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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
AR ES, AT
ZAMPETTI ENRICO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 360/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: IE
a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, previa trattazione della causa in pubblica udienza, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, condannare l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Ancona alla restituzione dell'Iva che la società ricorrente, in forza di quanto sopra rappresentato e argomentato in stretta, diretta ed univoca conseguenza del diniego del rimborso opposto dall'ufficio alla richiesta di rimborso di Società_1 s.r.l., ha indebitamente applicato sulle richiamate fatture, quantificata in € 183.075,53 oltre agli interessi legali maturati e maturandi.
Con vittoria di spese, diritti o onorari.
Resistente:
IE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
- in via preliminare e pregiudiziale di dichiarare inammissibile l'istanza di rimborso perché presentata oltre i termini decadenziali ed altresì perché priva della necessaria documentazione a supporto;
- in via principale e nel merito il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL, esercente l'attività di “Fabbricazione di parti e accessori di mobili”, ha presentato in data 27/01/2025 istanza di rimborso IVA ai sensi dell'art. 30 ter del DPR 633/1972 con riferimento ai p.i.
2008-2009-2010.
Espone di aver stipulato, con riferimento ai periodi d'imposta in oggetto, un accordo commerciale con la società Società_1 SRL avente ad oggetto la fornitura di prodotti da parte di Ricorrente_1 per la successiva rivendita da parte di Società_1 a clienti esteri che Ricorrente_1 non avrebbe potuto fornire direttamente stante l'esistenza di contratti di esclusiva.
La ricorrente effettua quindi una ricostruzione delle fatture emesse nei confronti della Società_1 nei tre periodi d'imposta per un totale imponibile pari ad Euro 915.377,62 ed IVA pari ad Euro 183.075,53.
Nell'istanza sono inoltre elencate le fatture che Società_1 ha emesso nei confronti dei clienti esteri in regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. a) del DPR 633/1972 in quanto cessioni all'esportazione.
La ricorrente specifica poi che le fatture emesse nei confronti della Società_1 sono state saldate tranne che per l'importo di Euro 216.166,81 e di aver concordato con tale società di attendere, per il pagamento dell'importo restante, che la Società_1 ottenesse l'erogazione di un rimborso IVA richiesto all'Agenzia delle Entrate. Tale istanza di rimborso è stata oggetto di contenzioso conclusosi con pronuncia della Corte di
Cassazione del 12/04/2024 passata in giudicato che ha sancito la non spettanza del rimborso.
Nell'istanza la Ricorrente_1, fra l'altro, evidenziava la circostanza che la sentenza della Cassazione avrebbe riconosciuto il ruolo di interposto della Società_1 tra Ricorrente_1 e i clienti esteri;
che gli accordi contrattuali intervenuti tra le due società concretizzerebbero un mandato a vendere;
che l'IVA addebitata a Società_1 sulle fatture emesse da Ricorrente_1 sia stata integralmente versata.
Argomenta, poi, sulla insussistenza di qualsiasi ipotesi di abuso del diritto;
- sostiene che l'imposta addebitata sulle fatture emessa da Ricorrente_1 nei confronti di Società_1 non sarebbe dovuta in forza del principio di cartolarità. Formatosi il silenzio-rifiuto sull'istanza presentata la società ha presentato ricorso chiedendo di condannare l'Agenzia delle Entrate alla restituzione dell'IVA indebitamente applicata sulle fatture emesse nei confronti della Società_1 srl e quantificata in Euro 183.075,53.
Resiste e controdeduce diffusamente l'Af.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Società_1 SRL richiese, mediante modulo VR, all'Ufficio Territoriale di Ancona il rimborso IVA per l'anno 2009 per un importo di 178.074,00 Euro, ma l'Ufficio sospese il rimborso a causa della mancanza del requisito dell'esistenza di un'attività d'impresa effettiva. L'Ufficio, infatti, ha richiesto alla
Guardia di Finanza di accertare l'esistenza e il funzionamento dell'azienda (come previsto dalla Circolare
84/1998). A seguito dei controlli effettuati, i militari hanno constatato la non esistenza di una reale struttura organizzativa, rilevando che la suddetta società rappresentava un mero strumento giuridico di facciata per permettere alla società Ricorrente_1 srl di poter svolgere operazioni commerciali in mercati in cui quest'ultima non poteva operare a causa della presenza di concessionari esclusivi.
