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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/07/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5431/2019
TRIBUNALE di VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5431/2019
Oggi 16 luglio 2025, davanti al giudice dott.ssa Carlotta Bruno, sono presenti:
l'avv. IZ MI NO in proprio per l'avv. Goffredo Scifoni in sostituzione Controparte_1 dell'avv. CA LO
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Romano si riporta alle note conclusionali e chiede che la causa venga decisa. L'avv.
Scifoni si riporta e chiede la decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio, riservando la lettura del provvedimento al termine della trattazione delle cause chiamate all'odierna udienza
All'esito della camera di consiglio, dando atto che nessuna delle parti è presente il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5431/2019 promossa da:
IZ MI NO (C.F. ), con il patrocinio C.F._1 dell'avv. NO IZ MI
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CA LO
- parte convenuta opposta –
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 16.7.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. L'attore opponente con atto di citazione in opposizione conveniva in giudizio
[...]
impugnando l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del Controparte_2
D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 con codice identificativo del fascicolo n. e NumeroDiCart_1
codice identificativo delia procedura esecutiva n. 09784201800029391001, con il quale aveva pignorato la somma di € 15.489,42 comprensiva di interessi di Controparte_2
pagina 2 di 9 mora ed oneri riscossione alla data del 22.11.2018, oltre interessi e oneri maturandi.
A fondamento delle sue domande, parte attrice opponente deduceva: che nel giudizio di opposizione iscritto al ruolo RGE 2743/2018, con ordinanza del 28.5.2019 il g.e. aveva accolto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e aveva concesso i termini per l'introduzione del presente giudizio di merito;
che il pignoramento era inammissibile in quanto effettuato su somme detenute dalla stessa , la Controparte_2
quale, essendo creditrice, non poteva essere anche terzo;
che il pignoramento era nullo per vizi di notifica;
che non erano stati notificati gli atti presupposti e il relativo credito si era prescritto;
che nell'atto di pignoramento non erano stati indicati gli elementi di cui all'art. 543 c.p.c. (indicazione titolo di credito, titolo esecutivo e precetto), né erano stati specificamente indicati gli interessi di mora;
che non era stato notificato l'avviso ex art. 50
DPR n. 602/1973. Eccepiva inoltre: l'omessa indicazione delle modalità di impugnazione del pignoramento ex art. 72 bis;
la carenza di potere del soggetto sottoscrittore del pignoramento e degli atti presupposti;
l'inesistenza / inefficacia del titolo alla base del pignoramento a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma;
l'inesistenza del credito per essere a sua volta debitrice della somma Controparte_2 di € 23.410,77; il gravissimo comportamento di anche ex Controparte_2
art. 96 c.p.c., oltre che generante responsabilità ex art. 2043 c.c.
Si costituiva , la quale eccepiva in via preliminare Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione svolta ex art. 615 c.p.c. nonché la tardività delle censure ex art. 617 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto della opposizione.
Venivano concessi alle parti i triplici termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa veniva successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 5.2.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 20.6.2024 la causa veniva rimessa in istruttoria al fine di acquisire il fascicolo della fase cautelare innanzi al G.E., nonché di verificare l'eventuale sgravio delle somme portate dalle cartelle esattoriali.
La causa veniva successivamente rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies
c.p.c..
2. In via preliminare, quanto alla eccepita inammissibilità della costituzione in giudizio pagina 3 di 9 dell a mezzo di un avvocato del libero foro (svolta Controparte_2 dall'opponente in sede di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.), si rileva che, anche dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 193 del 2016, continua ad applicarsi l'art. 11, comma 2, del
D.Lgs. n. 546 del 1992 nel quale è prevista, per la rappresentanza e difesa in giudizio dell , la possibile fruizione sia del patrocinio autorizzato Controparte_2
dell'Avvocatura dello Stato (su base convenzionale) ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 1611 del
1933, sia del patrocinio di avvocati del libero foro (nel rispetto delle disposizioni in tema di affidamento di servizi legali, di cui al codice dei contratti pubblici). Sul punto, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 30008/2019, hanno affermato che non vi è alcun rapporto di regola ad eccezione tra avvalimento dell'avvocatura erariale e di avvocati del libero foro, ma semplicemente applicazione delle due facoltà in ragione della classificazione delle possibili evenienze in due categorie, cioè quelle in cui la fattispecie rientra tra quelle oggetto della convenzione e tutte le altre.
