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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/07/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 462/2025 degli affari di volontaria giurisdizione promosso da cf: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(cf: ), nata a [...] il [...] CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati a Palermo, via Giacinto Carini n.1, presso lo studio dell'avv.
Davide Ferrante che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: separazione consensuale;
conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto e verbale di udienza del 4.7.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 12.3.2025, ed Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 29.9.2009 a Termini CP_1
Imerese - trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 67, parte
II, serie A, dell'anno 2009 - dal quale l'8.6.2011 è nata la figlia hanno chiesto al Per_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale secondo le condizioni concordate.
In particolare, le parti hanno previsto l'affidamento condiviso della figlia minore, regolamentando il diritto di vista paterno;
hanno, altresì, stabilito di porre a carico di l'obbligo di versare ad , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 CP_1 della figlia, la somma mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie
(analiticamente indicate in ricorso); hanno, infine, stabilito l'assegnazione della casa coniugale, sita a Termini Imerese, in via Garibaldi n. 39, alla madre che vi abiterà insieme alla figlia minore;
i ricorrenti hanno escluso qualsivoglia obbligo di mantenimento reciproco, essendo economicamente indipendenti.
All'udienza del 4.7.2025, le parti hanno confermato di voler addivenire alla separazione secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo ed è stato esperito negativamente il tentativo di conciliazione;
il procedimento è stato dunque posto in decisione.
Orbene, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi alle condizioni compiutamente indicate dalle parti e che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, avendo le stesse dato atto del venir meno della comunione materiale e spirituale.
Siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole.
In considerazione dei contenuti dell'accordo, non è necessario l'ascolto della figlia minore
(art. 473bis.4 cpc)
In considerazione della introduzione del procedimento su ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale omologa la separazione consensuale tra ed alle Parte_1 CP_1 condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 12.3.2025, confermate all'udienza del
4.7.2025, da intendersi qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.