Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/06/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1293/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1293/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. FRANCHI DANIELA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. SILINGARDI ELENA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 31/03/2025;
- rilevato che è nata a [...] la IG , in data 22/3/2009 Persona_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 9/6/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 5
“1) La IG IN (di anni 16) è affidata congiuntamente alla madre ed al padre i quali Per_1 eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sulla medesima, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che la riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della sua residenza abituale, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della IN. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé
, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sulla medesima in ordine alle Per_1
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Ciascun genitore dovrà educare la IG nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in buoni e IGnificativi rapporti con Per_1
l'altro genitore e con i parenti di entrambi i rami genitoriali. Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro di ogni aspetto relativo alla vita della IG, ivi compresi il suo andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola, la sua salute e la sua vita sociale, ciò avverrà anche direttamente a mezzo dell'applicazione scolastica a cui ognuno dei genitori ha liberamente accesso.
2) La IG IN sarà prevalentemente collocata ed avrà la residenza, anche anagrafica, Per_1
presso la madre.
3) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-sexies c.c. il diritto di continuare ad abitare nella casa ex familiare sita in Sassuolo (MO), via Montanara n. 202, di proprietà esclusiva del IG. è CP_1
assegnato alla IG.ra unitamente al godimento di tutti i beni mobili che la arredano e Pt_1
corredano. La IG.ra provvederà ad effettuare le volture di tutte le utenze della casa ex Pt_1
familiare entro 30 giorni dal deposito telematico del presente ricorso nonché a comunicare all'amministratore di condominio che le spese condominiali ordinarie saranno a lei intestate ed a suo esclusivo carico mentre quelle straordinarie resteranno a carico del IG. in quanto proprietario CP_1 dell'immobile stesso. Le parti danno atto che il IG. - previo accordo con la IG.ra - si è CP_1 Pt_1
già trasferito a vivere in altra abitazione sita in Magreta (MO), Via Don Orione n. 25. Il medesimo provvederà altresì ad asportare dall'abitazione ex familiare i propri beni ed effetti personali previo accordo con la IG.ra . Il IG. provvederà a modificare la propria residenza anagrafica Pt_1 CP_1
entro 30 giorno il deposito telematico del presente ricorso.
4) Stante l'età della IG (di 16 anni), i tempi e le modalità di frequentazione tra padre e IG Per_1
saranno concordati direttamente tra di loro, con la precisazione che, salvo diversi accordi, il padre potrà tenere con sé : Per_1
a) metà delle vacanze scolastiche natalizie;
b) metà delle vacanze scolastiche pasquali;
pagina 2 di 5 c) quindici giorni durante le vacanze estive di ogni anno.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto gli accordi dei genitori relativi alla frequentazione della IG dovranno essere dai medesimi raggiunti nel pieno rispetto sia dei diritti della IN alla bigenitorialità e ad una vita serena ed equilibrata sia dei suoi impegni scolastici, educativi, sportivi e relazionali, sia dei suoi ritmi ed abitudini esistenziali.
5) A titolo di contributo al mantenimento ordinario della IG, il IG. a decorrere dal CP_1 mese di Marzo 2025 del presente ricorso, verserà alla IG.ra la somma mensile di € Parte_1
350,00 (trecentocinquanta/00), da versare per dodici mensilità annue a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla medesima intestato, con valuta fissa di accredito il giorno 20 (venti) di ogni mese.
Tale somma dovrà essere annualmente rivalutato in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo di vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello del mese di deposito del presente ricorso.
6) Le spese straordinarie relative alla IG IN saranno a carico dei genitori nella misura Per_1
del 50% ciascuno secondo il Protocollo del Tribunale di Modena;
più precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed iscrizioni pagina 3 di 5 all'esame); e) acquisto e manutenzione ordinaria e straordinaria (comprensivo di bollo ed assicurazione) per il mezzo di trasporto della IG (es: motorino, moto, macchina etc.).
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro i 15 giorni successivi all'esibizione.
La documentazione giustificativa delle suddette spese dovrà essere intestata al figlio al fine di consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50% ciascuno.
7) L'assegno unico universale per la IG verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
8) L'autovettura marca Wolkswagen, modello Polo, targa DY549CR, di proprietà del IG. ma da CP_1
sempre in uso alla IG.ra , verrà intestata formalmente alla medesima, senza conguaglio, mentre Pt_1
le spese di volturazione al PRA saranno a carico esclusivo della IG.ra . Il trasferimento della Pt_1
predetta autovettura dovrà compiersi entro e non oltre 30 giorni dal deposito telematico del presente ricorso. La IG.ra sin d'ora si accolla in toto, esonerandone il IG. gli oneri, i costi ed i Pt_1 CP_1
rischi relativi alla proprietà, al possesso ed alla circolazione del predetto veicolo, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalla medesima sin da ora rinunciata e rimossa.
9) Le parti prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio per sé e per la IG IN . Per_1
10) Le parti danno atto e dichiarano di avere con quanto sopra definito fra loro, in via transattiva e novativa, ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza uxoriale e di nulla avere più a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente accordo, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.
11) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
12) Le spese vive della presente procedura saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna mentre quelle legali saranno tra le stesse integralmente compensate.
13) I ricorrenti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della pagina 4 di 5 sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole INnne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eIGenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole INnne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e , nato a [...]_1
MODENA (MO) il 09/05/1982 hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- PRENDE ATTO E RECEPISCE gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- Spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di conIGlio del 11/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5