Art. 1. Articolo unico.
L'ultimo comma dell' art. 1 della legge 29 giugno 1951, n. 489 , concernente il trattamento di missione per il personale inviato nel Territorio di Trieste e' abrogato.
L'ultimo comma dell' art. 1 della legge 29 giugno 1951, n. 489 , concernente il trattamento di missione per il personale inviato nel Territorio di Trieste e' abrogato.