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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15595/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15595/2023 promossa da:
AN NN (C.F. [...]) elettivamente domiciliato in VIA SANT'EUFEMIA N. 2 20122 MILANO presso l'Avvocato MALTONI ANDREA ORESTE, che la/lo rappresenta e difende
ATTORE
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F. 00884060526) elettivamente domiciliato in VIA F. SCARPA, 10/B 73100 LECCE presso l'Avvocato BALDASSARRE LUIGIA MARIA
(DETTA LUISA)
WISE DIALOG BANK S.P.A. IN BREVE BANCA WIDIBA S.P.A. O WIDIBA (C.F. 08447330963) elettivamente domiciliato in VIA F. SCARPA, 10/B 73100 LECCE presso l'Avvocato
BALDASSARRE LUIGIA MARIA (DETTA LUISA) IW PRIVATE INVESTMENTS SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A. (C.F. 00485260459) elettivamente domiciliato in GALLERIA DEL CORSO, 2 20122 MILANO presso l'Avvocato CAMPIDOGLIO GIOVANNI CONVENUTI
ET NO (C.F. [...]) elettivamente domiciliato in presso l'Avvocato
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
NN TI ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Milano NC Monte dei Paschi di Siena
S.p.a., NC DI S.p.a., Iw Bank Private ME S.p.a. – quest'ultima divenuta IW Private
ME SIM S.p.a. (di seguito IW SIM S.p.a.) - e AN AC per conseguirne la condanna in via solidale alla restituzione della somma di € 60.005,00 versati dall'attrice in favore di quest'ultimo quale promotore finanziario, oltre a rivalutazione e interessi legali dal giorno del dovuto all'effettivo soddisfo, con accertamento e dichiarazione della responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale delle banche convenute e del promotore medesimo. Ha chiesto il conseguente risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti anche con valutazione equitativa previa dichiarazione della risoluzione dei contratti di intermediazione e delle connesse operazioni di negoziazione.
Ha altresì richiesto il risarcimento del lucro cessante per la somma di cui avrebbe potuto disporre o lucrare se non avesse aderito ai consigli finanziari del promotore ed avesse investito il suddetto importo in altre operazioni, oltre rivalutazione e interessi.
Infine ha chiesto la condanna delle banche convenute per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione sia ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 28/2010 sia ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Si è costituita NC Monte dei Paschi di Siena S.p.a. la quale ha contestato la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza dell'oggetto, nonché l'applicabilità del principio di responsabilità solidale ex artt. 31 comma 3 D. Lgs. n. 58/98 ed ha concluso per il rigetto delle domande, ovvero, in subordine, per la riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c.
NC DI S.p.a. si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per essere estranea ai fatti oggetto del thema decidendum e ha chiesto il rigetto delle avverse pretese.
IW SIM S.p.a. si è costituita in giudizio contestando parimenti la propria legittimazione passiva e ha chiesto il rigetto delle domande. In via riconvenzionale ha svolto domanda di manleva nei confronti di
AN AC al fine di essere tenuta indenne da qualsiasi onere o responsabilità che sarebbero potuti derivare a suo carico dall'accoglimento delle domande, con condanna dello stesso a versare direttamente all'attrice fosse stata tenuta a pagare in esecuzione della sentenza o a rifonderle tutti gli esborsi che sarebbe stata tenuta a corrispondere direttamente.
Il convenuto AC è rimasto contumace ed allo stesso è stata notificata la domanda di manleva.
pagina 2 di 8 Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, previa concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è parzialmente fondata limitatamente ai convenuti AC e NC Monte dei Paschi di
Siena S.p.a. per le ragioni che seguono.
L'attrice NN TI ha esposto le seguenti circostanze:
Fin dal 2005, ha intrattenuto rapporti di conto corrente e deposito amministrato con PS NC
NA S.p.a (doc. 6 attrice) ove le è stato assegnato come promotore finanziario AN AC.
Quest'ultimo ha proseguito il servizio presso la NC Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (incorporante nel frattempo PS NC NA) fino al 9.7.2014 (doc. 2 comparsa PS).
Nel corso del rapporto contrattuale, l'attrice ha effettuato diverse operazioni di investimento con il supporto del promotore AC (docc. 7 – 8 – 8A – 8B – 8C – 8D – 8E attrice).
In alcuni casi, l'attrice ha bonificato gli importi da investire sul conto corrente personale di AC
(IBAN [...]) per l'asserito fine di non perdere occasioni di guadagno o per la mancanza di conti correnti di appoggio nella fase di transizione del promotore tra una banca e l'altra. Tali bonifici (doc. 18 attrice) – per un totale di € 60.005,00 - risultano essere eseguiti nelle seguenti date:
- 27.1.2014 per la cifra di € 14.501,00;
- 29.1.2014 per la cifra di € 14.501,00;
- 26.2.2014 per la cifra di € 14.901,00;
- 5.3.2014 per la cifra di € 14.901,00;
- 11.3.2014 per la cifra di € 1.201,00.
