Articolo 22 della Legge 1 aprile 1999, n. 91
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Versione
16 aprile 1999
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Versione
1 gennaio 2013
Art. 22. (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni degli articoli 13, 15 e 16 e' punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 20 milioni. ((3)) 2. La sanzione di cui al comma 1 e' applicata dalle regioni con le forme e con le modalita' previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni.
3. Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578 , e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582 , ovvero ne fa comunque commercio, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
4. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578 , e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582 , e' punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.

-------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 340, lettera d)) che all'articolo 22, comma 1, della presente legge, le parole: «da euro 1.032 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.064 a euro 20.658».
Entrata in vigore il 1 gennaio 2013
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