Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 05/01/2026, n. 55
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ritiene che il generico disconoscimento di documenti prodotti in copia non sia idoneo a superare la presunzione di conformità degli stessi all'originale, anche in mancanza di certificazione di conformità da parte dell'Ufficio. Inoltre, il ricorrente non ha contestato l'esistenza degli originali, ma la loro conformità alle copie prodotte, senza specificare la difformità.

  • Inammissibile
    Decadenza dalla riscossione

    La doglianza relativa ai vizi di notifica delle cartelle e degli avvisi è inammissibile in quanto tali vizi avrebbero dovuto essere sollevati impugnando il primo atto interruttivo successivo alle cartelle o agli avvisi, costituito dall'intimazione di pagamento, che è atto autonomamente impugnabile. La mancata impugnazione determina la definitività degli atti prodromici.

  • Inammissibile
    Nullità della notifica effettuata a mezzo pec da indirizzo non presente nei pubblici registri

    La doglianza relativa ai vizi di notifica delle cartelle e degli avvisi è inammissibile in quanto tali vizi avrebbero dovuto essere sollevati impugnando il primo atto interruttivo successivo alle cartelle o agli avvisi, costituito dall'intimazione di pagamento, che è atto autonomamente impugnabile. La mancata impugnazione determina la definitività degli atti prodromici.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento

    Tali elementi attengono alla motivazione della cartella di pagamento e non alla successiva intimazione di pagamento. Ove tale vizio motivazionale dovesse investire le cartelle prodromiche, non può più essere fatto valere in questa sede, tenuto conto della rituale notifica delle stesse e della loro mancata impugnazione nei termini di legge.

  • Inammissibile
    Omessa allegazione all'intimazione di pagamento delle cartelle di pagamento prodromiche

    La doglianza relativa ai vizi di notifica delle cartelle e degli avvisi è inammissibile in quanto tali vizi avrebbero dovuto essere sollevati impugnando il primo atto interruttivo successivo alle cartelle o agli avvisi, costituito dall'intimazione di pagamento, che è atto autonomamente impugnabile. La mancata impugnazione determina la definitività degli atti prodromici.

  • Rigettato
    Omessa motivazione dell'intimazione di pagamento circa il calcolo degli interessi

    Tali elementi attengono alla motivazione della cartella di pagamento e non alla successiva intimazione di pagamento. Ove tale vizio motivazionale dovesse investire le cartelle prodromiche, non può più essere fatto valere in questa sede, tenuto conto della rituale notifica delle stesse e della loro mancata impugnazione nei termini di legge.

  • Inammissibile
    Illegittima duplicazione delle richieste di pagamento

    Tale censura è inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione delle cartelle suddette nei termini di legge, o in difetto di rituale notifica, dell'avviso di intimazione immediatamente successivo alla cartella medesima e antecedente all'atto impugnato nel presente procedimento.

  • Inammissibile
    Prescrizione del credito iscritto a ruolo

    La doglianza relativa ai vizi di notifica delle cartelle e degli avvisi è inammissibile in quanto tali vizi avrebbero dovuto essere sollevati impugnando il primo atto interruttivo successivo alle cartelle o agli avvisi, costituito dall'intimazione di pagamento, che è atto autonomamente impugnabile. La mancata impugnazione determina la definitività degli atti prodromici. Anche volendo ritenere valide le notifiche degli atti successivi alle notifiche delle cartelle, l'omessa impugnazione di tali atti non produce, come avviene per le cartelle, la decadenza dall'eccezione di prescrizione maturata antecedentemente alla relativa notifica.

  • Inammissibile
    Vizi di notifica di specifiche cartelle e avvisi

    La doglianza relativa ai vizi di notifica delle cartelle e degli avvisi è inammissibile in quanto tali vizi avrebbero dovuto essere sollevati impugnando il primo atto interruttivo successivo alle cartelle o agli avvisi, costituito dall'intimazione di pagamento, che è atto autonomamente impugnabile. La mancata impugnazione determina la definitività degli atti prodromici.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 05/01/2026, n. 55
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 55
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo