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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 24/10/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 286/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 286/2024 promossa da:
, nata a [...] - ALBANIA il 17/09/1990, con il patrocinio CP_1 dell'avv. GIOVAN PAOLO RUGGERI e dell'Avv. LUCIANI ELEONORA, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] - ALBANIA il 07/02/1989, con il patrocinio CP_2 dell'Avv. CAPALBO JENNIFER e dell'Avv. TOMMASO PADOVANO, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
RESISTENTE
E
Avv. VALENTINA FRATINI, nella qualità di tutrice dei minori , Persona_1 nato il [...] e , nata il l'11.2.2015, rappresentata e difesa da Persona_2 sé stessa ex art 86 c.p.c.;
INTERVENIENTE CP_3
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
A) i figli sono affidati in via esclusiva alla signora con divieto del padre di vederli CP_1 anche con modalità protetta;
B) corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dal deposito CP_2 del presente ricorso, a , la somma di € 600,00 mensile quale contributo per CP_1 il mantenimento di entrambi i figli minori e (euro 300,00 a figlio). Il Per_1 Per_2 suddetto importo sarà annualmente aggiornato con gli adeguamenti di legge, secondo gli indici accertati dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
C) l'importo dell'assegno unico che dovesse essere riconosciuto dall' verrà CP_4 percepito interamente dalla madre dei due minori così come spetterà alla madre ogni altro emolumento che dovesse in futuro essere riconosciuto dall'ente previdenziale competente in favore della prole;
D) le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori saranno attribuite nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre …”
Per parte resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, così decidere:
1. Confermare l'affido dei minori al Servizio Sociale di Terni ed il collocamento degli stessi presso la casa dei nonni materni.
2. Sospendere il contributo al mantenimento di € 600,00 in favore dei figli (disposto con provvedimento del 23.10.24 dall'On. Tribunale adito) a far data dal 02.12.24 data in cui il resistente è stato tradotto nel carcere di Opera, o in subordine, ridurlo nella misura di
€ 100,00 complessivi o in altra ritenuta congrua, fin tanto che lo stesso non reperirà altra occupazione.
3. Una volta scontata la pena e trovata una nuova occupazione disporre che il padre versi ai minori la somma di € 500,00 quale contributo per il mantenimento di entrambi i figli e (euro 250,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie sulla Per_1 Per_2 base di quanto previsto nel protocollo d'intesa del Tribunale di Terni tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli nella crisi familiare del 27 giugno 2018;
2
4. Rigettare la domanda di contributo al mantenimento di € 500,00 in favore della Sig.ra per tutti i motivi già dedotti nei precedenti scritti, nonché per l'attività lavorativa CP_1 dalla stessa svolta e per il fatto che risulta essere proprietaria di un immobile sito a Terni;
5. Dare indicazioni al Servizio Sociale di Terni di attivare il servizio di Spazio Neutro per la ripresa di relazioni padre figli con le modalità di intervento ritenute più opportune, anche a mezzo di chiamate e/o videochiamate;
6. In via istruttoria Si insiste per le istanze istruttorie e pertanto si rinnova la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio; con vittoria di spese da distrarsi.”
Per la tutrice dei minori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale disporre, previa revoca dell'affidamento al servizio sociale del Comune di Terni il reintegro della responsabilità genitoriale della sig.ra CP_1
nei confronti di entrambi i figli;
[...]
disporre l'affidamento alla madre super esclusivo o rinforzato, in considerazione della circostanza che il padre dei minori, sig. è stato dichiarato decaduto dalla CP_2 responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i figli con sentenza penale definitiva”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.2.2024, , cittadina abanese, ha chiesto la CP_1 pronuncia della separazione dal marito premettendo di aver contratto CP_2 matrimonio in Albania in data data 7 maggio 2010, trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile del Comune di Terni (al n. 313 P. 2, anno 2022), e che dall'unione coniugale sono nati i due figli: nato a [...] ed Uniti, il 17 agosto 2013, e Persona_1 Per_2
nata a [...] il giorno 11.2.2015. La ricorrente ha esposto:
[...]
-di essersi trasferita con il marito in Italia subito dopo il matrimonio, spostandosi tra l'hinterland milanese e Terni, dove la ricorrente ha vissuto, con i propri genitori, sin dall'età di dieci anni;
-che in data 26 gennaio 2021 temendo per la propria incolumità e per CP_1 quella dei figli a causa delle condotte aggressive e violente del marito, si è allontanata dall'abitazione familiare, immobile acquistato dalle parti in comproprietà, in AN LI NE (MI) insieme ai due figli minori per recarsi a Terni, e trasferirsi nell'abitazione dei genitori, sporgendo più denunce-querele nei confronti del proprio coniuge per i maltrattamenti che la medesima ha subito insieme ai figli;
3 - che il trasferimento è avvenuto previa autorizzazione del Giudice Tutelare e nulla osta al trasferimento dei minori dall'Istituto Comprensivo Statale di AN LI NE alla Scuola Primaria di Terni;
- che in conseguenza dei fatti denunciati dalla ricorrente è stata emessa dal GIP del Tribunale di Lodi, in data 3 febbraio 2021, in capo a , la misura cautelare CP_2 del divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli, misura poi prorogata dallo stesso Tribunale con provvedimento del 13 gennaio 2022, con successivo rinvio a giudizio dell'odierno convenuto con provvedimento del 11 gennaio 2022, ed emissione, all'esito del procedimento penale (R.G.N.R. n. 355/2021, R.G. G.I.P. n. 90/2021), di sentenza di primo grado con la quale è stato ritenuto “... colpevole dei reati lui ascritti CP_2 ai capi 1) e 2) ...” e per l'effetto condannato “... alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali ...” con interdizione a pena espiata dai pubblici uffici e dall'esercizio della tutela e della curatela per la durata di anni cinque, nonché sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale per la durata di anni otto, (cfr. Sentenza n. 625/2023 allegata), decisione appellata dal resistente;
-che con decreto urgente ex art. 366 cod. civ., emesso in data 5 marzo 2021, nell'ambito del procedimento rubricato a ruolo n. 95/21 PP, in ragione del ricorso presentato dal presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni Parte_1 dell'Umbria in seguito alle denunce querele sporte dalla signora nei confronti del CP_1 marito, il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria ha sospeso entrambi i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui due figli minori, disponendo la nomina di un tutore provvisorio, l'affido dei minori stessi al servizio sociale del Comune di Terni, il collocamento dei medesimi presso l'abitazione dei nonni materni e il divieto di incontro del padre con entrambi i minori, disponendo, inoltre, la valutazione delle competenze genitoriali di entrambi i genitori da parte dei servizi territorialmente competenti e la valutazione psicodiagnostica dei minori da parte del servizio specialistico territorialmente competente, prescrivendo, al padre di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità ed alla comprensione dei valori della società civile italiana, con particolare riferimento al rispetto delle donne;
-che nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni sono state redatte numerose relazioni dei servizi sociali e di neuropsichiatria infantile, nonché valutazioni delle competenze genitoriali delle parti;
-che in data 5 marzo 2021, con provvedimento del Tribunale per i minorenni il Tutore dei minori è stato onerato ad aprire apposito conto corrente intestato ai minori ove il padre provvedesse al versamento del mantenimento in favore dei figli nella misura pari ad € 250,00 mensili per ciascun figlio;
- che i figli esposti alle violenze domestiche agite dal padre avrebbero manifestato fermo rifiuto alla frequentazione paterna, con valutazione del Servizio di Neuropsichiatria infantile, attestante l'esposizione dei minori a situazione di violenza con conseguente danno post traumatico e necessità di non riprendere le relazioni con il padre;
4 -che dal momento della cessazione della convivenza con il padre il figlio primogenito, che inizialmente aveva dimostrato condotte aggressive, avrebbe mutato atteggiamenti inserendosi insieme con la sorella pienamente nel cotesto scolastico, trovando nell'abitazione dei nonni serenità e tranquillità, come attestato nelle relazioni redatte dal Servizio sociale;
-che parimenti anche la ricorrente dopo il trasferimento presso l'abitazione dei genitori avrebbe ritrovato equilibrio e serenità, prima gravemente compromesse dalla violenza domestica subita e dal timore di subire gravi aggressioni da parte del marito;
-che la ricorrente ha lasciato la casa coniugale in comproprietà tra le parti, gravata da rata di mutuo corrisposta dal solo marito, al resistente allontanandosi per trasferirsi nell'abitazione dei genitori conviventi, svolgendo lavori non continuativi con modesti redditi saltuari, a fronte dei redditi percepiti dal resistente come operario;
-che il resistente al momento dell'allontanamento forzato della ricorrente dalla casa familiare aveva svuotato i conti correnti nei quali confluivano tutti i risparmi della famiglia, appropriandosi di rilevati somme;
-che i figli continuerebbero a opporre fermo rifiuto alla frequentazione del padre temendone le condotte aggressive;
tanto premesso la ricorrente ha chiesto venisse disposto l'affidamento super esclusivo a sé dei figli minori, con collocamento presso la propria abitazione in Terni, con divieto di frequentazione padre figli, e determinazione a carico del padre di contributo di € 600 per il mantenimento dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie, oltre a richiedere di porre a carico del resistente contributo di € 500 per il mantenimento della stessa ricorrente;
con vittoria di spese.
Si è costituito non opponendosi alla domanda di separazione CP_2 sussistendone i presupposti di legge ma contestando le altre domande della controparte. Il resistente ha esposto:
-che le parti prima della proposizione del presente giudizio avevano trovato un accordo sulle condizioni della separazione, presentando ricorso per separazione consensuale RG n. 2870/2022 presso il Tribunale di Terni, procedimento nel quale veniva rilevata l'incompetenza territoriale del foro adito con successiva riassunzione dinanzi al Tribunale di Lodi (RG n. 2224/2023) che preso atto della necessità di chiarimenti quanto alle modalità di affidamneto dei figli, dichiarava improcedibile il ricorso, per sopravvenuto dissenso tra i genitori su tale domanda;
-che quanto al mantenimento dei minori il ricorrente ha rilevato l'intervenuto accordo tra le parti per la corresponsione da parte del resistente di contributo di € 500 mensili per il mantenimento dei figli, mentre nessun mantenimento era stato previsto ovvero erogato per la ricorrente, percettrice di propri redditi;
5 - di essere dipendente di società privata percependo reddito mensile pari ad € 1.700,00, di risiedere nella casa familiare, immobile in comproprietà tra le parti, gravato da rata di mutuo per circa € 430,00 originarie, poi aumentate € 665,00, nonché delle spese condominiali per € 70,00 circa mensili, importo corrisposto per intero dal resistente;
-di avere sempre corrisposto a far data dal 17.08.2021, l'importo di €500,00 sul conto corrente aperto dal Tutore dei due minori, Avv. Valentina Fratini, come disposto dal Tribunale per i Minorenni dell'Umbria, a titolo di contributo al mantenimento di e Per_2
, non potendo far fronte alle richieste delle ricorrente di aumento del contributo a Per_1 suo carico per i rilevanti oneri sopportati;
- di non aver più visto né sentito i figli dal 26.01.2021, data in cui la ricorrente si era allontanata dalla casa familiare portandoli via con sé, per trasferirsi a vivere nella casa dei propri genitori a Terni, senza neppure avere dato modo ai bambini di salutare il loro padre;
-che a seguito della comunicazione di notizia di reato del 28.01.2021 relativa alla denuncia querela sporta dalla resistente su istanza del P.M., era stato aperto il procedimento RG n. 367/2020 presso dei nell'abito del CP_5 Controparte_6 quale dopo essere stati emessi decreti provvisori di sospensione di entrambi i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale, è stato nominato un Tutore nella persona dell' Avv. Valentina Fratini, e disposto l'affido dei minori ai Servizi Sociali del Comune di Terni con il collocamento degli stessi presso l'abitazione dei nonni materni, disponendo inoltre che fossero valutate le competenze genitoriali di entrambi i genitori e che fosse effettuata la valutazione psicodiagnostica dei minori, per acquisire elementi utili a valutare la ripresa degli incontri padre e figli definendone eventualmente le modalità , oltre ad essere stato prescritto al padre di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità e alla comprensione dei valori della società civile italiana;
- che la valutazione psicodiagnostica e delle capacità genitoriali della madre dei minori era stata effettuata dall' Controparte_7
mentre quella del padre dal Servizio Minori e Famiglia - Primo Polo di
[...]
AN LI NE, e la valutazione psicodiagnostica sui minori era stata invece eseguita dalla in data 15.11.2021, contestando gli esiti di tale ultima CP_8 valutazione (che ha rilevato la presenza di esiti post traumatici in capo ai figli) essendo mancata la valutazione della relazione del padre insieme con i figli, con deposito di documentazione attestante la non esattezza delle valutazioni compiute dal servizio di Neuropsichiatria umbro;
-di aver intrapreso percorsi di sostegno psicologico come indicato dal Tribunale specializzato con conseguente richiesta di riprendere al più presto le relazioni con i figli, danneggiati dalla prolungata assenza di ogni rapporto con il padre, per violazione del diritto alla bigenitorialità.
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto di confermare l'affidamento dei minori al Servizio Sociale come già disposto dal Tribunale specializzato, ponendo a suo carico contributo al mantenimento dei figli pari ad € 500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con
6 rigetto della domanda delle ricorrente di assegno per il mantenimento della stessa, e vittoria di spese.
