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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 19/11/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 86/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 86/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTI
Oggi 19 novembre 2025 innanzi alla dott.ssa GN IC,
è comparso l'avv. BELEFFI MASSIMO per parte ricorrente.
È altresì comparso l'avv. VESTINI RENATO per parte resistente, con il dott. Giuseppe Seminerio ai fini della pratica forense.
L'avv. Vestini chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L'avv. Beleffi si associa alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere ma chiede la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice pagina 1 di 5 dott.ssa GN IC
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa GN
IC ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 86/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELEFFI Parte_1 C.F._1 MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA BRUNI N. 2 presso il difensore avv. BELEFFI CP_1 MASSIMO
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Ciro il Grande 21 00144 Roma presso il difensore avv. VESTINI RENATO
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2
RESISTENTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
- deducendo la mancata cancellazione dalla Gestione Agricola con decorrenza Parte_1
pagina 3 di 5 30 novembre 2019, stante la perdita dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari all'iscrizione, non svolgendo più le attività individuate dall'art. 2135 c.c., ovvero quelle legate alla coltivazione, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse - ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.ro 345 2024 00010773 65 000 con il quale le si intimava il pagamento del complessivo importo di €. 4.084,25, chiedendo dichiararsi infondata la pretesa dell' . Controparte_2
Si è costituito in giudizio deducendo di avere proceduto alla cancellazione retroattiva della CP_1
posizione cdcm alla data richiesta (30.11.2019) con conseguente sgravio complessivo dell'avviso di addebito emesso, specificando che la ricorrente aveva omesso di presentare la Comunicazione Unica
d'Impresa entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività e che tale omissione aveva impedito all'Istituto di venire a conoscenza della perdita dei requisiti e conseguentemente di cessare con tempestività la posizione in oggetto.
All'udienza del 19 novembre 2025 le parti concordemente hanno chiesto dichiararsi cessata materia del contendere;
parte ricorrente ha tuttavia insistito nella condanna di parte resistente al pagamento delle spese, mentre l'istituto resistente ne ha chiesta la compensazione.
La causa è stata trattenuta in decisione.
2.
Preliminarmente deve darsi atto che, a seguito di provvedimento in autotutela emesso da in data CP_1
25.09.2025 (cfr. atto depositato in data 3.10.2025 da parte resistente) è cessata la materia del contendere tra le parti - peraltro richiesta congiuntamente dalle stesse parti - in relazione alla pretesa contributiva portata dall'Avviso di addebito opposto in questa sede.
Occorre quindi provvedere con declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa avanzata dall'istituto.
3.
Sulla richiesta di refusione delle spese di lite, formulata dalla parte ricorrente, si osserva che parte resistente ha allegato di essere venuto a conoscenza della perdita dei requisiti solo con la presentazione del ricorso e non precedentemente, come sostenuto dalla ricorrente, la quale avrebbe omesso di presentare la Comunicazione Unica d'Impresa entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività, così pagina 4 di 5 impedendo all'Istituto di venire a conoscenza della perdita dei requisiti e conseguentemente di cessare con tempestività la posizione in oggetto (così come desumibile dal fatto che dal 2019 in poi sono stati notificati alla ricorrente ulteriori avvisi di addebito per l'anno 2020 e 2022).
Tale circostanza non è stata specificamente contestata da parte ricorrente, che non ha documentato l'avvenuta comunicazione asseritamente omessa in tesi dell'istituto.
Assorbita ogni altra questione, dato atto dell'intervenuta cessata materia del contendere in corso di causa, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Forlì, 19/11/2025 Il Giudice del Lavoro
GN IC
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 86/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTI
Oggi 19 novembre 2025 innanzi alla dott.ssa GN IC,
è comparso l'avv. BELEFFI MASSIMO per parte ricorrente.
È altresì comparso l'avv. VESTINI RENATO per parte resistente, con il dott. Giuseppe Seminerio ai fini della pratica forense.
L'avv. Vestini chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L'avv. Beleffi si associa alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere ma chiede la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice pagina 1 di 5 dott.ssa GN IC
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa GN
IC ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 86/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELEFFI Parte_1 C.F._1 MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA BRUNI N. 2 presso il difensore avv. BELEFFI CP_1 MASSIMO
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Ciro il Grande 21 00144 Roma presso il difensore avv. VESTINI RENATO
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2
RESISTENTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
- deducendo la mancata cancellazione dalla Gestione Agricola con decorrenza Parte_1
pagina 3 di 5 30 novembre 2019, stante la perdita dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari all'iscrizione, non svolgendo più le attività individuate dall'art. 2135 c.c., ovvero quelle legate alla coltivazione, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse - ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.ro 345 2024 00010773 65 000 con il quale le si intimava il pagamento del complessivo importo di €. 4.084,25, chiedendo dichiararsi infondata la pretesa dell' . Controparte_2
Si è costituito in giudizio deducendo di avere proceduto alla cancellazione retroattiva della CP_1
posizione cdcm alla data richiesta (30.11.2019) con conseguente sgravio complessivo dell'avviso di addebito emesso, specificando che la ricorrente aveva omesso di presentare la Comunicazione Unica
d'Impresa entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività e che tale omissione aveva impedito all'Istituto di venire a conoscenza della perdita dei requisiti e conseguentemente di cessare con tempestività la posizione in oggetto.
All'udienza del 19 novembre 2025 le parti concordemente hanno chiesto dichiararsi cessata materia del contendere;
parte ricorrente ha tuttavia insistito nella condanna di parte resistente al pagamento delle spese, mentre l'istituto resistente ne ha chiesta la compensazione.
La causa è stata trattenuta in decisione.
2.
Preliminarmente deve darsi atto che, a seguito di provvedimento in autotutela emesso da in data CP_1
25.09.2025 (cfr. atto depositato in data 3.10.2025 da parte resistente) è cessata la materia del contendere tra le parti - peraltro richiesta congiuntamente dalle stesse parti - in relazione alla pretesa contributiva portata dall'Avviso di addebito opposto in questa sede.
Occorre quindi provvedere con declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa avanzata dall'istituto.
3.
Sulla richiesta di refusione delle spese di lite, formulata dalla parte ricorrente, si osserva che parte resistente ha allegato di essere venuto a conoscenza della perdita dei requisiti solo con la presentazione del ricorso e non precedentemente, come sostenuto dalla ricorrente, la quale avrebbe omesso di presentare la Comunicazione Unica d'Impresa entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività, così pagina 4 di 5 impedendo all'Istituto di venire a conoscenza della perdita dei requisiti e conseguentemente di cessare con tempestività la posizione in oggetto (così come desumibile dal fatto che dal 2019 in poi sono stati notificati alla ricorrente ulteriori avvisi di addebito per l'anno 2020 e 2022).
Tale circostanza non è stata specificamente contestata da parte ricorrente, che non ha documentato l'avvenuta comunicazione asseritamente omessa in tesi dell'istituto.
Assorbita ogni altra questione, dato atto dell'intervenuta cessata materia del contendere in corso di causa, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Forlì, 19/11/2025 Il Giudice del Lavoro
GN IC
pagina 5 di 5