Cass. civ., sez. I, sentenza 24/03/1999, n. 2782
CASS
Sentenza 24 marzo 1999

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La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche trova la sua "ratio" nell'utilizzazione che il singolo fa, nell'interesse proprio o di terzi, di un suolo destinato all'uso della generalita'; pertanto, deve escludersi l'applicabilita' di detto tributo nel solo caso in cui l'occupante sia una impresa appaltatrice di lavori da eseguirsi su suolo comunale direttamente per conto del Comune, sempre che l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori (atteso che, in tale ipotesi, l'occupazione del suolo da parte del privato consegue all'obbligo del comune di consegnare all'appaltatore le aree occorrenti per l'esecuzione dell'opera appaltata), e non anche nel caso in cui i lavori medesimi siano stati eseguiti per conto non del Comune, ma di altro e diverso ente (nella specie, le ferrovie dello Stato).

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche trova la sua "ratio" nell'utilizzazione che il singolo fa, nell'interesse proprio o di terzi, di un suolo destinato all'uso della generalità; pertanto, deve escludersi l'applicabilità di detto tributo nel solo caso in cui l'occupante sia una impresa appaltatrice di lavori da eseguirsi su suolo comunale direttamente per conto del Comune, sempre che l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori (atteso che, in tale ipotesi, l'occupazione del suolo da parte del privato consegue all'obbligo del comune di consegnare all'appaltatore le aree occorrenti per l'esecuzione dell'opera appaltata), e non anche nel caso in cui i lavori medesimi siano stati eseguiti per conto non del Comune, ma di altro e diverso ente (nella specie, le ferrovie dello Stato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/03/1999, n. 2782
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2782
    Data del deposito : 24 marzo 1999
    Fonte ufficiale :

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