Con il decreto di fissazione dell'udienza, disposta con modalità di collegamento da remoto in ragione del procedimento penale per reati connessi alla violenza domestica a carico del resistente, per evitare forma di vittimizzazione secondaria, è stata disposta l'acquisizione degli atti del procedimento penale, e disposta la trasmissione del decreto al Tribunale per i minorenni, per le eventuali determinazioni ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c..
All'udienza dell'8.4.2024 preso atto definizione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i minorenni dell'Umbria con la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti, affidamento dei minori al Servizio sociale del Comune di Terni, collocamento dei minori presso l'abitazione dei nonni materni dove risiede anche la madre, interruzione delle frequentazioni padre-figli, e nomina della tutrice dei minori avv. Valentina Fratini, con determinazione del contributo al mantenimento di 250 euro mensili per ciascun figlio carico del padre, corrisposto sui conti correnti indicati dalla tutrice, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della tutrice dei minori, concedendo termine per la costituzione.
Si è costituita la curatrice speciale dei minori rappresentando quanto segue:
“Con decreto del 10 giugno 2021, adottato a seguito della udienza 20.5.2021 nella quale è stata contestata al sig. l'azione del PM, sono stati confermati i provvedimenti CP_2 già decisi con il decreto precedente e, tenuto conto della assenza di nuovi elementi, sono state respinte le istanze di entrambe le parti con le quali si era chiesta la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale.
Il decreto ha altresì rigettato l'istanza del padre di poter incontrare i figli fino a quando non fosse stata depositata la relazione contenente la valutazione psicodiagnostica dei medesimi.
Al tempo dei provvedimenti suddetti I minori vivevano nella casa dei nonni materni. Il nucleo era allora formato dai nonni e dal figlio diciottenne di questi ultimi, fratello della sig.ra I bambini frequentavano la scuola elementare, la terza e la CP_1 Per_1 Per_2 seconda. Sia la madre che i nonni, durante le visite domiciliari della sottoscritta e della assistente sociale, riferirono che i bambini erano sereni e vivaci e non facevano accenno a situazioni di criticità. La madre dei minori si è sempre dimostrata molto collaborativa sia con la sottoscritta che con i servizi social, attenta alle indicazioni e desiderosa di svolgere il proprio ruolo genitoriale. E' subito apparsa quasi rassegnata all'idea che il marito potesse mettere in atto le minacce più volte formulate nei suoi confronti. La rassegnazione che ha dimostrato nell'affermare di essere sicura che il marito presto o tardi riuscisse a mettere in atto i suoi propositi di vendetta hanno indotto la sottoscritta,
7 in accordo con i servizi sociali affidatari, a chiedere per lei, seguendo le indicazioni del Servizio di neuropsichiatria infantile, un percorso di sostegno psicologico. In ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale, la sottoscritta ha provveduto all'apertura di due distinti conti correnti intestati ai minori nei quali il padre ha iniziato a versare un contributo economico che egli stesso ha, in modo del tutto arbitrario, allora stabilito. Le insegnanti dei minori, al tempo, delinearono un quadro meno idilliaco di quello rappresentato dalla madre e dai nonni: riferirono infatti che entrambi i bambini si mostravano disinteressati alle discipline di insegnamento, manifestando una scarsa partecipazione e ”una notevole stanchezza durante le ore scolastiche, che addirittura Per_ ( ) manifesta addormentandosi in classe”, il materiale scolastico spesso mancava e i compiti a casa erano svolti con superficialità e poca cura e costanza. In particolare, per quanto riguarda precisarono che: i tempi di concentrazione e attenzione erano Per_1 limitati, partecipava con poco interesse a qualsiasi lavoro intrapreso, è poco autonomo e difficilmente riusciva a portare a termine i compiti assegnati, presentava ancora lacune in tutti gli ambiti disciplinari ed era pigro nel leggere. I comportamenti e gli atteggiamenti aggressivi che suscitarono preoccupazione negli insegnanti l'anno scolastico 2020-2021 (di tale gravità da costringere le insegnanti ad escluderlo dalla gita scolastica di fine anno) nell'anno scolastico successivo, sono in parte rientrati. Rimaneva comunque sempre una certa riluttanza del minore al rispetto delle regole scolastiche di convivenza. I risultati dello “screenig DSA ADHD, al quale entrambi minori sono stati sottoposti,hanno rilevato fragilità soprattutto a livello emotivo e comportamentale “che meriterebbero un supporto psicologico” . La sig.ra superato l'iniziale CP_1 atteggiamento quasi di stupore nell'apprendere quanto riferito dalle insegnanti, si è dimostrata collaborativa ed anche in grado di aiutare i figli. Inizialmente è sembrato che ella dovesse essere a sua volta sollecitata ed aiutata per far fronte alle esigenze dei figli.Gli insegnanti hanno inoltre riferito che la sig.ra non avesse aiutato CP_1
l'inserimento di entrambi i figli nel gruppo classe (non li accompagnava alle festicciole pomeridiane, non invitava i compagni il pomeriggio per studiare insieme…) e del resto anche lei restava molto ai margini della vita di classe dei figli. Le mancanze, le insicurezze e il comportamento dei minori in ambito scolastico troverebbero (in parte?) giustificazione nella relazione di valutazione psicodiagnostica della dott.ssa Per_4 secondo la quale entrambi i minori manifestano vistosi esiti post traumatici derivanti dalle esperienze negative vissute in ambito familiare e un timore dovuto al possibile ritorno della figura paterna. Con decreto del 11 ottobre 2022,il Tribunale per i minorenni ha respinto la richiesta paterna di incontri anche solo protetti e monitorati, sulla base delle conclusioni della valutazione psicodiagnostica svolta dal servizio di neuropsichiatria infantile di Terni. Ha altresì respinto la richiesta di ctu sui genitori “con particolare riferimento alla parte paterna che la chiede….questa non potrebbe costituire presupposto per dare precedenza al suo comprensibile desiderio di vedere i figli rispetto al pregiudizio che ai medesimi deriverebbe dal contatto con il medesimo” Ha invitato il padre a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità “magari incaricando un professionista privato ed autorizzandolo a riferire sull'andamento dello stesso al servizio minori e famiglia di san LI NE, atteso che tale servizio pubblico non ha ritenuto possibile darvi corso a causa dell'atteggiamento tenuto dal padre”. Ha infine
8 sottolineato che non sussiste la necessità di adottare ulteriori provvedimenti, ma solo
“l'opportunità di monitorare la situazione dei minori e dei loro genitori, per verificare se la stessa potrà in futuro offrire spunti per una diversa soluzione e, quindi, di ulteriori interventi”. IL SIG. : L'attuale resistente ha sempre negato qualsiasi CP_2 addebito legato ad episodi di violenza nei confronti della moglie e dei figli (circostanza riconosciuta anche in sede di audizione del 20.5.2021 “Io non ho mai usato violenza nei confronti di mia moglie e dei miei figli. I miei figli non li ho mai toccati neppure con in fiore.”) riportando la causa della fine della relazione solo alla scoperta dei tradimenti da parte della moglie. Tale versione dei fatti è sempre stata mantenuta immutata dal sig.
.La valutazione delle capacità genitoriale chiesta dal Tribunale per i minorenni di CP_2
Perugia avrebbe dovuto essere svolta dai servizi di AN NO NE (comune nel quale risiede il sig. ) ma in realtà non è mai stata prodotta una relazione in tal CP_2 senso ma solo relazioni dei servizi sociali nelle quali si è precisato che il sig. è CP_2 sempre stato “focalizzato sui bambini, si preoccupava della loro salute e si mostrava preoccupato degli effetti che tale separazione avrebbe avuto su di loro”(pg. 2 della comparsa conclusionale nel procedimento minorile dell'avv. Capalbo).La mancanza di una valutazione delle capacità genitoriali è stata in parte spiegata dalla pedagogista dott.
che ha seguito il sig. nel percorso alla genitorialità la quale ha precisato Per_5 CP_2 che, ”il padre ha manifestato una buona valutazione delle competenze genitoriali, avallata da esempi concreti. E' molto consapevole dell'importanza della bi-genitorialità, riconosce di avere un rapporto diverso con il figlio maschio che è più legato a lui rispetto alla figlia. Ha una narrazione molto coerente che non smentisce mai. Ha un atteggiamento emotivo molto tranquillo, seppur si dica molto sofferente.E' molto collaborativo e si è detto disponibile a fare qualsiasi cosa anche se afferma di non aver bisogno di alcun sostegno alla genitorialità”. In questa sede giova rilevare che effettivamente il sig. in tutto questo arco temporale, non ha mai tentato di CP_2 contattare la moglie e i figli. Resta da comprendere se sia stato un atteggiamento strumentale o frutto di un reale disinteresse oppure effettivamente di rispetto di quanto impostogli. INCONTRI CON I FIGLI: Il sig. ha ripetutamente chiesto di poter CP_2 sentire e/o incontrare i figli. Tale possibilità non gli è mai stata accordata, sia perché era pendente il procedimento penale sia perché la dott.ssa nella relazione di Per_4 valutazione psicodiagnostica dei minori ha sostenuto la non opportunità di tale incontri neanche in contesto protetto e che tale eventualità potesse essere presa in considerazione solo qualora il genitore riconosca il danno arrecato ai figli senza mettere in atto atteggiamenti di minimizzazione e di negazione di quanto avvenuto. Oltre alla circostanza che entrambi hanno esplicitamente detto di aver paura del padre. Le conclusioni della relazione delle valutazioni delle capacità genitoriali della madre sono state: “…l'equipe non ritiene opportuno al momento la ripresa dei contatti dei minori stessi con la figura paterna, nemmeno in spazio neutro, fino a quando non verrà accertata l'estraneità dei reati imputati al sig. ” (cfr.pg. 10 della Relazione). La CP_2 relazione di valutazione della neuropsichiatria è stata fortemente contestata e la dott.ssa
la quale è anche stata convocata innanzi al Tribunale per i minorenni per fornire Per_4 chiarimenti. Allo stato, la sottoscritta ritiene doversi solo tenere conto delle relazioni agli atti: quella di valutazione psicodiagnostica sia l'ultima nella quale si legge che “il
9 servizio ha effettuato con i minori colloqui individuali dal mese di agosto 2023. Tali colloqui avevano come obiettivo la presa in carico dei bambini e della madre per aiutarli ad elaborare le vicende familiari alle quali erano stati esposti. Sia i minori che la madre sono stati disponibili e collaborativi durante i colloqui effettuati;
non sono tuttavia emersi particolari aspetti su cui intervenire da un punto di vista psicoterapeutico. Da quanto da loro rappresentato infatti, sia i bambini che la madre vivono da tempo in un contesto in cui si sentono sufficientemente al sicuro e ciò li avrebbe aiutati ad elaborare le esperienze ad impatto traumatico vissute in passato…”(relazione Neuropsichiatria infanitle del 13.3.2024). Oltre ovviamente alla sentenza penale di primo grado di condanna confermata anche in sede di appello. Tenuto conto di tutto ciò e delle reiterate richieste del sig. di poter riprendere i contatti con i figli, la sottoscritta ritiene che, prima CP_2 di procedere ad una ctu, il resistente dovrebbe essere sottoposto alla valutazione delle capacità genitoriali che dovrebbe essere effettuata dalla stessa equipe che ha già valutato la sig.ra così che i criteri di valutazione siano omogenei. I MINORI:La CP_1 sottoscritta insieme ai Servizi sociali (dott.ssa Stefania Liberati) incontra con regolarità i minori e la mamma sia presso la casa dei nonni sia fuori e due volte l'anno ha colloqui con tutti gli insegnanti dei bambini. Questi ultimi hanno fatto degli enormi progressi sia dal punto di vista scolastico che umano e sociale: superate le notevoli difficoltà iniziaIi, appaiono entrambi estroversi socievoli ed educati sanno rapportarsi con gli adulti in modo spontaneo ma sempre rispettando le regole della buona educazione e del rispetto. Sembrano sereni e felici.Svolgono una attività sportiva e nel pomeriggio incontrano i compagni di scuola dai quali sono invitati con piacere. Le insegnanti hanno riconosciuto i progressi compiuti da entrambi. Partecipano attivamente alla vita di classe e a tutte le iniziative proposte (giochi matematici, inglese…) e sono ben inseriti nel contesto classe, raramente dimenticano di eseguire i compiti assegnati e portano entrambi il materiale didattico, non dimenticandolo più a casa. A casa sono maggiormente seguiti e questo li ha resi più sicuri nella esposizione orale. Hanno entrambi un comportamento maggiormente responsabile. Soprattutto il quale, pur avendo mantenuto un Per_1 temperamento vivace, non ha più avuto nessun comportamento oppositivo e violento nei confronti dei compagni di scuola e degli insegnanti. LA SIG.RA :Come CP_1 precisato nella relazione di valutazione delle capacità genitoriali, la sig.ra ha CP_1
“riconosciuto il proprio vissuto di impotenza in una condizione di continuo stress che ha inciso negativamente sull'esercizio delle sue funzioni genitoriali ed in particolare in quella di protezione e tutela dei figli. Attualmente, nel contesto protettivo e supportivo della famiglia di origine, la sig.ra appare sufficientemente adeguata e attenta alle esigenze educative ed affettive dei figli. E' in grado di conciliare gli impegni lavorativi con i bisogni educativi e sociali dei figli ed è costantemente alla ricerca di una stabilità lavorativa per una autonomia economica”. (cfr.pg.9 della Relazione). Nell'arco temporale trascorso dalla redazione della richiamata relazione la sig.ra ha CP_1 compiuto un importante processo di maturazione che l'ha portata a raggiungere una funzione protettiva nei confronti dei figli più consapevole. Anche l'iniziale atteggiamento di sospetto e diffidenza nei confronti della sottoscritta e del Servizio sociale si è notevolmente attenuato in questi anni, lasciando spazio ad un rapporto più aperto e sincero. Anche il comportamento della signora è mutato nel tempo, trasformandosi in
10 una condotta più sicura e responsabile. Alla luce di quanto sopra esposto si precisano le seguenti conclusioni Voglia l'Ill.mo Tribunale disporre la valutazione delle capacità genitoriali del sig. incaricando la stessa che ha CP_2 Parte_2 svolto analoga valutazione nei riguardi della sig.ra , riservandosi all'esito ogni CP_1 ulteriore”.
