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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 05/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DI FRANCESCO, Presidente
LA MA, Relatore
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6354/2023 depositato il 29/12/2023
proposto da
Ricorrente 1 Snc Dei LI Ricorrente_2 RI LO - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Rappresentato da Difensore _1 - CF_Difensore_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma
-
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7640/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
ROMA sez. 4 e pubblicata il 08/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229021003486000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080089970736000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090089963035000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100097128765000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110031220456000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150009946634000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150127937653000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150168620204000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160025634303000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160025634404000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160166872789000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170012280892000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170025107317000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170252972980000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160141386648000 IRAP 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
FATTO E DIRITTO
La società in epigrafe generalizzata ha impugnato la intimazione di pagamento n.
9720229021003486000 notificata in data 20/04/2022 prelativo alle sottese cartelle di pagamento nn:
09720080089970736000, 09720090089963035000, 09720100097128765000,
09720150009946634000, 09720110031220456000, 09720150127937653000,
09720150168620204000, 09720160025634404000, 09720160025634303000,
09720160166872789000, 09720170012280892000, 09720170025107317000,
09720170252972980000, 09720150215143450000.
Ne ha, quindi, chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: omessa notifica delle cartelle di pagamento;
decadenza dalla riscossione;
nullità della notifica effettuata a mezzo pec da indirizzo non presente nei pubblici registri;
difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento;
omessa allegazione all'intimazione di pagamento delle cartelle di pagamento prodromiche;
omessa motivazione della intimazione di pagamento circa il calcolo degli interessi;
illegittima duplicazione delle richieste di pagamento;
prescrizione del credito iscritto a ruolo.
La ricorrente ha, quindi, chiesto l'esibizione di copia cartelle asseritamente notificate, ha eccepito l'inesistenza o la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto inviato da indirizzo pec (Email_4) non iscritto nei pubblici registri, la prescrizione dei crediti azionati dalla controparte, nonché la decadenza della resistente Agenzia delle entrate-Riscossione dal ruolo.
Si costituivano l'Ufficio impositore (Agenzia delle Entrate) e l'Ente di riscossione (Agenzia delle Entrate e Riscossione) per resistere al gravame, depositando documentazione relativa all'avvenuta notifica degli atti prodromici dell'intimazione impugnata.
Con successiva memoria, il ricorrente contestava la conformità della documentazione prodotta in copia agli originali, eccependone quindi l'inutilizzabilità.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, con sentenza n. 7640\23, ha rigettato il ricorso, con condanna alle spese.
I primi giudici hanno ritenuto provata, sulla base della documentazione prodotta dalle parti resistenti, la rituale notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi.
La società soccombente impugna la sentenza e, con il primo motivo, lamenta che la Corte di
Giustizia ha ritenuto legittimamente provato in giudizio la presunta notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato nonché degli atti interruttivi della prescrizione, nonostante il disconoscimento della documentazione in copia prodotta dalle controparti, formulato tempestivamente dalla ricorrente, con contestuale contestazione di esistenza degli originali.
Ancora, l'appellante lamenta che il primo giudice non abbia tenuto in considerazione la mancanza dell'attestazione di conformità delle copie agli originali, di cui agli artt. 22 e ss.
D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), con conseguente inutilizzabilità della documentazione.
La censura è infondata sotto entrambi i profili, posto che il generico disconoscimento di documenti prodotti in copia non è idoneo a superare la presunzione di conformità degli stessi all'originale, anche in mancanza certificazione di conformità da parte dell'Ufficio, che, ove sussistente, sarebbe comunque priva di rilevanza processuale, in quanto proveniente dalla stessa parte che ha prodotto la documentazione.
L'appellante rileva inoltre che nel primo grado del giudizio non si era limitato a contestare la corrispondenza delle copie agli originali, ma aveva contestato l'esistenza stessa degli originali, nel qual caso il disconoscimento deve ritenersi ritualmente effettuato senza ulteriore specificazione.
Il motivo è infondato.
