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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/10/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 422/2024
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Prencipe Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
previo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 422/2024 R.G.A.C.C., promossa da
, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa “ope legis” dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bari
- Appellante -
nei confronti di rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Angela Lobianco Controparte_1
- Appellato -
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc. Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc in prossimità dell'udienza del 7.10.2025, all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – Nel 2015 ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 617 co. 1 cpc Controparte_1
avverso la cartella di pagamento n. 30020150000007458/000 – ruolo n. 2015/000002, notificatagli da il 7.4.2015 ed emessa da per l'importo di € 307.308,78, a titolo di Controparte_2 CP_3
prelievo supplementare quote latte.
1.1. – L'attore ha denunziato due vizi: la nullità ed inefficacia della cartella di pagamento poiché non preceduta dalla notifica del titolo esecutivo;
l'inesistenza della notifica della stessa cartella per omessa compilazione della relata e per mancata indicazione ed incapacità del soggetto che ha materialmente provveduto alla sua spedizione. Pertanto, ha concluso per la declaratoria d'inesistenza della cartella di pagamento.
2. – si è costituita in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, di cui CP_3
ha, comunque, dedotto l'infondatezza nel merito.
3. – Il processo è stato istruito con le sole produzioni documentali delle parti.
4. – Con sentenza n. 986/2024, pubblicata il 28.2.2024, il giudice del Tribunale di Bari ha accolto il primo motivo di opposizione con il quale l'attore ha lamentato la nullità/inefficacia della cartella impugnata in quanto non preceduta dalla notifica del titolo esecutivo, “…motivo,
correttamente qualificato dall'opponente ai sensi dell'art. 617 c.p.c…”. Pertanto, il giudicante ha annullato la cartella di pagamento e condannato l' alla refusione delle spese processuali in CP_3
favore di . Controparte_1
5. – Avverso la sentenza ha proposto appello sulla scorta di tre motivi, chiedendone, CP_3
in via pregiudiziale di rito, la riforma, con declaratoria del difetto di giurisdizione del GO in favore del giudice amministrativo;
in subordine, la riforma con il rigetto dell'originaria opposizione;
con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
2 6. – ha contrastato l'appello, concludendo per la dichiarazione di Controparte_1
inammissibilità dello stesso o, in subordine, per la sua reiezione nel merito. Inoltre, ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc.
7. – In assenza di attività istruttoria e concesso il termine per il deposito memorie conclusive,
all'udienza del 7.10.2025 il Collegio ha riservato la causa per la decisione.
8. – L'appello è inammissibile in quanto è indubitabile che sia le parti (cfr. pag. 1 dell'atto introduttivo del giudizio e pag. 1 dell'atto d'impugnazione) che – per quanto maggiormente rileva
– il giudice che ha pronunziato la sentenza impugnata abbiano espressamente e consapevolmente qualificato il rimedio esperito da come opposizione agli atti esecutivi ex art. Controparte_1
617 cpc. Infatti, in base ad un consolidato principio giurisprudenziale, il regime impugnatorio della sentenza emessa in materia di opposizioni esecutive dipende da come il giudice abbia qualificato la domanda nel deciderla, a prescindere dall'esattezza o meno di detta qualificazione. In particolare,
“Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione di un provvedimento, deve contemperarsi il
principio secondo il quale il giudice non ha il potere di sottrarlo al gravame rivestendolo di una
forma diversa da quella prevista dalla legge con quello che impone di non consentire alla parte di
esperire un mezzo vietato, sicché il principio dell'apparenza deve prevalere sul contrario principio
cd. "sostanzialistico" nelle ipotesi in cui la forma e la qualificazione del provvedimento, sebbene
non corrette, risultino determinate da consapevole scelta del giudice, ancorché non esplicitata con
motivazione espressa, così ingenerando un affidamento incolpevole della parte in ordine al regime
di impugnazione” (così, testualmente, Cass.
6.12.2021 n. 38587).
9. – Per effetto dell'espressa previsione dell'art. 618 cpc, le sentenze che definiscono le opposizioni agli atti esecutivi sono unicamente soggette al ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 111 co. 7 Cost. nonché al regolamento di competenza ex artt. 42 segg. cpc come disposto dall'art. 187 disp. att. cpc.
10. – La domanda dell'appellato di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc non può essere accolta per carenza probatoria circa la coscienza dell'infondatezza
3 dell'appello da parte di , che ha prospettato motivi di impugnazione sul cui fondamento non CP_3
è stato svolto alcuno scrutinio ad opera del giudice del grado superiore.
11. – L'avvenuta definizione della causa sulla scorta di una questione in rito rimasta estranea all'impianto contestativo dell'appellato, nonché il rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96
proposta da quest'ultimo, rendono legittima la statuizione d'integrale compensazione fra le parti delle spese del grado di appello.
12. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Bari n.