Dall'esame della documentazione contabile presentata dalla parte al momento dell'accesso, la Guardia di Finanza ha rilevato che: - per l'anno 2009, la società Società_1 srl risultava aver acquistato beni esclusivamente da Ricorrente_1 e li aveva venduti a società residenti in [...]extra-UE; - per l'anno 2010, come per l'anno precedente, risultava aver acquistato beni esclusivamente dalla predetta Ricorrente_1 srl e li aveva venduti a società residenti in [...]extra-UE; - Società_1 srl non disponeva di uffici amministrativi;
la sede era ubicata presso l'ufficio professionale e commerciale del depositario dei registri contabili;
non aveva dipendenti;
non disponeva di attrezzature e beni strumentali in generale. Emergendo quindi chiaramente che non vi era alcuna effettiva attività aziendale, soprattutto considerando che i contatti con le società estere erano mantenuti dalla società Ricorrente_1 srl, che riceveva gli ordini per i beni (come espressamente dichiarato dal Sig. Nominativo_1 nel PVC) e ne negoziava il prezzo.Dall'esame della documentazione contabile presentata dalla parte al momento dell'accesso, la Guardia di Finanza ha rilevato che: - per l'anno 2009, la società Società_1 srl risultava aver acquistato beni esclusivamente da Ricorrente_1 e li aveva venduti a società residenti in [...]extra-UE; - per l'anno 2010, come per l'anno precedente, risultava aver acquistato beni esclusivamente dalla predetta Ricorrente_1 srl e li aveva venduti a società residenti in [...]extra-UE; - Società_1 srl non disponeva di uffici amministrativi;
la sede era ubicata presso l'ufficio professionale e commerciale del depositario dei registri contabili;
non aveva dipendenti;
non disponeva di attrezzature e beni strumentali in generale.
Emergendo quindi chiaramente che non vi era alcuna effettiva attività aziendale, soprattutto considerando che i contatti con le società estere erano mantenuti dalla società Ricorrente_1 srl, che riceveva gli ordini per i beni (come espressamente dichiarato dal Sig. Nominativo_1 nel PVC) e ne negoziava il prezzo.
Orbene, non si tratta di soffermarsi, come pure fa parte ricorrente, se vi sia o meno abuso del diritto, ma di prendere atto che, come stabilito dalla Cassazione che ha definitivamente negato il rimborso a Società_1, che quest'ultima era soggetto esclusivamente fittizio: l'interposizione predetta, anche se limitata al campo della simulazione civilistica per gli scopi asseriti dalla ricorrente, non eliminerebbe l'impossibilità per l'effettivo soggetto d'imposta, a richiedere, ora, e ben oltre i due anni di decadenza, i relativi importi.
Al rigetto del ricorso, secondo la soccomenza, seguono le spese, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta il ricorso. Spese a carico del ricorrente che si liquidano in euro 4.500,00.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
AR ES, AT
ZAMPETTI ENRICO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 360/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: IE
a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, previa trattazione della causa in pubblica udienza, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, condannare l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Ancona alla restituzione dell'Iva che la società ricorrente, in forza di quanto sopra rappresentato e argomentato in stretta, diretta ed univoca conseguenza del diniego del rimborso opposto dall'ufficio alla richiesta di rimborso di Società_1 s.r.l., ha indebitamente applicato sulle richiamate fatture, quantificata in € 183.075,53 oltre agli interessi legali maturati e maturandi.
Con vittoria di spese, diritti o onorari.
Resistente:
IE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
- in via preliminare e pregiudiziale di dichiarare inammissibile l'istanza di rimborso perché presentata oltre i termini decadenziali ed altresì perché priva della necessaria documentazione a supporto;
- in via principale e nel merito il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL, esercente l'attività di “Fabbricazione di parti e accessori di mobili”, ha presentato in data 27/01/2025 istanza di rimborso IVA ai sensi dell'art. 30 ter del DPR 633/1972 con riferimento ai p.i.
2008-2009-2010.
Espone di aver stipulato, con riferimento ai periodi d'imposta in oggetto, un accordo commerciale con la società Società_1 SRL avente ad oggetto la fornitura di prodotti da parte di Ricorrente_1 per la successiva rivendita da parte di Società_1 a clienti esteri che Ricorrente_1 non avrebbe potuto fornire direttamente stante l'esistenza di contratti di esclusiva.
La ricorrente effettua quindi una ricostruzione delle fatture emesse nei confronti della Società_1 nei tre periodi d'imposta per un totale imponibile pari ad Euro 915.377,62 ed IVA pari ad Euro 183.075,53.
Nell'istanza sono inoltre elencate le fatture che Società_1 ha emesso nei confronti dei clienti esteri in regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. a) del DPR 633/1972 in quanto cessioni all'esportazione.
La ricorrente specifica poi che le fatture emesse nei confronti della Società_1 sono state saldate tranne che per l'importo di Euro 216.166,81 e di aver concordato con tale società di attendere, per il pagamento dell'importo restante, che la Società_1 ottenesse l'erogazione di un rimborso IVA richiesto all'Agenzia delle Entrate. Tale istanza di rimborso è stata oggetto di contenzioso conclusosi con pronuncia della Corte di
Cassazione del 12/04/2024 passata in giudicato che ha sancito la non spettanza del rimborso.
