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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/04/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6319/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE dott. Mirko Buratti
Il Giudice, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ., pronuncia il giorno 23/04/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6319/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MORGANTE Parte_1 P.IVA_1
ELENA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da ricorso o nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il giorno 3 ottobre 2024, ha chiesto, a norma Parte_2 dell'art. 281 decies cod. proc. civ., che venisse dichiarata, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., la risoluzione del contratto di vendita concluso in data 26.4.2023 con Controparte_1 avente ad oggetto il macchinario industriale denominato “centro di lavoro nuovo a portale
DMC 1600 con CNC HEDENHAIN”, con conseguente condanna di quest'ultima a CP_2 restituirle l'acconto del prezzo versatole, pari ad € 66.856,00 (corrispondenti ad € 54.800 + 22% iva), ed a risarcirle i danni patiti, quantificati in complessivi € 2.421,36. evidenziò che il macchinario industriale (centro di lavoro a controllo Parte_2 numerico) era stato acquistato, con riserva di proprietà ex art. 1523 cod. civ. a favore del venditore, collegato ad un contratto di locazione finanziaria, al fine di implementare e migliorare, in termini quantitativi e qualitativi, il processo produttivo. Precisò che la consegna era stata fissata a 7 mesi dalla data di pagamento dell'acconto sul prezzo di acquisto: tale acconto, di € 66.856, pari ad € 54.800 + 22% iva, corrispondenti al 20% del prezzo totale di € 274.000, era stato pagato in data 2.5.2023. Lamentò che il termine di consegna era scaduto in data 2.12.2023, senza che il bene fosse mai stato consegnato. Spiegò che la venditrice, dopo diversi mesi di silenzio, con lettera in data 11.3.2024, l'aveva informata di aver incontrato problemi con il produttore extra UE per la messa a punto di componenti del macchinario, ma, dopo questa comunicazione, non aveva comunque onorato i suoi impegni. Affermò, pertanto, che con PEC del 23.7.2024 aveva comunicato, tramite il difensore, la risoluzione del contratto di compravendita con richiesta di restituzione dell'acconto del prezzo versato, oltre al risarcimento dei danni subiti. In particolare, evidenziò che, per l'acquisto del macchinario, aveva sottoscritto con un contratto di locazione finanziaria, con costi quantificati CP_3 in € 855,36, oltre a quelli per l'accesso al contributo economico pubblico riservato alle P.M.I., per un costo di servizio sostenuto per istruire la pratica, andata a buon fine, per complessivi € 1.566,00. non si costituì, nonostante l'avvenuta notifica a mezzo PEC in data 11 Controparte_1 ottobre 2024, restando contumace.
Precisate le conclusioni nel termine del giorno 27 marzo 2025, in modalità cartolare, e depositata la nota scritta conclusiva, la causa è stata trattenuta immediatamente in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, cod. proc. civ..
*** La domanda di risoluzione del contratto va accolta.
Con contratto concluso mediante accettazione della proposta datata 5 aprile 2023 formulata da aveva acquistato il macchinario industriale Controparte_1 Parte_2
“centro di lavoro a portale mod 1600 H” al prezzo di € 274.000,00 (oltre IVA). CP_2 La vendita era prevista con riserva di proprietà fino ad avvenuto integrale pagamento, qualora rateizzato (doc. n. 4, clausola n.1). Il contratto menzionava quale termine di consegna 7 mesi dal ricevimento degli acconti e dell'ordine di leasing (docc. n. 5 e 6). ha dimostrato di aver pagato l'acconto, pari al 20% del prezzo pattuito, Parte_2 per l'importo di € 66.856,00, comprensivo degli oneri di legge, mediante bonifico del 27 aprile 2023 (docc. n. 7 e 8).
Con comunicazione del 23 maggio 2023, aveva confermato al Controparte_1 finanziatore, , di aver ricevuto da il pagamento Controparte_4 Parte_2 dell'acconto per l'acquisto del bene che sarebbe stato oggetto del contratto di leasing. Con lettera datata 11 marzo 2024, a distanza di quasi un anno, Controparte_1 scusandosi per il ritardo, aveva segnalato di aver subìto, a sua volta, ritardi per imprevisti nell'acquisizione della componentistica occorrente alla realizzazione dell'impianto, evidenziando la necessità di ulteriori 30-40 giorni, oltre ai tempi di trasporto navale e quelli di assemblaggio presso la propria sede (doc. n. 10).
pagina 2 di 4 Con PEC del proprio legale in data 11 luglio 2024, aveva assegnato a Parte_2 termine fino al 20 luglio 2024 per ricevere qualche informazione Controparte_1 concreta sull'adempimento del contratto, riservandosi, in mancanza, di tutelare i propri diritti nelle opportune sedi legali e di richiedere il risarcimento di tutti i danni.