Per tali investimenti, che sarebbero stati effettuati “fuori dall'ordinario sistema regolamentato” il convenuto AC - secondo quanto riportato in narrativa - mediante scritture private ha garantito la proficuità dell'investimento nonché assunto personali obblighi di restituzione (quali quelle del
29.1.2014 e 13.2.2014 – vd. doc. 19 attrice).
Dal 10.7.2014 (doc. 2 PS) il convenuto AC ha operato quale consulente di Ubi NC Private
Investment S.p.a., ove ha continuato a fornire all'attrice la propria assistenza in campo finanziario (doc.
9 attrice).
In data 25.5.2015 (doc. 2 PS) ha ulteriormente cambiato istituto bancario spostandosi presso la Iw
Bank Private ME S.p.a. (oggi IW Private ME SIM S.p.a.) detenuta da Ubi NC e oggi parte di Fideuram Intesa Private S.p.a. L'attrice lo ha seguito e in data 1.2.2016 ha sottoscritto un pagina 3 di 8 nuovo contratto di negoziazione e consulenza con quest'ultimo istituto bancario (docc. 12-13 attrice) effettuando plurimi investimenti con il supporto del consulente AC (doc. 15 attrice).
L'attrice ha poi affermato di aver ricevuto in data 20.11.2017 una telefonata da parte del convenuto
AC durante la quale il medesimo le ha comunicato di aver perduto le somme dalla stessa investite e di avere quindi, in data 12.2.2018, sporto denuncia penale
contro
AC per i fatti distrattivi.
La Consob ha instaurato nei confronti dello AC un procedimento sanzionatorio conclusosi in data
5.12.2018 (delibera n. 971 - doc. 22 attrice) con la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari per “violazione dell'art. 158 comma 1 del Regolamento Intermediari per aver acquisito la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti, contraffatto la firma degli stessi, trasmesso loro informazioni e documenti non rispondenti al vero, nonché posto in essere operazioni non autorizzate dagli stessi a valere sui rapporti di loro pertinenza o comunque ai medesimi collegati”.
Tali condotte illecite hanno trovato stigmatizzazione anche in sede penale, in quanto il medesimo è stato condannato per truffa aggravata nei confronti, tra gli altri, dell'odierna attrice come da sentenza n.
9801/2020 del Tribunale di Milano (doc. 1 attrice).
Così ricostruiti i fatti, il Tribunale rileva che le domande sono fondate nei confronti del convenuto
AC e di NC PS nei limiti di seguito esposti.
Con riferimento alla posizione del primo, le copie dei bonifici allegati dall'attrice (doc. 18) evidenziano che il destinatario dei medesimi è stato proprio AN AC, essendo a lui indirizzati. Anche la causale indicata, ossia “gestione per investimento a breve scadenza” e “investimento a breve scadenza”, fa emergere che il titolo della dazione è l'attività di investimento finanziario.
È pacifico che gli importi ivi riportati non sono stati restituiti all'attrice. Anzi, dalla sentenza penale sopra citata emerge che il consulente nel corso del processo penale ha ammesso gli addebiti anche nei confronti dell'odierna attrice, costituitasi parte civile.
È in particolare emerso che la consegna di somme di denaro sul conto personale del medesimo era un vero e proprio modus operandi attraverso il quale il consulente poteva distrarre le somme dalle finalità alle quali erano destinate. Anzi, le medesime venivano utilizzate “per investimenti suoi propri ad altissimo rischio, che nella quasi totalità dei casi comportavano la perdita delle intere somme investite” (pag. 6 sent. n. 9801/2020 Tribunale di Milano).
Non può dunque dubitarsi della responsabilità del convenuto quale promotore finanziario infedele.
Consegue, pertanto, la condanna al risarcimento del danno quantificato in € 60.005,00 pari alla totalità delle somme bonificate sul suo conto mai restituite. Su tale importo - annualmente rivalutato secondo l'indice medio Istat dei prezzi al consumo dalla data delle singole operazioni alla data odierna - vanno pagina 4 di 8 calcolati gli interessi anno per anno ex art. 1284 comma 4 c.c. fino alla data odierna oltre agli ulteriori interessi legali da tale data sino al soddisfo.
Per quanto concerne gli interessi compensativi, così dovendosi qualificare la generica domanda dell'attrice riferita al lucro cessante, questo Tribunale reputa che non sono stati allegati né forniti elementi di prova sufficienti in ordine all'utilizzo proficuo del denaro che la stessa avrebbe fatto.
Ad analoga conclusione deve giungersi riguardo alla convenuta NC Monte dei Paschi di Siena S.p.a. essendo integrati i presupposti della responsabilità solidale ai sensi dell'art. 31 comma 3 T.U.F.
Premesso che per l'integrazione della suddetta responsabilità deve ricorrere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno cagionato al terzo dal consulente incaricato e lo svolgimento delle incombenze al medesimo assegnate, la circostanza è riscontrata perché AC è stato consulente di NC Monte dei Paschi di Siena S.p.a. fino al 9.7.2014 (doc. 2 comparsa PS). Presso tale banca l'attrice ha detenuto sin dal 2005 (in un primo momento presso PS NC NA S.p.a.) sia il rapporto di conto corrente che di conto titoli (doc. 6 attore).
Il requisito in esame è riscontrato per i bonifici eseguiti dall'attrice nel periodo compreso tra il
27.1.2014 e l'11.3.2014 per complessivi € 60.005,00 (doc. 18 attrice) sul conto personale del consulente. Pertanto il convenuto AC deve essere condannato al risarcimento del danno corrispondente all'importo di € 60.005,00.
Peraltro, non si può non osservare come la condotta dell'attrice sia stata connotata da negligenza, pur non raggiungendo quest'ultima un'intensità tale da interrompere il nesso di occasionalità necessaria, eventualità che - secondo la costante giurisprudenza (quale Cass., Sez. III, Ord. 857/2020) - si verifica solo quando per l'investitore “sia […] chiaramente percepibile che il preposto, abusando dei suoi poteri, agisca per finalità estranee a quelle del preponente, ovvero quando il medesimo danneggiato sia consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale da parte dell'intermediario od abbia prestato acquiescenza all'irregolare agire dello stesso”.
Non è ciò che si è verificato nel caso oggetto del presente giudizio. Infatti, la condotta dell'attrice, pur caratterizzata da un comportamento imprudente per l'omissione di controlli sull'operato del consulente
- possibile attraverso la consultazione di estratti conto e servizi on-line indicati dal contratto – non è connotata da collusione o acquiescenza all'illecito del promotore.
Né il rapporto “amicale-gestorio” (pag. 15 comparsa PS) intrattenuto col consulente è in grado di interrompere il suddetto nesso. Non può essere obliterata la circostanza che gli incontri siano sempre avvenuti all'interno dei locali della banca e che, pur nella cordialità tipica di quei rapporti lavorativi in cui vi è una naturale componente di fidelizzazione della clientela (vd. le mail allegate di cui al doc. 16 attrice), non vi sono elementi per ritenere che sia stato superato il piano professionale. A ciò si pagina 5 di 8 aggiunga che l'unica dimostrata modalità di comunicazione tra l'attrice e AC è quella avvenuta tramite la posta elettronica dell'account istituzionale di quest'ultimo (doc. 16 attrice). In particolare, si richiama la mail inviata dal convenuto in data 10.2.2014 (e dunque nel periodo in cui sono stati eseguiti i bonifici contestati) con cui questi chiede la fissazione di un appuntamento per “definire la nuova strategia per i prossimi 8 mesi”, dopo l'effettuazione di un disinvestimento con accredito della relativa cifra sul conto detenuto presso NC Monte dei Paschi di Siena S.p.a.
Tale comportamento integra un'ipotesi di concorso del fatto colposo del creditore di cui all'art. 1227 comma primo c.c.
L'attrice, infatti, oltre ad aver omesso di effettuare controlli in ragione del rapporto di fiducia che la legava da lungo tempo al promotore convenuto, ha tenuto delle condotte che lei stessa, nell'atto introduttivo, ha ammesso essere fonte di “perplessità”. La medesima ha, per l'appunto, effettuato versamenti sul conto personale del consulente, nonostante sapesse che si trattava di una modalità evidentemente non ordinaria. Anzi, nell'atto di citazione (pag. 8), ha affermato che, all'epoca, era a conoscenza che le cifre sarebbero servite per effettuare investimenti “fuori dall'ordinario sistema regolamentato” e con finalità speculative.
Pertanto, il risarcimento deve essere ridotto del 30% quantificandolo in € 42.003,5 così determinandosi l'incidenza della condotta dell'attrice in applicazione dell'art. 1227 primo comma c.c. Tale importo va rivalutato annualmente secondo l'indice medio Istat dei prezzi al consumo dalle date dei singoli versamenti (avvenuti tra il 27.1.2014 e l'11.3.2014) alla data odierna e sulla somma così rivalutata vanno calcolati gli interessi anno per anno ex art. 1284 comma 4 c.c. fino alla data odierna oltre ulteriori interessi legali da tale data fino al soddisfo. I convenuti devono essere condannati a corrispondere la suddetta cifra all'attrice in solido oltre la rivalutazione e interessi come sopra specificati.