All'udienza del 3.6.2025 sono comparse le parti dichiarando: di CP_1 dimorare in Terni, in immobile di proprietà dei genitori, di percepire come barista, reddito mensile netto di euro 850,00 per 13 mensilità, di essere proprietaria del 50% della casa familiare in comproprietà con il resistente e di immobile in Terni, tenuto a disposizione, di aver modesti risparmi, e di essere gravata della rata di muto sulla casa ex familiare pagato interamente dal resistente;
, di dimorare in AN LI CP_2
NE, nella ex casa familiare in comproprietà tra le parti, gravato da rata di mutuo di
€ 680 corrisposto al 100% dal resistente, di percepire come magazziniere reddito mensile netto di euro 1650,00 per 12 mensilità, di essere proprietario del 50% della casa familiare;
di avere modesti risparmi.
All'esito dell'udienza, acquisita documentazione reddituale e relativa alle situazione dei minori (relazioni del servizio sociale affidatario) sono stati adottati provvedimenti provvisori confermando in via provvisoria ed urgente i provvedimenti assunti dal Tribunali per i minorenni dell'Umbria quanto alle modalità di affidamento e collocamento dei minori, e quanto alla sospensione delle frequentazioni padre figli, rimettendo al Collegio la decisione sulla revoca della sospensione della responsabilità genitoriale richiesta dalla ricorrente e ponendo a carico del padre il contributo al mantenimento dei figli di € 600 mensili (€ 300 per ciascun figlio) da corrispondere alla tutrice con le modalità in essere con decorrenza dal mese di marzo 2024 (detratti gli importi già versati), oltre ISTAT annuale, disponendo che la tutrice corrispondesse alla madre convivente le somme necessarie per far fronte alle necessità dei minori, determinando nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre le spese straordinarie, secondo quanto indicato nel protocollo del Tribunale di Terni, autorizzando la tutrice dei minori Avv. Valentina Fratini a riscuotere l'assegno unico dovuto per i minori, comprensivo degli arretrati, disponendone il versamento a cura della tutrice nel conto corrente dedicato già aperto;
onerando il Servizio sociale affidatario e il Servizio di neuropsichiatria di proseguire nei percorsi di sostegno e monitoraggio dei minori, con rigetto della richiesta della ricorrente di contributo per il mantenimento della stessa.
I provvedimenti provvisori oggetto di reclamo da parte della ricorrente con riferimento al mancato riconoscimento del contributo per il di lei mantenimento sono stati confermati dalla Corte di Appello (provvedimento in atti).
11 Acquisite le relazioni del servizio sociale e del Servizio di neuropsichiatria infantile, acquisita documentazione reddituale e patrimoniale delle parti, acquisito il provvedimento della Corte di Cassazione con il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso del resistente avverso la sentenza penale di condanna emessa in grado di appello, rigettata la richiesta del resistente detenuto in carcere per espiare la pena divenuta definitiva, di revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento dei figli, la decisione è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
Domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La presenza di elementi di estraneità (cittadinanza albanese delle parti, matrimonio celebrato in Albania) induce il Collegio a compiere alcune valutazioni preliminari in merito alla giurisdizione ed alla legge applicabile alla fattispecie.
Sulla pronuncia di separazione tra i coniugi sussiste la giurisdizione del Tribunale adito. La giurisdizione italiana deve essere ritenuta sussistente, quanto alla domanda di separazione, in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento (Ce) del Consiglio n. 1111/2019 che prevede al par. 1, lett. a) una serie di titoli di giurisdizione in materia matrimoniale, fondati sulla residenza abituale dei coniugi ovvero dell'attore o del convenuto. Le parti al momento del deposito del ricorso risultavano residenti in Italia, come attestato dalle dichiarazioni rese nel corso del procedimento e dalle certificazioni acquisite, pertanto sussiste la giurisdizione sulla base della norma richiamata.
Quanto alla legge applicabile alla domanda di separazione, è applicabile ratione temporis il regolamento (UE) n.1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012. L'art. 8 del richiamato regolamento stabilisce che in mancanza di scelta operata dalle parti, la separazione personale tra i coniugi è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Nel caso di specie al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti erano residenti in Italia, pertanto deve essere applicata la legge italiana.
Nel merito, l'esame degli atti e la condotta delle parti tenuta durante il presente procedimento rivela la frattura insanabile della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e l'assoluta impossibilità di conseguire una riconciliazione, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza.
Pertanto deve essere accolta la domanda di separazione dei coniugi.
Affidamento della prole – frequentazioni padre figli
Con riferimento alla domanda relativa all'affidamento dei figli minori, sussiste la competenza giurisdizionale di giudice italiano, ai sensi dell'art. 7 del Reg. n.1111/2019
12 che dal 1 agosto 2022 che disciplina la materia. La norma richiamata stabilisce che le autorità di uno Stato Membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale sul minore, quando il minore risieda abitualmente nello Stato adito al momento della domanda. Nella fattispecie analizzata la residenza dei minori in territorio italiano fa ritenere provato il necessario nesso di collegamento, dovendosi pertanto affermare la sussistenza della competenza giurisdizionale, con riferimento alla domanda di affidamento dei minori.
Quanto alla legge applicabile la Convenzione dell'Aja 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, strumento che ha sostituito nell'ambito della Conferenza dell'Aja, la Convenzione del 1961, e che è stata ratificata dall'Italia con entrata in vigore dal 1 gennaio 2016, nel definire più precisamente il suo ambito di applicazione (art. 3) ha specificato che tra le misure di protezione del minore deve essere compreso “il diritto di affidamento” ed “il diritto di visita”. Secondo quanto previsto nella Convenzione dell'Aja 1996, la legge applicabile per l'adozione di misure di protezione è quella dello Stato del foro competente. Nel caso di specie la legge applicabile per determinare le condizioni di affidamento è quindi la legge italiana.
Venendo all'esame nel merito, il Tribunale per i minorenni dell'Umbria, all'esito del procedimento istaurato su iniziativa del Pubblico Ministero minorile, con decreto del 5 marzo 2021-adottato a seguito della denuncia-querela presentata dalla madre dei minori,
per le condotte violente del marito, , poste in essere nei suoi CP_1 CP_2 confronti e dei figli- ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, nei confronti dei minori, con nomina della tutrice, e affido dei minori ai servizio sociale del Comune di Terni, con interruzione di ogni frequentazione padre figli, disponendo valutazione delle competenze genitoriali, valutazione psicodiagnostica dei minori;
l'indagine socio-ambientale del nucleo familiare dei nonni materni e delle condizioni di vita del resistente, sollecitato a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità ed alla comprensione dei valori della società civile italiana con particolare riguardo al rispetto delle donne. Tale provvedimento è stato confermato all'esito della definizione del procedimento del Tribunale per i minorenni.
La ricorrente ha chiesto la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale emessa nei di lei confronti, dell'affidamento al servizio sociale dei figli, chiedendo l'affidamento super esclusivo dei figli a sé, richiesta alla quale la tutrice di minori ha aderito, e alla quale si è opposto il resistente.
Dall'esame della copiosa documentazione acquisita, in particolare delle numerose relazioni redatte dai responsabili del servizio sociale e del servizio di neuropsichiatria infantile, emerge il profondo mutamento della situazione dei minori, che al momento dell'intervento del Tribunale per i minorenni manifestavano notevoli difficoltà, derivanti da sindrome post traumatica, mentre allo stato appaiono pienamente integrati nel contesto familiare materno, scolastico e sociale. Come già evidenziato nei provvedimenti provvisori, che in parte si riportano, la tutrice, nell'atto di costituzione ha dato atto del positivo inserimento dei minori nel contesto familiare, sociale e scolastico, del
13 superamento delle gravi difficoltà che i minori avevano presentato al momento del trasferimento in Terni e della presa in carico da parte dei servizi socio assistenziali, della positiva condotta della madre capace di affidarsi ai consigli dei professionisti che hanno seguito il nucleo familiare.
Dall'esito del procedimento penale emerge che il resistente è stato condannato in via definitiva con sentenza passata in giudicato per gravi condotte di violenza domestica in particolare per il seguente capo di imputazione:
14 Le gravi condotte di violenza domestica poste in essere dal resistente in danno della ricorrente e dei figli minori delle parti, hanno profondamente inciso sull'equilibrio dei 15 minori. I gravi agiti di violenza domestica da parte del resistente in danno della ricorrente e dei figli minori, come rilevato dagli accertamenti compiuti dal servizio di neuropsichiatria sui minori nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni, hanno prodotto seri traumi in capo ai minori, che hanno più volte riferito di essere stati esposti a violenza assistita e agita direttamente nei loro confronti da parte del padre definito da entrambi come un “mostro” (cfr. relazione del servizio di Neuropsichiatria infantile della nella quale è riportata la seguente CP_7 dichiarazione del figlio minore “Papà faceva nera mamma, e anche me e mia sorella”). Al momento del trasferimento in Terni, nel 2021, i minori, soprattutto , Per_1
manifestavano rilevanti segni di disagio, con comportamenti oppositivi o di ritiro, rispetto ai compagni (viene riportata nella comparsa di costituzione della tutrice la presenza di comportamenti e atteggiamenti aggressivi di , di gravità tale da indurre le Per_1 insegnanti l'anno scolastico 2020-2021 ad escluderlo dalla gita scolastica di fine anno); dagli accertamenti del Servizio di Neuropsichiatria erano emersi indici di disturbi dei minori imputabili a esposizione a eventi traumatici (sul punto si richiamano i contenuti delle relazioni dei servizi e i contenuti delle sentenze penali di condanna del resistente). Nel corso del giudizio è emerso come a seguito degli interventi di sostegno, della interruzione di ogni contatto con il padre e dell'impegno della madre convivente a seguire tutte le indicazioni suggerite dai professionisti del Servizio pubblico che hanno preso in carico il nucleo familiare la situazione è notevolmente migliorata, poiché come si legge nella relazione del Servizio di Neuropsichiatria infantile (16.3.2024): “il servizio ha effettuato con i minori colloqui individuali dal mese di agosto 2023. Tali colloqui avevano come obiettivo la presa in carico dei bambini e della madre per aiutarli ad elaborare le vicende familiari alle quali erano stati esposti. Sia i minori che la madre sono stati disponibili e collaborativi durante i colloqui effettuati;
non sono tuttavia emersi particolari aspetti su cui intervenire da un punto di vista psicoterapeutico. Da quanto da loro rappresentato infatti, sia i bambini che la madre vivono da tempo in un contesto in cui si sentono sufficientemente al sicuro e ciò li avrebbe aiutati ad elaborare le esperienze ad impatto traumatico vissute in passato”.
Tale positiva evoluzione fa ritenere accoglibile la richiesta della tutrice e della ricorrente di revoca del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale della madre, che in questi anni ha dimostrato di saper sostenere i figli, nel luogo percorso per il superamento del trauma post traumatico derivante dall'esposizione agli agiti i violenza domestica posti in essere dal padre, e di consentire un congruo inserimento nell'attuale contesto familiare, sociale e scolastico.
Per quanto esposto deve revocato il provvedimento di sospensione delle responsabilità genitoriale della ricorrente, con conseguente revoca della nomina della tutrice, e deve essere disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, attribuendo alla stessa
16 l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale per tutte le questioni anche quelle di maggiore rilevanza attinenti i minori, con esclusione da tali scelte del padre, disponendo il collocamento dei minori presso l'abitazione materna.
Quanto alle modalità di frequentazione padre figli, deve essere considerata l'intervenuta decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i figli, pronunciata con sentenza penale passata in giudicato.