È da rilevare, sempre in via preliminare, in ordine alla eccezione sollevata dalla parte convenuta sulla tardività della proposizione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., che il ricorso
è stato depositato nella cancelleria del G.E. in data 6.12.2018 e, dunque, entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento alla società debitrice, avvenuta in data 23.11.2018.
3. Premesso quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto ai motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (nullità derivata dell'atto di pignoramento per omessa e/o invalida notificazione delle cartelle esattoriali;
nullità dell'atto di pignoramento per vizio proprio dalla mancata indicazione degli elementi di cui all'art. 543 c.p.c., dalla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora, nonché delle modalità di impugnazione del pignoramento;
nullità dell'atto di pignoramento per vizio proprio costituito dalla carenza di potere del soggetto sottoscrittore del pignoramento e degli atti presupposti). Parimenti deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine all'eccezione di nullità del pignoramento per vizi di notifica dello stesso e per mancata notifica dell'avviso ex art. 50 DPR n. 602/73.
Infatti, come noto, l'istituto del pignoramento presso terzi c.d. esattoriale è disciplinato, fra le altre disposizioni, dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis ove si stabilisce, al comma 1, che “salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'art. 545
pagina 4 di 9 c.p.c., commi 4, 5 e 6, e dall'art. 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543
c.p.c., comma 2, n. 4, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede” entro i termini ivi indicati. Al comma 2 viene precisato che “nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 72, comma 2”, con la conseguenza per cui “nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile”.
La Suprema Corte di Cassazione in relazione a quanto sopra ha precisato che “la norma prevede un ordine di pagamento rivolto al terzo dall'agente della riscossione” e che “si tratta di un provvedimento amministrativo che, però, dà l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come un procedimento pedale interamente stragiudiziale”; per cui “l'atto introduttivo di questo procedimento ha natura complessa, compendiando in sé un ordine di pagamento, che è anche un atto di pignoramento” (cfr.
Cass. Civ., Sez. 3^, 13.2.2015, n. 2857).
In ragione di quanto sopra, all è riconosciuta, in una Controparte_2
prospettiva di facilitazione del recupero coattivo dei crediti tributari, la possibilità di ordinare direttamente al debitor debitoris di pagarle quanto dovuto al debitore esecutato per il tramite di un atto (disciplinato al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis) avente carattere amministrativo, ma, quanto agli effetti, equivalente ad un pignoramento.
Allorquando l'Agenzia scelga di percorrere la via più celere ed invasiva del pignoramento
“diretto”, pone in essere un atto i cui effetti sono precari e destinati a consolidarsi soltanto grazie alla collaborazione del terzo debitor debitoris. (cfr. Cass. Civ., cit.: “quanto detto in punto di coincidenza degli effetti dell'ordine di pagamento con quelli di un atto di pignoramento presso terzi comporta che, qualora l'ordine di pagamento sia spontaneamente adempiuto dal terzo, i suoi effetti siano equiparabili a quelli dell'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c.. In particolare, il pagamento da parte del terzo pignorato completa la vicenda espropriativa, determinando non solo e non tanto il trasferimento del diritto di credito dal debitore esecutato all'agente della riscossione procedente, con l'estinzione del credito del terzo pignorato nei confronti
pagina 5 di 9 dell'esecutato, quanto piuttosto l'immediato effetto satisfattivo che consegue alla riscossione delle somme dovute”.