Con successiva PEC del proprio legale in data 23 luglio 2024, decorso Parte_2 inutilmente il predetto termine e contestato il ritardo ben superiore al termine contrattuale di 7 mesi, considerato il lasso di tempo trascorso rispetto all'obbligo di consegna del macchinario, pari al doppio del tempo stabilito, aveva comunicato di ritenere il contratto definitivamente risolto per inadempimento ex artt. 1453 e 1457 cod. civ.. Quindi, aveva Parte_2 intimato la restituzione dell'importo dell'acconto versato, pari ad € 66.856,00, oltre al rimborso
“dei costi collaterali sostenuti per l'operazione in oggetto quali, a titolo non esaustivo, € 1.566 per l'assistenza di alla pratica di accesso al contributo per l'acquisto CP_5 Pt_3 del macchinario in oggetto, nonché € 704, oltre IVA, per l'istruttoria del contratto di leasing allo stesso connessa, oltre il risarcimento dei danni che ci si riserva di quantificare”. Per quanto il termine di consegna di 7 mesi previsto nel contratto non costituisse un termine essenziale (circostanza, peraltro, neppure dedotta), è vero che, tuttavia, l'inutile decorso di tale termine fissato per l'adempimento e, comunque, la pacifica definitività dell'inadempimento della parte acquirente alla sua obbligazione principale, cioè quella di consegnare il bene (neppure a distanza di ulteriori 7 mesi), deve ritenersi idoneo a determinare lo scioglimento del rapporto contrattuale concluso, trattandosi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi del criterio indicato dall'art. 1455 cod. civ.. Inoltre, non ha vinto, Controparte_1 sotto il profilo soggettivo, l'operatività della presunzione di responsabilità del debitore inadempiente stabilita dall'art. 1218 cod. civ.. Si deve, dunque, ritenere pienamente provato l'inadempimento per la mancata consegna dell'impianto e la sua definitività, stante il tempo trascorso anche dopo la diffida. D'altra parte, la scelta di di rimanere contumace, comporta, a fronte Controparte_1 della prova fornita dalla parte attrice e per effetto della ripartizione degli oneri probatori, che debba reputarsi pienamente provato l'inadempimento contestato nel presente giudizio ed, in particolare, la mancata consegna della macchina industriale, nonché la mancata restituzione della somma versata da quale parziale pagamento. Parte_2 Va, quindi, dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita in questione. Per effetto dello scioglimento del vincolo negoziale, è tenuta alla Controparte_1 restituzione dell'acconto versato, oltre gli interessi legali dall'epoca del versamento (2 maggio 2023) al saldo. Va accolta, altresì, la richiesta risarcitoria dal momento che è riscontrabile l'esistenza del danno costituito dai costi sopportati dall'acquirente correlati all'ottenimento della locazione finanziaria e per la pratica per l'accesso al contributo economico pubblico riservato alle P.M.I., pari a complessivi € 2.421,36 (docc. n. 15-29), ed il nesso eziologico tra questo e l'inadempimento. Pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita in data 5-26 aprile 2023, va condannata alla restituzione in favore di della Controparte_1 Parte_2 somma versata, pari ad € 66.856,00, oltre gli interessi legali dall'epoca del versamento (2 maggio 2023) al saldo, nonché l'ulteriore somma di € 2.421,36, a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara risolto il contratto di compravendita in data 5-26 aprile 2023 intercorso tra le parti;
2. condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_2 66.856,00, oltre gli interessi legali dall'epoca del versamento (2 maggio 2023) al saldo, pagina 3 di 4 nonché l'ulteriore somma di € 2.421,36, a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo;
3. condanna a rimborsare a le spese di lite Controparte_1 Parte_2 che liquida in complessivi Euro 7.000,00 per competenze, oltre spese generali (15%),
I.V.A. e contributo c.p.a.;
4. con sentenza esecutiva.