Il resistente ha chiesto la riattivazione di incontri con i figli, anche in spazio neutro affermando di aver compiuto i percorsi richiesti e depositando relazioni della psicoterapeuta di fiducia presso la quale ha seguito un percorso di supporto nelle quali si legge: “il sig. durante i colloqui ha saputo rileggere alcuni aspetti della propria CP_2 vita personale e familiare. Si è mostrato sempre molto preoccupato per il benessere dei propri figli, dispiaciuto e frustrato per il fatto di non sapere come stanno e cosa stiano facendo nella loro quotidianità. ….il sig. ha più volte ripetuto, di essere disponibile CP_2
a vederli alla presenza di un educatore che possa aiutare tutti ad un riavvicinamento, immagina che per i suoi figli sarà difficile rivederlo dopo molto tempo … la sua paura è che i figli pensino che lui li abbia abbandonati, che abbia scelto lui di non vederli più di non scriverli;
ha paura che pensino che lui si sia dimenticato di loro invece pensa a loro ogni giorno…il sig. ha scelto di lavorare sul proprio vissuto e sulle proprie CP_2 competenze e si è mostrato disponibile a continuare questo percorso anche nel caso di riavvicinamento con i figli, consapevole che le emozioni che potrebbero coinvolgere sarebbero molto forti, anche se positive”. Per valutare la richiesta del padre di riprendere le relazioni con i figli, il Collegio deve sottolineare come nonostante l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i gravi reati agiti anche in danno dei figli, il resistente nel corso del presente procedimento ha negato di aver compiuto condotte gravemente disfunzionali in danno dei minori nel corso della convivenza atteggiamento confermato da ultimo nel corso delle udienze (il resistente ha dichiarato:
“Non so dare nessuna risposta quanto al cambiamento di condotta dei miei figli, forse crescendo hanno cambiato atteggiamento. Io non ho fatto niente, non posso ammettere di avere commesso condotte che non ho commesso. Ma mi sembra che non viene riconosciuto alcun diritto al padre.”). Con tali affermazioni il resistente si è posto in una prospettiva adultocentrica, rivendicando i propri diritti e non prestando attenzione alle esigenze dei minori, questo atteggiamento appare essere da ostacolo alla ripresa delle frequentazioni, non dimostrando il resistente atteggiamento autocritico in ordine alle pregresse condotte, alle ragioni del profondo malessere dei figli (documentato nelle relazioni del servizio di neuropsichiatria del 15.11.2021 e evidenziato dalle condotte tenute in ambito scolastico etc), superato solo all'esito dell'allontanamento della figura paterna. Le relazioni della psicoterapeuta di fiducia del padre, non a conoscenza degli atti del procedimento (se non dal narrato del paziente, fisiologicamente privo di oggettività) redatte senza che la professionista abbia avuto la possibilità di accedere ad incontri con i minori per verificare la loro situazione psicologica previa loro narrazione della vita
17 familiare, non può considerarsi elemento idoneo per ritenere possibile l'immediata ripresa delle relazioni padre figli in spazio neutro, anche alla luce del fermo, attuale, rifiuto dei minori riportato dalla tutrice (soggetto terzo rispetto ai genitori chiamato istituzionalmente a riportate oggettivamente in giudizio la situazione dei minori).
Né può essere accolta la richiesta del resistente di disporre CTU al fine di offrire una valutazione terza e super partes con garanzia di rispetto del principio del contraddittorio, al fine di accertare le caratteristiche personologiche di entrambi i coniugi, con richiesta Cont di evitare la nomina di esperi “facenti parte dell' di competenza della Dott.ssa
[...]
” a causa dei contenuti delle relazioni già redatte dal servizio pubblico, Persona_6 poiché nessuna valutazione rimessa ad un consulente può superare il dato oggettivo della commissione di gravi condotte di violenza domestica da parte del resistente, condotte negate nonostante l'intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.
L'insieme delle condotte riportate, in particolare, condotte aggressive e violente poste in essere dal resistente in anno della ricorrente e dei figli devono essere valutate alla luce di quanto disposto dall'art. 31 della Convenzione di Istanbul. Non possono disporsi allo stato incontri, neppure in spazio neutro, dovendo essere tutelata la serenità dei minori a non avere contatti con il padre.
Come già rilevato in precedenti provvedimenti emessi dall'intestato Tribunale: “L'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo tutela la vita privata e familiare degli individui vincolando gli Stati aderenti alla convenzione non solo ad obblighi negativi, di rispetto e non ingerenza, ma anche a obblighi positivi tesi a porre in essere interventi finalizzati a rendere effettivi i diritti. L'articolo 8 CEDU non contiene alcun riferimento all'interesse del minore, cardine della Convenzione di New York del 1989 (art. 3). Tuttavia la Corte EDU ha assunto il superiore interesse del minore a parametro nell'applicazione dell'art. 8, sia quanto agli obblighi negativi sia quanto agli obblighi positivi. Nella valutazione dell'interesse del minore assume ruolo determinate l'opinione del figlio, precipitato del suo diritto ad essere ascoltato. Se la Corte Edu ha affermato che è diritto del minore avere piene relazioni con entrambi i genitori stabilendo tra gli obblighi positivi a carico degli Stati aderenti l'adozione di misure che assicurino le relazioni tra genitori e figli e le rendano effettive, ponendo in essere misure concrete ed efficaci, ha comunque puntualizzato che il bilanciamento tra i contrapposti interessi deve garantire l'equilibrio tra il diritto del minore a vivere in modo sereno e il diritto del genitore a mantenere rapporti con il figlio. In numerose pronunce la Corte ha stabilito che qualora le relazioni genitore figlio in presenza di genitore che non abbia sufficiente capacità genitoriale, siano tali da generare nel minore reazioni contrarie alla tutela del suo equilibrio psico fisico (nella specie aumento della paura di non essere amato e reazioni di forte contrasto rispetto al genitore) gli incontri possono essere sospesi e tale misura non costituisce violazione dell'art. 8 perché non vi è illegittima interferenza dello
18 Stato nella vita familiare del genitore prevalendo nel bilanciamento la tutela dell'interesse del minore (cfr. HE c. Russia sentenza 20 gennaio 2011). ….Giova inoltre rilevare come non sia stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, quando a seguito del fermo rifiuto del figlio alla frequentazione di un genitore più volte affermato nel corso dell'ascolto, il genitore rifiutato non sia stato in grado di percepire le esigenze del figlio assumendo un ruolo rivendicativo della propria posizione genitoriale senza porsi a sua volta in “ascolto”, ledendo in tal modo l'interesse del figlio (Caso P. c. Polonia, sentenza 25.1.2011; Caso Pascal c. Romania, sentenza 17.4.2012; Caso c. Romania sentenza del 10.1.2012).”(cfr. Tribunale di Roma, decreto del Per_7
15.9.2017).
Nel presente procedimento la prova delle condotte poste in essere dal padre in danno dei figli, e il sostanziale rifiuto dei minori alla frequentazione del padre, sono elementi sufficienti per far ritenere che non possano riattivarsi incontri padre figli. Alla luce delle deduzioni sopra svolte, le frequentazioni padre figli devono essere sospese.
Contributo al mantenimento della prole.
In merito al contributo al mantenimento dei minori preliminarmente, ratione temporis la giurisdizione deve essere individuata applicando il regolamento dell'Unione Europea n.4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni ed alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Lo strumento si applica, tra l'altro, alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia e pur non contenendo una definizione di obbligazione alimentare, in tale nozione deve, senza dubbio, essere compreso l'assegno di mantenimento dovuto dal genitore per il figlio. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 27.3.1979 in causa C- 143/78; sentenza 6.3.1980 in causa 120/79) ha, infatti, affermato che un'obbligazione deve essere qualificata come alimentare quando la prestazione è diretta a garantire il sostentamento di un soggetto bisognoso, e le esigenze e le risorse del debitore e del creditore sono prese in considerazione per stabilirne l'ammontare. Questa interpretazione è stata ribadita dalla Corte di Cassazione che interpretando la locuzione “in materia di obbligazioni alimentari” presente nella Convenzione di Bruxelles ha affermato che la qualificazione di obbligazione alimentare “deve essere intesa in senso ampio” (conf. Cass., sez. unite, n. 11526/2003, ord., e, da ultimo, Cass., sez. unite, n. 21053/2009, ord.).
Per determinare quale sia l'autorità competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri, il Regolamento individua quattro diversi fori concorrenti posti in piano di uguaglianza e alternatività. Ai sensi dall'articolo 3 la competenza spetta ad una delle seguenti autorità giurisdizionale dello Stato membro: quella in cui il convenuto risieda abitualmente;
quella in cui il creditore risieda abitualmente;
quella che sia competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo Stato delle persone qualora la domanda relativa all'obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a
19 detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti); quella che sia competenze secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale (per es. una domanda di affidamento) qualora la domanda relativa all'obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti). Applicando il richiamato art. 3 Reg. n.4/2009, nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice italiano sia in quanto luogo di residenza abituale del convenuto sia in quanto luogo di residenza abituale del creditore, sia in quanto domanda accessoria rispetto alle domande di status relativa ai genitori e affidamento dei figli.
Per determinare la legge applicabile all'obbligazione alimentare, l'articolo 15 del regolamento n.4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 che detta criteri per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio e di affinità, vincolante per gli Stati Membri dell'Unione (ad eccezione della Danimarca) a seguito della ratifica compiuta dall'Unione Europea. Per individuare i criteri di collegamento per la determinazione delle legge applicabile alle obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli, occorre richiamare l'articolo 4 del Protocollo dell'Aja 2007, che individua una serie di criteri, applicabili a cascata, il primo dei quali dispone che qualora il creditore abbia adito l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore si applicherà la lex fori. Nel caso di specie, avendo il creditore alimentare, madre del minore, adito l'autorità giurisdizionale italiana, luogo di residenza abituale del debitore, padre del minore, per l'individuazione e la determinazione dell'obbligazione alimentare si applicherà la legge italiana.
Nel merito, l'art. 316-bis c.c., stabilisce che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario, quindi, determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché le modalità concrete di accudimento dei minori. L'art. 337-ter c.c. stabilisce che nel determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Con provvedimento provvisorio è stato posto a carico del padre contributo al mantenimento dei figli di € 600 mensili (€ 300 per ciascun figlio) da corrispondere alla tutrice con le modalità in essere con decorrenza dal mese di marzo 2024 (detratti gli importi già versati), oltre ISTAT annuale, oltre al 70% delle spese straordinarie, secondo quanto indicato nel protocollo del Tribunale di Terni, valutando i redditi percepiti dal resistente come operaio e la situazione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti.
20 All'esito dell'ingresso in carcere del resistente per espiare la pena divenuta definitiva, il resistente ha chiesto di revocate l'obbligo posto a suo carico per il mantenimento dei figli stante l'assenza di reddito. Tale istanza non può essere accolta considerando che il resistete ha possibilità di percepire il TFR dal precedente datore di lavoro, risulta aver prelevato importanti somme dal conto corrente (cfr. documentazione in atti) senza che sia stata provata la destinazione di questi importi. Infine il resistente è comproprietario della ex casa familiare, nella quale risiedeva al momento dell'ingresso in carcere, immobile che può essere alienato per far fronte alle necessità dei figli, nelle more del periodo di carcerazione durante il quale l'immobile non deve essere destinato ad abitazione del resistente.
Per quanto esposto deve essere confermato quanto previsto dai provvedimenti provvisori ponendo a carico del resistente importo mensile quale contributo al mantenimento dei figli di € 600 mensili (€ 300 per ciascun figlio) da corrispondere con decorrenza dal mese di marzo 2024 (detratti gli importi già versati), oltre ISTAT annuale.
La revoca della sospensione della responsabilità genitoriale della madre, impone di disporre che tale importo sia corrisposto direttamente alla ricorrente divenuta affidataria super esclusiva dei figli.
Le spese straordinarie individuate come da Protocollo dell'intestato Tribunale devono essere posti a carico del padre nella misura del 70%, precisando che in ragione dell'affidamento super esclusivo dei figli alla madre sarà la ricorrente a decidere le spese straordinarie.
In ragione dell'affidamento super esclusivo dei figli alla madre la stessa deve essere autorizzata a riscuotere per intero l'assegno unico per i figli e ogni indennità spettante ai minori.
Quanto al contributo per il di lei mantenimento la resistente ha rinunciato a tale domanda in ragione della sopravvenuta possibilità di reperire propria occupazione.
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione le spese di giudizio della ricorrente e della tutrice costituita devono essere poste a carico del resistente
21
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra coniugi per CP_1 CP_2 matrimonio celebrato in Albania in data 07/05/2010 ; dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune Terni (atto 313, parte 2, Sez. C, dell'anno 2022); revoca la sospensione della responsabilità genitoriale della ricorrente;
revoca l'affidamento dei minori al Servizio Sociale del Comune di Terni;
revoca la nomina quale tutrice dei minori dell'Avv. Valentina Fratini;
dispone l'affidamento esclusivo dei figli alla madre attribuendo alla stessa tutte le decisioni di maggiore rilevanza per i minori (compresa, elencazione meramente esemplificativa e non tassativa: la scelta di determinare la residenza abituale dei minori;
la richiesta dei documenti validi per l'espatrio; la possibilità di recarsi all'estero con i minori;
le scelte mediche, scolastiche, ricreative sportive) che la madre potrà assumere pure in assenza del consenso paterno, decaduto dalla responsabilità genitoriale;
dispone il collocamento prevalente dei minori presso l'abitazione della madre;
dispone che gli incontri tra il padre e i minori siano sospesi;
pone a carico del padre contributo al mantenimento dei figli di € 600 mensili (€ 300 per ciascun figlio) da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di goni mese con decorrenza dal mese di marzo 2024 (detratti gli importi già versati alla tutrice), oltre ISTAT annuale;
pone a carico dei genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre le spese straordinarie, secondo quanto indicato nel protocollo del Tribunale di Terni e con le modalità descritte in parte motiva;
condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente e della tutrice dei minori, che si liquidano in complessivi € 3.500 per ciascuna parte oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al Servizio Sociale del Comune di Terni.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 16 ottobre 2025
Presidente est.
dr.ssa Monica Velletti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 286/2024 promossa da:
, nata a [...] - ALBANIA il 17/09/1990, con il patrocinio CP_1 dell'avv. GIOVAN PAOLO RUGGERI e dell'Avv. LUCIANI ELEONORA, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] - ALBANIA il 07/02/1989, con il patrocinio CP_2 dell'Avv. CAPALBO JENNIFER e dell'Avv. TOMMASO PADOVANO, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
RESISTENTE
E
Avv. VALENTINA FRATINI, nella qualità di tutrice dei minori , Persona_1 nato il [...] e , nata il l'11.2.2015, rappresentata e difesa da Persona_2 sé stessa ex art 86 c.p.c.;
INTERVENIENTE CP_3
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
A) i figli sono affidati in via esclusiva alla signora con divieto del padre di vederli CP_1 anche con modalità protetta;
B) corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dal deposito CP_2 del presente ricorso, a , la somma di € 600,00 mensile quale contributo per CP_1 il mantenimento di entrambi i figli minori e (euro 300,00 a figlio). Il Per_1 Per_2 suddetto importo sarà annualmente aggiornato con gli adeguamenti di legge, secondo gli indici accertati dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
C) l'importo dell'assegno unico che dovesse essere riconosciuto dall' verrà CP_4 percepito interamente dalla madre dei due minori così come spetterà alla madre ogni altro emolumento che dovesse in futuro essere riconosciuto dall'ente previdenziale competente in favore della prole;
D) le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori saranno attribuite nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre …”
Per parte resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, così decidere:
1. Confermare l'affido dei minori al Servizio Sociale di Terni ed il collocamento degli stessi presso la casa dei nonni materni.