Nel caso in cui il terzo non ottemperi all'ordine di pagamento, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72, comma 2, stabilisce che l deve procedere “previa Controparte_2
citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile”, radicando così un comune processo di espropriazione presso terzi.
Quanto invece alla sorte del precedente pignoramento diretto, non essendosi verificato l'evento (collaborazione del terzo) capace di consolidarne gli effetti, si deve ritenere che questo venga meno (così come ogni vincolo ad esso ricollegabile) ab origine. Le procedure, infatti, sono autonome e non possono coesistere, perciò scaduti inutilmente i termini per il pagamento diretto del terzo, la procedura esattoriale è caducata e per il prodursi degli effetti di un nuovo pignoramento occorre il perfezionarsi della successiva fattispecie di cui all'art. 543 c.p.c., e s.s..
Tutto ciò premesso, appare pacifico ed incontestato che il pignoramento opposto sia rimasto “inottemperato”, dacché si deve ritenere che la relativa procedura si sia estinta.
Ritiene conseguentemente la scrivente che le parti, conseguentemente, non abbiano più alcun interesse a contraddire circa la legittimità di un atto (ovverosia del pignoramento) facente corpo a procedure non più pendenti. Si veda, sul punto, Cass. Civ. Sez. 3^,
25.2.2016, n. 3711: “qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio”.
In relazione ai motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. deve quindi essere dichiarata la cessata materia del contendere.
4. Passando all'esame della domanda di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si osserva quanto segue.
Innanzitutto, il primo motivo di opposizione proposto da parte attrice (inammissibilità del pignoramento per essere stato effettuato su somme detenute dalla stessa Agenzia) è infondato e non merita accoglimento.
La giurisprudenza, infatti, ammette la configurabilità del pignoramento del creditore presso sé stesso (cfr. Cass. n. 4207/1975; Cass. n. 1407/1992). Il pignoramento può inoltre essere legittimamente eseguito anche se il terzo è, a sua volta, creditore del debitore;
in tale pagina 6 di 9 eventualità si rileva che la compensazione incontra il limite di cui all'art. 2917 c.c., con conseguente inopponibilità al creditore delle cause estintive o modificative del credito pignorato verificatesi dopo la notificazione dell'atto di pignoramento. Ciò che rileva è
l'anteriorità del fatto genetico del credito opposto in compensazione, per cui, se questo è anteriore al pignoramento, la compensazione può essere utilmente eccepita ed è opponibile al creditore pignorante (cfr. Cass. civ. Sez. III, 10/06/2005, n. 12327).
Nella specie, il credito di cui parte attrice eccepisce la compensazione origina da tre sentenze (la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma del 26.10.2017, la sentenza del Tribunale di Velletri n. 2236/2017 del 14.6.2017 e la sentenza del Tribunale di
Velletri n. 2889/2016 del 15.9.2016: cfr. doc. 2 di parte attrice). Non risulta in atti la prova che tali pronunce siano passate in giudicato.
Sul punto, si rileva che secondo la Suprema Corte la dichiarazione del contribuente di voler compensare un debito tributario con un controcredito non dimostra di per sé che si è prodotto l'effetto estintivo della obbligazione tributaria per effetto dell'invocata compensazione legale, se il controcredito è contestato dall'Agenzia delle entrate, essendo tale contestazione sufficiente a privare il vantato credito dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (cfr. Cassazione civile sez. trib., 29/10/2021, n.30865).
Ancora, la Suprema Corte precisa che la compensazione giudiziale ai sensi dell'art. 1243
c.c. non può operare allorquando si fonda su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo (cfr. Cass. sez. un., 15/11/2016, n.23225). In altri termini, non può legittimamente disporsi la compensazione del credito azionato tramite il pignoramento de qua con il controcredito vantato dall'opponente, visto che allo stato attuale esso non risulta accertato da sentenza passata in giudicato.
