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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/04/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del Giudice designato dott. Giuseppe Campagna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4 R.G.A.C. dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 09 luglio 2024, vertente
TRA
(nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Maria Siclari, giusta procura in atti,
[...]
presso il cui studio in via Re Ruggero n.3/A ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Zagarella, giusta procura in atti, presso il cui studio in Villa San Giovanni (RC), alla via Rocco Larussa, traversa privata Zagarella ha eletto domicilio.
-resistente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 09 luglio 2024, svoltasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED DIRITTO
pagina 1 di 7 La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione del 07.12.2022 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per sentirlo condannare inizialmente al pagamento della complessiva somma di
[...]
€ 5.878,84 dovuta quale quota parte pari al 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio (12.08.2003), oggi divenuto maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, nato da una relazione sentimentale intrattenuta tra le odierne parti, e ciò in forza del provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale del 06.03.2007 che aveva statuito l'obbligo del padre di corrispondere alla madre l'importo mensile di €
400,00 a titolo di contributo per il mantenimento del predetto figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie indispensabili e comunque concordate e documentate.
Si costituiva il quale eccepiva in via preliminare l'incompetenza Controparte_1
territoriale del giudice adìto in favore dell'autorità giudiziaria spagnola di Madrid, ove egli era residente;
nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda, atteso che aveva sempre corrisposto l'assegno di mantenimento per il figlio nella misura stabilita dal
Tribunale e di avere sempre contribuito ai suoi bisogni, nonostante la madre non avesse mai ritenuto di concordare e documentare le spese che affrontava per il ragazzo.
Rigettate le richieste istruttorie formulate dal resistente, all'udienza del 09.07.2024, svoltasi in modalità cartolare, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c.
Deve essere innanzitutto disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adìto sollevata dal resistente, per l'assorbente ragione che la domanda di accertamento dell'obbligo e di conseguenziale condanna al rimborso pro quota delle somme anticipate da un genitore deve ritenersi correlata al diritto di regresso del genitore che ha provveduto al mantenimento nei confronti dell'altro, debitore solidale ex art. 148 c.c.; tale prestazione di rimborso, in ragione della stretta connessione con quella di pagina 2 di 7 mantenimento dalla quale mutua la sua natura, sia da adempiere presso il domicilio del creditore, con conseguente competenza del Tribunale adito ex art.20 c.p.c.
D'altra parte, anche opinando diversamente in punto di natura della prestazione di regresso, la competenza per tale domanda sussiste, comunque, alla stregua del forum contractus, essendo detto diritto e il correlativo obbligo di rimborso sorti nel luogo in cui l'attrice ha provveduto al mantenimento del figlio, anche in luogo dell'asserito genitore inadempiente.
D'altro canto, non va trascurato che la formulazione dell'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta, con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori generali, stabiliti nell'art.18 c.p.c. anche a quelli speciali ai sensi dell'art.20 c.p.c.
Acclarata dunque la competenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria a statuire sull'azione promossa dalla , va detto che la domanda è fondata e merita Pt_1
accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate.
Va subito chiarito, in linea con quanto affermato in più occasioni dai giudici di legittimità (da ultimo, Cass. n.7169/2024) che in materia di spese straordinarie, “occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, anche se sono incerti nel loro ammontare, sortiscono
l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità nei giudizi separativi previsti dall'art.337-bis c.c., previa un'allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità, l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento, in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal pagina 3 di 7 giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale nei procedimenti sopra menzionati (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.379 del 13/01/2021).
In tale ottica, Questa Corte ha ritenuto che le spese scolastiche e mediche straordinarie, che in sede giudiziale siano state poste pro quota a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato, senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n.3835 del
15/02/2021).
Secondo la Corte, in particolare, le spese mediche e scolastiche, da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie, sono quegli esborsi (per l'acquisto di occhiali, per visite specialistiche di controllo, per pagamento di tasse scolastiche, ecc...) che, pur non ricompresi nell'assegno fisso periodico di mantenimento -ove il titolo preveda espressamente, in aggiunta ad esso, il pagamento del 50% delle spese mediche straordinarie e delle spese scolastiche- tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all'an (v. ancora Cass., Sez. 1, Ordinanza n.3835 del 15/02/2021). Siffatte spese, che nella sostanza finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento, possono essere richieste, tuttavia, quale parte "non fissa" del primo di cui condividono la natura, in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che,
pagina 4 di 7 per ciò, insorga la necessità di fare accertare, nuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione.