Monza, 23 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE dott. Mirko Buratti
Il Giudice, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ., pronuncia il giorno 23/04/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6319/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MORGANTE Parte_1 P.IVA_1
ELENA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da ricorso o nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il giorno 3 ottobre 2024, ha chiesto, a norma Parte_2 dell'art. 281 decies cod. proc. civ., che venisse dichiarata, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., la risoluzione del contratto di vendita concluso in data 26.4.2023 con Controparte_1 avente ad oggetto il macchinario industriale denominato “centro di lavoro nuovo a portale
DMC 1600 con CNC HEDENHAIN”, con conseguente condanna di quest'ultima a CP_2 restituirle l'acconto del prezzo versatole, pari ad € 66.856,00 (corrispondenti ad € 54.800 + 22% iva), ed a risarcirle i danni patiti, quantificati in complessivi € 2.421,36. evidenziò che il macchinario industriale (centro di lavoro a controllo Parte_2 numerico) era stato acquistato, con riserva di proprietà ex art. 1523 cod. civ. a favore del venditore, collegato ad un contratto di locazione finanziaria, al fine di implementare e migliorare, in termini quantitativi e qualitativi, il processo produttivo. Precisò che la consegna era stata fissata a 7 mesi dalla data di pagamento dell'acconto sul prezzo di acquisto: tale acconto, di € 66.856, pari ad € 54.800 + 22% iva, corrispondenti al 20% del prezzo totale di € 274.000, era stato pagato in data 2.5.2023. Lamentò che il termine di consegna era scaduto in data 2.12.2023, senza che il bene fosse mai stato consegnato. Spiegò che la venditrice, dopo diversi mesi di silenzio, con lettera in data 11.3.2024, l'aveva informata di aver incontrato problemi con il produttore extra UE per la messa a punto di componenti del macchinario, ma, dopo questa comunicazione, non aveva comunque onorato i suoi impegni. Affermò, pertanto, che con PEC del 23.7.2024 aveva comunicato, tramite il difensore, la risoluzione del contratto di compravendita con richiesta di restituzione dell'acconto del prezzo versato, oltre al risarcimento dei danni subiti. In particolare, evidenziò che, per l'acquisto del macchinario, aveva sottoscritto con un contratto di locazione finanziaria, con costi quantificati CP_3 in € 855,36, oltre a quelli per l'accesso al contributo economico pubblico riservato alle P.M.I., per un costo di servizio sostenuto per istruire la pratica, andata a buon fine, per complessivi € 1.566,00. non si costituì, nonostante l'avvenuta notifica a mezzo PEC in data 11 Controparte_1 ottobre 2024, restando contumace.
Precisate le conclusioni nel termine del giorno 27 marzo 2025, in modalità cartolare, e depositata la nota scritta conclusiva, la causa è stata trattenuta immediatamente in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, cod. proc. civ..
*** La domanda di risoluzione del contratto va accolta.
Con contratto concluso mediante accettazione della proposta datata 5 aprile 2023 formulata da aveva acquistato il macchinario industriale Controparte_1 Parte_2
“centro di lavoro a portale mod 1600 H” al prezzo di € 274.000,00 (oltre IVA). CP_2 La vendita era prevista con riserva di proprietà fino ad avvenuto integrale pagamento, qualora rateizzato (doc. n. 4, clausola n.1). Il contratto menzionava quale termine di consegna 7 mesi dal ricevimento degli acconti e dell'ordine di leasing (docc. n. 5 e 6). ha dimostrato di aver pagato l'acconto, pari al 20% del prezzo pattuito, Parte_2 per l'importo di € 66.856,00, comprensivo degli oneri di legge, mediante bonifico del 27 aprile 2023 (docc. n. 7 e 8).
Con comunicazione del 23 maggio 2023, aveva confermato al Controparte_1 finanziatore, , di aver ricevuto da il pagamento Controparte_4 Parte_2 dell'acconto per l'acquisto del bene che sarebbe stato oggetto del contratto di leasing. Con lettera datata 11 marzo 2024, a distanza di quasi un anno, Controparte_1 scusandosi per il ritardo, aveva segnalato di aver subìto, a sua volta, ritardi per imprevisti nell'acquisizione della componentistica occorrente alla realizzazione dell'impianto, evidenziando la necessità di ulteriori 30-40 giorni, oltre ai tempi di trasporto navale e quelli di assemblaggio presso la propria sede (doc. n. 10).
pagina 2 di 4 Con PEC del proprio legale in data 11 luglio 2024, aveva assegnato a Parte_2 termine fino al 20 luglio 2024 per ricevere qualche informazione Controparte_1 concreta sull'adempimento del contratto, riservandosi, in mancanza, di tutelare i propri diritti nelle opportune sedi legali e di richiedere il risarcimento di tutti i danni.