[...] Controparte_1
986/2024, pubblicata il 28.2.2024, con atto di citazione notificato il 29.3.2024, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) rigetta la domanda ex art. 96 cpc proposta dall'appellato;
3) compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Michele Prencipe
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
4
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Prencipe Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
previo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 422/2024 R.G.A.C.C., promossa da
, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa “ope legis” dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bari
- Appellante -
nei confronti di rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Angela Lobianco Controparte_1
- Appellato -
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc. Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc in prossimità dell'udienza del 7.10.2025, all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – Nel 2015 ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 617 co. 1 cpc Controparte_1
avverso la cartella di pagamento n. 30020150000007458/000 – ruolo n. 2015/000002, notificatagli da il 7.4.2015 ed emessa da per l'importo di € 307.308,78, a titolo di Controparte_2 CP_3
prelievo supplementare quote latte.
1.1. – L'attore ha denunziato due vizi: la nullità ed inefficacia della cartella di pagamento poiché non preceduta dalla notifica del titolo esecutivo;
l'inesistenza della notifica della stessa cartella per omessa compilazione della relata e per mancata indicazione ed incapacità del soggetto che ha materialmente provveduto alla sua spedizione. Pertanto, ha concluso per la declaratoria d'inesistenza della cartella di pagamento.
2. – si è costituita in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, di cui CP_3
ha, comunque, dedotto l'infondatezza nel merito.
3. – Il processo è stato istruito con le sole produzioni documentali delle parti.
4. – Con sentenza n. 986/2024, pubblicata il 28.2.2024, il giudice del Tribunale di Bari ha accolto il primo motivo di opposizione con il quale l'attore ha lamentato la nullità/inefficacia della cartella impugnata in quanto non preceduta dalla notifica del titolo esecutivo, “…motivo,
correttamente qualificato dall'opponente ai sensi dell'art. 617 c.p.c…”. Pertanto, il giudicante ha annullato la cartella di pagamento e condannato l' alla refusione delle spese processuali in CP_3
favore di . Controparte_1
5. – Avverso la sentenza ha proposto appello sulla scorta di tre motivi, chiedendone, CP_3
in via pregiudiziale di rito, la riforma, con declaratoria del difetto di giurisdizione del GO in favore del giudice amministrativo;
in subordine, la riforma con il rigetto dell'originaria opposizione;
con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
2 6. – ha contrastato l'appello, concludendo per la dichiarazione di Controparte_1
inammissibilità dello stesso o, in subordine, per la sua reiezione nel merito. Inoltre, ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc.
7. – In assenza di attività istruttoria e concesso il termine per il deposito memorie conclusive,
all'udienza del 7.10.2025 il Collegio ha riservato la causa per la decisione.
8. – L'appello è inammissibile in quanto è indubitabile che sia le parti (cfr. pag. 1 dell'atto introduttivo del giudizio e pag. 1 dell'atto d'impugnazione) che – per quanto maggiormente rileva
– il giudice che ha pronunziato la sentenza impugnata abbiano espressamente e consapevolmente qualificato il rimedio esperito da come opposizione agli atti esecutivi ex art. Controparte_1
617 cpc. Infatti, in base ad un consolidato principio giurisprudenziale, il regime impugnatorio della sentenza emessa in materia di opposizioni esecutive dipende da come il giudice abbia qualificato la domanda nel deciderla, a prescindere dall'esattezza o meno di detta qualificazione. In particolare,
“Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione di un provvedimento, deve contemperarsi il
principio secondo il quale il giudice non ha il potere di sottrarlo al gravame rivestendolo di una
forma diversa da quella prevista dalla legge con quello che impone di non consentire alla parte di
esperire un mezzo vietato, sicché il principio dell'apparenza deve prevalere sul contrario principio
cd. "sostanzialistico" nelle ipotesi in cui la forma e la qualificazione del provvedimento, sebbene
non corrette, risultino determinate da consapevole scelta del giudice, ancorché non esplicitata con
motivazione espressa, così ingenerando un affidamento incolpevole della parte in ordine al regime
di impugnazione” (così, testualmente, Cass.
6.12.2021 n. 38587).
9. – Per effetto dell'espressa previsione dell'art. 618 cpc, le sentenze che definiscono le opposizioni agli atti esecutivi sono unicamente soggette al ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 111 co. 7 Cost. nonché al regolamento di competenza ex artt. 42 segg. cpc come disposto dall'art. 187 disp. att. cpc.
10. – La domanda dell'appellato di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc non può essere accolta per carenza probatoria circa la coscienza dell'infondatezza
3 dell'appello da parte di , che ha prospettato motivi di impugnazione sul cui fondamento non CP_3
è stato svolto alcuno scrutinio ad opera del giudice del grado superiore.
11. – L'avvenuta definizione della causa sulla scorta di una questione in rito rimasta estranea all'impianto contestativo dell'appellato, nonché il rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96
proposta da quest'ultimo, rendono legittima la statuizione d'integrale compensazione fra le parti delle spese del grado di appello.
12. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Bari n.
[...] Controparte_1
986/2024, pubblicata il 28.2.2024, con atto di citazione notificato il 29.3.2024, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) rigetta la domanda ex art. 96 cpc proposta dall'appellato;
3) compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Michele Prencipe
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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