Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 16905/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16905 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio promosso con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Casoria (NA) alla via Pio XII°, n. 88, presso lo studio dell'avv. Alfredo Mormone, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura posta in calce al ricorso
E
(nata a [...] il [...] – ) elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. , dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di CP_2
procura posta in calce alla comparsa di costituzione
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 5
contratto matrimonio in Bacoli il 9.11.2009; che dalla loro unione, era nato un figlio, , Persona_1
in data 23.01.2012; che si erano separati consensualmente in forza di decreto di omologa reso dall'intestato Tribunale in data 11.04.2017 previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data 31.03.2017; che da allora la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita, chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio con la conferma degli accordi pattuiti in sede di separazione.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti il Giudice invitava i ricorrenti a integrare il ricorso in relazione a taluni aspetti.
Acquisto il parere del PM, all'udienza del 25.03.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso come modificate.
Il Tribunale riservava la decisione della causa al Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1.Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori secondo i principi dell'affido Persona_1
condiviso ed avrà residenza prevalente presso la madre.
2. la casa coniugale, sita in Bacoli (NA) in Via Bellavista 110, di proprietà esclusiva del IG. PT
e da questi acquistata prima del matrimonio, assegnata in sede di separazione alla IG.ra
[...] [...]
nell'interesse del figlio, torna nella piena ed esclusiva disponibilità del IG. CP_1 Parte_1 che ne rientrerà in possesso alla data dell'emananda sentenza, essendo venuto meno l'interesse prioritario del figlio minore a permanervi, avendo ormai lo stesso, dal mese di Persona_1 settembre 2019, il proprio centro di interessi in Forio d'Ischia (NA) e ove risiede anagraficamente con la madre alla Via Vecchia 17.
3. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni,
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
4. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio minore con ciascuno di essi e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
. Il figlio minore trascorrerà con il padre, senza alcuna limitazione, ma compatibilmente con gli impegni e alle eIGenze del figlio, un tempo sufficiente a garantire la conservazione effettiva del legame genitoriale.
6. A tal fine i genitori si impegnano a gestire con responsabilità e buon senso i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi.
7. In ogni caso al fine di garantire il rapporto bigenitoriale del minore il figlio minore trascorrerà due giorni infrasettimanali, venerdì e lunedì, con il padre, il quale avrà facoltà di tenerlo con se dall'orario di uscita di scuola fino a sera (dopo cena) oppure, compatibilmente con le eIGenze del minore, fino alla mattina successiva quando lo riaccompagnerà a scuola;
almeno due fine settimana al mese con il padre dal sabato all'uscita di scuola fino alla domenica pomeriggio alle 18.00; un periodo di quattro giorni con il padre, durante le vacanze natalizie che comprenderà, ad anni alterni, il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno o la vigilia del Natale ed il giorno di Capodanno;
la Pasqua o la Pasquetta ad anni alterni;
un periodo, durante le vacanze estive, di giorni quindici da concordarsi preventivamente.
8. La predetta regolamentazione dei tempi di presenza del minore presso ciascun genitore potrà subire variazioni per eventuali impegni improrogabili di lavoro di ciascuno dei coniugi, impegni da comunicare con congruo anticipo all' altro genitore.
9. Qualora, per agevolare gli incontri nei i giorni di visita previsti con il padre la madre dovesse appositamente accompagnare da Ischia il minore a Napoli, le spese dei biglietti del traghetto, andata e ritorno, sia della madre che del minore, saranno a carico esclusivo del padre. 10. Il IG. PT
, si obbliga a versare in favore della IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, un
[...] CP_1
assegno di € 423,40 (quattrocentoventitre/40) comprensivo di rimodulazione pari ad € 70,00 e di adeguamento ISTAT annuale pari ad € 53,40 <calcolato per il periodo dal di omologa al>, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore . Persona_1
Tale importo pattuito a titolo di contributo al mantenimento del figlio andrà rivalutato secondo gli indici ISTAT.
11. Entrambi i coniugi impiegati ed autosufficienti economicamente rinunciano reciprocamente al mantenimento.
12. Il IG. contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie per il Parte_1
mantenimento del figlio minore ( esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 eccezionali, ad eIGenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori come ad esempio: libri scolastici, interventi chirurgici;
spese mediche specialistiche;
cure odontoiatriche;
spese per acquisto di occhiali da vista, lezioni private, attività sportive ecc. …); 14. Le spese straordinarie (tranne quelle obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti ed indifferibili) dovranno essere previamente concordate per cui, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta ed in mancanza, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
13. Le spese legali si compensano tra le parti”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il
Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Bacoli il 9.11.2009 (atto n.46, parte II , seria A, reg. Atti Matrimonio anno 2009 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BACOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 28.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5