Va poi aggiunto che tre delle cartelle esattoriali oggetto dell'atto di pignoramento risultano oggetto di domanda di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione ter) e, ad oggi sono state pagate;
inoltre, parte attrice opponente alla luce della documentazione depositata
(cfr. gli allegati alla nota del 18.7.2024) risulta essere debitrice nei confronti di
[...]
della maggior somma di € 175.339,88. Controparte_2
Passando, da ultimo, all'ulteriore motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2,
c.p.c. concernente l'asserita estinzione per prescrizione dei crediti iscritti nelle cartelle pagina 7 di 9 esattoriali sottese all'atto di pignoramento, in via pregiudiziale è da affermare la sussistenza della giurisdizione in capo al Tribunale adito, quale giudice ordinario, a conoscere ed a decidere l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. concernente fatti estintivi delle pretese creditorie anche tributarie, quali la prescrizione, il pagamento, la compensazione et cetera, verificatisi successivamente alla notificazione delle cartelle esattoriali, in forza della sentenza n. 114/2018 della Corte Costituzionale che in via additiva ha accolto la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 57, co. 1, lett. a), del d.P.R. n.
602/73.
Nel merito, il motivo di opposizione all'esecuzione è infondato e va rigettato, stante la prova documentale degli atti interruttivi della prescrizione fornita dall' Controparte_2
con il deposito delle ricevute di avvenuta consegna con p.e.c., attestanti
[...]
l'avvenuta notificazione dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 90055388
91/00 in data 26.1.2017 e dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2018 90894746
14/000 in data 4.10.2018 (con riguardo alle cartelle con finale nn. 5635000, 5454000,
5084001, 5861000, 5962000). Prima ancora, risulta in atti l'avvenuta notificazione della cartella con finale n. 5635000 del 16.3.2013.
In ogni caso, anche a seguito e per effetto dei suddetti atti interruttivi, alcuna prescrizione è maturata in ordine: a) ai crediti iscritti a titolo di contributi previdenziali dovuti alla
[...]
, per mancato decorso del termine decennale;
b) ai crediti tributari iscritti Controparte_3
a titolo di tassa automobilistica (anno 2015), per mancato decorso del termine triennale (per quelli relativi al 2014 attesa l'efficacia interruttiva degli avvisi di pagamento, per quelli relativi al 2015 per mancato decorso del termine al momento della notifica del pignoramento); c) ai crediti erariali per mancato decorso del termine decennale (Cass. civ., sez. VI, 15.04.2019, n. 10549); d) ai crediti extra-tributari, iscritti a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, per mancato decorso del termine quinquennale.
Conseguentemente, i motivi di opposizione proposti ex art. 615 c.p.c. da parte attrice devono essere rigettati.
Si deve da ultimo rilevare come le cartelle esattoriali con finale nn. 861000 e 962000 sono state oggetto di domanda di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione ter) e i relativi importi risultano essere stati pagati (cfr. doc. 5 depositato il 7.8.2024). Per tali cartelle deve conseguentemente ritenersi venuto meno l'interesse ad agire di parte attrice,
pagina 8 di 9 con conseguente cessazione della materia del contendere a fronte della congiunta e concorde definizione della lite.
Considerata la peculiarità della materia trattata ed attesa l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla opposizione ex art. 617 c.p.c. ed alle cartelle suindicate, si ritiene congruo disporre la compensazione parziale delle spese di lite, ponendo le stesse in parte a carico di parte attrice come da dispositivo (con applicazione parametri medi, ad eccezione della fase di istruzione e della fase decisionale per cui si applicano i parametri minimi attesa la ridotta attività svolta).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere oggetto della causa di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., comma 2, proposta da RI
MI Romano;
2) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle cartelle esattoriali con finale nn. 861000 e 962000;
3) rigetta i restanti motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. proposti da parte attrice;
4) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta la metà delle spese di giudizio che liquida (detto ½ ) in complessivi € 1.690,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA, se dovuta, e CPA. Compensa fra le parti la residua metà.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Velletri, 16 luglio 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 9 di 9
TRIBUNALE di VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5431/2019
Oggi 16 luglio 2025, davanti al giudice dott.ssa Carlotta Bruno, sono presenti:
l'avv. IZ MI NO in proprio per l'avv. Goffredo Scifoni in sostituzione Controparte_1 dell'avv. CA LO
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Romano si riporta alle note conclusionali e chiede che la causa venga decisa. L'avv.