Con successiva PEC del proprio legale in data 23 luglio 2024, decorso Parte_2 inutilmente il predetto termine e contestato il ritardo ben superiore al termine contrattuale di 7 mesi, considerato il lasso di tempo trascorso rispetto all'obbligo di consegna del macchinario, pari al doppio del tempo stabilito, aveva comunicato di ritenere il contratto definitivamente risolto per inadempimento ex artt. 1453 e 1457 cod. civ.. Quindi, aveva Parte_2 intimato la restituzione dell'importo dell'acconto versato, pari ad € 66.856,00, oltre al rimborso
“dei costi collaterali sostenuti per l'operazione in oggetto quali, a titolo non esaustivo, € 1.566 per l'assistenza di alla pratica di accesso al contributo per l'acquisto CP_5 Pt_3 del macchinario in oggetto, nonché € 704, oltre IVA, per l'istruttoria del contratto di leasing allo stesso connessa, oltre il risarcimento dei danni che ci si riserva di quantificare”. Per quanto il termine di consegna di 7 mesi previsto nel contratto non costituisse un termine essenziale (circostanza, peraltro, neppure dedotta), è vero che, tuttavia, l'inutile decorso di tale termine fissato per l'adempimento e, comunque, la pacifica definitività dell'inadempimento della parte acquirente alla sua obbligazione principale, cioè quella di consegnare il bene (neppure a distanza di ulteriori 7 mesi), deve ritenersi idoneo a determinare lo scioglimento del rapporto contrattuale concluso, trattandosi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi del criterio indicato dall'art. 1455 cod. civ.. Inoltre, non ha vinto, Controparte_1 sotto il profilo soggettivo, l'operatività della presunzione di responsabilità del debitore inadempiente stabilita dall'art. 1218 cod. civ.. Si deve, dunque, ritenere pienamente provato l'inadempimento per la mancata consegna dell'impianto e la sua definitività, stante il tempo trascorso anche dopo la diffida. D'altra parte, la scelta di di rimanere contumace, comporta, a fronte Controparte_1 della prova fornita dalla parte attrice e per effetto della ripartizione degli oneri probatori, che debba reputarsi pienamente provato l'inadempimento contestato nel presente giudizio ed, in particolare, la mancata consegna della macchina industriale, nonché la mancata restituzione della somma versata da quale parziale pagamento. Parte_2 Va, quindi, dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita in questione. Per effetto dello scioglimento del vincolo negoziale, è tenuta alla Controparte_1 restituzione dell'acconto versato, oltre gli interessi legali dall'epoca del versamento (2 maggio 2023) al saldo. Va accolta, altresì, la richiesta risarcitoria dal momento che è riscontrabile l'esistenza del danno costituito dai costi sopportati dall'acquirente correlati all'ottenimento della locazione finanziaria e per la pratica per l'accesso al contributo economico pubblico riservato alle P.M.I., pari a complessivi € 2.421,36 (docc. n. 15-29), ed il nesso eziologico tra questo e l'inadempimento. Pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita in data 5-26 aprile 2023, va condannata alla restituzione in favore di della Controparte_1 Parte_2 somma versata, pari ad € 66.856,00, oltre gli interessi legali dall'epoca del versamento (2 maggio 2023) al saldo, nonché l'ulteriore somma di € 2.421,36, a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara risolto il contratto di compravendita in data 5-26 aprile 2023 intercorso tra le parti;
2. condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_2 66.856,00, oltre gli interessi legali dall'epoca del versamento (2 maggio 2023) al saldo, pagina 3 di 4 nonché l'ulteriore somma di € 2.421,36, a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo;
3. condanna a rimborsare a le spese di lite Controparte_1 Parte_2 che liquida in complessivi Euro 7.000,00 per competenze, oltre spese generali (15%),
I.V.A. e contributo c.p.a.;
4. con sentenza esecutiva.
Monza, 23 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
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