Articolo 7 della Legge 2 maggio 1990, n. 103
Articolo 6Articolo 8
Versione
6 maggio 1990
Art. 7. 1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava la spesa per il pagamento di un gettone di presenza, pari a lire 30.000 lorde per seduta, ai componenti delle commissioni di studio costituite dal presidente dell'Istituto centrale di statistica per l'esame dei problemi connessi con l'esecuzione dei censimenti generali degli anni 1990-1991.
2. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava altresi' la spesa, pari all'1,7 per cento dello stanziamento di lire 59 miliardi per l'anno 1990 e di lire 72 miliardi per l'anno 1991, da portare ad incremento del fondo di incentivazione per essere destinato al personale dell'Istituto centrale di statistica addetto alle operazioni censuarie.
Entrata in vigore il 6 maggio 1990