Scifoni si riporta e chiede la decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio, riservando la lettura del provvedimento al termine della trattazione delle cause chiamate all'odierna udienza
All'esito della camera di consiglio, dando atto che nessuna delle parti è presente il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5431/2019 promossa da:
IZ MI NO (C.F. ), con il patrocinio C.F._1 dell'avv. NO IZ MI
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CA LO
- parte convenuta opposta –
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 16.7.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. L'attore opponente con atto di citazione in opposizione conveniva in giudizio
[...]
impugnando l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del Controparte_2
D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 con codice identificativo del fascicolo n. e NumeroDiCart_1
codice identificativo delia procedura esecutiva n. 09784201800029391001, con il quale aveva pignorato la somma di € 15.489,42 comprensiva di interessi di Controparte_2
pagina 2 di 9 mora ed oneri riscossione alla data del 22.11.2018, oltre interessi e oneri maturandi.
A fondamento delle sue domande, parte attrice opponente deduceva: che nel giudizio di opposizione iscritto al ruolo RGE 2743/2018, con ordinanza del 28.5.2019 il g.e. aveva accolto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e aveva concesso i termini per l'introduzione del presente giudizio di merito;
che il pignoramento era inammissibile in quanto effettuato su somme detenute dalla stessa , la Controparte_2
quale, essendo creditrice, non poteva essere anche terzo;
che il pignoramento era nullo per vizi di notifica;
che non erano stati notificati gli atti presupposti e il relativo credito si era prescritto;
che nell'atto di pignoramento non erano stati indicati gli elementi di cui all'art. 543 c.p.c. (indicazione titolo di credito, titolo esecutivo e precetto), né erano stati specificamente indicati gli interessi di mora;
che non era stato notificato l'avviso ex art. 50
DPR n. 602/1973. Eccepiva inoltre: l'omessa indicazione delle modalità di impugnazione del pignoramento ex art. 72 bis;
la carenza di potere del soggetto sottoscrittore del pignoramento e degli atti presupposti;
l'inesistenza / inefficacia del titolo alla base del pignoramento a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma;
l'inesistenza del credito per essere a sua volta debitrice della somma Controparte_2 di € 23.410,77; il gravissimo comportamento di anche ex Controparte_2
art. 96 c.p.c., oltre che generante responsabilità ex art. 2043 c.c.
Si costituiva , la quale eccepiva in via preliminare Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione svolta ex art. 615 c.p.c. nonché la tardività delle censure ex art. 617 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto della opposizione.
Venivano concessi alle parti i triplici termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa veniva successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 5.2.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 20.6.2024 la causa veniva rimessa in istruttoria al fine di acquisire il fascicolo della fase cautelare innanzi al G.E., nonché di verificare l'eventuale sgravio delle somme portate dalle cartelle esattoriali.
La causa veniva successivamente rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies
c.p.c..
2. In via preliminare, quanto alla eccepita inammissibilità della costituzione in giudizio pagina 3 di 9 dell a mezzo di un avvocato del libero foro (svolta Controparte_2 dall'opponente in sede di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.), si rileva che, anche dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 193 del 2016, continua ad applicarsi l'art. 11, comma 2, del
D.Lgs. n. 546 del 1992 nel quale è prevista, per la rappresentanza e difesa in giudizio dell , la possibile fruizione sia del patrocinio autorizzato Controparte_2
dell'Avvocatura dello Stato (su base convenzionale) ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 1611 del
1933, sia del patrocinio di avvocati del libero foro (nel rispetto delle disposizioni in tema di affidamento di servizi legali, di cui al codice dei contratti pubblici). Sul punto, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 30008/2019, hanno affermato che non vi è alcun rapporto di regola ad eccezione tra avvalimento dell'avvocatura erariale e di avvocati del libero foro, ma semplicemente applicazione delle due facoltà in ragione della classificazione delle possibili evenienze in due categorie, cioè quelle in cui la fattispecie rientra tra quelle oggetto della convenzione e tutte le altre.
