Art. 3. Diritto erariale sugli alcoli diversi da quelli provenienti dal vino e da cascami della vinificazione. ((Sugli alcoli di 1° categoria o considerati tali agli effetti fiscali e sugli alcoli provenienti dalla distillazione della frutta, e' dovuto, oltre l'imposta o sovrimposta, di cui all'art. 1, un diritto erariale nelle seguenti misure:
1) per gli alcoli di 1° categoria provenienti da materie prime diverse dal sorgo e dalla canna gentile: L. 27.000 per ettanidro;
2) per l'alcole di 1° categoria proveniente dalla canna gentile:
L. 24.000 per ettanidro;
3) per l'alcole di 1° categoria, proveniente dal sorgo: L. 22.000 per ettanidro;
4) per l'alcole di 2° categoria proveniente dalla frutta, esclusi i datteri e l'uva passa: L. 7000 per ettanidro;
5) per l'alcole di 2° categoria, proveniente da datteri e da uva passa: L. 27.000 per ettanidro))
1) per gli alcoli di 1° categoria provenienti da materie prime diverse dal sorgo e dalla canna gentile: L. 27.000 per ettanidro;
2) per l'alcole di 1° categoria proveniente dalla canna gentile:
L. 24.000 per ettanidro;
3) per l'alcole di 1° categoria, proveniente dal sorgo: L. 22.000 per ettanidro;
4) per l'alcole di 2° categoria proveniente dalla frutta, esclusi i datteri e l'uva passa: L. 7000 per ettanidro;
5) per l'alcole di 2° categoria, proveniente da datteri e da uva passa: L. 27.000 per ettanidro))