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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 09/12/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore D.ssa ALESSIA D'ALESSANDRO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.206/2020 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il 26.5.2020
e pubblicata in pari data, e vertente tra
(p. iva , in persona del legale rappresentante p.t., Pt_1 Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Melucci ed elettivamente domiciliata presso la seguente casella di posta elettronica: APPELLANTE Email_1
E
(c.f. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 dall'Avv. Antonio Stoppani presso il cui studio legale in alla Via dei Brasiliani n. 5, CP_2 elettivamente domicilia;
APPELLATO
trattenuta in decisione il 24.6.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 3.6.2025 e il 23.6.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione dell'11.3.2017 il in persona del Sindaco p.t., proponeva Controparte_2
opposizione ex art.645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.30/2017, emesso dal Tribunale di
Lagonegro in data 13.1.2017 su ricorso della società , decreto con il Pt_1 Controparte_1 quale era stato intimato all'Ente pubblico il pagamento della somma di € 382.644,91, oltre interessi legali e moratori, a saldo dei lavori realizzati in esecuzione di un contratto di appalto avente ad oggetto l'intervento di “Recupero del Cine Teatro Ferrari” e stipulato il 20.1.2010 tra il CP_2
e la società , la quale aveva successivamente ceduto alla
[...] Parte_2 società i rami di azienda edili ed elettrico ed i relativi crediti. Pt_1 Controparte_1 Assumeva l'Ente pubblico opponente di aver già corrisposto la complessiva somma di €
1.384.679,34 (Iva inclusa) a fronte di un valore complessivo dei lavori pari ad € 1.447.601,50
(comprensivo di Iva al 10%), sicchè sosteneva che la somma spettante alla “Cav. CP_1
fosse inferiore a quella ingiunta e fosse pari ad € 13.879,54, tenuto conto di quanto previsto
[...] dall'art.48 del R.D. n.827/1924 e dall'art.143 co.2 del D.P.R. n.207/2010 che abilitavano l'Ente pubblico, una volta corrisposto il 95% dell'importo contrattuale, ad erogare il restante 5% entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della polizza fideiussoria. Pertanto, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata il 19.9.2017 si costituiva in giudizio la società Pt_1 CP_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., la quale assumeva che gli importi già corrisposti dal
[...]
fossero superiori a quelli riportati nel ricorso per ingiunzione e che dopo la Controparte_2 presentazione del ricorso medesimo fosse stata pagata la somma di € 207.722,25 all'intermediario finanziario, Beta Stepstone S.p.a., a cui il credito era stato ceduto, sicché la somma ancora certamente dovuta dal era pari ad € 62.922,16. Aggiungeva la società opposta che, Controparte_2
essendo stata corrisposta in ritardo la somma portata dal certificato di pagamento n.5, fossero dovuti gli interessi da calcolarsi ai sensi del D.Lgs n.231/2002. Pertanto, concludeva affinché fosse pronunciata la condanna del al pagamento della somma residuale come liquidata Controparte_2
in corso di causa, previo accertamento del tardivo pagamento del certificato n.5, oltre interessi come da Circolare Ministeriale prot.n.001293 del 23.1.2013; il tutto con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza dell'8.1.2019 il Tribunale di Lagonegro, in applicazione dell'art. 186 ter c.p.c., ingiungeva al il pagamento immediato, in favore della società Controparte_2 Pt_1 [...]
, della somma di € 16.598,56, oltre interessi dalla data della domanda, trattandosi di CP_1 importo non contestato dall'Ente pubblico opponente.
Quindi, con sentenza n.206/2020, emessa il 26.5.2020 e depositata in pari data, il Tribunale di
Lagonegro accoglieva l'opposizione ex art.645 c.p.c. e revocava il decreto ingiuntivo n.30/2017 reso dal Tribunale di Lagonegro il 13.1.2017, dichiarandolo nullo e privo di effetti e compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 28.12.2020 la società , in persona Pt_1 Controparte_1
del legale rappresentante p.t., proponeva appello avverso la suindicata sentenza assumendo, quali motivi di impugnazione, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la violazione degli artt.1218 e 2697 c.c. e l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento e di condanna al pagamento degli interessi ai sensi degli artt.143 e 144 del D.P.R. n.207/2010. Su tali basi la società conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza il Pt_1 Controparte_1
in persona del Sindaco p.t., affinché, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse Controparte_2
pag. 2 pronunciata la condanna dell'Ente pubblico appellato al pagamento della residua somma di €
19.783,39, con vittoria di spese processuali riferite al doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 29.3.2021 si costituiva in giudizio il in persona Controparte_2
del Sindaco p.t., il quale, disconosciuto il carattere colposo della propria condotta in relazione al tardivo pagamento delle somme dovute alla società appaltatrice e rilevata l'erroneità del calcolo degli interessi di mora come operato nell'atto di impugnazione, assumeva l'infondatezza dei motivi articolati a sostegno del gravame e concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria di spese di giudizio.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 3.6.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 24.6.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le rispettive conclusioni con note scritte depositate il 3.6.2025
e il 23.6.2025, con provvedimento emesso il 24.6.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
L'appello proposto dalla società è infondato e va respinto. Pt_1 Controparte_1
*
Ritiene la Corte di fare applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 111 Cost., interpretate nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio. Come hanno precisato le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, tale principio risponde ad "esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost, e che ha come sfondo una visione dell'attività giurisdizionale intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli"
(cfr. Cass.civ.Sez.Un., 9 ottobre 2008, n.24883; Cass.civ.Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242). In ossequio a detto principio, deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. Cass.civ. Sez.Un., 8 maggio 2014 n.9936).