Infatti, testualmente il ricorso recita: "Si disconoscono pertanto ex art. 2719 c.c. e artt. 22 e ss
D.Lgs. 82/2005 le copie fotostatiche scansionate o/ file digitali e/o buste telematiche delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di intimazione privi di attestazione di conformità agli originali alle quali avrebbero voluto essere ricondotte, in particolare non si ritiene esistente alcun originale corrispondente alle copie fotostatiche o file digitali depositati in giudizio."
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dell'appellante, il ricorrente non ha contestato l'esistenza degli originali delle relate per omessa notifica delle cartelle, bensì l'esistenza di originali conformi alle copie fotostatiche prodotte, senza però specificare in che cosa consistesse la difformità, salvo poi richiamare giurisprudenza relativa all'ipotesi di inesistenza degli originali, non pertinente nel caso in esame.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la rituale notifica di tutte e cartelle, omettendo di esaminare le seguenti specifiche contestazioni svolte dal ricorrente a seguito della produzione documentale di
ADER: "la notifica della cartella n. 09720160025634303000 a mezzo pec ha avuto esito negativo e che non potrebbe ritenersi, inoltre, perfezionato il procedimento previsto dall'art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973 in quanto la comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione su InfoCamere Scpa è stata effettuata da spedizioniere privato
(Società 1) e, pertanto nulla."
"Le medesime eccezioni di nullità sono state sollevate anche per la cartella n.
09720160025634404000, n. 09720160141386648000, n. 09720160166872789000, n.
09720170012280892000, n. 09720170025107317000, n. 09720170252972980000 per la quale manca anche la prova della notifica della comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione su InfoCamere Scpa, così come dell'AVI n.
09720179066019829000 e del PPT 09784201700010094001.
Infatti, in caso di mancata consegna della notifica a mezzo pec alle società, come quello di cui alle superiori cartelle, il riscossore deve svolgere i seguenti adempimenti ai fini del perfezionamento della notifica stessa: effettuare un secondo tentativo dopo sette giorni dal primo infruttuoso invio;
se anche tale invio è infruttuoso, l'atto deve essere depositato presso l'area riservata di InfoCamere con pubblicazione del deposito per 15gg nello stesso sito;
occorre infine inviare una raccomandata al destinatario per informarlo del deposito.
Dalla lettura della documentazione prodotta in primo grado è palese che nessuna di questi adempimenti sia stato effettuato e/o provato in giudizio.
Ne consegue la nullità di tali notifiche.
Con riferimento all'AVI n. 09720139037788640000 e n. 0972013903778874100 risultano prodotte da ADER solo le relate di notifica ma non anche il testo degli avvisi;
ciò non permetterebbe di verificare quali siano i titoli sottesi all'intimazione né che tale documento abbia effettivamente un contenuto dal quale evincersi la richiesta di pagamento e conseguentemente l'effetto interruttivo della prescrizione (Cass. Ord. 30765/2017).
L'omessa/irrituale notifica degli atti sottesi e pregressi all'intimazione impugnata comporta la nullità di quest'ultima, così come degli atti presupposti nonché l'intervenuta prescrizione di tutte le somme iscritte a ruolo.
In assenza della prova in ordine alla rituale notifica delle stesse, la pretesa ivi contenuta è illegittima e pertanto l'atto dovrà essere in ogni caso annullato.
Anche volendo ritenere valide le notifiche degli atti successivi alle notifiche delle cartelle,
l'omessa impugnazione di tali atti non produce, come avviene per le cartelle, la decadenza dall'eccezione di prescrizione maturata antecedentemente alla relativa notifica."
La doglianza relativa ai vizi di notifica delle cartelle e degli avvisi sopra evidenziati è
inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, i vizi suddetti avrebbero dovuto essere sollevati impugnando il primo atto interruttivo successivo alle cartelle o agli avvisi di cui si assume il vizio di notifica, costituito da intimazione di pagamento, che è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del dec leg. 456\92, la cui mancata impugnazione determina la definitività dello stesso e di tutti gli atti prodromici.
