del rapporto in un rapporto a tempo indeterminato, condannare la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al ripristino
[...] del rapporto di lavoro del Sig. oltre al pagamento Parte_1 dell'indennizzo di cui all'art. 28 Dlvo 81/2015 nella misura massima o altra di giustizia della retribuzione utile ai fine del calcolo del TFR pari ad € 1.737,21 o nella maggiore o minore somma di giustizia oltre rivalutazione e interessi come per legge”, oltre refusione delle spese, da distrarsi. Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, ometteva di costituirsi in giudizio la la quale, pertanto, Controparte_1 all'udienza del 7/10/2025 era dichiarata contumace. La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata all'atto introduttivo, nonché con prova orale.
Ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante di
[...]
ritualmente notificato, quest'ultimo non Controparte_1 compariva all'udienza fissata per l'assunzione del mezzo di prova, senza presentare giustificazioni. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, l'odierno ricorrente ha agito in giudizio, in primo luogo, per l'accertamento dell'anticipato decorso del rapporto di lavoro formalizzato solo a decorrere dall'1/12/2024, con conseguente nullità del termine di durata apposto al contratto.
2.1 E' noto che le domande di natura retributiva azionate traggano fondamento dall'asserita sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato, sussumibile nella nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c., con la decorrenza, la durata e l'orario dedotti in ricorso. Secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, cioè l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso in favore di parte convenuta e la sussistenza di un vincolo di subordinazione idoneo a giustificare le differenze retributive e gli altri emolumenti postulati, mentre la domanda non può trovare accoglimento ove non sia stata adeguatamente provata. La nozione di subordinazione per pacifica giurisprudenza è ricostruibile ex post soltanto alla luce di alcuni elementi sintomatici, tra cui, soprattutto, assume natura caratterizzante l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che si traduce nella presenza di un potere
3 gerarchico, organizzativo e disciplinare, da cui evincerne l'etero- determinazione, peraltro non da valutare in astratto, ma da apprezzare in concreto, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale (cfr., Cass., n. 11207 del 14/5/2009); a ciò fanno, poi, da corollario altri indici presuntivi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, che possono avere una portata sussidiaria ai fini della prova della subordinazione e possono essere decisivi solo se valutati globalmente e non singolarmente (cfr., per tutte, Cass. 20/7/2003, n. 9900 e Cass. 19/5/2000, n. 6570). È, quindi, proprio il requisito dell'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare altrui, derivante dallo stabile e continuo inserimento nell'apparato aziendale del datore di lavoro, che vale in primo luogo a caratterizzare il tipo contrattuale, dovendosi utilizzare gli altri elementi discriminanti solo nel caso di oggettiva difficoltà a ricostruire quest'ultimo in maniera attendibile (cfr., Cass., sez. lav., 11/4/2008, n. 9545 e Cass., sez. lav., 5079 del 3/3/2009). 2.2 Nel caso in esame, è in atti il contratto di assunzione a tempo determinato acausale stipulato tra le parti ai sensi del D.Lgs. 81/2015 per il periodo dall'1/12/2024 al 28/2/2025, con inquadramento del lavoratore al VI livello come manovale e orario a tempo pieno di 40 ore settimanali. Il ricorrente ha dedotto di avere, tuttavia, iniziato a prestare la medesima attività lavorativa sin dal 24/9/2024. Gravava pertanto, su parte ricorrente l'onere di dimostrare l'anticipato inizio del rapporto di lavoro. 2.3 A tal fine, in allegato al ricorso parte ricorrente ha prodotto:
- lo scambio di messaggi whatsapp con un amico in data 23/9/2024 in cui, alle 13:51, scrive “….il pomeriggio devo andare da lollo pe lavoro” ed il giorno seguente 24/9/2024, primo giorno di lavoro, al messaggio ricevuto “come sta andando” risponde alle ore 13:27 “bene” e poco dopo, alla domanda “che ti stanno a fa fa”, risponde “smonto le finestre, le levigo e le stucco” (doc. 4);
- il registro chiamate del suo telefono cellulare nel quale risultano chiamate dal numero di cellulare 333/1888714. riferibile alla società convenuta, l'1/10/2024 e il 4/10/2024 (doc. 4);
- fotografie scattate il 24/9/2024, 27/9/2024, 18/10/2024, 21/10/2024 e 8/11/2024 e video girati il 22/10/2024, 24/10/2024 e 25/10/2024, tutti presso il luogo di lavoro, mentre lui stesso è intento a svolgere la prestazione lavorativa (docc. 5, 6, 7). A tali documenti si aggiungono i due bonifici disposti dal legale rappresentante della l'11/12/2024 e il Controparte_1
24/12/2024 con causale “saldo lavoro ottobre” e “stipendio mese di novembre”, rispettivamente dell'importo di € 832,70 e € 1.222,24.