È da rilevare, sempre in via preliminare, in ordine alla eccezione sollevata dalla parte convenuta sulla tardività della proposizione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., che il ricorso
è stato depositato nella cancelleria del G.E. in data 6.12.2018 e, dunque, entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento alla società debitrice, avvenuta in data 23.11.2018.
3. Premesso quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto ai motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (nullità derivata dell'atto di pignoramento per omessa e/o invalida notificazione delle cartelle esattoriali;
nullità dell'atto di pignoramento per vizio proprio dalla mancata indicazione degli elementi di cui all'art. 543 c.p.c., dalla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora, nonché delle modalità di impugnazione del pignoramento;
nullità dell'atto di pignoramento per vizio proprio costituito dalla carenza di potere del soggetto sottoscrittore del pignoramento e degli atti presupposti). Parimenti deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine all'eccezione di nullità del pignoramento per vizi di notifica dello stesso e per mancata notifica dell'avviso ex art. 50 DPR n. 602/73.
Infatti, come noto, l'istituto del pignoramento presso terzi c.d. esattoriale è disciplinato, fra le altre disposizioni, dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis ove si stabilisce, al comma 1, che “salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'art. 545
pagina 4 di 9 c.p.c., commi 4, 5 e 6, e dall'art. 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543
c.p.c., comma 2, n. 4, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede” entro i termini ivi indicati. Al comma 2 viene precisato che “nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 72, comma 2”, con la conseguenza per cui “nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile”.
La Suprema Corte di Cassazione in relazione a quanto sopra ha precisato che “la norma prevede un ordine di pagamento rivolto al terzo dall'agente della riscossione” e che “si tratta di un provvedimento amministrativo che, però, dà l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come un procedimento pedale interamente stragiudiziale”; per cui “l'atto introduttivo di questo procedimento ha natura complessa, compendiando in sé un ordine di pagamento, che è anche un atto di pignoramento” (cfr.
Cass. Civ., Sez. 3^, 13.2.2015, n. 2857).
In ragione di quanto sopra, all è riconosciuta, in una Controparte_2
prospettiva di facilitazione del recupero coattivo dei crediti tributari, la possibilità di ordinare direttamente al debitor debitoris di pagarle quanto dovuto al debitore esecutato per il tramite di un atto (disciplinato al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis) avente carattere amministrativo, ma, quanto agli effetti, equivalente ad un pignoramento.
Allorquando l'Agenzia scelga di percorrere la via più celere ed invasiva del pignoramento
“diretto”, pone in essere un atto i cui effetti sono precari e destinati a consolidarsi soltanto grazie alla collaborazione del terzo debitor debitoris. (cfr. Cass. Civ., cit.: “quanto detto in punto di coincidenza degli effetti dell'ordine di pagamento con quelli di un atto di pignoramento presso terzi comporta che, qualora l'ordine di pagamento sia spontaneamente adempiuto dal terzo, i suoi effetti siano equiparabili a quelli dell'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c.. In particolare, il pagamento da parte del terzo pignorato completa la vicenda espropriativa, determinando non solo e non tanto il trasferimento del diritto di credito dal debitore esecutato all'agente della riscossione procedente, con l'estinzione del credito del terzo pignorato nei confronti
pagina 5 di 9 dell'esecutato, quanto piuttosto l'immediato effetto satisfattivo che consegue alla riscossione delle somme dovute”.