2. Sospendere il contributo al mantenimento di € 600,00 in favore dei figli (disposto con provvedimento del 23.10.24 dall'On. Tribunale adito) a far data dal 02.12.24 data in cui il resistente è stato tradotto nel carcere di Opera, o in subordine, ridurlo nella misura di
€ 100,00 complessivi o in altra ritenuta congrua, fin tanto che lo stesso non reperirà altra occupazione.
3. Una volta scontata la pena e trovata una nuova occupazione disporre che il padre versi ai minori la somma di € 500,00 quale contributo per il mantenimento di entrambi i figli e (euro 250,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie sulla Per_1 Per_2 base di quanto previsto nel protocollo d'intesa del Tribunale di Terni tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli nella crisi familiare del 27 giugno 2018;
2
4. Rigettare la domanda di contributo al mantenimento di € 500,00 in favore della Sig.ra per tutti i motivi già dedotti nei precedenti scritti, nonché per l'attività lavorativa CP_1 dalla stessa svolta e per il fatto che risulta essere proprietaria di un immobile sito a Terni;
5. Dare indicazioni al Servizio Sociale di Terni di attivare il servizio di Spazio Neutro per la ripresa di relazioni padre figli con le modalità di intervento ritenute più opportune, anche a mezzo di chiamate e/o videochiamate;
6. In via istruttoria Si insiste per le istanze istruttorie e pertanto si rinnova la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio; con vittoria di spese da distrarsi.”
Per la tutrice dei minori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale disporre, previa revoca dell'affidamento al servizio sociale del Comune di Terni il reintegro della responsabilità genitoriale della sig.ra CP_1
nei confronti di entrambi i figli;
[...]
disporre l'affidamento alla madre super esclusivo o rinforzato, in considerazione della circostanza che il padre dei minori, sig. è stato dichiarato decaduto dalla CP_2 responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i figli con sentenza penale definitiva”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.2.2024, , cittadina abanese, ha chiesto la CP_1 pronuncia della separazione dal marito premettendo di aver contratto CP_2 matrimonio in Albania in data data 7 maggio 2010, trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile del Comune di Terni (al n. 313 P. 2, anno 2022), e che dall'unione coniugale sono nati i due figli: nato a [...] ed Uniti, il 17 agosto 2013, e Persona_1 Per_2
nata a [...] il giorno 11.2.2015. La ricorrente ha esposto:
[...]
-di essersi trasferita con il marito in Italia subito dopo il matrimonio, spostandosi tra l'hinterland milanese e Terni, dove la ricorrente ha vissuto, con i propri genitori, sin dall'età di dieci anni;
-che in data 26 gennaio 2021 temendo per la propria incolumità e per CP_1 quella dei figli a causa delle condotte aggressive e violente del marito, si è allontanata dall'abitazione familiare, immobile acquistato dalle parti in comproprietà, in AN LI NE (MI) insieme ai due figli minori per recarsi a Terni, e trasferirsi nell'abitazione dei genitori, sporgendo più denunce-querele nei confronti del proprio coniuge per i maltrattamenti che la medesima ha subito insieme ai figli;
3 - che il trasferimento è avvenuto previa autorizzazione del Giudice Tutelare e nulla osta al trasferimento dei minori dall'Istituto Comprensivo Statale di AN LI NE alla Scuola Primaria di Terni;
- che in conseguenza dei fatti denunciati dalla ricorrente è stata emessa dal GIP del Tribunale di Lodi, in data 3 febbraio 2021, in capo a , la misura cautelare CP_2 del divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli, misura poi prorogata dallo stesso Tribunale con provvedimento del 13 gennaio 2022, con successivo rinvio a giudizio dell'odierno convenuto con provvedimento del 11 gennaio 2022, ed emissione, all'esito del procedimento penale (R.G.N.R. n. 355/2021, R.G. G.I.P. n. 90/2021), di sentenza di primo grado con la quale è stato ritenuto “... colpevole dei reati lui ascritti CP_2 ai capi 1) e 2) ...” e per l'effetto condannato “... alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali ...” con interdizione a pena espiata dai pubblici uffici e dall'esercizio della tutela e della curatela per la durata di anni cinque, nonché sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale per la durata di anni otto, (cfr. Sentenza n. 625/2023 allegata), decisione appellata dal resistente;
-che con decreto urgente ex art. 366 cod. civ., emesso in data 5 marzo 2021, nell'ambito del procedimento rubricato a ruolo n. 95/21 PP, in ragione del ricorso presentato dal presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni Parte_1 dell'Umbria in seguito alle denunce querele sporte dalla signora nei confronti del CP_1 marito, il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria ha sospeso entrambi i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui due figli minori, disponendo la nomina di un tutore provvisorio, l'affido dei minori stessi al servizio sociale del Comune di Terni, il collocamento dei medesimi presso l'abitazione dei nonni materni e il divieto di incontro del padre con entrambi i minori, disponendo, inoltre, la valutazione delle competenze genitoriali di entrambi i genitori da parte dei servizi territorialmente competenti e la valutazione psicodiagnostica dei minori da parte del servizio specialistico territorialmente competente, prescrivendo, al padre di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità ed alla comprensione dei valori della società civile italiana, con particolare riferimento al rispetto delle donne;
-che nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni sono state redatte numerose relazioni dei servizi sociali e di neuropsichiatria infantile, nonché valutazioni delle competenze genitoriali delle parti;
-che in data 5 marzo 2021, con provvedimento del Tribunale per i minorenni il Tutore dei minori è stato onerato ad aprire apposito conto corrente intestato ai minori ove il padre provvedesse al versamento del mantenimento in favore dei figli nella misura pari ad € 250,00 mensili per ciascun figlio;
- che i figli esposti alle violenze domestiche agite dal padre avrebbero manifestato fermo rifiuto alla frequentazione paterna, con valutazione del Servizio di Neuropsichiatria infantile, attestante l'esposizione dei minori a situazione di violenza con conseguente danno post traumatico e necessità di non riprendere le relazioni con il padre;
4 -che dal momento della cessazione della convivenza con il padre il figlio primogenito, che inizialmente aveva dimostrato condotte aggressive, avrebbe mutato atteggiamenti inserendosi insieme con la sorella pienamente nel cotesto scolastico, trovando nell'abitazione dei nonni serenità e tranquillità, come attestato nelle relazioni redatte dal Servizio sociale;
-che parimenti anche la ricorrente dopo il trasferimento presso l'abitazione dei genitori avrebbe ritrovato equilibrio e serenità, prima gravemente compromesse dalla violenza domestica subita e dal timore di subire gravi aggressioni da parte del marito;
-che la ricorrente ha lasciato la casa coniugale in comproprietà tra le parti, gravata da rata di mutuo corrisposta dal solo marito, al resistente allontanandosi per trasferirsi nell'abitazione dei genitori conviventi, svolgendo lavori non continuativi con modesti redditi saltuari, a fronte dei redditi percepiti dal resistente come operario;
-che il resistente al momento dell'allontanamento forzato della ricorrente dalla casa familiare aveva svuotato i conti correnti nei quali confluivano tutti i risparmi della famiglia, appropriandosi di rilevati somme;
-che i figli continuerebbero a opporre fermo rifiuto alla frequentazione del padre temendone le condotte aggressive;
tanto premesso la ricorrente ha chiesto venisse disposto l'affidamento super esclusivo a sé dei figli minori, con collocamento presso la propria abitazione in Terni, con divieto di frequentazione padre figli, e determinazione a carico del padre di contributo di € 600 per il mantenimento dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie, oltre a richiedere di porre a carico del resistente contributo di € 500 per il mantenimento della stessa ricorrente;
con vittoria di spese.
Si è costituito non opponendosi alla domanda di separazione CP_2 sussistendone i presupposti di legge ma contestando le altre domande della controparte. Il resistente ha esposto:
-che le parti prima della proposizione del presente giudizio avevano trovato un accordo sulle condizioni della separazione, presentando ricorso per separazione consensuale RG n. 2870/2022 presso il Tribunale di Terni, procedimento nel quale veniva rilevata l'incompetenza territoriale del foro adito con successiva riassunzione dinanzi al Tribunale di Lodi (RG n. 2224/2023) che preso atto della necessità di chiarimenti quanto alle modalità di affidamneto dei figli, dichiarava improcedibile il ricorso, per sopravvenuto dissenso tra i genitori su tale domanda;
-che quanto al mantenimento dei minori il ricorrente ha rilevato l'intervenuto accordo tra le parti per la corresponsione da parte del resistente di contributo di € 500 mensili per il mantenimento dei figli, mentre nessun mantenimento era stato previsto ovvero erogato per la ricorrente, percettrice di propri redditi;
5 - di essere dipendente di società privata percependo reddito mensile pari ad € 1.700,00, di risiedere nella casa familiare, immobile in comproprietà tra le parti, gravato da rata di mutuo per circa € 430,00 originarie, poi aumentate € 665,00, nonché delle spese condominiali per € 70,00 circa mensili, importo corrisposto per intero dal resistente;
-di avere sempre corrisposto a far data dal 17.08.2021, l'importo di €500,00 sul conto corrente aperto dal Tutore dei due minori, Avv. Valentina Fratini, come disposto dal Tribunale per i Minorenni dell'Umbria, a titolo di contributo al mantenimento di e Per_2
, non potendo far fronte alle richieste delle ricorrente di aumento del contributo a Per_1 suo carico per i rilevanti oneri sopportati;
- di non aver più visto né sentito i figli dal 26.01.2021, data in cui la ricorrente si era allontanata dalla casa familiare portandoli via con sé, per trasferirsi a vivere nella casa dei propri genitori a Terni, senza neppure avere dato modo ai bambini di salutare il loro padre;
-che a seguito della comunicazione di notizia di reato del 28.01.2021 relativa alla denuncia querela sporta dalla resistente su istanza del P.M., era stato aperto il procedimento RG n. 367/2020 presso dei nell'abito del CP_5 Controparte_6 quale dopo essere stati emessi decreti provvisori di sospensione di entrambi i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale, è stato nominato un Tutore nella persona dell' Avv. Valentina Fratini, e disposto l'affido dei minori ai Servizi Sociali del Comune di Terni con il collocamento degli stessi presso l'abitazione dei nonni materni, disponendo inoltre che fossero valutate le competenze genitoriali di entrambi i genitori e che fosse effettuata la valutazione psicodiagnostica dei minori, per acquisire elementi utili a valutare la ripresa degli incontri padre e figli definendone eventualmente le modalità , oltre ad essere stato prescritto al padre di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità e alla comprensione dei valori della società civile italiana;
- che la valutazione psicodiagnostica e delle capacità genitoriali della madre dei minori era stata effettuata dall' Controparte_7
mentre quella del padre dal Servizio Minori e Famiglia - Primo Polo di
[...]
AN LI NE, e la valutazione psicodiagnostica sui minori era stata invece eseguita dalla in data 15.11.2021, contestando gli esiti di tale ultima CP_8 valutazione (che ha rilevato la presenza di esiti post traumatici in capo ai figli) essendo mancata la valutazione della relazione del padre insieme con i figli, con deposito di documentazione attestante la non esattezza delle valutazioni compiute dal servizio di Neuropsichiatria umbro;
-di aver intrapreso percorsi di sostegno psicologico come indicato dal Tribunale specializzato con conseguente richiesta di riprendere al più presto le relazioni con i figli, danneggiati dalla prolungata assenza di ogni rapporto con il padre, per violazione del diritto alla bigenitorialità.
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto di confermare l'affidamento dei minori al Servizio Sociale come già disposto dal Tribunale specializzato, ponendo a suo carico contributo al mantenimento dei figli pari ad € 500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con
6 rigetto della domanda delle ricorrente di assegno per il mantenimento della stessa, e vittoria di spese.