In tale ottica, è legittimo che questa Corte territoriale, in sede di scrutinio dei motivi di impugnazione, acceda ad un approccio interpretativo che privilegi la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, in modo da sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276
pag. 3 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa possa essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
*
La questione di merito ritenuta dirimente è la titolarità in capo alla società “Cav. CP_1
del diritto di credito azionato con il ricorso per ingiunzione e fatto valere ancora nel
[...]
successivo giudizio di opposizione ex art.645 c.p.c. sia pure limitatamente alla pretesa degli interessi moratori, questione che di fatto ha sollevato il nella comparsa di Controparte_2
costituzione depositata il 29.3.2021.
In tale comparsa, ribadita la circostanza pacificamente acquisita (riconosciuta dalla stessa società
“Cav. in primo grado nella comparsa di costituzione depositata il 19.9.2017, Controparte_1 alla pag.3) che il credito vantato dalla società “Cav. è stato da quest'ultima Controparte_1 ceduto alla Beta Stepstone s.p.a., è stata precisata la data (8.6.2016) dell'atto pubblico di cessione del credito stipulato tra la società e la Beta Stepstone s.p.a. ed è stato Pt_1 Controparte_1 riportato, alla pagina 14, uno stralcio del testo della clausola contemplata all'art.10 del menzionato contratto, stralcio da cui si evince che la cessione ha avuto ad oggetto il credito “con tutti gli eventuali privilegi, garanzie personali e reali e con gli altri accessori, ivi compresi i frutti anche scaduti, maturati e maturandi, unitamente alle altre ragioni di credito a qualsivoglia titolo dipendenti e/o connesse ai suddetti crediti, ed ad ogni altra ragione o pretesa (anche a titolo di risarcimento danni e/o rimborso spese anche legali) azioni ed eccezioni sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai suddetti crediti ed al loro esercizio”.
Nelle difese articolate dalla società appellante successivamente alla costituzione in giudizio del non sono state mai specificamente contestate né la circostanza che l'atto pubblico Controparte_2 di cessione del credito sia stato stipulato l'8.6.2016 tra la società e la Pt_1 Controparte_1
Beta Stepstone s.p.a., né la circostanza che nel medesimo atto pubblico di cessione le parti contraenti avessero realmente pattuito all'art.10 quanto riprodotto alla pagina 14 della comparsa di costituzione del depositata il 29.3.2021. Neppure la società Controparte_2 Pt_1 CP_1
ha soltanto disconosciuto che lo stralcio della clausola contemplata all'art.10 dell'atto
[...]
pubblico di cessione del credito riproducesse fedelmente il contenuto della specifica pattuizione e, quindi, che nell'oggetto della cessione fossero compresi pure “i frutti anche scaduti, maturati e maturandi, unitamente alle altre ragioni di credito a qualsivoglia titolo dipendenti e/o connesse” al credito, tali dovendosi intendere gli interessi moratori.
Orbene, è noto che, per quanto riguarda le modalità della contestazione, la giurisprudenza sia concorde nell'esigere non solo che la contestazione sia puntuale e dettagliata (da ultimo, cfr. Cass.
pag. 4 n.21227/2019), ma che il grado di specificità concretamente esigibile sia correlato al tasso di specificità della corrispondente allegazione (Cass. n. 21075/2016). Non può revocarsi in dubbio che nella specie il abbia ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere Controparte_2
una puntuale allegazione dei menzionati fatti, in merito ai quali la società appellante era tenuta a prendere posizione chiara ed inequivoca.
Ne consegue che la Corte debba considerare acquisite ed effettivamente sussistenti le anzidette circostanze.
Tanto vale a significare che alla data dell'8.6.2016 la società “Cav. non fosse Controparte_1
più titolare del credito relativo al pagamento delle rate di acconto e/o della rata di saldo riferite ai lavori realizzati in esecuzione del contratto di appalto avente ad oggetto l'intervento di “Recupero del Cine Teatro Ferrari” e stipulato il 20.1.2010 tra il Comune di e la società CP_2 [...]
e, quindi, che alla data (19.10.2016) del ricorso per ingiunzione e, a maggior Parte_2
ragione, a quella (13.1.2017) del deposito del decreto ingiuntivo n.30/2017 fatto oggetto di opposizione ex art.645 c.p.c. la società “Cav. non avesse titolo a far valere la Controparte_1 pretesa creditoria nei confronti dell'Ente pubblico appaltante.