4 2.4 I testimoni ascoltati hanno confermato, per quanto a loro conoscenza, l'instaurazione del rapporto sin dal settembre 2024. Il teste amico di famiglia del ricorrente, alla Testimone_1 domanda se quest'ultimo avesse lavorato in favore della società convenuta
“ininterrottamente e senza soluzione di continuità, dal 24 settembre 2024 al 28 febbraio 2025” ha risposto: “Il periodo era quello, tra settembre e dicembre del 2024. Sono andato a prenderlo qualche volta, a fine turno, sulla strada, via Charles EN n. 215. Io aspettavo che uscisse dal cancello verso le 17:30- 18:00 circa” e poi, ancora, alla domanda se il ricorrente avesse prestato la propria attività lavorativa in favore della a Controparte_1 decorrere dal 24/9/2024, senza alcuna formalizzazione contrattuale, fino all'1/12/2024, ha riferito: “Confermo il periodo”.
Il teste padre del ricorrente, ha confermato “Si, è Testimone_2 vero. Nel periodo tra ottobre e novembre gli abbiamo dato dei passaggi per andare e tornare da lavoro perché gli avevano rubato il motorino. Nel periodo tra ottobre e novembre 2024 l'ho accompagnato e ripreso circa otto volte presso la zona industriale tra Acilia e Ostia antica via Lormant;
il ricorrente attaccava alle 8:00 e staccava alle 17:00, cinque giorni a settimana. Poi c'è stato un periodo che è stato in trasferta a La Spezia”. 2.5 Al quadro probatorio sopra ricostruito tramite le prove documentali e testimoniali offerte, già fortemente indiziario in ragione della convergenza degli elementi raccolti, va aggiunto il mancato espletamento dell'interrogatorio formale per l'ingiustificata assenza del legale rappresentante della convenuta, cui è stato ritualmente notificato il relativo verbale ammissivo del mezzo istruttorio. La Corte di legittimità ha, infatti, precisato che la valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c.; in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare ex se idoneo a fornire la prova del fatto contestato – poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio
–, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, n. 10099 del 26 aprile 2013). Nel caso in esame deve, pertanto, ritenersi che la parte datoriale abbia tenuto una condotta idonea a fornire un pieno ed univoco riscontro al quadro probatorio sopra ricostruito tramite le prove documentali e testimoniali offerte, secondo il disposto generale dell'art. 232 c.p.c., di guisa da comprovare definitivamente, con pieno ed esaustivo rigore, l'inserimento stabile e continuativo del ricorrente nell'organizzazione aziendale della parte convenuta sin dal 24/9/2024. 5 2.6 Conclusivamente, pertanto, sulla scorta del compendio probatorio acquisito e sopra ricostruito, deve ritenersi accertata la avvenuta instaurazione tra le odierne parti in causa di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato sin dal 24/9/2024, per l'espletamento delle mansioni di manovale, successivamente riconosciute nel contratto di assunzione dell'1/12/2024, con diritto del lavoratore all'inquadramento, per tutto il periodo, nel VI livello del C.C.N.L. Commercio.
3. In punto di conseguenze, l'accertamento dell'anticipato decorso del rapporto di lavoro comporta l'illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro stipulato tra le parti l'1/12/2024, dovendo l'indicazione del termine finale del rapporto lavorativo essere apposta almeno contestualmente all'inizio della prestazione lavorativa. 3.1 Alla fattispecie, invero, si applica la normativa introdotta dal D.Lgs. n. 81/2015, che ha abrogato la precedente disciplina di cui al D.Lgs. n. 368/2001. A mente dell'articolo 19, commi 1 e 4, D.Lgs. n. 81/2015, per quanto di interesse, “
1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. (…) 4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione”. Nel caso in esame, accertata la decorrenza del rapporto, a carattere subordinato, sin dal 24/9/2024, la clausola appositiva del termine di durata inserita nel contratto stipulato l'1/12/2024 è certamente priva di effetto, risultando da atto scritto intervenuto oltre un mese dopo l'effettivo inizio del rapporto di lavoro, con la conseguenza che lo stesso si considera a tempo indeterminato sin dall'origine, ai sensi degli articoli 1339 e 1419 del codice civile. 3.2 L'articolo 28, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, in punto di conseguenze, stabilisce che: "Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”. Tenuto conto che il rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio ha avuto durata complessiva inferiore a 6 mesi e della dimensione della compagine 6 sociale, risultante dalla visura camerale, reputa il decidente equo fissare l'indennità nella misura minima di 2,5 mensilità, oltre interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29/1/2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (cfr. Cass., sez. lav., n. 3027 del 11/2/2014). Vale osservare che il legislatore ha avuto cura di precisare che l'indennità così calcolata è onnicomprensiva, sicché ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, al quale pertanto non spetta il pagamento delle retribuzioni dalla data di messa in mora sino al ripristino del rapporto. 3.3 Conclusivamente, pertanto, acquisita la prova che il rapporto di lavoro tra le odierne parti in causa si era già instaurato, con carattere di subordinazione, dal 24/9/2024, deve dichiararsi la nullità del termine finale di durata apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti l'1/12/2024 e, per l'effetto, il rapporto deve considerarsi a tempo indeterminato sin dal 24/9/2024, con diritto del ricorrente ad essere riammesso in servizio con mansioni corrispondenti al VI livello del C.C.N.L. Commercio e condanna della parte datoriale al pagamento di una indennità onnicomprensiva pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge.