Con il decreto di fissazione dell'udienza, disposta con modalità di collegamento da remoto in ragione del procedimento penale per reati connessi alla violenza domestica a carico del resistente, per evitare forma di vittimizzazione secondaria, è stata disposta l'acquisizione degli atti del procedimento penale, e disposta la trasmissione del decreto al Tribunale per i minorenni, per le eventuali determinazioni ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c..
All'udienza dell'8.4.2024 preso atto definizione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i minorenni dell'Umbria con la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti, affidamento dei minori al Servizio sociale del Comune di Terni, collocamento dei minori presso l'abitazione dei nonni materni dove risiede anche la madre, interruzione delle frequentazioni padre-figli, e nomina della tutrice dei minori avv. Valentina Fratini, con determinazione del contributo al mantenimento di 250 euro mensili per ciascun figlio carico del padre, corrisposto sui conti correnti indicati dalla tutrice, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della tutrice dei minori, concedendo termine per la costituzione.
Si è costituita la curatrice speciale dei minori rappresentando quanto segue:
“Con decreto del 10 giugno 2021, adottato a seguito della udienza 20.5.2021 nella quale è stata contestata al sig. l'azione del PM, sono stati confermati i provvedimenti CP_2 già decisi con il decreto precedente e, tenuto conto della assenza di nuovi elementi, sono state respinte le istanze di entrambe le parti con le quali si era chiesta la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale.
Il decreto ha altresì rigettato l'istanza del padre di poter incontrare i figli fino a quando non fosse stata depositata la relazione contenente la valutazione psicodiagnostica dei medesimi.
Al tempo dei provvedimenti suddetti I minori vivevano nella casa dei nonni materni. Il nucleo era allora formato dai nonni e dal figlio diciottenne di questi ultimi, fratello della sig.ra I bambini frequentavano la scuola elementare, la terza e la CP_1 Per_1 Per_2 seconda. Sia la madre che i nonni, durante le visite domiciliari della sottoscritta e della assistente sociale, riferirono che i bambini erano sereni e vivaci e non facevano accenno a situazioni di criticità. La madre dei minori si è sempre dimostrata molto collaborativa sia con la sottoscritta che con i servizi social, attenta alle indicazioni e desiderosa di svolgere il proprio ruolo genitoriale. E' subito apparsa quasi rassegnata all'idea che il marito potesse mettere in atto le minacce più volte formulate nei suoi confronti. La rassegnazione che ha dimostrato nell'affermare di essere sicura che il marito presto o tardi riuscisse a mettere in atto i suoi propositi di vendetta hanno indotto la sottoscritta,
7 in accordo con i servizi sociali affidatari, a chiedere per lei, seguendo le indicazioni del Servizio di neuropsichiatria infantile, un percorso di sostegno psicologico. In ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale, la sottoscritta ha provveduto all'apertura di due distinti conti correnti intestati ai minori nei quali il padre ha iniziato a versare un contributo economico che egli stesso ha, in modo del tutto arbitrario, allora stabilito. Le insegnanti dei minori, al tempo, delinearono un quadro meno idilliaco di quello rappresentato dalla madre e dai nonni: riferirono infatti che entrambi i bambini si mostravano disinteressati alle discipline di insegnamento, manifestando una scarsa partecipazione e ”una notevole stanchezza durante le ore scolastiche, che addirittura Per_ ( ) manifesta addormentandosi in classe”, il materiale scolastico spesso mancava e i compiti a casa erano svolti con superficialità e poca cura e costanza. In particolare, per quanto riguarda precisarono che: i tempi di concentrazione e attenzione erano Per_1 limitati, partecipava con poco interesse a qualsiasi lavoro intrapreso, è poco autonomo e difficilmente riusciva a portare a termine i compiti assegnati, presentava ancora lacune in tutti gli ambiti disciplinari ed era pigro nel leggere. I comportamenti e gli atteggiamenti aggressivi che suscitarono preoccupazione negli insegnanti l'anno scolastico 2020-2021 (di tale gravità da costringere le insegnanti ad escluderlo dalla gita scolastica di fine anno) nell'anno scolastico successivo, sono in parte rientrati. Rimaneva comunque sempre una certa riluttanza del minore al rispetto delle regole scolastiche di convivenza. I risultati dello “screenig DSA ADHD, al quale entrambi minori sono stati sottoposti,hanno rilevato fragilità soprattutto a livello emotivo e comportamentale “che meriterebbero un supporto psicologico” . La sig.ra superato l'iniziale CP_1 atteggiamento quasi di stupore nell'apprendere quanto riferito dalle insegnanti, si è dimostrata collaborativa ed anche in grado di aiutare i figli. Inizialmente è sembrato che ella dovesse essere a sua volta sollecitata ed aiutata per far fronte alle esigenze dei figli.Gli insegnanti hanno inoltre riferito che la sig.ra non avesse aiutato CP_1
l'inserimento di entrambi i figli nel gruppo classe (non li accompagnava alle festicciole pomeridiane, non invitava i compagni il pomeriggio per studiare insieme…) e del resto anche lei restava molto ai margini della vita di classe dei figli. Le mancanze, le insicurezze e il comportamento dei minori in ambito scolastico troverebbero (in parte?) giustificazione nella relazione di valutazione psicodiagnostica della dott.ssa Per_4 secondo la quale entrambi i minori manifestano vistosi esiti post traumatici derivanti dalle esperienze negative vissute in ambito familiare e un timore dovuto al possibile ritorno della figura paterna. Con decreto del 11 ottobre 2022,il Tribunale per i minorenni ha respinto la richiesta paterna di incontri anche solo protetti e monitorati, sulla base delle conclusioni della valutazione psicodiagnostica svolta dal servizio di neuropsichiatria infantile di Terni. Ha altresì respinto la richiesta di ctu sui genitori “con particolare riferimento alla parte paterna che la chiede….questa non potrebbe costituire presupposto per dare precedenza al suo comprensibile desiderio di vedere i figli rispetto al pregiudizio che ai medesimi deriverebbe dal contatto con il medesimo” Ha invitato il padre a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità “magari incaricando un professionista privato ed autorizzandolo a riferire sull'andamento dello stesso al servizio minori e famiglia di san LI NE, atteso che tale servizio pubblico non ha ritenuto possibile darvi corso a causa dell'atteggiamento tenuto dal padre”. Ha infine
8 sottolineato che non sussiste la necessità di adottare ulteriori provvedimenti, ma solo
“l'opportunità di monitorare la situazione dei minori e dei loro genitori, per verificare se la stessa potrà in futuro offrire spunti per una diversa soluzione e, quindi, di ulteriori interventi”. IL SIG. : L'attuale resistente ha sempre negato qualsiasi CP_2 addebito legato ad episodi di violenza nei confronti della moglie e dei figli (circostanza riconosciuta anche in sede di audizione del 20.5.2021 “Io non ho mai usato violenza nei confronti di mia moglie e dei miei figli. I miei figli non li ho mai toccati neppure con in fiore.”) riportando la causa della fine della relazione solo alla scoperta dei tradimenti da parte della moglie. Tale versione dei fatti è sempre stata mantenuta immutata dal sig.
.La valutazione delle capacità genitoriale chiesta dal Tribunale per i minorenni di CP_2
Perugia avrebbe dovuto essere svolta dai servizi di AN NO NE (comune nel quale risiede il sig. ) ma in realtà non è mai stata prodotta una relazione in tal CP_2 senso ma solo relazioni dei servizi sociali nelle quali si è precisato che il sig. è CP_2 sempre stato “focalizzato sui bambini, si preoccupava della loro salute e si mostrava preoccupato degli effetti che tale separazione avrebbe avuto su di loro”(pg. 2 della comparsa conclusionale nel procedimento minorile dell'avv. Capalbo).La mancanza di una valutazione delle capacità genitoriali è stata in parte spiegata dalla pedagogista dott.
che ha seguito il sig. nel percorso alla genitorialità la quale ha precisato Per_5 CP_2 che, ”il padre ha manifestato una buona valutazione delle competenze genitoriali, avallata da esempi concreti. E' molto consapevole dell'importanza della bi-genitorialità, riconosce di avere un rapporto diverso con il figlio maschio che è più legato a lui rispetto alla figlia. Ha una narrazione molto coerente che non smentisce mai. Ha un atteggiamento emotivo molto tranquillo, seppur si dica molto sofferente.E' molto collaborativo e si è detto disponibile a fare qualsiasi cosa anche se afferma di non aver bisogno di alcun sostegno alla genitorialità”. In questa sede giova rilevare che effettivamente il sig. in tutto questo arco temporale, non ha mai tentato di CP_2 contattare la moglie e i figli. Resta da comprendere se sia stato un atteggiamento strumentale o frutto di un reale disinteresse oppure effettivamente di rispetto di quanto impostogli. INCONTRI CON I FIGLI: Il sig. ha ripetutamente chiesto di poter CP_2 sentire e/o incontrare i figli. Tale possibilità non gli è mai stata accordata, sia perché era pendente il procedimento penale sia perché la dott.ssa nella relazione di Per_4 valutazione psicodiagnostica dei minori ha sostenuto la non opportunità di tale incontri neanche in contesto protetto e che tale eventualità potesse essere presa in considerazione solo qualora il genitore riconosca il danno arrecato ai figli senza mettere in atto atteggiamenti di minimizzazione e di negazione di quanto avvenuto. Oltre alla circostanza che entrambi hanno esplicitamente detto di aver paura del padre. Le conclusioni della relazione delle valutazioni delle capacità genitoriali della madre sono state: “…l'equipe non ritiene opportuno al momento la ripresa dei contatti dei minori stessi con la figura paterna, nemmeno in spazio neutro, fino a quando non verrà accertata l'estraneità dei reati imputati al sig. ” (cfr.pg. 10 della Relazione). La CP_2 relazione di valutazione della neuropsichiatria è stata fortemente contestata e la dott.ssa
la quale è anche stata convocata innanzi al Tribunale per i minorenni per fornire Per_4 chiarimenti. Allo stato, la sottoscritta ritiene doversi solo tenere conto delle relazioni agli atti: quella di valutazione psicodiagnostica sia l'ultima nella quale si legge che “il
9 servizio ha effettuato con i minori colloqui individuali dal mese di agosto 2023. Tali colloqui avevano come obiettivo la presa in carico dei bambini e della madre per aiutarli ad elaborare le vicende familiari alle quali erano stati esposti. Sia i minori che la madre sono stati disponibili e collaborativi durante i colloqui effettuati;
non sono tuttavia emersi particolari aspetti su cui intervenire da un punto di vista psicoterapeutico. Da quanto da loro rappresentato infatti, sia i bambini che la madre vivono da tempo in un contesto in cui si sentono sufficientemente al sicuro e ciò li avrebbe aiutati ad elaborare le esperienze ad impatto traumatico vissute in passato…”(relazione Neuropsichiatria infanitle del 13.3.2024). Oltre ovviamente alla sentenza penale di primo grado di condanna confermata anche in sede di appello. Tenuto conto di tutto ciò e delle reiterate richieste del sig. di poter riprendere i contatti con i figli, la sottoscritta ritiene che, prima CP_2 di procedere ad una ctu, il resistente dovrebbe essere sottoposto alla valutazione delle capacità genitoriali che dovrebbe essere effettuata dalla stessa equipe che ha già valutato la sig.ra così che i criteri di valutazione siano omogenei. I MINORI:La CP_1 sottoscritta insieme ai Servizi sociali (dott.ssa Stefania Liberati) incontra con regolarità i minori e la mamma sia presso la casa dei nonni sia fuori e due volte l'anno ha colloqui con tutti gli insegnanti dei bambini. Questi ultimi hanno fatto degli enormi progressi sia dal punto di vista scolastico che umano e sociale: superate le notevoli difficoltà iniziaIi, appaiono entrambi estroversi socievoli ed educati sanno rapportarsi con gli adulti in modo spontaneo ma sempre rispettando le regole della buona educazione e del rispetto. Sembrano sereni e felici.Svolgono una attività sportiva e nel pomeriggio incontrano i compagni di scuola dai quali sono invitati con piacere. Le insegnanti hanno riconosciuto i progressi compiuti da entrambi. Partecipano attivamente alla vita di classe e a tutte le iniziative proposte (giochi matematici, inglese…) e sono ben inseriti nel contesto classe, raramente dimenticano di eseguire i compiti assegnati e portano entrambi il materiale didattico, non dimenticandolo più a casa. A casa sono maggiormente seguiti e questo li ha resi più sicuri nella esposizione orale. Hanno entrambi un comportamento maggiormente responsabile. Soprattutto il quale, pur avendo mantenuto un Per_1 temperamento vivace, non ha più avuto nessun comportamento oppositivo e violento nei confronti dei compagni di scuola e degli insegnanti. LA SIG.RA :Come CP_1 precisato nella relazione di valutazione delle capacità genitoriali, la sig.ra ha CP_1
“riconosciuto il proprio vissuto di impotenza in una condizione di continuo stress che ha inciso negativamente sull'esercizio delle sue funzioni genitoriali ed in particolare in quella di protezione e tutela dei figli. Attualmente, nel contesto protettivo e supportivo della famiglia di origine, la sig.ra appare sufficientemente adeguata e attenta alle esigenze educative ed affettive dei figli. E' in grado di conciliare gli impegni lavorativi con i bisogni educativi e sociali dei figli ed è costantemente alla ricerca di una stabilità lavorativa per una autonomia economica”. (cfr.pg.9 della Relazione). Nell'arco temporale trascorso dalla redazione della richiamata relazione la sig.ra ha CP_1 compiuto un importante processo di maturazione che l'ha portata a raggiungere una funzione protettiva nei confronti dei figli più consapevole. Anche l'iniziale atteggiamento di sospetto e diffidenza nei confronti della sottoscritta e del Servizio sociale si è notevolmente attenuato in questi anni, lasciando spazio ad un rapporto più aperto e sincero. Anche il comportamento della signora è mutato nel tempo, trasformandosi in
10 una condotta più sicura e responsabile. Alla luce di quanto sopra esposto si precisano le seguenti conclusioni Voglia l'Ill.mo Tribunale disporre la valutazione delle capacità genitoriali del sig. incaricando la stessa che ha CP_2 Parte_2 svolto analoga valutazione nei riguardi della sig.ra , riservandosi all'esito ogni CP_1 ulteriore”.