In accoglimento della domanda di manleva il convenuto è tenuto a manlevare e tenere indenne la
NC, rispetto a tale importo ivi inclusi gli accessori.
Diverse conclusioni si impongono con riguardo alle convenute NC DI S.p.a. e IW SIM S.p.a.
Considerato infatti che i bonifici hanno avuto luogo tra il 27.1.2014 e l'11.3.2014, ciò è sufficiente ad escludere che le banche DI S.p.a. e IW SIM S.p.a. abbiano responsabilità rilevanti ai sensi dell'art. 31 comma 3 T.U.F. poiché all'epoca AC non prestava attività lavorativa presso di loro sì da non risultare conferito alcun incarico al consulente.
Né la narrativa di parte attrice ha fornito elementi idonei a spiegare il titolo in base al quale le suddette banche possano ritenersi coinvolte.
pagina 6 di 8 In particolare, NC DI S.p.a. nemmeno era costituita all'epoca dei bonifici, essendo stata iscritta all'Albo delle Banche con efficacia dal 25.6.2014 (doc. 6 comparsa DI).
Alle medesime conclusioni si può giungere per IW SIM S.p.a.
Risulta che l'attrice ha sottoscritto con la banca un contratto per l'apertura di un conto corrente e un conto deposito titoli presso l'allora UBPI solo in data 26.6.2014 (doc. 1 Iw SIM S.p.a.) ossia in epoca al periodo di rilevanza delle operazioni contestate.
Pertanto, le domande nei confronti di NC DI S.p.a. e IW SIM S.p.a. vanno rigettate.
La domanda riconvenzionale proposta da IW SIM S.p.a. nei confronti di AC relativa alla manleva nei rapporti interni resta assorbita.
Non si ravvisano i presupposti per far luogo alla richiesta condanna delle banche convenute ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. n. 28/2010.
La mancata partecipazione di Iw Sim S.p.a. al procedimento di mediazione risulta espressione di una scelta discrezionale di cui l'attrice è stata resa partecipe (doc. 17 IW Sim S.p.a.).
Va rigettata anche la domanda di condanna delle convenute ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Premesso che le convenute diverse da Iw Sim S.p.a. sono state presenti all'incontro del 21.9.2022 innanzi al mediatore (doc. 5 attrice) sì da non poter essere loro addebitata l'assenza, per ciò che riguarda Iw Sim S.p.a. la domanda è infondata non essendo ravvisabile nella mancata partecipazione la mala fede o la colpa grave come richiesto dalla disposizione invocata.
Le ulteriori voci di danno allegate dall'attrice, alcune delle quali non specificamente richiamate nelle conclusioni formulate con nota del 16.12.24, non risultano riscontrate sì da non potersi far luogo alla richiesta liquidazione.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo nei valori medi ad eccezione della fase istruttoria liquidata nei minimi in quanto documentale – seguono la soccombenza e si ripartiscono nel senso che quelle sostenute dall'attrice vengono poste per i due terzi a carico dei convenuti AC e NC
Monte dei Paschi di Siena S.p.a. in solido tra loro restando compensato tra le parti il restante terzo mentre quelle sostenute dalle convenute NC DI S.p.a. e IW Private ME SIM Spa sono poste a carico dell'attrice TI.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice Carmela
Gallina definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna AN AC e NC
Monte dei Paschi di Siena S.p.a. in via solidale a risarcire ad NN TI il danno quantificato in € 42.003,50 importo rivalutato annualmente secondo l'indice medio Istat dei prezzi al pagina 7 di 8 consumo dalle date dei singoli versamenti alla data odierna, oltre interessi anno per anno ex art. 1284 comma 4 c.c. da calcolarsi sulla somma così rivalutata fino alla data odierna oltre ulteriori interessi legali da tale data fino al soddisfo;
2. accoglie la domanda di manleva formulata dalla convenuta NC Monte dei Paschi di Siena
S.p.a. e, per l'effetto, condanna il convenuto AN AC a manlevare e tenere indenne la stessa in relazione all'importo sopra precisato ivi inclusi gli accessori;
3. respinge le domande proposte avverso NC DI S.p.a. e IW Private ME SIM
S.p.a.;
4. condanna AN AC e NC Monte dei Paschi di Siena S.p.a. in solido tra loro a rifondere all'attrice NN TI le spese di lite in ragione di due terzi liquidata tale frazione €
4.475 per compensi ed € 524 per esborsi oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché Iva e Cassa restando interamente compensato tra le parti il restante terzo nonché NN
TI a rifondere in favore di NC DI S.p.a e IW Private ME SIM S.p.a. liquidate per ciascuna parte in € 6.713 per compensi oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché Iva e Cassa.