Con il terzo motivo dell'appello l'appellante lamenta che il primo giudice non si è pronunciato sul motivo del ricorso avente ad oggetto il difetto di motivazione dell'avviso di intimazione per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi (tasso di interesse e metodo di calcolo).
Anche tale doglianza non merita accoglimento, in quanto tali elementi attengono alla motivazione della cartella di pagamento e non alla successiva intimazione di pagamento, in cui è stata correttamente indicato l'importo a titolo di interessi ed il periodo di decorrenza degli stessi (il cui tasso deve essere specificato nella cartella).
Peraltro, ove tale vizio motivazionale dovesse investire le cartelle prodromiche all'atto impugnato, non può più essere fatto valere in questa sede, tenuto conto della rituale notifica delle stesse e della loro mancata impugnazione nei termini di legge.
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante reitera il motivo di opposizione avente ad oggetto la nullità dell'atto impugnato per nullità delle cartelle di pagamento
N.09720080089970736000, N.09720110031220456000, N.09720150168620204000,
N.09720150215143450000, N.09720150127937653000, in quanto contenenti rispettivamente, una duplicazione di richiesta dell'IVA riferita all'anno 2004, una duplicazione di richiesta IRAP riferita all'anno 2007, una duplicazione di richiesta IVA riferita all'anno 2009, una duplicazione di richiesta IVA riferita all'anno con conseguente duplicazione di sanzioni ed interessi.
Anche tale censura è inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione delle cartelle suddette nei termini di legge, in quanto regolarmente notificate, o in difetto di rituale notifica, dell'avviso di intimazione immediatamente successivo alla cartella medesima e antecedente all'atto impugnato nel presente procedimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello di Ricorrente_1 snc e la condanna a rifondere alle controparti le spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 10.600,00 oltre accessori per entrambe. Roma, 17 settembre 2025
La Giud. Est. Il Presidente
RA DI LL DA
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DI FRANCESCO, Presidente
LA MA, Relatore
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6354/2023 depositato il 29/12/2023
proposto da
Ricorrente 1 Snc Dei LI Ricorrente_2 RI LO - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Rappresentato da Difensore _1 - CF_Difensore_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma
-
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7640/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
ROMA sez. 4 e pubblicata il 08/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229021003486000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080089970736000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090089963035000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100097128765000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110031220456000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150009946634000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150127937653000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150168620204000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160025634303000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160025634404000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160166872789000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170012280892000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170025107317000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170252972980000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160141386648000 IRAP 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
FATTO E DIRITTO
La società in epigrafe generalizzata ha impugnato la intimazione di pagamento n.
9720229021003486000 notificata in data 20/04/2022 prelativo alle sottese cartelle di pagamento nn:
09720080089970736000, 09720090089963035000, 09720100097128765000,
09720150009946634000, 09720110031220456000, 09720150127937653000,
09720150168620204000, 09720160025634404000, 09720160025634303000,
09720160166872789000, 09720170012280892000, 09720170025107317000,
09720170252972980000, 09720150215143450000.
Ne ha, quindi, chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: omessa notifica delle cartelle di pagamento;
decadenza dalla riscossione;
nullità della notifica effettuata a mezzo pec da indirizzo non presente nei pubblici registri;
difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento;
omessa allegazione all'intimazione di pagamento delle cartelle di pagamento prodromiche;
omessa motivazione della intimazione di pagamento circa il calcolo degli interessi;
illegittima duplicazione delle richieste di pagamento;
prescrizione del credito iscritto a ruolo.
La ricorrente ha, quindi, chiesto l'esibizione di copia cartelle asseritamente notificate, ha eccepito l'inesistenza o la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto inviato da indirizzo pec (Email_4) non iscritto nei pubblici registri, la prescrizione dei crediti azionati dalla controparte, nonché la decadenza della resistente Agenzia delle entrate-Riscossione dal ruolo.
