Versione
16 aprile 1999
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1 gennaio 2013
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Art. 22. (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni degli articoli 13, 15 e 16 e' punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 20 milioni. ((3)) 2. La sanzione di cui al comma 1 e' applicata dalle regioni con le forme e con le modalita' previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni.
3. Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578 , e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582 , ovvero ne fa comunque commercio, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
4. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578 , e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582 , e' punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 340, lettera d)) che all'articolo 22, comma 1, della presente legge, le parole: «da euro 1.032 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.064 a euro 20.658».
3. Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578 , e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582 , ovvero ne fa comunque commercio, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
4. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578 , e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582 , e' punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 340, lettera d)) che all'articolo 22, comma 1, della presente legge, le parole: «da euro 1.032 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.064 a euro 20.658».
Commentari • 7
- 1. La donazione degli organi: disciplina e sanzioniSimona Maria Destro Castaniti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 12.514584
[…] Per quanto riguarda il prelievo da persona deceduta, i commi 3 e 4 dell'art. 22 della legge n. 91/1999 prevedono la medesima condotta criminosa. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Salerno, sez. II, sentenza 05/06/2017, n. 1017Provvedimento: Pubblicato il 05/06/2017 N. 01017/2017 REG.PROV.COLL. N. 01325/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di AL (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso, numero di registro generale 1325 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Traspel Italia s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto, in AL, alla via SS. Martiri Salernitani, 31; contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Interno, in persona dei Ministri – rispettivi …Leggi di più...
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