Milano, 11 marzo 2025
Il giudice
Carmela Gallina
Sentenza resa con la collaborazione di Tommaso Ercolani, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15595/2023 promossa da:
AN NN (C.F. [...]) elettivamente domiciliato in VIA SANT'EUFEMIA N. 2 20122 MILANO presso l'Avvocato MALTONI ANDREA ORESTE, che la/lo rappresenta e difende
ATTORE
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F. 00884060526) elettivamente domiciliato in VIA F. SCARPA, 10/B 73100 LECCE presso l'Avvocato BALDASSARRE LUIGIA MARIA
(DETTA LUISA)
WISE DIALOG BANK S.P.A. IN BREVE BANCA WIDIBA S.P.A. O WIDIBA (C.F. 08447330963) elettivamente domiciliato in VIA F. SCARPA, 10/B 73100 LECCE presso l'Avvocato
BALDASSARRE LUIGIA MARIA (DETTA LUISA) IW PRIVATE INVESTMENTS SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A. (C.F. 00485260459) elettivamente domiciliato in GALLERIA DEL CORSO, 2 20122 MILANO presso l'Avvocato CAMPIDOGLIO GIOVANNI CONVENUTI
ET NO (C.F. [...]) elettivamente domiciliato in presso l'Avvocato
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
NN TI ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Milano NC Monte dei Paschi di Siena
S.p.a., NC DI S.p.a., Iw Bank Private ME S.p.a. – quest'ultima divenuta IW Private
ME SIM S.p.a. (di seguito IW SIM S.p.a.) - e AN AC per conseguirne la condanna in via solidale alla restituzione della somma di € 60.005,00 versati dall'attrice in favore di quest'ultimo quale promotore finanziario, oltre a rivalutazione e interessi legali dal giorno del dovuto all'effettivo soddisfo, con accertamento e dichiarazione della responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale delle banche convenute e del promotore medesimo. Ha chiesto il conseguente risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti anche con valutazione equitativa previa dichiarazione della risoluzione dei contratti di intermediazione e delle connesse operazioni di negoziazione.
Ha altresì richiesto il risarcimento del lucro cessante per la somma di cui avrebbe potuto disporre o lucrare se non avesse aderito ai consigli finanziari del promotore ed avesse investito il suddetto importo in altre operazioni, oltre rivalutazione e interessi.
Infine ha chiesto la condanna delle banche convenute per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione sia ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 28/2010 sia ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Si è costituita NC Monte dei Paschi di Siena S.p.a. la quale ha contestato la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza dell'oggetto, nonché l'applicabilità del principio di responsabilità solidale ex artt. 31 comma 3 D. Lgs. n. 58/98 ed ha concluso per il rigetto delle domande, ovvero, in subordine, per la riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c.
NC DI S.p.a. si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per essere estranea ai fatti oggetto del thema decidendum e ha chiesto il rigetto delle avverse pretese.
IW SIM S.p.a. si è costituita in giudizio contestando parimenti la propria legittimazione passiva e ha chiesto il rigetto delle domande. In via riconvenzionale ha svolto domanda di manleva nei confronti di
AN AC al fine di essere tenuta indenne da qualsiasi onere o responsabilità che sarebbero potuti derivare a suo carico dall'accoglimento delle domande, con condanna dello stesso a versare direttamente all'attrice fosse stata tenuta a pagare in esecuzione della sentenza o a rifonderle tutti gli esborsi che sarebbe stata tenuta a corrispondere direttamente.
Il convenuto AC è rimasto contumace ed allo stesso è stata notificata la domanda di manleva.
pagina 2 di 8 Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, previa concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è parzialmente fondata limitatamente ai convenuti AC e NC Monte dei Paschi di
Siena S.p.a. per le ragioni che seguono.
L'attrice NN TI ha esposto le seguenti circostanze:
Fin dal 2005, ha intrattenuto rapporti di conto corrente e deposito amministrato con PS NC
NA S.p.a (doc. 6 attrice) ove le è stato assegnato come promotore finanziario AN AC.
Quest'ultimo ha proseguito il servizio presso la NC Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (incorporante nel frattempo PS NC NA) fino al 9.7.2014 (doc. 2 comparsa PS).
Nel corso del rapporto contrattuale, l'attrice ha effettuato diverse operazioni di investimento con il supporto del promotore AC (docc. 7 – 8 – 8A – 8B – 8C – 8D – 8E attrice).
In alcuni casi, l'attrice ha bonificato gli importi da investire sul conto corrente personale di AC
(IBAN [...]) per l'asserito fine di non perdere occasioni di guadagno o per la mancanza di conti correnti di appoggio nella fase di transizione del promotore tra una banca e l'altra. Tali bonifici (doc. 18 attrice) – per un totale di € 60.005,00 - risultano essere eseguiti nelle seguenti date:
- 27.1.2014 per la cifra di € 14.501,00;
- 29.1.2014 per la cifra di € 14.501,00;
- 26.2.2014 per la cifra di € 14.901,00;
- 5.3.2014 per la cifra di € 14.901,00;
- 11.3.2014 per la cifra di € 1.201,00.
