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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 3.6.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 222/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Di Nunno, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Brescia, alla Via Vittorio Veneto n. 108
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Francesco Falconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma – Via Mario
Montefusco n.
4. c/o DI NE
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 6095/21 pubblicata in data 29.07.2021
Conclusioni delle parti: come in atti
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data
18.12.2020, rappresentava che con decreto ingiuntivo n. 7723/2020 dell'8.10.2020 gli Parte_1
era stato intimato il pagamento della somma di euro 35.179,42, oltre interessi legali decorrenti dalla maturazione del diritto, e le spese legali ivi riconosciute, a titolo di omesso pagamento dei contributi previdenziali per il periodo 1.10.2013 - 30.9.2018 in ordine ai rapporti intrattenuti con tre soggetti
( , e , qualificati dagli ispettori come Persona_1 Persona_2 Persona_3 CP_1 rapporti di agenzia. Contestata tale qualificazione, il eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione, Pt_1
quanto meno sino alla data del 26.11.2013, della richiesta formulata dalla resistente-opposta in merito sia all'omesso versamento dei contributi previdenziali sia alla connessa sanzione accessoria. Assumeva in proposito che, tenuto conto che l'accertamento era stato effettuato d'ufficio, senza alcuna denuncia da parte degli asseriti agenti, e considerato che il verbale conclusivo di accertamento ispettivo era stato notificato in data 26.11.2018, le pretese dovevano necessariamente limitarsi al periodo di cinque anni antecedenti all'accertamento stesso (ovvero al 26.11.2013), mentre le somme maturate in precedenza non erano dovute per intervenuta prescrizione.
Chiedeva, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: Revocarsi e comunque dichiararsi improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo n. 7723/2020, R.G. n. 26984/2020 emesso e pubblicato dal Tribunale di Roma in data 08.10.2020 poichè il diritto azionato è prescritto
e/o in ogni caso poiché scaturente da pretesa assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta sopra formulata, revocarsi in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 7723/2020, R.G. n. 26984/2020 emesso
e pubblicato dal Tribunale di Roma in data 08.10.2020, e ridurre la richiesta economica avanzata da
alla minor somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, per le Controparte_1 motivazioni meglio esposte in narrativa”.
Si costituiva in giudizio la e chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo Controparte_1 che all'esito dell'accertamento – conseguenziale ad un atto con cui lo stesso in data 15.6.2018, Pt_1
aveva espresso la volontà di regolarizzare la propria posizione contributiva – era risultato che i rapporti con , e (per quest'ultimo anche Controparte_2 Persona_1 Persona_2 Persona_3
2 prima della formale stipula di un contratto di sub-agenzia) erano caratterizzati dagli elementi tipici del rapporto di agenzia. Chiedeva, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del giudizio il Tribunale, con la sentenza n. 6095/2021, disattesa l'eccezione di prescrizione, respingeva l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 7723/2020 dell'8.10.2020, dichiarandone la definitiva esecutorietà.
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi, così Parte_1
sinteticamente rubricati:
1) Erronea valutazione da parte del Tribunale delle risultanze istruttorie e insussistenza, in concreto, di un rapporto di agenzia,
2) Prescrizione del diritto azionato (riferito al periodo compreso dall'01.10.2013 sino al
30.09.2018), quantomeno fino al 26.11.2013;
3) Non debenza del FIRR.
Pertanto, così concludeva: “In via principale e nel merito: - Revocarsi e comunque dichiararsi improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo n. 7723/2020, R.G. n. 26984/2020 emesso e pubblicato dal
Tribunale di Roma in data 08.10.2020 poiché il diritto azionato è prescritto e/o in ogni caso poiché scaturente da pretesa assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in atti;
In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta sopra formulata, revocarsi in ogni caso il decreto ingiuntivo 7723/2020, R.G. n. 26984/2020 emesso dal
Tribunale di Roma in data 08.10.2020, e ridurre la richiesta economica avanzata da CP_1
alla minor somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, per le motivazioni
[...] meglio esposte in atti”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo la reiezione del gravame, con vittoria Controparte_1
di spese.
All'odierna udienza del 3 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. Per ragioni di chiarezza espositiva giova evidenziare che l'originaria pretesa della CP_1
nei confronti di , come avanzata nel ricorso monitorio ed accolta con il
[...] Parte_1
decreto ingiuntivo n. 7723/2020 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, riguarda quattro soggetti: e . Controparte_2 Persona_3 Persona_1 Persona_2
Nel successivo ricorso in opposizione ha contestato la qualificazione in termini Parte_1
di agenzia dei rapporti di lavoro con e nulla ha, Persona_3 Persona_1 Persona_2
3 invece, dedotto in ordine alle pretese relative a pertanto, la richiesta avanzata dalla Controparte_2
con riferimento a quest'ultima lavoratrice (pari a 2.164,98 euro per il 2015 e a euro Controparte_1
136,19 per il 2016 a titolo di contributi, oltre alle sanzioni previste dal Regolamento Enasarco) è ormai inconfutabile.
Il giudizio, dunque, concerne esclusivamente le ulteriori tre posizioni, ferma la debenza dei contributi, e delle sanzioni, dovuti in relazione a Controparte_2
3. L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
3.1. Con il primo motivo di gravame , quale titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, ha contestato la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che i rapporti di lavoro tra l'odierno appellante e , e fossero riconducibili ad un rapporto Persona_1 Persona_2 Persona_3
di agenzia.