Nel caso in cui il terzo non ottemperi all'ordine di pagamento, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72, comma 2, stabilisce che l deve procedere “previa Controparte_2
citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile”, radicando così un comune processo di espropriazione presso terzi.
Quanto invece alla sorte del precedente pignoramento diretto, non essendosi verificato l'evento (collaborazione del terzo) capace di consolidarne gli effetti, si deve ritenere che questo venga meno (così come ogni vincolo ad esso ricollegabile) ab origine. Le procedure, infatti, sono autonome e non possono coesistere, perciò scaduti inutilmente i termini per il pagamento diretto del terzo, la procedura esattoriale è caducata e per il prodursi degli effetti di un nuovo pignoramento occorre il perfezionarsi della successiva fattispecie di cui all'art. 543 c.p.c., e s.s..
Tutto ciò premesso, appare pacifico ed incontestato che il pignoramento opposto sia rimasto “inottemperato”, dacché si deve ritenere che la relativa procedura si sia estinta.
Ritiene conseguentemente la scrivente che le parti, conseguentemente, non abbiano più alcun interesse a contraddire circa la legittimità di un atto (ovverosia del pignoramento) facente corpo a procedure non più pendenti. Si veda, sul punto, Cass. Civ. Sez. 3^,
25.2.2016, n. 3711: “qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio”.
In relazione ai motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. deve quindi essere dichiarata la cessata materia del contendere.
4. Passando all'esame della domanda di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si osserva quanto segue.
Innanzitutto, il primo motivo di opposizione proposto da parte attrice (inammissibilità del pignoramento per essere stato effettuato su somme detenute dalla stessa Agenzia) è infondato e non merita accoglimento.
La giurisprudenza, infatti, ammette la configurabilità del pignoramento del creditore presso sé stesso (cfr. Cass. n. 4207/1975; Cass. n. 1407/1992). Il pignoramento può inoltre essere legittimamente eseguito anche se il terzo è, a sua volta, creditore del debitore;
in tale pagina 6 di 9 eventualità si rileva che la compensazione incontra il limite di cui all'art. 2917 c.c., con conseguente inopponibilità al creditore delle cause estintive o modificative del credito pignorato verificatesi dopo la notificazione dell'atto di pignoramento. Ciò che rileva è
l'anteriorità del fatto genetico del credito opposto in compensazione, per cui, se questo è anteriore al pignoramento, la compensazione può essere utilmente eccepita ed è opponibile al creditore pignorante (cfr. Cass. civ. Sez. III, 10/06/2005, n. 12327).
Nella specie, il credito di cui parte attrice eccepisce la compensazione origina da tre sentenze (la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma del 26.10.2017, la sentenza del Tribunale di Velletri n. 2236/2017 del 14.6.2017 e la sentenza del Tribunale di
Velletri n. 2889/2016 del 15.9.2016: cfr. doc. 2 di parte attrice). Non risulta in atti la prova che tali pronunce siano passate in giudicato.
Sul punto, si rileva che secondo la Suprema Corte la dichiarazione del contribuente di voler compensare un debito tributario con un controcredito non dimostra di per sé che si è prodotto l'effetto estintivo della obbligazione tributaria per effetto dell'invocata compensazione legale, se il controcredito è contestato dall'Agenzia delle entrate, essendo tale contestazione sufficiente a privare il vantato credito dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (cfr. Cassazione civile sez. trib., 29/10/2021, n.30865).
Ancora, la Suprema Corte precisa che la compensazione giudiziale ai sensi dell'art. 1243
c.c. non può operare allorquando si fonda su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo (cfr. Cass. sez. un., 15/11/2016, n.23225). In altri termini, non può legittimamente disporsi la compensazione del credito azionato tramite il pignoramento de qua con il controcredito vantato dall'opponente, visto che allo stato attuale esso non risulta accertato da sentenza passata in giudicato.
