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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 7545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7545 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 8835/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA TO spirati i termini assegnati – fino al 25.6.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma in Viale Giulio Parte_1
Cesare, 95, presso e nello studio legale dell'avvocato Sergio Massimo
Mancusi che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via CP_1
Giulio Romano 46 presso la sede Roma Flaminio, rappresentato e CP_1
difeso dal funzionario Daniela Di Giorgio
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei indennità accompagno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio l' per vederlo condannare al pagamento dei ratei CP_1
dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. 118/71 dovutigli in forza di decreto di omologa della CTU espletata nel corso del procedimento di a.t.p. iscritto al n. R.G. 3031/2024 e definito, all'esito di CTU, con decreto di omologazione depositato in data 23.10.2024, notificato all'Istituto, unitamente alla documentazione necessaria alla liquidazione, senza ottenere alcun riscontro, con vittoria di spese da distrarsi.
L' costituendosi in giudizio, ha resistito al ricorso. CP_1
All'esito dello spirare dei termini assegnati – fino al 25.6.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Risulta, infatti, in atti che con decreto di omologa del 23.10.2024
l'intestato Tribunale ha riconosciuto la sussistenza, in capo al ricorrente, del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. 118/71 a decorrere dal 22.6.2023 e che il ha Pt_1
trasmesso all'Istituto tutta la documentazione necessaria per procedere all'erogazione della provvidenza (cfr. doc.ne allegata al ricorso).
Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento dal 22.6.2023 così come riconosciuto nel decreto di omologa, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei CP_2
arretrati, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a
2 quello di riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
1. - dichiara che ha diritto all'assegno mensile di Parte_2
assistenza (art. 13 l. 118/71) a decorrere dal 22.6.2023;
2. - condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, dei relativi CP_1
ratei arretrati dal tempo del riconoscimento del diritto, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3. - condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in CP_1
complessivi € 2.150,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – in favore del ricorrente e da distrarsi.
Roma, 26.6.2025 il Giudice
IA TO
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA TO spirati i termini assegnati – fino al 25.6.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma in Viale Giulio Parte_1
Cesare, 95, presso e nello studio legale dell'avvocato Sergio Massimo
Mancusi che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via CP_1
Giulio Romano 46 presso la sede Roma Flaminio, rappresentato e CP_1
difeso dal funzionario Daniela Di Giorgio
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei indennità accompagno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio l' per vederlo condannare al pagamento dei ratei CP_1
dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. 118/71 dovutigli in forza di decreto di omologa della CTU espletata nel corso del procedimento di a.t.p. iscritto al n. R.G. 3031/2024 e definito, all'esito di CTU, con decreto di omologazione depositato in data 23.10.2024, notificato all'Istituto, unitamente alla documentazione necessaria alla liquidazione, senza ottenere alcun riscontro, con vittoria di spese da distrarsi.
L' costituendosi in giudizio, ha resistito al ricorso. CP_1
All'esito dello spirare dei termini assegnati – fino al 25.6.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Risulta, infatti, in atti che con decreto di omologa del 23.10.2024
l'intestato Tribunale ha riconosciuto la sussistenza, in capo al ricorrente, del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. 118/71 a decorrere dal 22.6.2023 e che il ha Pt_1
trasmesso all'Istituto tutta la documentazione necessaria per procedere all'erogazione della provvidenza (cfr. doc.ne allegata al ricorso).
Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento dal 22.6.2023 così come riconosciuto nel decreto di omologa, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei CP_2
arretrati, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a
2 quello di riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
1. - dichiara che ha diritto all'assegno mensile di Parte_2
assistenza (art. 13 l. 118/71) a decorrere dal 22.6.2023;
2. - condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, dei relativi CP_1
ratei arretrati dal tempo del riconoscimento del diritto, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3. - condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in CP_1
complessivi € 2.150,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – in favore del ricorrente e da distrarsi.
Roma, 26.6.2025 il Giudice
IA TO
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