Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/06/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2159/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 25/04/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
E
) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. MIGLIORANZO YLENIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) L'immobile inizialmente adibito a residenza coniugale, sito in Roverbella (MN) Via Luigi Benati, 120/2, di proprietà della madre della Sig.ra rimarrà assegnato alla Sig.ra la quale vi vivrà Parte_1 Parte_1 unitamente alla figlia. Il Sig. in accordo con la Parte_2 moglie, ha già lasciato l'abitazione coniugale asportando i suoi effetti personali nei primi giorni del mese di febbraio 2025, consegnando le chiavi dell'immobile alla Sig.ra La figlia minore sarà affidata in Parte_1 Persona_1 via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e mantenimento della residenza anagrafica presso la residenza materna. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative
2) Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé e la modalità di permanenza della figlia presso il padre prevede i Persona_1 seguenti tempi di visita: • Ogni lunedì: il padre condurrà la figlia a scuola e la vedrà dall'uscita da scuola fino alle 19:30 • Ogni mercoledì: dalle 16:30 alle 19:30. • Domeniche alterne: dalle 16:30 alle 19:30 Questa programmazione stabilisce momenti regolari di permanenza della figlia con il padre nei giorni infrasettimanali ed a settimane alterne durante la domenica, per il momento senza pernottamenti. I genitori avranno cura di concordare, in considerazione delle esigenze di stabilità della minore e nell'ottica della gradualità, eventuali pernottamenti della minore presso il padre, che dovranno essere gestiti previo accordo tra i genitori. In caso di disaccordo si seguirà il sopra indicato calendario. Il Sig. , previo accordo con la moglie, mediante CP_1 messaggistica o mail, potrà accompagnare o prelevare da scuola, Persona_1 anche in giorni aggiuntivi rispetto a quanto sopra previsto. Durante le festività
Natalizie i genitori si accorderanno sui periodi di permanenza entro il 30 novembre di ogni anno: la bimba resterà con il padre sempre con permanenza pomeridiana senza pernottamenti salvo diverso accordo. La madre trascorrerà con la figlia 4 settimane anche continuative durante le vacanze estive, avendo cura di comunicare al padre il periodo di villeggiatura entro il 31 maggio di ogni anno.
Il padre trascorrerà con la figlia due settimane nel periodo delle vacanze estive, sempre con permanenza giornaliera e pomeridiana e con esclusione, salvo diversi accordi, dei pernottamenti.
- 3) Il si obbliga a versare entro il giorno 20 di ogni mese, Parte_2 alla Sig.ra un assegno mensile di euro 500,00 (Cinquecento euro/ Parte_1
00) a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova di seguito riportato: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: • tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); • quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
• quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: • tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo
2 la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); • acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
• corredo scolastico di inizio anno;
• spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
• spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
• spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.) • spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); • spese per babysitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); o spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la babysitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. I coniugi prestano sin da ora al loro assenso alla frequenza da parte di della scuola nuoto presso “Aquamore” di Persona_1
FR (VR) e provvederanno a suddividere al 50% i relativi costi.
- 4) L'assegno unico universale verrà fruito al 100% da parte della Sig.ra Pt_1
Il marito si obbliga a presentare e sottoscrivere la documentazione necessaria ai fini della fruizione dell'assegno unico da parte della Sig.ra Parte_1
- 5) I coniugi hanno già provveduto a dividere i beni comuni, hanno tacitato ogni reciproca debenza e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di null'altro avere a pretendere a titolo di assegno di mantenimento né a qualunque
3 altro titolo l'uno dall'altro.
- 6) I genitori di comune accordo dichiarano che i provvedimenti inerenti all'affidamento e al diritto di visita della figlia minore, sono rispondenti al suo interesse.
- 7) Le Spese Legali del procedimento sono interamente compensate tra le parti con rinuncia al vincolo di solidarietà del Legali. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Las Vegas, Nevada (USA) in data 02/07/2011 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di ROVERBELLA (MN) al n. 11, Parte II, Serie C,
Anno 2011) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROVERBELLA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 05/06/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
4