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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12941 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Laura Cerroni, all'esito della camera di consiglio del 16/12/2025 dà lettura della seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 31248/2025 R.G. controversie lavoro promossa
da
Arch. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaele Parte_1
LO e IO ST, per procura allegata al ricorso,
OPPONENTE contro
Controparte_1
in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Barbaro e Luigi Tinuzzo, giusta procura generale alle liti per atto Notaio
[...] di Roma, Per_1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi scritti difensivi, nei verbali e nelle note di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 12/9/2025 l'opponente in epigrafe conveniva in giudizio la
[...]
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, proponendo
[...] opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4233/2025, emesso dal Tribunale di Roma il 6/6/2025, notificato il 4/8/2025, con il quale gli era ingiunto il pagamento della somma di € 15.827,50, oltre accessori e spese della procedura monitoria, a titolo di omessa contribuzione per gli anni 2013, 2017-2019, oltre sanzioni e interessi. A sostegno dell'opposizione, il ricorrente deduceva di avere già corrisposto l'importo dovuto, per un totale di € 14.875,86, ben prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, di talché residuava a suo carico unicamente da corrispondersi l'importo preteso a titolo di oneri di recupero, mai versato per non avere ricevuto la fattura da parte della società incaricata Fire S.p.A.. Tanto premesso, previa istanza di sospensione, il ricorrente domandava di voler accogliere le seguenti, testuali, conclusioni:
“Revocare il decreto ingiuntivo n. 4233/25 emesso dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Dott.ssa Pangia, il 6.6.25, R.G. 19972/25, in virtù del pagamento quasi integrale effettuato dall'arch. precedentemente al Pt_1 deposito del ricorso monitorio. 3) condannare
[...]
in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio
, la quale, pur ammettendo di avere ricevuto parziali pagamenti, non CP_1 quantificati, domandava il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi di opposizione, l'opposta domandava di voler condannare l'arch. al Pt_1 pagamento della maggiore o minore somma che fosse risultata dovuta all'esito del giudizio, oltre sanzioni e interessi. Sospesa la provvisoria esecuzione e fallito il tentativo di conciliazione, la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi. Con nota autorizzata del 12/12/2025 riconosceva che l'importo CP_1 complessivo dovuto dall'Arch. era di € 629,78, di cui € 620,43 a titolo Pt_1 di contributi e € 9,35 a titolo di oneri di recupero. All'odierna udienza, udita la discussione orale delle parti, sulle conclusioni rassegnate, la controversia era trattenuta in camera di consiglio per la decisione.
2. Così ricostruito l'iter processuale, l'opposizione è fondata, nei limiti di cui in prosieguo. 2.1 Ricevuta da la diffida di pagamento datata 22/4/2024 - che CP_1 indicava il debito contributivo a suo carico per gli anni 2013, 2017-2019 nell'importo di € 14.883,50, oltre oneri di recupero per € 343,57, per un totale di 2 € 15.227,07 – l'arch. si attivava, effettuando pagamenti a mezzo Pt_1 modelli F24, in atti, nelle date del 25/7/2024 e del 3/10/2024, per un totale, documentato, di € 14.875,86. Alla data del 3/10/2024, pertanto, dell'originario debito contributivo residuava da corrispondere il solo importo di € 7,64. Ciononostante, con istanza monitoria depositata il 30/5/2025, CP_1 domandava ingiunzione di pagamento nei confronti dell'odierno opponente per l'importo di € 15.827,50, oltre oneri di recupero per € 493,99, in relazione alle medesime annualità 2013, 2017-2019, non tenendo in alcun conto i pagamenti già effettuati. Accogliendo l'istanza, il Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 4233/2025 per l'importo di € 15.827,50, esclusi gli oneri di recupero. Nel presente giudizio, ottenuto, alla prima udienza, termine per verificare l'importo da versare sul debito azionato con decreto ingiuntivo, CP_1 ammetteva, con proprie note del 12/12/2025, che esso era limitato al minor importo di € 629,78, di cui € 620,43 a titolo di contributi. 2.2 Tanto comporta la palese infondatezza, quasi integrale, dell'istanza monitoria, qui opposta. Escluso che possano gravare sull'opponente le ulteriori somme a titolo di interessi e sanzioni calcolate da alla data di deposito dell'istanza CP_1 monitoria, su un debito già saldato, nonché che possano gravare sull'odierno opponente gli oneri di recupero scaturenti da pattuizione, peraltro prodotta in copia non sottoscritta, tra e la Fire S.p.A., cui il debitore è rimasto CP_1 estraneo, il debito residuo a carico dell'arch. ammonta unicamente a € Pt_1
7,64, quale differenza tra la somma pretesa a titolo di contributi e sanzioni nella diffida del 22/4/2024 e i pagamenti effettuati. 2.3 Quanto alla richiesta di condanna dell'opponente al versamento della somma, maggiore o minore di quella ingiunta, risultata dovuta, occorre muovere dalla considerazione che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un processo a cognizione piena in ordine alla sussistenza del petitum e della causa petendi introdotti con la richiesta di decreto ingiuntivo, in cui l'opponente, per quanto formalmente attore, in senso sostanziale riveste il ruolo di convenuto. Si tratta, in particolare, di un giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, come nel caso in esame, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass., Sez. 3, n. 5754 del 10/3/2009). Nel caso in esame, l'opponente non ha contestato la fondatezza della pretesa contributiva di , eccependo unicamente l'avvenuto pagamento CP_1
3 quasi integrale delle somme richieste. Sotto altro profilo, d'altro canto, è noto che, in fattispecie inerente la
, ma esattamente mutuabile, per eadem ratio, nel caso in esame, la Parte_2
Suprema Corte ha affermato il principio che: "l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 25888 del 28/10/2008). Sicché, conclusivamente, preso atto che, ben prima del deposito dell'istanza monitoria, l'odierno opponente avesse versato, a mezzo modelli F24, l'importo complessivo di € 14.875,86, sul totale intimato, a titolo di contributi e sanzioni, di € 14.883,50, lo stesso deve essere condannato a versare il residuo, minimo, importo di € 7,64.
3. Conclusivamente, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 4233/2025 del 6/6/2025 deve essere revocato e l'opponente arch. condannato a versare Pt_1 ad l'importo di € 7,64, oltre interessi legali, come per legge. CP_1
4. La parziale soccombenza reciproca impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo n. 4233/2025, emesso dal Tribunale di Roma il 6/6/2025, e condanna l'arch. al pagamento in favore di , per i Parte_1 CP_1 titoli meglio precisati in parte motiva, dell'importo complessivo di € 7,64, oltre interessi legali, come per legge. Dichiara interamente compensate le spese di lite. Roma, 16 dicembre 2025. Il Giudice Laura Cerroni
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