All'udienza del 3.6.2025 sono comparse le parti dichiarando: di CP_1 dimorare in Terni, in immobile di proprietà dei genitori, di percepire come barista, reddito mensile netto di euro 850,00 per 13 mensilità, di essere proprietaria del 50% della casa familiare in comproprietà con il resistente e di immobile in Terni, tenuto a disposizione, di aver modesti risparmi, e di essere gravata della rata di muto sulla casa ex familiare pagato interamente dal resistente;
, di dimorare in AN LI CP_2
NE, nella ex casa familiare in comproprietà tra le parti, gravato da rata di mutuo di
€ 680 corrisposto al 100% dal resistente, di percepire come magazziniere reddito mensile netto di euro 1650,00 per 12 mensilità, di essere proprietario del 50% della casa familiare;
di avere modesti risparmi.
All'esito dell'udienza, acquisita documentazione reddituale e relativa alle situazione dei minori (relazioni del servizio sociale affidatario) sono stati adottati provvedimenti provvisori confermando in via provvisoria ed urgente i provvedimenti assunti dal Tribunali per i minorenni dell'Umbria quanto alle modalità di affidamento e collocamento dei minori, e quanto alla sospensione delle frequentazioni padre figli, rimettendo al Collegio la decisione sulla revoca della sospensione della responsabilità genitoriale richiesta dalla ricorrente e ponendo a carico del padre il contributo al mantenimento dei figli di € 600 mensili (€ 300 per ciascun figlio) da corrispondere alla tutrice con le modalità in essere con decorrenza dal mese di marzo 2024 (detratti gli importi già versati), oltre ISTAT annuale, disponendo che la tutrice corrispondesse alla madre convivente le somme necessarie per far fronte alle necessità dei minori, determinando nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre le spese straordinarie, secondo quanto indicato nel protocollo del Tribunale di Terni, autorizzando la tutrice dei minori Avv. Valentina Fratini a riscuotere l'assegno unico dovuto per i minori, comprensivo degli arretrati, disponendone il versamento a cura della tutrice nel conto corrente dedicato già aperto;
onerando il Servizio sociale affidatario e il Servizio di neuropsichiatria di proseguire nei percorsi di sostegno e monitoraggio dei minori, con rigetto della richiesta della ricorrente di contributo per il mantenimento della stessa.
I provvedimenti provvisori oggetto di reclamo da parte della ricorrente con riferimento al mancato riconoscimento del contributo per il di lei mantenimento sono stati confermati dalla Corte di Appello (provvedimento in atti).
11 Acquisite le relazioni del servizio sociale e del Servizio di neuropsichiatria infantile, acquisita documentazione reddituale e patrimoniale delle parti, acquisito il provvedimento della Corte di Cassazione con il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso del resistente avverso la sentenza penale di condanna emessa in grado di appello, rigettata la richiesta del resistente detenuto in carcere per espiare la pena divenuta definitiva, di revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento dei figli, la decisione è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
Domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La presenza di elementi di estraneità (cittadinanza albanese delle parti, matrimonio celebrato in Albania) induce il Collegio a compiere alcune valutazioni preliminari in merito alla giurisdizione ed alla legge applicabile alla fattispecie.
Sulla pronuncia di separazione tra i coniugi sussiste la giurisdizione del Tribunale adito. La giurisdizione italiana deve essere ritenuta sussistente, quanto alla domanda di separazione, in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento (Ce) del Consiglio n. 1111/2019 che prevede al par. 1, lett. a) una serie di titoli di giurisdizione in materia matrimoniale, fondati sulla residenza abituale dei coniugi ovvero dell'attore o del convenuto. Le parti al momento del deposito del ricorso risultavano residenti in Italia, come attestato dalle dichiarazioni rese nel corso del procedimento e dalle certificazioni acquisite, pertanto sussiste la giurisdizione sulla base della norma richiamata.
Quanto alla legge applicabile alla domanda di separazione, è applicabile ratione temporis il regolamento (UE) n.1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012. L'art. 8 del richiamato regolamento stabilisce che in mancanza di scelta operata dalle parti, la separazione personale tra i coniugi è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Nel caso di specie al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti erano residenti in Italia, pertanto deve essere applicata la legge italiana.
Nel merito, l'esame degli atti e la condotta delle parti tenuta durante il presente procedimento rivela la frattura insanabile della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e l'assoluta impossibilità di conseguire una riconciliazione, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza.
Pertanto deve essere accolta la domanda di separazione dei coniugi.
Affidamento della prole – frequentazioni padre figli
Con riferimento alla domanda relativa all'affidamento dei figli minori, sussiste la competenza giurisdizionale di giudice italiano, ai sensi dell'art. 7 del Reg. n.1111/2019
12 che dal 1 agosto 2022 che disciplina la materia. La norma richiamata stabilisce che le autorità di uno Stato Membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale sul minore, quando il minore risieda abitualmente nello Stato adito al momento della domanda. Nella fattispecie analizzata la residenza dei minori in territorio italiano fa ritenere provato il necessario nesso di collegamento, dovendosi pertanto affermare la sussistenza della competenza giurisdizionale, con riferimento alla domanda di affidamento dei minori.
Quanto alla legge applicabile la Convenzione dell'Aja 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, strumento che ha sostituito nell'ambito della Conferenza dell'Aja, la Convenzione del 1961, e che è stata ratificata dall'Italia con entrata in vigore dal 1 gennaio 2016, nel definire più precisamente il suo ambito di applicazione (art. 3) ha specificato che tra le misure di protezione del minore deve essere compreso “il diritto di affidamento” ed “il diritto di visita”. Secondo quanto previsto nella Convenzione dell'Aja 1996, la legge applicabile per l'adozione di misure di protezione è quella dello Stato del foro competente. Nel caso di specie la legge applicabile per determinare le condizioni di affidamento è quindi la legge italiana.
Venendo all'esame nel merito, il Tribunale per i minorenni dell'Umbria, all'esito del procedimento istaurato su iniziativa del Pubblico Ministero minorile, con decreto del 5 marzo 2021-adottato a seguito della denuncia-querela presentata dalla madre dei minori,
per le condotte violente del marito, , poste in essere nei suoi CP_1 CP_2 confronti e dei figli- ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, nei confronti dei minori, con nomina della tutrice, e affido dei minori ai servizio sociale del Comune di Terni, con interruzione di ogni frequentazione padre figli, disponendo valutazione delle competenze genitoriali, valutazione psicodiagnostica dei minori;
l'indagine socio-ambientale del nucleo familiare dei nonni materni e delle condizioni di vita del resistente, sollecitato a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità ed alla comprensione dei valori della società civile italiana con particolare riguardo al rispetto delle donne. Tale provvedimento è stato confermato all'esito della definizione del procedimento del Tribunale per i minorenni.
La ricorrente ha chiesto la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale emessa nei di lei confronti, dell'affidamento al servizio sociale dei figli, chiedendo l'affidamento super esclusivo dei figli a sé, richiesta alla quale la tutrice di minori ha aderito, e alla quale si è opposto il resistente.
Dall'esame della copiosa documentazione acquisita, in particolare delle numerose relazioni redatte dai responsabili del servizio sociale e del servizio di neuropsichiatria infantile, emerge il profondo mutamento della situazione dei minori, che al momento dell'intervento del Tribunale per i minorenni manifestavano notevoli difficoltà, derivanti da sindrome post traumatica, mentre allo stato appaiono pienamente integrati nel contesto familiare materno, scolastico e sociale. Come già evidenziato nei provvedimenti provvisori, che in parte si riportano, la tutrice, nell'atto di costituzione ha dato atto del positivo inserimento dei minori nel contesto familiare, sociale e scolastico, del
13 superamento delle gravi difficoltà che i minori avevano presentato al momento del trasferimento in Terni e della presa in carico da parte dei servizi socio assistenziali, della positiva condotta della madre capace di affidarsi ai consigli dei professionisti che hanno seguito il nucleo familiare.
Dall'esito del procedimento penale emerge che il resistente è stato condannato in via definitiva con sentenza passata in giudicato per gravi condotte di violenza domestica in particolare per il seguente capo di imputazione:
14 Le gravi condotte di violenza domestica poste in essere dal resistente in danno della ricorrente e dei figli minori delle parti, hanno profondamente inciso sull'equilibrio dei 15 minori. I gravi agiti di violenza domestica da parte del resistente in danno della ricorrente e dei figli minori, come rilevato dagli accertamenti compiuti dal servizio di neuropsichiatria sui minori nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni, hanno prodotto seri traumi in capo ai minori, che hanno più volte riferito di essere stati esposti a violenza assistita e agita direttamente nei loro confronti da parte del padre definito da entrambi come un “mostro” (cfr. relazione del servizio di Neuropsichiatria infantile della nella quale è riportata la seguente CP_7 dichiarazione del figlio minore “Papà faceva nera mamma, e anche me e mia sorella”). Al momento del trasferimento in Terni, nel 2021, i minori, soprattutto , Per_1
manifestavano rilevanti segni di disagio, con comportamenti oppositivi o di ritiro, rispetto ai compagni (viene riportata nella comparsa di costituzione della tutrice la presenza di comportamenti e atteggiamenti aggressivi di , di gravità tale da indurre le Per_1 insegnanti l'anno scolastico 2020-2021 ad escluderlo dalla gita scolastica di fine anno); dagli accertamenti del Servizio di Neuropsichiatria erano emersi indici di disturbi dei minori imputabili a esposizione a eventi traumatici (sul punto si richiamano i contenuti delle relazioni dei servizi e i contenuti delle sentenze penali di condanna del resistente). Nel corso del giudizio è emerso come a seguito degli interventi di sostegno, della interruzione di ogni contatto con il padre e dell'impegno della madre convivente a seguire tutte le indicazioni suggerite dai professionisti del Servizio pubblico che hanno preso in carico il nucleo familiare la situazione è notevolmente migliorata, poiché come si legge nella relazione del Servizio di Neuropsichiatria infantile (16.3.2024): “il servizio ha effettuato con i minori colloqui individuali dal mese di agosto 2023. Tali colloqui avevano come obiettivo la presa in carico dei bambini e della madre per aiutarli ad elaborare le vicende familiari alle quali erano stati esposti. Sia i minori che la madre sono stati disponibili e collaborativi durante i colloqui effettuati;
non sono tuttavia emersi particolari aspetti su cui intervenire da un punto di vista psicoterapeutico. Da quanto da loro rappresentato infatti, sia i bambini che la madre vivono da tempo in un contesto in cui si sentono sufficientemente al sicuro e ciò li avrebbe aiutati ad elaborare le esperienze ad impatto traumatico vissute in passato”.
Tale positiva evoluzione fa ritenere accoglibile la richiesta della tutrice e della ricorrente di revoca del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale della madre, che in questi anni ha dimostrato di saper sostenere i figli, nel luogo percorso per il superamento del trauma post traumatico derivante dall'esposizione agli agiti i violenza domestica posti in essere dal padre, e di consentire un congruo inserimento nell'attuale contesto familiare, sociale e scolastico.
Per quanto esposto deve revocato il provvedimento di sospensione delle responsabilità genitoriale della ricorrente, con conseguente revoca della nomina della tutrice, e deve essere disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, attribuendo alla stessa
16 l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale per tutte le questioni anche quelle di maggiore rilevanza attinenti i minori, con esclusione da tali scelte del padre, disponendo il collocamento dei minori presso l'abitazione materna.
Quanto alle modalità di frequentazione padre figli, deve essere considerata l'intervenuta decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i figli, pronunciata con sentenza penale passata in giudicato.