Per tali investimenti, che sarebbero stati effettuati “fuori dall'ordinario sistema regolamentato” il convenuto AC - secondo quanto riportato in narrativa - mediante scritture private ha garantito la proficuità dell'investimento nonché assunto personali obblighi di restituzione (quali quelle del
29.1.2014 e 13.2.2014 – vd. doc. 19 attrice).
Dal 10.7.2014 (doc. 2 PS) il convenuto AC ha operato quale consulente di Ubi NC Private
Investment S.p.a., ove ha continuato a fornire all'attrice la propria assistenza in campo finanziario (doc.
9 attrice).
In data 25.5.2015 (doc. 2 PS) ha ulteriormente cambiato istituto bancario spostandosi presso la Iw
Bank Private ME S.p.a. (oggi IW Private ME SIM S.p.a.) detenuta da Ubi NC e oggi parte di Fideuram Intesa Private S.p.a. L'attrice lo ha seguito e in data 1.2.2016 ha sottoscritto un pagina 3 di 8 nuovo contratto di negoziazione e consulenza con quest'ultimo istituto bancario (docc. 12-13 attrice) effettuando plurimi investimenti con il supporto del consulente AC (doc. 15 attrice).
L'attrice ha poi affermato di aver ricevuto in data 20.11.2017 una telefonata da parte del convenuto
AC durante la quale il medesimo le ha comunicato di aver perduto le somme dalla stessa investite e di avere quindi, in data 12.2.2018, sporto denuncia penale
contro
AC per i fatti distrattivi.
La Consob ha instaurato nei confronti dello AC un procedimento sanzionatorio conclusosi in data
5.12.2018 (delibera n. 971 - doc. 22 attrice) con la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari per “violazione dell'art. 158 comma 1 del Regolamento Intermediari per aver acquisito la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti, contraffatto la firma degli stessi, trasmesso loro informazioni e documenti non rispondenti al vero, nonché posto in essere operazioni non autorizzate dagli stessi a valere sui rapporti di loro pertinenza o comunque ai medesimi collegati”.
Tali condotte illecite hanno trovato stigmatizzazione anche in sede penale, in quanto il medesimo è stato condannato per truffa aggravata nei confronti, tra gli altri, dell'odierna attrice come da sentenza n.
9801/2020 del Tribunale di Milano (doc. 1 attrice).
Così ricostruiti i fatti, il Tribunale rileva che le domande sono fondate nei confronti del convenuto
AC e di NC PS nei limiti di seguito esposti.
Con riferimento alla posizione del primo, le copie dei bonifici allegati dall'attrice (doc. 18) evidenziano che il destinatario dei medesimi è stato proprio AN AC, essendo a lui indirizzati. Anche la causale indicata, ossia “gestione per investimento a breve scadenza” e “investimento a breve scadenza”, fa emergere che il titolo della dazione è l'attività di investimento finanziario.
È pacifico che gli importi ivi riportati non sono stati restituiti all'attrice. Anzi, dalla sentenza penale sopra citata emerge che il consulente nel corso del processo penale ha ammesso gli addebiti anche nei confronti dell'odierna attrice, costituitasi parte civile.
È in particolare emerso che la consegna di somme di denaro sul conto personale del medesimo era un vero e proprio modus operandi attraverso il quale il consulente poteva distrarre le somme dalle finalità alle quali erano destinate. Anzi, le medesime venivano utilizzate “per investimenti suoi propri ad altissimo rischio, che nella quasi totalità dei casi comportavano la perdita delle intere somme investite” (pag. 6 sent. n. 9801/2020 Tribunale di Milano).
Non può dunque dubitarsi della responsabilità del convenuto quale promotore finanziario infedele.
Consegue, pertanto, la condanna al risarcimento del danno quantificato in € 60.005,00 pari alla totalità delle somme bonificate sul suo conto mai restituite. Su tale importo - annualmente rivalutato secondo l'indice medio Istat dei prezzi al consumo dalla data delle singole operazioni alla data odierna - vanno pagina 4 di 8 calcolati gli interessi anno per anno ex art. 1284 comma 4 c.c. fino alla data odierna oltre agli ulteriori interessi legali da tale data sino al soddisfo.
Per quanto concerne gli interessi compensativi, così dovendosi qualificare la generica domanda dell'attrice riferita al lucro cessante, questo Tribunale reputa che non sono stati allegati né forniti elementi di prova sufficienti in ordine all'utilizzo proficuo del denaro che la stessa avrebbe fatto.
Ad analoga conclusione deve giungersi riguardo alla convenuta NC Monte dei Paschi di Siena S.p.a. essendo integrati i presupposti della responsabilità solidale ai sensi dell'art. 31 comma 3 T.U.F.
Premesso che per l'integrazione della suddetta responsabilità deve ricorrere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno cagionato al terzo dal consulente incaricato e lo svolgimento delle incombenze al medesimo assegnate, la circostanza è riscontrata perché AC è stato consulente di NC Monte dei Paschi di Siena S.p.a. fino al 9.7.2014 (doc. 2 comparsa PS). Presso tale banca l'attrice ha detenuto sin dal 2005 (in un primo momento presso PS NC NA S.p.a.) sia il rapporto di conto corrente che di conto titoli (doc. 6 attore).
Il requisito in esame è riscontrato per i bonifici eseguiti dall'attrice nel periodo compreso tra il
27.1.2014 e l'11.3.2014 per complessivi € 60.005,00 (doc. 18 attrice) sul conto personale del consulente. Pertanto il convenuto AC deve essere condannato al risarcimento del danno corrispondente all'importo di € 60.005,00.
Peraltro, non si può non osservare come la condotta dell'attrice sia stata connotata da negligenza, pur non raggiungendo quest'ultima un'intensità tale da interrompere il nesso di occasionalità necessaria, eventualità che - secondo la costante giurisprudenza (quale Cass., Sez. III, Ord. 857/2020) - si verifica solo quando per l'investitore “sia […] chiaramente percepibile che il preposto, abusando dei suoi poteri, agisca per finalità estranee a quelle del preponente, ovvero quando il medesimo danneggiato sia consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale da parte dell'intermediario od abbia prestato acquiescenza all'irregolare agire dello stesso”.
Non è ciò che si è verificato nel caso oggetto del presente giudizio. Infatti, la condotta dell'attrice, pur caratterizzata da un comportamento imprudente per l'omissione di controlli sull'operato del consulente
- possibile attraverso la consultazione di estratti conto e servizi on-line indicati dal contratto – non è connotata da collusione o acquiescenza all'illecito del promotore.
Né il rapporto “amicale-gestorio” (pag. 15 comparsa PS) intrattenuto col consulente è in grado di interrompere il suddetto nesso. Non può essere obliterata la circostanza che gli incontri siano sempre avvenuti all'interno dei locali della banca e che, pur nella cordialità tipica di quei rapporti lavorativi in cui vi è una naturale componente di fidelizzazione della clientela (vd. le mail allegate di cui al doc. 16 attrice), non vi sono elementi per ritenere che sia stato superato il piano professionale. A ciò si pagina 5 di 8 aggiunga che l'unica dimostrata modalità di comunicazione tra l'attrice e AC è quella avvenuta tramite la posta elettronica dell'account istituzionale di quest'ultimo (doc. 16 attrice). In particolare, si richiama la mail inviata dal convenuto in data 10.2.2014 (e dunque nel periodo in cui sono stati eseguiti i bonifici contestati) con cui questi chiede la fissazione di un appuntamento per “definire la nuova strategia per i prossimi 8 mesi”, dopo l'effettuazione di un disinvestimento con accredito della relativa cifra sul conto detenuto presso NC Monte dei Paschi di Siena S.p.a.
Tale comportamento integra un'ipotesi di concorso del fatto colposo del creditore di cui all'art. 1227 comma primo c.c.
L'attrice, infatti, oltre ad aver omesso di effettuare controlli in ragione del rapporto di fiducia che la legava da lungo tempo al promotore convenuto, ha tenuto delle condotte che lei stessa, nell'atto introduttivo, ha ammesso essere fonte di “perplessità”. La medesima ha, per l'appunto, effettuato versamenti sul conto personale del consulente, nonostante sapesse che si trattava di una modalità evidentemente non ordinaria. Anzi, nell'atto di citazione (pag. 8), ha affermato che, all'epoca, era a conoscenza che le cifre sarebbero servite per effettuare investimenti “fuori dall'ordinario sistema regolamentato” e con finalità speculative.
Pertanto, il risarcimento deve essere ridotto del 30% quantificandolo in € 42.003,5 così determinandosi l'incidenza della condotta dell'attrice in applicazione dell'art. 1227 primo comma c.c. Tale importo va rivalutato annualmente secondo l'indice medio Istat dei prezzi al consumo dalle date dei singoli versamenti (avvenuti tra il 27.1.2014 e l'11.3.2014) alla data odierna e sulla somma così rivalutata vanno calcolati gli interessi anno per anno ex art. 1284 comma 4 c.c. fino alla data odierna oltre ulteriori interessi legali da tale data fino al soddisfo. I convenuti devono essere condannati a corrispondere la suddetta cifra all'attrice in solido oltre la rivalutazione e interessi come sopra specificati.