4. Sotto ulteriore profilo, il ricorrente ha dedotto di essere stato retribuito in misura insufficiente, in relazione alla quantità di lavoro prestato, non avendo percepito le retribuzioni per i mesi di dicembre 2024 (eccetto un acconto di € 500), gennaio e febbraio 2025, oltreché i ratei di 13esima e 14esima mensilità, l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi maturati e non goduti, la retribuzione per le festività cadenti di domenica e il TFR. 4.1 In linea generale, una volta accertata la sussistenza del rapporto e l'insorgenza di obbligazioni retributive, è il datore di lavoro ad essere tenuto a provare di avere corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo il riparto dell'onere della prova in materia di lavoro codificato dalle previsioni generali di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c.. Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533). Il principio enunciato dalle Sezioni Unite è divenuto pacifico nella successiva giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass., Sez. 3, n. 982 del 7 28.01.2002, Cass., Sez. 2, n. 13925 del 25.09.2002, Cass., Sez. 3, n. 18315 del 01.12.2003, Cass., Sez. 3, n. 6395 del 01.04.2004, Cass., Sez. 3, n. 8615 del 12.04.2006, Cass., Sez. 1, n. 13674 del 13.06.2006, Cass., Sez. 1, n. 1743 del 26.01.2007), con l'unica eccezione – non ricorrente nel presente giudizio – in cui la parte convenuta deduca a sua volta l'inadempimento della controparte, nello schema dell'eccezione disciplinata dall'art. 1460 c.c.. 4.2 Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto di essere rimasto creditore, alla cessazione del rapporto, della retribuzione per i mesi di dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025, dei ratei di mensilità supplementari, dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi maturati e non goduti, della retribuzione per le festività cadenti di domenica e del TFR, per l'importo complessivo di 7.345,06, di cui € 683,94 a titolo di TFR. Al riguardo, sono corretti e condivisibili i conteggi allegati all'atto introduttivo, in quanto calcolati sulla scorta dei dati fattuali del rapporto, accertata la anticipata decorrenza sin dal 24/9/2024, sulla scorta delle tabelle retributive del C.C.N.L. applicato al rapporto, per l'inquadramento riconosciuto. Non avendo il datore di lavoro dimostrato, costituendosi in giudizio, di avere adempiuto alla propria obbligazione, lo stesso deve essere condannato a corrispondere al proprio dipendente quanto a lui spettante.
5. Conclusivamente, pertanto, acquisita la prova che il rapporto di lavoro tra e la si è instaurato, Parte_1 Controparte_1 con carattere di subordinazione, sin dal 24/9/2024, deve dichiararsi la nullità del termine finale di durata apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti l'1/12/2024, con diritto del ricorrente di essere riammesso in servizio con mansioni corrispondenti al VI livello del C.C.N.L. Commercio e condanna della parte datoriale al pagamento di una indennità onnicomprensiva pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre all'importo di € 7.345,06, a titolo di differenze sulla retribuzione percepita, oltre, su tutte le somme, agli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino al soddisfo.
6. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riguardo ai valori medi dello scaglione di valore della causa, e debbono essere maggiorate in considerazione della circostanza che il ricorso, depositato con modalità telematica, è redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, le quali consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 bis, del DM n. 55/2014, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM 37/2018. 8 Essendosi i procuratori del ricorrente dichiarati antistatari, le spese debbono essere distratte in loro favore.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia della convenuta
[...]
accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di Controparte_1 lavoro subordinato tra e la Parte_1 CP_1 Controparte_1 con decorrenza sin dal 24/9/2024 e, per l'effetto, dichiara nullo il termine
[...] finale di durata apposto al contratto di lavoro stipulato tra le medesime parti per il periodo dall'1/12/2024 al 28/2/2025. Dichiara che il ricorrente ha diritto ad essere riammesso in servizio con orario di lavoro a tempo pieno e mansioni corrispondenti al VI livello del C.C.N.L. Commercio. Condanna la al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente di un'indennità omnicomprensiva pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, secondo il CCNL di categoria, per il VI livello di inquadramento, nonché al pagamento dell'importo di € 7.345,06, per i titoli di cui in parte motiva, oltre, su tutte le somme, a interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge. Condanna la alla refusione a parte Controparte_1 ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.000, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Roma, 23 dicembre 2025. Il Giudice Laura Cerroni
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