Il resistente ha chiesto la riattivazione di incontri con i figli, anche in spazio neutro affermando di aver compiuto i percorsi richiesti e depositando relazioni della psicoterapeuta di fiducia presso la quale ha seguito un percorso di supporto nelle quali si legge: “il sig. durante i colloqui ha saputo rileggere alcuni aspetti della propria CP_2 vita personale e familiare. Si è mostrato sempre molto preoccupato per il benessere dei propri figli, dispiaciuto e frustrato per il fatto di non sapere come stanno e cosa stiano facendo nella loro quotidianità. ….il sig. ha più volte ripetuto, di essere disponibile CP_2
a vederli alla presenza di un educatore che possa aiutare tutti ad un riavvicinamento, immagina che per i suoi figli sarà difficile rivederlo dopo molto tempo … la sua paura è che i figli pensino che lui li abbia abbandonati, che abbia scelto lui di non vederli più di non scriverli;
ha paura che pensino che lui si sia dimenticato di loro invece pensa a loro ogni giorno…il sig. ha scelto di lavorare sul proprio vissuto e sulle proprie CP_2 competenze e si è mostrato disponibile a continuare questo percorso anche nel caso di riavvicinamento con i figli, consapevole che le emozioni che potrebbero coinvolgere sarebbero molto forti, anche se positive”. Per valutare la richiesta del padre di riprendere le relazioni con i figli, il Collegio deve sottolineare come nonostante l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i gravi reati agiti anche in danno dei figli, il resistente nel corso del presente procedimento ha negato di aver compiuto condotte gravemente disfunzionali in danno dei minori nel corso della convivenza atteggiamento confermato da ultimo nel corso delle udienze (il resistente ha dichiarato:
“Non so dare nessuna risposta quanto al cambiamento di condotta dei miei figli, forse crescendo hanno cambiato atteggiamento. Io non ho fatto niente, non posso ammettere di avere commesso condotte che non ho commesso. Ma mi sembra che non viene riconosciuto alcun diritto al padre.”). Con tali affermazioni il resistente si è posto in una prospettiva adultocentrica, rivendicando i propri diritti e non prestando attenzione alle esigenze dei minori, questo atteggiamento appare essere da ostacolo alla ripresa delle frequentazioni, non dimostrando il resistente atteggiamento autocritico in ordine alle pregresse condotte, alle ragioni del profondo malessere dei figli (documentato nelle relazioni del servizio di neuropsichiatria del 15.11.2021 e evidenziato dalle condotte tenute in ambito scolastico etc), superato solo all'esito dell'allontanamento della figura paterna. Le relazioni della psicoterapeuta di fiducia del padre, non a conoscenza degli atti del procedimento (se non dal narrato del paziente, fisiologicamente privo di oggettività) redatte senza che la professionista abbia avuto la possibilità di accedere ad incontri con i minori per verificare la loro situazione psicologica previa loro narrazione della vita
17 familiare, non può considerarsi elemento idoneo per ritenere possibile l'immediata ripresa delle relazioni padre figli in spazio neutro, anche alla luce del fermo, attuale, rifiuto dei minori riportato dalla tutrice (soggetto terzo rispetto ai genitori chiamato istituzionalmente a riportate oggettivamente in giudizio la situazione dei minori).
Né può essere accolta la richiesta del resistente di disporre CTU al fine di offrire una valutazione terza e super partes con garanzia di rispetto del principio del contraddittorio, al fine di accertare le caratteristiche personologiche di entrambi i coniugi, con richiesta Cont di evitare la nomina di esperi “facenti parte dell' di competenza della Dott.ssa
[...]
” a causa dei contenuti delle relazioni già redatte dal servizio pubblico, Persona_6 poiché nessuna valutazione rimessa ad un consulente può superare il dato oggettivo della commissione di gravi condotte di violenza domestica da parte del resistente, condotte negate nonostante l'intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.
L'insieme delle condotte riportate, in particolare, condotte aggressive e violente poste in essere dal resistente in anno della ricorrente e dei figli devono essere valutate alla luce di quanto disposto dall'art. 31 della Convenzione di Istanbul. Non possono disporsi allo stato incontri, neppure in spazio neutro, dovendo essere tutelata la serenità dei minori a non avere contatti con il padre.
Come già rilevato in precedenti provvedimenti emessi dall'intestato Tribunale: “L'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo tutela la vita privata e familiare degli individui vincolando gli Stati aderenti alla convenzione non solo ad obblighi negativi, di rispetto e non ingerenza, ma anche a obblighi positivi tesi a porre in essere interventi finalizzati a rendere effettivi i diritti. L'articolo 8 CEDU non contiene alcun riferimento all'interesse del minore, cardine della Convenzione di New York del 1989 (art. 3). Tuttavia la Corte EDU ha assunto il superiore interesse del minore a parametro nell'applicazione dell'art. 8, sia quanto agli obblighi negativi sia quanto agli obblighi positivi. Nella valutazione dell'interesse del minore assume ruolo determinate l'opinione del figlio, precipitato del suo diritto ad essere ascoltato. Se la Corte Edu ha affermato che è diritto del minore avere piene relazioni con entrambi i genitori stabilendo tra gli obblighi positivi a carico degli Stati aderenti l'adozione di misure che assicurino le relazioni tra genitori e figli e le rendano effettive, ponendo in essere misure concrete ed efficaci, ha comunque puntualizzato che il bilanciamento tra i contrapposti interessi deve garantire l'equilibrio tra il diritto del minore a vivere in modo sereno e il diritto del genitore a mantenere rapporti con il figlio. In numerose pronunce la Corte ha stabilito che qualora le relazioni genitore figlio in presenza di genitore che non abbia sufficiente capacità genitoriale, siano tali da generare nel minore reazioni contrarie alla tutela del suo equilibrio psico fisico (nella specie aumento della paura di non essere amato e reazioni di forte contrasto rispetto al genitore) gli incontri possono essere sospesi e tale misura non costituisce violazione dell'art. 8 perché non vi è illegittima interferenza dello
18 Stato nella vita familiare del genitore prevalendo nel bilanciamento la tutela dell'interesse del minore (cfr. HE c. Russia sentenza 20 gennaio 2011). ….Giova inoltre rilevare come non sia stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, quando a seguito del fermo rifiuto del figlio alla frequentazione di un genitore più volte affermato nel corso dell'ascolto, il genitore rifiutato non sia stato in grado di percepire le esigenze del figlio assumendo un ruolo rivendicativo della propria posizione genitoriale senza porsi a sua volta in “ascolto”, ledendo in tal modo l'interesse del figlio (Caso P. c. Polonia, sentenza 25.1.2011; Caso Pascal c. Romania, sentenza 17.4.2012; Caso c. Romania sentenza del 10.1.2012).”(cfr. Tribunale di Roma, decreto del Per_7
15.9.2017).
Nel presente procedimento la prova delle condotte poste in essere dal padre in danno dei figli, e il sostanziale rifiuto dei minori alla frequentazione del padre, sono elementi sufficienti per far ritenere che non possano riattivarsi incontri padre figli. Alla luce delle deduzioni sopra svolte, le frequentazioni padre figli devono essere sospese.
Contributo al mantenimento della prole.
In merito al contributo al mantenimento dei minori preliminarmente, ratione temporis la giurisdizione deve essere individuata applicando il regolamento dell'Unione Europea n.4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni ed alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Lo strumento si applica, tra l'altro, alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia e pur non contenendo una definizione di obbligazione alimentare, in tale nozione deve, senza dubbio, essere compreso l'assegno di mantenimento dovuto dal genitore per il figlio. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 27.3.1979 in causa C- 143/78; sentenza 6.3.1980 in causa 120/79) ha, infatti, affermato che un'obbligazione deve essere qualificata come alimentare quando la prestazione è diretta a garantire il sostentamento di un soggetto bisognoso, e le esigenze e le risorse del debitore e del creditore sono prese in considerazione per stabilirne l'ammontare. Questa interpretazione è stata ribadita dalla Corte di Cassazione che interpretando la locuzione “in materia di obbligazioni alimentari” presente nella Convenzione di Bruxelles ha affermato che la qualificazione di obbligazione alimentare “deve essere intesa in senso ampio” (conf. Cass., sez. unite, n. 11526/2003, ord., e, da ultimo, Cass., sez. unite, n. 21053/2009, ord.).
Per determinare quale sia l'autorità competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri, il Regolamento individua quattro diversi fori concorrenti posti in piano di uguaglianza e alternatività. Ai sensi dall'articolo 3 la competenza spetta ad una delle seguenti autorità giurisdizionale dello Stato membro: quella in cui il convenuto risieda abitualmente;
quella in cui il creditore risieda abitualmente;
quella che sia competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo Stato delle persone qualora la domanda relativa all'obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a
19 detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti); quella che sia competenze secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale (per es. una domanda di affidamento) qualora la domanda relativa all'obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti). Applicando il richiamato art. 3 Reg. n.4/2009, nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice italiano sia in quanto luogo di residenza abituale del convenuto sia in quanto luogo di residenza abituale del creditore, sia in quanto domanda accessoria rispetto alle domande di status relativa ai genitori e affidamento dei figli.
Per determinare la legge applicabile all'obbligazione alimentare, l'articolo 15 del regolamento n.4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 che detta criteri per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio e di affinità, vincolante per gli Stati Membri dell'Unione (ad eccezione della Danimarca) a seguito della ratifica compiuta dall'Unione Europea. Per individuare i criteri di collegamento per la determinazione delle legge applicabile alle obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli, occorre richiamare l'articolo 4 del Protocollo dell'Aja 2007, che individua una serie di criteri, applicabili a cascata, il primo dei quali dispone che qualora il creditore abbia adito l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore si applicherà la lex fori. Nel caso di specie, avendo il creditore alimentare, madre del minore, adito l'autorità giurisdizionale italiana, luogo di residenza abituale del debitore, padre del minore, per l'individuazione e la determinazione dell'obbligazione alimentare si applicherà la legge italiana.
Nel merito, l'art. 316-bis c.c., stabilisce che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario, quindi, determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché le modalità concrete di accudimento dei minori. L'art. 337-ter c.c. stabilisce che nel determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Con provvedimento provvisorio è stato posto a carico del padre contributo al mantenimento dei figli di € 600 mensili (€ 300 per ciascun figlio) da corrispondere alla tutrice con le modalità in essere con decorrenza dal mese di marzo 2024 (detratti gli importi già versati), oltre ISTAT annuale, oltre al 70% delle spese straordinarie, secondo quanto indicato nel protocollo del Tribunale di Terni, valutando i redditi percepiti dal resistente come operaio e la situazione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti.
20 All'esito dell'ingresso in carcere del resistente per espiare la pena divenuta definitiva, il resistente ha chiesto di revocate l'obbligo posto a suo carico per il mantenimento dei figli stante l'assenza di reddito. Tale istanza non può essere accolta considerando che il resistete ha possibilità di percepire il TFR dal precedente datore di lavoro, risulta aver prelevato importanti somme dal conto corrente (cfr. documentazione in atti) senza che sia stata provata la destinazione di questi importi. Infine il resistente è comproprietario della ex casa familiare, nella quale risiedeva al momento dell'ingresso in carcere, immobile che può essere alienato per far fronte alle necessità dei figli, nelle more del periodo di carcerazione durante il quale l'immobile non deve essere destinato ad abitazione del resistente.
Per quanto esposto deve essere confermato quanto previsto dai provvedimenti provvisori ponendo a carico del resistente importo mensile quale contributo al mantenimento dei figli di € 600 mensili (€ 300 per ciascun figlio) da corrispondere con decorrenza dal mese di marzo 2024 (detratti gli importi già versati), oltre ISTAT annuale.
La revoca della sospensione della responsabilità genitoriale della madre, impone di disporre che tale importo sia corrisposto direttamente alla ricorrente divenuta affidataria super esclusiva dei figli.
Le spese straordinarie individuate come da Protocollo dell'intestato Tribunale devono essere posti a carico del padre nella misura del 70%, precisando che in ragione dell'affidamento super esclusivo dei figli alla madre sarà la ricorrente a decidere le spese straordinarie.
In ragione dell'affidamento super esclusivo dei figli alla madre la stessa deve essere autorizzata a riscuotere per intero l'assegno unico per i figli e ogni indennità spettante ai minori.
Quanto al contributo per il di lei mantenimento la resistente ha rinunciato a tale domanda in ragione della sopravvenuta possibilità di reperire propria occupazione.
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione le spese di giudizio della ricorrente e della tutrice costituita devono essere poste a carico del resistente
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P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra coniugi per CP_1 CP_2 matrimonio celebrato in Albania in data 07/05/2010 ; dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune Terni (atto 313, parte 2, Sez. C, dell'anno 2022); revoca la sospensione della responsabilità genitoriale della ricorrente;
revoca l'affidamento dei minori al Servizio Sociale del Comune di Terni;
revoca la nomina quale tutrice dei minori dell'Avv. Valentina Fratini;
dispone l'affidamento esclusivo dei figli alla madre attribuendo alla stessa tutte le decisioni di maggiore rilevanza per i minori (compresa, elencazione meramente esemplificativa e non tassativa: la scelta di determinare la residenza abituale dei minori;
la richiesta dei documenti validi per l'espatrio; la possibilità di recarsi all'estero con i minori;
le scelte mediche, scolastiche, ricreative sportive) che la madre potrà assumere pure in assenza del consenso paterno, decaduto dalla responsabilità genitoriale;
dispone il collocamento prevalente dei minori presso l'abitazione della madre;
dispone che gli incontri tra il padre e i minori siano sospesi;
pone a carico del padre contributo al mantenimento dei figli di € 600 mensili (€ 300 per ciascun figlio) da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di goni mese con decorrenza dal mese di marzo 2024 (detratti gli importi già versati alla tutrice), oltre ISTAT annuale;
pone a carico dei genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre le spese straordinarie, secondo quanto indicato nel protocollo del Tribunale di Terni e con le modalità descritte in parte motiva;
condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente e della tutrice dei minori, che si liquidano in complessivi € 3.500 per ciascuna parte oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al Servizio Sociale del Comune di Terni.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 16 ottobre 2025
Presidente est.
dr.ssa Monica Velletti
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