Nella stessa ottica, la S.C. ha ritenuto che la spesa per la frequentazione degli studi universitari lontano dal luogo di residenza, nella parte riferibile all'alloggio, rientra nelle vere e proprie spese straordinarie, in ragione, quanto meno, della sua usuale rilevanza, oltre che, normalmente, dell'imprevedibilità della sede presso cui lo studente deciderà di svolgere i propri studi (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.19532 del 10/07/2023).
Le vere spese straordinarie, infatti, non sono prevedibili e per la loro rilevanza e imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, con la conseguenza che la loro sussistenza giustifica un accertamento giudiziale specifico a seguito dell'esercizio di apposita azione.
La ratio che sostiene la non ricomprensione di dette spese nell'ammontare dell'assegno in via forfettaria posto a carico di uno dei genitori è il contrasto che altrimenti si realizzerebbe con il principio di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento sancito dall'art.337-ter, comma 4, c.c. e il rischio di un grave nocumento per il figlio che potrebbe essere privato di cure necessarie o di altri indispensabili apporti, ove non sia consentito dalle possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno”.
Ciò posto, va osservato, sotto diverso profilo, sempre in materia di spese straordinarie, che “il preventivo accordo è necessario e richiesto soltanto per quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario tenore di vita. Anche per le spese eccedenti l'ordinario tenore di vita, la mancanza del preventivo accordo non determina automaticamente il venir meno del diritto al genitore che le ha sostenute al rimborso della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del figlio e al tenore di vita familiare” (Cass. n.33939/2023).
Deve tuttavia evidenziarsi che la Suprema Corte ha anche di recente ribadito il principio secondo cui sono irripetibili le spese straordinarie anticipate da uno dei genitori senza la pagina 5 di 7 previa concertazione con l'altro, richiesta normalmente dal titolo giudiziale vincolante tra le parti (da ultimo, Cass. n.793/2023).
Ed invero, nella vicenda qui scrutinata il titolo giudiziale rappresentato dal provvedimento presidenziale del 06.03.2007 dal quale trae origine il diritto al rimborso azionato, non impugnato e pacificamente vincolante tra le parti, e non essendo stato ancora stipulato all'epoca il protocollo ad oggi vigente in materia di spese straordinarie, ha fissato dei criteri ben precisi, subordinando la partecipazione alla spesa del genitore nella misura stabilita al ricorrere del requisito della indispensabilità della stessa e fatta sempre comunque salva la previa concertazione tra le parti e la documentazione da fornire a supporto dei relativi esborsi.
Ne discende che nella specie non possono certamente essere oggetto di rimborso le spese sostenute per i vari viaggi del ragazzo, poiché non solo non costituiscono spese straordinarie nei termini chiariti dalla Suprema Corte, ma vieppiù non è stata fornita la prova della previa concertazione tra i genitori, anche per ciò che concerne il mezzo di trasporto da utilizzare;
così come non vi è prova che siano state preventivamente concordate, nell'an e soprattutto nel quantum, le spese per l'acquisto di stampante e cellulari nonché per il pianoforte (conservatorio).
Ebbene, dall'importo complessivamente richiesto (€ 6.985,52 per le spese straordinarie maturate sino a tutto l'anno 2023) vanno decurtati, altresì, le somme di € 330,00, di €
270,00 e di € 200,00, per un totale di € 800,00 relative all'anno 2018, regolarmente corrisposte dal resistente, per come peraltro riconosciuto anche dall'attrice, sicchè il credito che può essere legittimamente vantato dalla ammonta ad € 2.107,65, che Pt_1
va maggiorato degli interessi nella misura legale dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Le spese del giudizio, avuto riguardo all'accoglimento soltanto parziale della domanda, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.
Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con atto di Parte_1 Controparte_1
citazione del 07.12.2022, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-accoglie la domanda nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva, e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di € 2.107,65, maggiorata degli interessi nella misura legale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 25.04.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del Giudice designato dott. Giuseppe Campagna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4 R.G.A.C. dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 09 luglio 2024, vertente
TRA
(nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Maria Siclari, giusta procura in atti,
[...]
presso il cui studio in via Re Ruggero n.3/A ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Zagarella, giusta procura in atti, presso il cui studio in Villa San Giovanni (RC), alla via Rocco Larussa, traversa privata Zagarella ha eletto domicilio.
-resistente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 09 luglio 2024, svoltasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED DIRITTO
pagina 1 di 7 La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione del 07.12.2022 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per sentirlo condannare inizialmente al pagamento della complessiva somma di
[...]
€ 5.878,84 dovuta quale quota parte pari al 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio (12.08.2003), oggi divenuto maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, nato da una relazione sentimentale intrattenuta tra le odierne parti, e ciò in forza del provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale del 06.03.2007 che aveva statuito l'obbligo del padre di corrispondere alla madre l'importo mensile di €
400,00 a titolo di contributo per il mantenimento del predetto figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie indispensabili e comunque concordate e documentate.
Si costituiva il quale eccepiva in via preliminare l'incompetenza Controparte_1
territoriale del giudice adìto in favore dell'autorità giudiziaria spagnola di Madrid, ove egli era residente;
nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda, atteso che aveva sempre corrisposto l'assegno di mantenimento per il figlio nella misura stabilita dal
Tribunale e di avere sempre contribuito ai suoi bisogni, nonostante la madre non avesse mai ritenuto di concordare e documentare le spese che affrontava per il ragazzo.
Rigettate le richieste istruttorie formulate dal resistente, all'udienza del 09.07.2024, svoltasi in modalità cartolare, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c.
Deve essere innanzitutto disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adìto sollevata dal resistente, per l'assorbente ragione che la domanda di accertamento dell'obbligo e di conseguenziale condanna al rimborso pro quota delle somme anticipate da un genitore deve ritenersi correlata al diritto di regresso del genitore che ha provveduto al mantenimento nei confronti dell'altro, debitore solidale ex art. 148 c.c.; tale prestazione di rimborso, in ragione della stretta connessione con quella di pagina 2 di 7 mantenimento dalla quale mutua la sua natura, sia da adempiere presso il domicilio del creditore, con conseguente competenza del Tribunale adito ex art.20 c.p.c.
D'altra parte, anche opinando diversamente in punto di natura della prestazione di regresso, la competenza per tale domanda sussiste, comunque, alla stregua del forum contractus, essendo detto diritto e il correlativo obbligo di rimborso sorti nel luogo in cui l'attrice ha provveduto al mantenimento del figlio, anche in luogo dell'asserito genitore inadempiente.
D'altro canto, non va trascurato che la formulazione dell'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta, con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori generali, stabiliti nell'art.18 c.p.c. anche a quelli speciali ai sensi dell'art.20 c.p.c.
Acclarata dunque la competenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria a statuire sull'azione promossa dalla , va detto che la domanda è fondata e merita Pt_1
accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate.
Va subito chiarito, in linea con quanto affermato in più occasioni dai giudici di legittimità (da ultimo, Cass. n.7169/2024) che in materia di spese straordinarie, “occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, anche se sono incerti nel loro ammontare, sortiscono
l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità nei giudizi separativi previsti dall'art.337-bis c.c., previa un'allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità, l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento, in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal pagina 3 di 7 giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale nei procedimenti sopra menzionati (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.379 del 13/01/2021).
In tale ottica, Questa Corte ha ritenuto che le spese scolastiche e mediche straordinarie, che in sede giudiziale siano state poste pro quota a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato, senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n.3835 del
15/02/2021).
Secondo la Corte, in particolare, le spese mediche e scolastiche, da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie, sono quegli esborsi (per l'acquisto di occhiali, per visite specialistiche di controllo, per pagamento di tasse scolastiche, ecc...) che, pur non ricompresi nell'assegno fisso periodico di mantenimento -ove il titolo preveda espressamente, in aggiunta ad esso, il pagamento del 50% delle spese mediche straordinarie e delle spese scolastiche- tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all'an (v. ancora Cass., Sez. 1, Ordinanza n.3835 del 15/02/2021). Siffatte spese, che nella sostanza finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento, possono essere richieste, tuttavia, quale parte "non fissa" del primo di cui condividono la natura, in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che,
pagina 4 di 7 per ciò, insorga la necessità di fare accertare, nuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione.
