Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2024, n. 2837
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Sentenza 30 gennaio 2024

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Ai fini IVA, per le società consortili aventi funzione di collettore di acquisti con consegna diretta di beni dai fornitori ai clienti finali affiliati alle società consorziate, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, in vigore dal 29 febbraio 2004 e con effetto dall'1 gennaio 1998 in conseguenza della novella recata dall'art. 1 del d.lgs. n. 52 del 2004 e rimasta in vigore sino al 20 febbraio 2010, la fattura deve essere emessa dalla società consortile al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 del d.P.R. citato e non è consentita né la "fatturazione differita" al quindicesimo giorno del mese successivo a quello della consegna o spedizione, né la "fatturazione ultra-differita" al mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni quanto alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2024, n. 2837
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2837
    Data del deposito : 30 gennaio 2024

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