Va poi aggiunto che tre delle cartelle esattoriali oggetto dell'atto di pignoramento risultano oggetto di domanda di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione ter) e, ad oggi sono state pagate;
inoltre, parte attrice opponente alla luce della documentazione depositata
(cfr. gli allegati alla nota del 18.7.2024) risulta essere debitrice nei confronti di
[...]
della maggior somma di € 175.339,88. Controparte_2
Passando, da ultimo, all'ulteriore motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2,
c.p.c. concernente l'asserita estinzione per prescrizione dei crediti iscritti nelle cartelle pagina 7 di 9 esattoriali sottese all'atto di pignoramento, in via pregiudiziale è da affermare la sussistenza della giurisdizione in capo al Tribunale adito, quale giudice ordinario, a conoscere ed a decidere l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. concernente fatti estintivi delle pretese creditorie anche tributarie, quali la prescrizione, il pagamento, la compensazione et cetera, verificatisi successivamente alla notificazione delle cartelle esattoriali, in forza della sentenza n. 114/2018 della Corte Costituzionale che in via additiva ha accolto la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 57, co. 1, lett. a), del d.P.R. n.
602/73.
Nel merito, il motivo di opposizione all'esecuzione è infondato e va rigettato, stante la prova documentale degli atti interruttivi della prescrizione fornita dall' Controparte_2
con il deposito delle ricevute di avvenuta consegna con p.e.c., attestanti
[...]
l'avvenuta notificazione dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 90055388
91/00 in data 26.1.2017 e dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2018 90894746
14/000 in data 4.10.2018 (con riguardo alle cartelle con finale nn. 5635000, 5454000,
5084001, 5861000, 5962000). Prima ancora, risulta in atti l'avvenuta notificazione della cartella con finale n. 5635000 del 16.3.2013.
In ogni caso, anche a seguito e per effetto dei suddetti atti interruttivi, alcuna prescrizione è maturata in ordine: a) ai crediti iscritti a titolo di contributi previdenziali dovuti alla
[...]
, per mancato decorso del termine decennale;
b) ai crediti tributari iscritti Controparte_3
a titolo di tassa automobilistica (anno 2015), per mancato decorso del termine triennale (per quelli relativi al 2014 attesa l'efficacia interruttiva degli avvisi di pagamento, per quelli relativi al 2015 per mancato decorso del termine al momento della notifica del pignoramento); c) ai crediti erariali per mancato decorso del termine decennale (Cass. civ., sez. VI, 15.04.2019, n. 10549); d) ai crediti extra-tributari, iscritti a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, per mancato decorso del termine quinquennale.
Conseguentemente, i motivi di opposizione proposti ex art. 615 c.p.c. da parte attrice devono essere rigettati.
Si deve da ultimo rilevare come le cartelle esattoriali con finale nn. 861000 e 962000 sono state oggetto di domanda di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione ter) e i relativi importi risultano essere stati pagati (cfr. doc. 5 depositato il 7.8.2024). Per tali cartelle deve conseguentemente ritenersi venuto meno l'interesse ad agire di parte attrice,
pagina 8 di 9 con conseguente cessazione della materia del contendere a fronte della congiunta e concorde definizione della lite.
Considerata la peculiarità della materia trattata ed attesa l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla opposizione ex art. 617 c.p.c. ed alle cartelle suindicate, si ritiene congruo disporre la compensazione parziale delle spese di lite, ponendo le stesse in parte a carico di parte attrice come da dispositivo (con applicazione parametri medi, ad eccezione della fase di istruzione e della fase decisionale per cui si applicano i parametri minimi attesa la ridotta attività svolta).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere oggetto della causa di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., comma 2, proposta da RI
MI Romano;
2) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle cartelle esattoriali con finale nn. 861000 e 962000;
3) rigetta i restanti motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. proposti da parte attrice;
4) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta la metà delle spese di giudizio che liquida (detto ½ ) in complessivi € 1.690,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA, se dovuta, e CPA. Compensa fra le parti la residua metà.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Velletri, 16 luglio 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
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