Si costituivano l'Ufficio impositore (Agenzia delle Entrate) e l'Ente di riscossione (Agenzia delle Entrate e Riscossione) per resistere al gravame, depositando documentazione relativa all'avvenuta notifica degli atti prodromici dell'intimazione impugnata.
Con successiva memoria, il ricorrente contestava la conformità della documentazione prodotta in copia agli originali, eccependone quindi l'inutilizzabilità.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, con sentenza n. 7640\23, ha rigettato il ricorso, con condanna alle spese.
I primi giudici hanno ritenuto provata, sulla base della documentazione prodotta dalle parti resistenti, la rituale notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi.
La società soccombente impugna la sentenza e, con il primo motivo, lamenta che la Corte di
Giustizia ha ritenuto legittimamente provato in giudizio la presunta notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato nonché degli atti interruttivi della prescrizione, nonostante il disconoscimento della documentazione in copia prodotta dalle controparti, formulato tempestivamente dalla ricorrente, con contestuale contestazione di esistenza degli originali.
Ancora, l'appellante lamenta che il primo giudice non abbia tenuto in considerazione la mancanza dell'attestazione di conformità delle copie agli originali, di cui agli artt. 22 e ss.
D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), con conseguente inutilizzabilità della documentazione.
La censura è infondata sotto entrambi i profili, posto che il generico disconoscimento di documenti prodotti in copia non è idoneo a superare la presunzione di conformità degli stessi all'originale, anche in mancanza certificazione di conformità da parte dell'Ufficio, che, ove sussistente, sarebbe comunque priva di rilevanza processuale, in quanto proveniente dalla stessa parte che ha prodotto la documentazione.
L'appellante rileva inoltre che nel primo grado del giudizio non si era limitato a contestare la corrispondenza delle copie agli originali, ma aveva contestato l'esistenza stessa degli originali, nel qual caso il disconoscimento deve ritenersi ritualmente effettuato senza ulteriore specificazione.
Il motivo è infondato.
Infatti, testualmente il ricorso recita: "Si disconoscono pertanto ex art. 2719 c.c. e artt. 22 e ss
D.Lgs. 82/2005 le copie fotostatiche scansionate o/ file digitali e/o buste telematiche delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di intimazione privi di attestazione di conformità agli originali alle quali avrebbero voluto essere ricondotte, in particolare non si ritiene esistente alcun originale corrispondente alle copie fotostatiche o file digitali depositati in giudizio."
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dell'appellante, il ricorrente non ha contestato l'esistenza degli originali delle relate per omessa notifica delle cartelle, bensì l'esistenza di originali conformi alle copie fotostatiche prodotte, senza però specificare in che cosa consistesse la difformità, salvo poi richiamare giurisprudenza relativa all'ipotesi di inesistenza degli originali, non pertinente nel caso in esame.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la rituale notifica di tutte e cartelle, omettendo di esaminare le seguenti specifiche contestazioni svolte dal ricorrente a seguito della produzione documentale di
ADER: "la notifica della cartella n. 09720160025634303000 a mezzo pec ha avuto esito negativo e che non potrebbe ritenersi, inoltre, perfezionato il procedimento previsto dall'art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973 in quanto la comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione su InfoCamere Scpa è stata effettuata da spedizioniere privato
(Società 1) e, pertanto nulla."
"Le medesime eccezioni di nullità sono state sollevate anche per la cartella n.
09720160025634404000, n. 09720160141386648000, n. 09720160166872789000, n.
09720170012280892000, n. 09720170025107317000, n. 09720170252972980000 per la quale manca anche la prova della notifica della comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione su InfoCamere Scpa, così come dell'AVI n.
09720179066019829000 e del PPT 09784201700010094001.