Nell'istanza la Ricorrente_1, fra l'altro, evidenziava la circostanza che la sentenza della Cassazione avrebbe riconosciuto il ruolo di interposto della Società_1 tra Ricorrente_1 e i clienti esteri;
che gli accordi contrattuali intervenuti tra le due società concretizzerebbero un mandato a vendere;
che l'IVA addebitata a Società_1 sulle fatture emesse da Ricorrente_1 sia stata integralmente versata.
Argomenta, poi, sulla insussistenza di qualsiasi ipotesi di abuso del diritto;
- sostiene che l'imposta addebitata sulle fatture emessa da Ricorrente_1 nei confronti di Società_1 non sarebbe dovuta in forza del principio di cartolarità. Formatosi il silenzio-rifiuto sull'istanza presentata la società ha presentato ricorso chiedendo di condannare l'Agenzia delle Entrate alla restituzione dell'IVA indebitamente applicata sulle fatture emesse nei confronti della Società_1 srl e quantificata in Euro 183.075,53.
Resiste e controdeduce diffusamente l'Af.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Società_1 SRL richiese, mediante modulo VR, all'Ufficio Territoriale di Ancona il rimborso IVA per l'anno 2009 per un importo di 178.074,00 Euro, ma l'Ufficio sospese il rimborso a causa della mancanza del requisito dell'esistenza di un'attività d'impresa effettiva. L'Ufficio, infatti, ha richiesto alla
Guardia di Finanza di accertare l'esistenza e il funzionamento dell'azienda (come previsto dalla Circolare
84/1998). A seguito dei controlli effettuati, i militari hanno constatato la non esistenza di una reale struttura organizzativa, rilevando che la suddetta società rappresentava un mero strumento giuridico di facciata per permettere alla società Ricorrente_1 srl di poter svolgere operazioni commerciali in mercati in cui quest'ultima non poteva operare a causa della presenza di concessionari esclusivi.
Dall'esame della documentazione contabile presentata dalla parte al momento dell'accesso, la Guardia di Finanza ha rilevato che: - per l'anno 2009, la società Società_1 srl risultava aver acquistato beni esclusivamente da Ricorrente_1 e li aveva venduti a società residenti in [...]extra-UE; - per l'anno 2010, come per l'anno precedente, risultava aver acquistato beni esclusivamente dalla predetta Ricorrente_1 srl e li aveva venduti a società residenti in [...]extra-UE; - Società_1 srl non disponeva di uffici amministrativi;
la sede era ubicata presso l'ufficio professionale e commerciale del depositario dei registri contabili;
non aveva dipendenti;
non disponeva di attrezzature e beni strumentali in generale. Emergendo quindi chiaramente che non vi era alcuna effettiva attività aziendale, soprattutto considerando che i contatti con le società estere erano mantenuti dalla società Ricorrente_1 srl, che riceveva gli ordini per i beni (come espressamente dichiarato dal Sig. Nominativo_1 nel PVC) e ne negoziava il prezzo.Dall'esame della documentazione contabile presentata dalla parte al momento dell'accesso, la Guardia di Finanza ha rilevato che: - per l'anno 2009, la società Società_1 srl risultava aver acquistato beni esclusivamente da Ricorrente_1 e li aveva venduti a società residenti in [...]extra-UE; - per l'anno 2010, come per l'anno precedente, risultava aver acquistato beni esclusivamente dalla predetta Ricorrente_1 srl e li aveva venduti a società residenti in [...]extra-UE; - Società_1 srl non disponeva di uffici amministrativi;
la sede era ubicata presso l'ufficio professionale e commerciale del depositario dei registri contabili;
non aveva dipendenti;
non disponeva di attrezzature e beni strumentali in generale.
Emergendo quindi chiaramente che non vi era alcuna effettiva attività aziendale, soprattutto considerando che i contatti con le società estere erano mantenuti dalla società Ricorrente_1 srl, che riceveva gli ordini per i beni (come espressamente dichiarato dal Sig. Nominativo_1 nel PVC) e ne negoziava il prezzo.
Orbene, non si tratta di soffermarsi, come pure fa parte ricorrente, se vi sia o meno abuso del diritto, ma di prendere atto che, come stabilito dalla Cassazione che ha definitivamente negato il rimborso a Società_1, che quest'ultima era soggetto esclusivamente fittizio: l'interposizione predetta, anche se limitata al campo della simulazione civilistica per gli scopi asseriti dalla ricorrente, non eliminerebbe l'impossibilità per l'effettivo soggetto d'imposta, a richiedere, ora, e ben oltre i due anni di decadenza, i relativi importi.
Al rigetto del ricorso, secondo la soccomenza, seguono le spese, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta il ricorso. Spese a carico del ricorrente che si liquidano in euro 4.500,00.