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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/04/2024, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 04/04/2024, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3089 /2021 R.G., promossa da:
, nato a [...] il Parte_1
20/02/1993 cf: , rappresentato e difeso dall'avv. FAVAZZO KETTY , giusta C.F._1
procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. BELLI FRANCESCA ROMANA , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/09/2021 , adiva Parte_1
codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa,
” di per l'anno 2019 dal 20/06/2019 al 31/12/2019 per un totale di Org_1 Persona_1
64 giornate lavorative.
Lamentava che l' , aveva immotivatamente disconosciuto tali giornate e che la stessa ne era CP_1
venuta a conoscenza dal provvedimento notificato in data 22 febbraio 2021. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverlo presso gli elenchi anagrafici per l'anno CP_1
e le giornate cancellati, come sopra indicati, oltre risarcimento dei danni, anche morali subiti a causa della ingiusta cancellazione, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio eccependo la decadenza del ricorrente dal poter agire in giudizio e CP_1
contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente e mediante prova per testi veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività del ricorso.
chiede accertarsi il proprio diritto ad essere Parte_1
iscritto/a presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità dedotte, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per le suindicate giornate alle dipendenze della ditta ” di . Org_1 Persona_1
Parte ricorrente ha, sostanzialmente, proposto un'azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri delle subordinazione con conseguente condanna dell' previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per 64 CP_1
giornate nel 2019.
Sul punto, va rilevato che l' , ha prodotto un verbale di accertamento ispettivo del 27.3.2020, CP_1
a firma degli ispettori Napoli e riguardante un accesso presso la ditta ” di Per_2 Org_1 [...]
, in esito al quale sono state riscontrate irregolarità ed incongruenze in odine all'azienda Persona_1
agricola ed ai rapporti di lavoro asseritamente esistenti alle sue dipendenze, oltre che discrepanze in ordine all'estensione dei terreni agricoli, alla tipologia coltivazione, ai volumi di vendita della ditta, tutti indici che hanno condotto l' a ricalcolare un fabbisogno di manodopera molto inferiore a quello CP_1
denunziato ed a ritenere il carattere fittizio dei rapporti di lavoro dichiarati, che pertanto sono stati disconosciuti nell'esercizio di un potere pubblicistico attribuito dalla legge all'Ente previdenziale.
Sulla base delle risultanze dei suddetti verbali l' , nel legittimo esercizio dei suoi poteri CP_1
autoritativi, ha disposto la cancellazione delle giornate lavorative a carico della ricorrente.
Ciò posto, il ricorrente aveva l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta ” di . Org_1 Persona_1
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n.
14642/2012).
La prova offerta dal ricorrente al momento del deposito del ricorso, rappresentata dai modelli
DMAG e dalle buste paga, costituisce documentazione insufficiente ai fini della prova della sussistenza di un effettivo rapporto lavorativo di natura dipendente in agricoltura, in quanto documentazione di formazione unilaterale.
Su sua richiesta istruttoria, inoltre, sono stati sentiti nel corso di causa due testimoni le cui deposizioni, pur confermando in linea teorica gli assunti di parte attrice (esistenza di una prestazione lavorativa, mansioni svolte, orario di lavoro, retribuzione), vanno necessariamente vagliate sotto il profilo dell'attendibilità dei testi (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di Messina, Sez. Lavoro, sent. n.
176/2017). Sotto questo profilo, nonostante i testi abbiano confermato tutte le circostanze capitolate dal ricorrente, riferendo come realmente esistente il suo rapporto lavorativo alle dipendenze della ditta Org_1
” di , i testi risultano scarsamente attendibili avendo entrambi riferito di
[...] Persona_1 avere in corso contenzioso contro l' per questione analoga a quella oggetto del giudizio, ed uno dei CP_1
due (v. teste ) abbia addirittura citato quale teste a proprio favore l'odierno ricorrente, Tes_1
rafforzando in tal caso i già presenti dubbi sulla sua attendibilità (si richiama, sul punto, l'orientamento della Corte d'Appello di Messina, sent. 463/2017).
Va, sul punto, osservato che, come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n. 21239/2019).
Alle superiori considerazioni si aggiunge quella per cui l' , chiamando a testimoniare CP_1
l'ispettore Napoli, ha ulteriormente corroborato le argomentazioni a sostegno della propria tesi, avendo il teste integralmente confermato quanto già compendiato nel verbale ispettivo in atti ed avendo soggiunto di non aver mai trovato nessuno a lavorare sui terreni ispezionati, per due volte.
Ciò posto, in un'ottica di complessiva valutazione del compendio istruttorio, pare a questo decidente di dover propendere per la ricostruzione offerta dall' resistente, tanto con le allegazioni CP_1
quanto con le prove documentali (e orali) offerte in giudizio.
In conseguenza di ciò la domanda va rigettata.
Occorre, a questo punto, occuparsi delle spese processuali.
Come di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 4/8/2020 n. 16676, con principio di diritto fatto proprio dalla Corte d'Appello in sede, con la sentenza n. 199/2021 “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento”. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli).
Nella specie pertanto non vi sono i presupposti per l'esonero della parte ricorrente dal pagamento delle spese ex art 152 disp att c.p.c.
Ciò nondimeno, questo Tribunale è conscio del proprio precedente orientamento secondo cui la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. veniva ritenuta valida e produttiva dell'effetto di esonerare la parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite indipendentemente dall'oggetto della controversia di natura previdenziale o assistenziale.
Al riguardo si rileva in via generale che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la tutela accordata in casi di c.d. prospective overruling, istituto finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli, così consentendosi all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento giurisprudenziale successivamente sconfessato, ma dominante al momento del compimento dell'atto, di produrre ugualmente i suoi effetti, presuppone la configurabilità di un affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali e come tale meritevole di tutela, che è ravvisabile <solo in presenza di stabili approdi interpretativi della S.C., eventualmente a Sezioni Unite, i quali soltanto assumono il valore di 'communis opinio' tra gli operatori del diritto, se connotati dai caratteri di costanza e ripetizione, mentre la giurisprudenza di merito non può valere a giustificare il detto affidamento qualificato, atteso che alcune pronunce adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un 'diritto vivente'>> (Cass. s.u. 12 febbraio 2019, n. 4135 che si colloca nel solco segnato da plurime precedenti pronunzie uniformi).
Ebbene, nel dare atto dell'adeguamento dell'Ufficio all'orientamento delle superiori Corti in materia di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese devono seguire le normali regole sulla soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso Parte_1 CP_1
depositato il 04/09/2021 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese del giudizio che liquida in CP_1
euro 1.800,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 04/04/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena