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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 16/10/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
PAGAMENTO INDENNITA' ID (art. 429 c.p.c.) FREQUENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 93/2025 R.G. Lav, promossa da:
[...]
nella sua qualità di esercente la potestà Parte_1 genitoriale sul minore Persona_1
Avv. Silvia CAVERI
Ricorrenti contro
Controparte_1
Avv. Riccardo JANS, Francesco PASTORINO e LI CADIN
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 22.4.2025, la ricorrente, nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio , adiva in giudizio la Per_1 [...]
, chiedendo la condanna della resistente al pagamento della somma Controparte_1 di euro 4.275,07, oltre interessi legali;
in particolare sosteneva di aver ricevuto il 12.4.2024 la comunicazione dell'avvenuto riconoscimento dell'indennità di frequenza in favore del minore e di non aver trasmesso “per errore” nei 30 giorni indicati dagli uffici regionali i documenti richiesti dai medesimi, provvedendo solo il 29.7.2024; lamentava, quindi, che la R.A.V.A.
l'avesse dichiarata decaduta dalla provvidenza, costringendola a depositare una nuova domanda, con conseguente liquidazione dell'indennità solo a far data dal 1.11.2024 e senza riconoscimento degli arretrati maturati dall'ottobre 2023;
- che si costituiva per la , contestando le pretese attoree e chiedendo la reiezione del CP_1 ricorso;
- che il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di discussione e, all'esito di ampia ed articolata trattazione, pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza;
OSSERVA
Il ricorso è sostanzialmente fondato e, pertanto, merita accoglimento, seppur con le precisazioni di cui infra.
1 In primis deve essere revocata l'ordinanza a verbale del 26.6.2025, con cui è stata ammesso il deposito di documentazione attestante la frequentazione di “centri estivi” da parte del minore.
Detta documentazione, invero, ben poteva e doveva essere depositata con l'atto introduttivo, con cui è stata richiesta la provvidenza de qua senza tener conto della sospensione ex lege prevista per i mesi estivi: si tratta allora, di circostanze di fatto in ordine alle quali l'attrice aveva l'onere di offrirsi tempestivamente di dare la prova, pena la decadenza istruttoria.
Né è possibile per il giudice sopperire all'inerzia di una parte, tanto più che la documentazione di cui trattasi non era in possesso dell'amministrazione regionale, poiché la certificazione appare rilasciata da un soggetto terzo.
Deve, pertanto, procedersi all'espunzione del documento, di cui non può tenersi conto al fine del presente giudizio.
Passando, allora, al merito e dati per pacifici/documentali le circostanze di fatto sopra indicate, nonostante le pur pregevoli argomentazioni della difesa della convenuta, ritiene il giudicante che la delibera regionale n°1754/2015 -richiamata dalla regione a giustificazione del mancato versamento degli arretrati- abbia configurato una vera e propria decadenza;
tuttavia la stessa non ha la forza di fonte primaria necessaria per limitare in modo così stringente i diritti riconosciuti a terzi.
Costituisce, infatti, ius receptum (vds. Cass. da ultima, oltre alle sentenze indicate in atto introduttivo, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10077 del 16/04/2025) il principio per cui non risultano “in ogni caso, consentite interpretazioni estensive e analogiche di norme che condizionano l'esercizio del diritto di azione con riferimento a termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge”.
Applicando tali condivisibili ed ormai consolidati principi al caso di specie, emerge chiaramente che la R.A.V.A. avrebbe potuto formalizzare la decadenza solo con atto avente forza di legge e non con una mera delibera di giunta.
Né sembra possibile aderire alla pur sugggestiva tesi della convenuta, secondo cui n realtà, non si sarebbe trattata di una revoca, ma ai sensi dell'art. 14 della Delibera sopracitata, della perdita del beneficio del pagamento dei ratei per un fatto sopravvenuto: l'art. 7 della Delibera, infatti, è chiaro nel definire come decadenza la sanzione per il mancato rispetto del termine di
30 giorni imposto in via amministrativa dall'Ente, per cui il ricorso deve trovare accoglimento in punto an.
Per ciò che concerne il quantum, si è già detto che in linea generale -in assenza di frequentazione a centri estivi da provarsi tempestivamente- l'indennità di frequenza può essere riconosciuta per soli 9 mesi l'anno: poiché nell'atto introduttivo non si tiene conto di tale circostanza -essendo l'importo dovuto calcolato anche tenendo conto integralmente dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre- la deve essere condannata al pagamento della CP_1 sola somma di euro 3.275,08 (euro 4.275,07 indicati in atto introduttivo, cui vanno sottratti
2 euro 333,33, sempre da ricorso, moltiplicati per i 3 mesi estivi), oltre interessi legali dalla data di maturazione del capitale al saldo.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante l'anomala condotta della ricorrente nella fase stragiudiziale, esse possono venire compensate in misura non superiore alla metà, mentre per il resto seguono la soccombenza della resistente a vanno liquidate come in dispositivo, in misura pari ai minimi ministeriali per lo scaglione di riferimento (causa previdenziale, scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00), senza tener conto della fase istruttoria, ma operato l'aumento per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti ed allegati nell'ambito del PCT.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la al Controparte_1 pagamento, in favore della ricorrente , nella sua qualità di Parte_1 esercente la potestà genitoriale sul minore , della somma di euro Persona_1
3.275,08, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo;
b) condanna la alla rifusione della metà delle spese Controparte_1 processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi euro 575,90 per compensi, oltre 15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
(Così deciso in Aosta il 16/10/2024)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
3
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
PAGAMENTO INDENNITA' ID (art. 429 c.p.c.) FREQUENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 93/2025 R.G. Lav, promossa da:
[...]
nella sua qualità di esercente la potestà Parte_1 genitoriale sul minore Persona_1
Avv. Silvia CAVERI
Ricorrenti contro
Controparte_1
Avv. Riccardo JANS, Francesco PASTORINO e LI CADIN
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 22.4.2025, la ricorrente, nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio , adiva in giudizio la Per_1 [...]