In accoglimento della domanda di manleva il convenuto è tenuto a manlevare e tenere indenne la
NC, rispetto a tale importo ivi inclusi gli accessori.
Diverse conclusioni si impongono con riguardo alle convenute NC DI S.p.a. e IW SIM S.p.a.
Considerato infatti che i bonifici hanno avuto luogo tra il 27.1.2014 e l'11.3.2014, ciò è sufficiente ad escludere che le banche DI S.p.a. e IW SIM S.p.a. abbiano responsabilità rilevanti ai sensi dell'art. 31 comma 3 T.U.F. poiché all'epoca AC non prestava attività lavorativa presso di loro sì da non risultare conferito alcun incarico al consulente.
Né la narrativa di parte attrice ha fornito elementi idonei a spiegare il titolo in base al quale le suddette banche possano ritenersi coinvolte.
pagina 6 di 8 In particolare, NC DI S.p.a. nemmeno era costituita all'epoca dei bonifici, essendo stata iscritta all'Albo delle Banche con efficacia dal 25.6.2014 (doc. 6 comparsa DI).
Alle medesime conclusioni si può giungere per IW SIM S.p.a.
Risulta che l'attrice ha sottoscritto con la banca un contratto per l'apertura di un conto corrente e un conto deposito titoli presso l'allora UBPI solo in data 26.6.2014 (doc. 1 Iw SIM S.p.a.) ossia in epoca al periodo di rilevanza delle operazioni contestate.
Pertanto, le domande nei confronti di NC DI S.p.a. e IW SIM S.p.a. vanno rigettate.
La domanda riconvenzionale proposta da IW SIM S.p.a. nei confronti di AC relativa alla manleva nei rapporti interni resta assorbita.
Non si ravvisano i presupposti per far luogo alla richiesta condanna delle banche convenute ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. n. 28/2010.
La mancata partecipazione di Iw Sim S.p.a. al procedimento di mediazione risulta espressione di una scelta discrezionale di cui l'attrice è stata resa partecipe (doc. 17 IW Sim S.p.a.).
Va rigettata anche la domanda di condanna delle convenute ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Premesso che le convenute diverse da Iw Sim S.p.a. sono state presenti all'incontro del 21.9.2022 innanzi al mediatore (doc. 5 attrice) sì da non poter essere loro addebitata l'assenza, per ciò che riguarda Iw Sim S.p.a. la domanda è infondata non essendo ravvisabile nella mancata partecipazione la mala fede o la colpa grave come richiesto dalla disposizione invocata.
Le ulteriori voci di danno allegate dall'attrice, alcune delle quali non specificamente richiamate nelle conclusioni formulate con nota del 16.12.24, non risultano riscontrate sì da non potersi far luogo alla richiesta liquidazione.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo nei valori medi ad eccezione della fase istruttoria liquidata nei minimi in quanto documentale – seguono la soccombenza e si ripartiscono nel senso che quelle sostenute dall'attrice vengono poste per i due terzi a carico dei convenuti AC e NC
Monte dei Paschi di Siena S.p.a. in solido tra loro restando compensato tra le parti il restante terzo mentre quelle sostenute dalle convenute NC DI S.p.a. e IW Private ME SIM Spa sono poste a carico dell'attrice TI.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice Carmela
Gallina definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna AN AC e NC
Monte dei Paschi di Siena S.p.a. in via solidale a risarcire ad NN TI il danno quantificato in € 42.003,50 importo rivalutato annualmente secondo l'indice medio Istat dei prezzi al pagina 7 di 8 consumo dalle date dei singoli versamenti alla data odierna, oltre interessi anno per anno ex art. 1284 comma 4 c.c. da calcolarsi sulla somma così rivalutata fino alla data odierna oltre ulteriori interessi legali da tale data fino al soddisfo;
2. accoglie la domanda di manleva formulata dalla convenuta NC Monte dei Paschi di Siena
S.p.a. e, per l'effetto, condanna il convenuto AN AC a manlevare e tenere indenne la stessa in relazione all'importo sopra precisato ivi inclusi gli accessori;
3. respinge le domande proposte avverso NC DI S.p.a. e IW Private ME SIM
S.p.a.;
4. condanna AN AC e NC Monte dei Paschi di Siena S.p.a. in solido tra loro a rifondere all'attrice NN TI le spese di lite in ragione di due terzi liquidata tale frazione €
4.475 per compensi ed € 524 per esborsi oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché Iva e Cassa restando interamente compensato tra le parti il restante terzo nonché NN
TI a rifondere in favore di NC DI S.p.a e IW Private ME SIM S.p.a. liquidate per ciascuna parte in € 6.713 per compensi oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché Iva e Cassa.
Milano, 11 marzo 2025
Il giudice
Carmela Gallina
Sentenza resa con la collaborazione di Tommaso Ercolani, magistrato ordinario in tirocinio.
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