Nella stessa ottica, la S.C. ha ritenuto che la spesa per la frequentazione degli studi universitari lontano dal luogo di residenza, nella parte riferibile all'alloggio, rientra nelle vere e proprie spese straordinarie, in ragione, quanto meno, della sua usuale rilevanza, oltre che, normalmente, dell'imprevedibilità della sede presso cui lo studente deciderà di svolgere i propri studi (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.19532 del 10/07/2023).
Le vere spese straordinarie, infatti, non sono prevedibili e per la loro rilevanza e imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, con la conseguenza che la loro sussistenza giustifica un accertamento giudiziale specifico a seguito dell'esercizio di apposita azione.
La ratio che sostiene la non ricomprensione di dette spese nell'ammontare dell'assegno in via forfettaria posto a carico di uno dei genitori è il contrasto che altrimenti si realizzerebbe con il principio di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento sancito dall'art.337-ter, comma 4, c.c. e il rischio di un grave nocumento per il figlio che potrebbe essere privato di cure necessarie o di altri indispensabili apporti, ove non sia consentito dalle possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno”.
Ciò posto, va osservato, sotto diverso profilo, sempre in materia di spese straordinarie, che “il preventivo accordo è necessario e richiesto soltanto per quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario tenore di vita. Anche per le spese eccedenti l'ordinario tenore di vita, la mancanza del preventivo accordo non determina automaticamente il venir meno del diritto al genitore che le ha sostenute al rimborso della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del figlio e al tenore di vita familiare” (Cass. n.33939/2023).
Deve tuttavia evidenziarsi che la Suprema Corte ha anche di recente ribadito il principio secondo cui sono irripetibili le spese straordinarie anticipate da uno dei genitori senza la pagina 5 di 7 previa concertazione con l'altro, richiesta normalmente dal titolo giudiziale vincolante tra le parti (da ultimo, Cass. n.793/2023).
Ed invero, nella vicenda qui scrutinata il titolo giudiziale rappresentato dal provvedimento presidenziale del 06.03.2007 dal quale trae origine il diritto al rimborso azionato, non impugnato e pacificamente vincolante tra le parti, e non essendo stato ancora stipulato all'epoca il protocollo ad oggi vigente in materia di spese straordinarie, ha fissato dei criteri ben precisi, subordinando la partecipazione alla spesa del genitore nella misura stabilita al ricorrere del requisito della indispensabilità della stessa e fatta sempre comunque salva la previa concertazione tra le parti e la documentazione da fornire a supporto dei relativi esborsi.
Ne discende che nella specie non possono certamente essere oggetto di rimborso le spese sostenute per i vari viaggi del ragazzo, poiché non solo non costituiscono spese straordinarie nei termini chiariti dalla Suprema Corte, ma vieppiù non è stata fornita la prova della previa concertazione tra i genitori, anche per ciò che concerne il mezzo di trasporto da utilizzare;
così come non vi è prova che siano state preventivamente concordate, nell'an e soprattutto nel quantum, le spese per l'acquisto di stampante e cellulari nonché per il pianoforte (conservatorio).
Ebbene, dall'importo complessivamente richiesto (€ 6.985,52 per le spese straordinarie maturate sino a tutto l'anno 2023) vanno decurtati, altresì, le somme di € 330,00, di €
270,00 e di € 200,00, per un totale di € 800,00 relative all'anno 2018, regolarmente corrisposte dal resistente, per come peraltro riconosciuto anche dall'attrice, sicchè il credito che può essere legittimamente vantato dalla ammonta ad € 2.107,65, che Pt_1
va maggiorato degli interessi nella misura legale dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Le spese del giudizio, avuto riguardo all'accoglimento soltanto parziale della domanda, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.
Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con atto di Parte_1 Controparte_1
citazione del 07.12.2022, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-accoglie la domanda nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva, e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di € 2.107,65, maggiorata degli interessi nella misura legale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 25.04.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 7 di 7