, chiedendo la condanna della resistente al pagamento della somma Controparte_1 di euro 4.275,07, oltre interessi legali;
in particolare sosteneva di aver ricevuto il 12.4.2024 la comunicazione dell'avvenuto riconoscimento dell'indennità di frequenza in favore del minore e di non aver trasmesso “per errore” nei 30 giorni indicati dagli uffici regionali i documenti richiesti dai medesimi, provvedendo solo il 29.7.2024; lamentava, quindi, che la R.A.V.A.
l'avesse dichiarata decaduta dalla provvidenza, costringendola a depositare una nuova domanda, con conseguente liquidazione dell'indennità solo a far data dal 1.11.2024 e senza riconoscimento degli arretrati maturati dall'ottobre 2023;
- che si costituiva per la , contestando le pretese attoree e chiedendo la reiezione del CP_1 ricorso;
- che il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di discussione e, all'esito di ampia ed articolata trattazione, pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza;
OSSERVA
Il ricorso è sostanzialmente fondato e, pertanto, merita accoglimento, seppur con le precisazioni di cui infra.
1 In primis deve essere revocata l'ordinanza a verbale del 26.6.2025, con cui è stata ammesso il deposito di documentazione attestante la frequentazione di “centri estivi” da parte del minore.
Detta documentazione, invero, ben poteva e doveva essere depositata con l'atto introduttivo, con cui è stata richiesta la provvidenza de qua senza tener conto della sospensione ex lege prevista per i mesi estivi: si tratta allora, di circostanze di fatto in ordine alle quali l'attrice aveva l'onere di offrirsi tempestivamente di dare la prova, pena la decadenza istruttoria.
Né è possibile per il giudice sopperire all'inerzia di una parte, tanto più che la documentazione di cui trattasi non era in possesso dell'amministrazione regionale, poiché la certificazione appare rilasciata da un soggetto terzo.
Deve, pertanto, procedersi all'espunzione del documento, di cui non può tenersi conto al fine del presente giudizio.
Passando, allora, al merito e dati per pacifici/documentali le circostanze di fatto sopra indicate, nonostante le pur pregevoli argomentazioni della difesa della convenuta, ritiene il giudicante che la delibera regionale n°1754/2015 -richiamata dalla regione a giustificazione del mancato versamento degli arretrati- abbia configurato una vera e propria decadenza;
tuttavia la stessa non ha la forza di fonte primaria necessaria per limitare in modo così stringente i diritti riconosciuti a terzi.
Costituisce, infatti, ius receptum (vds. Cass. da ultima, oltre alle sentenze indicate in atto introduttivo, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10077 del 16/04/2025) il principio per cui non risultano “in ogni caso, consentite interpretazioni estensive e analogiche di norme che condizionano l'esercizio del diritto di azione con riferimento a termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge”.
Applicando tali condivisibili ed ormai consolidati principi al caso di specie, emerge chiaramente che la R.A.V.A. avrebbe potuto formalizzare la decadenza solo con atto avente forza di legge e non con una mera delibera di giunta.
Né sembra possibile aderire alla pur sugggestiva tesi della convenuta, secondo cui n realtà, non si sarebbe trattata di una revoca, ma ai sensi dell'art. 14 della Delibera sopracitata, della perdita del beneficio del pagamento dei ratei per un fatto sopravvenuto: l'art. 7 della Delibera, infatti, è chiaro nel definire come decadenza la sanzione per il mancato rispetto del termine di
30 giorni imposto in via amministrativa dall'Ente, per cui il ricorso deve trovare accoglimento in punto an.
Per ciò che concerne il quantum, si è già detto che in linea generale -in assenza di frequentazione a centri estivi da provarsi tempestivamente- l'indennità di frequenza può essere riconosciuta per soli 9 mesi l'anno: poiché nell'atto introduttivo non si tiene conto di tale circostanza -essendo l'importo dovuto calcolato anche tenendo conto integralmente dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre- la deve essere condannata al pagamento della CP_1 sola somma di euro 3.275,08 (euro 4.275,07 indicati in atto introduttivo, cui vanno sottratti
2 euro 333,33, sempre da ricorso, moltiplicati per i 3 mesi estivi), oltre interessi legali dalla data di maturazione del capitale al saldo.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante l'anomala condotta della ricorrente nella fase stragiudiziale, esse possono venire compensate in misura non superiore alla metà, mentre per il resto seguono la soccombenza della resistente a vanno liquidate come in dispositivo, in misura pari ai minimi ministeriali per lo scaglione di riferimento (causa previdenziale, scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00), senza tener conto della fase istruttoria, ma operato l'aumento per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti ed allegati nell'ambito del PCT.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la al Controparte_1 pagamento, in favore della ricorrente , nella sua qualità di Parte_1 esercente la potestà genitoriale sul minore , della somma di euro Persona_1
3.275,08, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo;
b) condanna la alla rifusione della metà delle spese Controparte_1 processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi euro 575,90 per compensi, oltre 15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
(Così deciso in Aosta il 16/10/2024)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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