Infatti, in caso di mancata consegna della notifica a mezzo pec alle società, come quello di cui alle superiori cartelle, il riscossore deve svolgere i seguenti adempimenti ai fini del perfezionamento della notifica stessa: effettuare un secondo tentativo dopo sette giorni dal primo infruttuoso invio;
se anche tale invio è infruttuoso, l'atto deve essere depositato presso l'area riservata di InfoCamere con pubblicazione del deposito per 15gg nello stesso sito;
occorre infine inviare una raccomandata al destinatario per informarlo del deposito.
Dalla lettura della documentazione prodotta in primo grado è palese che nessuna di questi adempimenti sia stato effettuato e/o provato in giudizio.
Ne consegue la nullità di tali notifiche.
Con riferimento all'AVI n. 09720139037788640000 e n. 0972013903778874100 risultano prodotte da ADER solo le relate di notifica ma non anche il testo degli avvisi;
ciò non permetterebbe di verificare quali siano i titoli sottesi all'intimazione né che tale documento abbia effettivamente un contenuto dal quale evincersi la richiesta di pagamento e conseguentemente l'effetto interruttivo della prescrizione (Cass. Ord. 30765/2017).
L'omessa/irrituale notifica degli atti sottesi e pregressi all'intimazione impugnata comporta la nullità di quest'ultima, così come degli atti presupposti nonché l'intervenuta prescrizione di tutte le somme iscritte a ruolo.
In assenza della prova in ordine alla rituale notifica delle stesse, la pretesa ivi contenuta è illegittima e pertanto l'atto dovrà essere in ogni caso annullato.
Anche volendo ritenere valide le notifiche degli atti successivi alle notifiche delle cartelle,
l'omessa impugnazione di tali atti non produce, come avviene per le cartelle, la decadenza dall'eccezione di prescrizione maturata antecedentemente alla relativa notifica."
La doglianza relativa ai vizi di notifica delle cartelle e degli avvisi sopra evidenziati è
inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, i vizi suddetti avrebbero dovuto essere sollevati impugnando il primo atto interruttivo successivo alle cartelle o agli avvisi di cui si assume il vizio di notifica, costituito da intimazione di pagamento, che è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del dec leg. 456\92, la cui mancata impugnazione determina la definitività dello stesso e di tutti gli atti prodromici.
Con il terzo motivo dell'appello l'appellante lamenta che il primo giudice non si è pronunciato sul motivo del ricorso avente ad oggetto il difetto di motivazione dell'avviso di intimazione per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi (tasso di interesse e metodo di calcolo).
Anche tale doglianza non merita accoglimento, in quanto tali elementi attengono alla motivazione della cartella di pagamento e non alla successiva intimazione di pagamento, in cui è stata correttamente indicato l'importo a titolo di interessi ed il periodo di decorrenza degli stessi (il cui tasso deve essere specificato nella cartella).
Peraltro, ove tale vizio motivazionale dovesse investire le cartelle prodromiche all'atto impugnato, non può più essere fatto valere in questa sede, tenuto conto della rituale notifica delle stesse e della loro mancata impugnazione nei termini di legge.
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante reitera il motivo di opposizione avente ad oggetto la nullità dell'atto impugnato per nullità delle cartelle di pagamento
N.09720080089970736000, N.09720110031220456000, N.09720150168620204000,
N.09720150215143450000, N.09720150127937653000, in quanto contenenti rispettivamente, una duplicazione di richiesta dell'IVA riferita all'anno 2004, una duplicazione di richiesta IRAP riferita all'anno 2007, una duplicazione di richiesta IVA riferita all'anno 2009, una duplicazione di richiesta IVA riferita all'anno con conseguente duplicazione di sanzioni ed interessi.
Anche tale censura è inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione delle cartelle suddette nei termini di legge, in quanto regolarmente notificate, o in difetto di rituale notifica, dell'avviso di intimazione immediatamente successivo alla cartella medesima e antecedente all'atto impugnato nel presente procedimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello di Ricorrente_1 snc e la condanna a rifondere alle controparti le spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 10.600,00 oltre accessori per entrambe. Roma, 17 settembre 2025
La Giud. Est. Il Presidente
RA DI LL DA