Orbene, la titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa, cioè con una presa di posizione negativa, che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 co. 2 c.p.c.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.2951 del 16 febbraio 2016, ha sostenuto che la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare, precisando che la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre che l'attore non è titolare del diritto azionato è una mera difesa e può essere proposta in ogni fase del giudizio, sempre che sulla questione non si sia formato il giudicato. A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.
Nel caso di specie, il nella comparsa di costituzione depositata il 29.3.2021, alla Controparte_2 pagina 15, ha espressamente eccepito che, in forza della pattuizione contenuta nell'art.10 dell'atto pubblico di cessione del credito stipulato l'8.6.2016 tra la società e la Pt_1 Controparte_1
Beta Stepstone s.p.a., la società appellante non avesse titolo a pretendere la corresponsione degli interessi moratori: “I predetti interessi, se dovuti, infatti, andavano richiesti e liquidati alla società cessionaria Beta Stepstone s.p.a. e non certo alla società cedente Cav. . Controparte_1
Né sulla questione della titolarità del diritto di credito può dirsi formato il giudicato.
Ed invero, il giudicato non si forma, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non pag. 5 hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice, cioè di un accertamento effettivo, specifico e concreto (cfr. Cass.Sez. 3, Ordinanza n.32650 del 09/11/2021;
Cass., ord., 25/01/2018, n.1828; Cass. 17/03/2015, n. 5264; Cass. 10/10/2007, n. 21266). Senza dire dell'orientamento (v. Cass.civ. 25 gennaio 1978 n.339; Cass.civ.sez.II, 9 febbraio 1995 n.1460) secondo cui il giudicato implicito sulle questioni rilevabili d'ufficio (quale è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio) non può considerarsi formato quando la sentenza, che ha provveduto nel merito, sia stata impugnata, come nella specie, per ragioni di merito, giacché con l'impugnazione viene impedita la formazione del giudicato esplicito che costituisce presupposto indefettibile del giudicato implicito e rimane così intatto il potere del giudice d'appello di rilevare d'ufficio la ridetta questione della sussistenza della titolarità, in capo all'appellante, della posizione soggettiva fatta valere in giudizio.
Da quanto argomentato discende che sin dalla proposizione del ricorso per ingiunzione la società
non avesse titolo a pretendere dal il pagamento delle Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
rate di acconto e/o della rata di saldo riferite ai lavori realizzati in esecuzione del contratto di appalto avente ad oggetto l'intervento di “Recupero del Cine Teatro Ferrari” e, a maggior ragione, non ha titolo nel presente giudizio di impugnazione per dolersi della pronuncia del Tribunale di
Lagonegro e per insistere ai fini della condanna dell'Ente pubblico appaltante al pagamento della somma pretesa come residuo degli interessi moratori maturati e non corrisposti.
Restano all'evidenza assorbiti i motivi di impugnazione articolati dalla società “Cav. CP_1
a fondamento dell'appello.
[...]
*
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali riferite al presente grado di giudizio, atteso l'integrale dell'appello, va pronunciata la condanna della società “Cav. , in Controparte_1
quanto parte soccombente, al pagamento, in favore del delle spese processuali Controparte_2
nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto 13.8.2022 n.147 in riferimento al valore della causa (valore: € 19.783,39; scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), applicando i compensi nei valori medi tariffari.
Quanto alle tariffe applicabili, ritiene la Corte che operino le ultimissime tariffe di cui al D.M.
n.147/2022, giacché l'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 (pubblicato su G.U. n.236 dell'8.10.2022) prevede espressamente che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", entrata in vigore che
è fissata nel 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire in data
23.10.2022. La presente causa è stata trattenuta in decisione il 24.6.2025 ed i difensori hanno depositato in data successiva le comparse conclusionali.
pag. 6 La norma di cui all'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 va interpretata alla luce del consolidato principio, stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, a tenore del quale i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto ministeriale e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Nel caso di specie, il presente giudizio di appello è stato iscritto a ruolo il giorno 5.1.2021 e
Part l'appello proposto dalla società è risultato infondato ed è stato respinto Controparte_1
integralmente.
Pertanto, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del
D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012
n.228.
Ne consegue che la società , in persona del legale rappresentante p.t., sia Pt_1 Controparte_1
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.206/2020 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il pag. 7 26.5.2020 e pubblicata in pari data, proposto dalla società , in persona Pt_1 Controparte_1
del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data 28.12.2020 nei confronti del in persona del Sindaco p.t., ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione Controparte_2
respinta, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto dalla società “Cav. , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data 28.12.2020 e, per l'effetto, conferma la sentenza n.206/2020 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il 26.5.2020 e pubblicata in pari data;
- Condanna la società “Cav. , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore del in persona del Sindaco p.t., delle spese Controparte_2
processuali relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 5.809,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché l'appellante società
, in persona del legale rappresentante p.t., sia tenuta a versare un Pt_1 Controparte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 9.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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