3.1.1. Rileva il Collegio che, per ragioni di chiarezza espositiva, vadano dapprima esaminate le posizioni di e di , poi quella di . Persona_1 Persona_2 Persona_3
In proposito il Tribunale ha innanzi tutto rilevato che dagli atti risulta che e Persona_1 hanno stipulato con l'odierno appellante due distinti contratti di conferimento incarico Persona_2
di visual merchandiser, in cui si dà atto che:
- “la ditta ha ricevuto l'incarico dalla ditta CE di effettuare lavori di visual merchandiser Pt_1
presso i negozi di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona;
che non potendo svolgere personalmente tale incarico ha la necessità di avvalersi di collaboratori esterni”;
- la ha, quindi, conferito incarico alla e alla di “effettuare lavori di CP_3 Per_2 Per_1
visual merchandiser nella zona di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona;
Tale lavoro consiste nel verificare gli spazi espositivi presso i negozi convenzionati, rifornire gli espositori della merce mancante
e sistemare al meglio la merce”;
- “Al fine di potersi spostare agevolmente, fornisce un automezzo che dovrà Parte_1 essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'incarico ricevuto”.
Il Tribunale ha ritenuto che «Dalla lettura di tale contratto si evince come vi sia stata una delega vera e propria ad opera della parte del ricorrente, la quale, non potendo svolgere personalmente l'incarico ricevuto da una preponente, ha conferito l'incarico affidato alla medesima (di agenzia appunto) a Per_2 nonché l'assegnazione di una zona determinata, ossia “Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona».
Ha, poi, valorizzato la durata del rapporto (per la da febbraio 2015 a novembre 2016, per Per_2
la da febbraio 2015 a febbraio 2016), il numero di fatture emesse, con cadenza mensile (per la Per_1
4 in totale 22 fatture;
per la in totale 13 fatture) e la dicitura “acconto per segnalazioni Per_2 Per_1 commerciali per Vs conto”, l'importo dei compensi (per la di euro 22.000,00 per l'anno 2015, e Per_2 di euro 23.860 per l'anno 2016; per la euro 22.00000 per l'anno 2015, euro 4.500 per l'anno Per_1
2016).
Tanto premesso in fatto, il Tribunale ha ritenuto che «l'esistenza di un contratto di agenzia intercorrente tra la ricorrente e CE, la presenza di rapporti commerciali duraturi nel tempo tra la ricorrente-opponente e le due collaboratrici, e di contratti di conferimento degli incarichi (con e Per_2
, la delimitazione dell'attività dei collaboratori ad una zona determinata, la fatturazione Per_1 continua e periodica, a cadenza regolare, recante consistenti complessivi importi annuali, l'oggetto delle fatture “acconti per segnalazioni commerciali per Vs conto”, l'obbligo di effettuare lavori su delega diretta della ricorrente, sul presupposto che la stessa non potesse “svolgere personalmente” l'incarico conferito dalla preponente CE (dal quale discende presuntivamente anche l'obbligo di seguire le istruzioni impartite dal ricorrente), consentono di escludere che quella svolta dai medesimi sia stata un'attività episodica ed occasionale, limitata, nel tempo, a singoli affari determinati ed avente ad oggetto la mera segnalazione dei clienti o la sporadica raccolta di ordini e sono elementi idonei a far concludere per l'esistenza di stabilità e continuità dei rapporti commerciali».
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata sotto plurimi profili, evidenziando che: 1)
l'attività svolta dalla e dalla non era quella di agenzia, in quanto non consisteva nel Per_2 Per_1 concludere e/o nello sviluppare affari, bensì nell'attività di visual merchandiser, “che di certo non comporta all'evidenza alcuna attività di promozione”; 2) il compenso era riconosciuto in misura fissa mensile, e ciò in quanto l'attività non concerneva la conclusione di contratti di vendita e il compenso non poteva essere rapportato al volume degli affari (come accade, invece, nel caso dell'agenzia); 3) irrilevante ai fini della qualificazione del rapporto erano le indicazioni contenute nelle fatture, trattandosi di atti unilaterali predisposti direttamente da parte della e della non riconducibili alla ditta Per_2 Per_1
Lodo; 4) non vi era stata l'assegnazione a ciascuna lavoratrice di una zona determinata ed esclusiva, in quanto “tanto quanto dovevano svolgere il ruolo di visual merchandiser presso i negozi Per_2 Per_1 di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona, il che evidenza da un lato l'erroneità della valutazione espressa nella sentenza impugnata, e dall'altro l'evidente incompatibilità con incarico di agenzia di cui l'esclusiva costituisce elemento naturale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1743 c.c., tenuto peraltro conto che i contratti sono stati sottoscritti in pari date e che hanno quindi avuto efficacia per periodo comune sino alla cessazione del primo relativo alla pozione nel febbraio/2016”; 5) incompatibile con Per_1
5 il contratto di agenzia, che non dà diritto al rimborso delle spese (art. 1748, ultimo comma, c.c.), era la messa a disposizione da parte della di un'auto per gli spostamenti delle collaboratrici. CP_3
Rileva innanzi tutto il Collegio che nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale incombe sull'ente l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva. Nella specie, pertanto, incombeva su la prova dell'attività in concreto espletata CP_1
da e e la riconducibilità della stessa a rapporti di agenzia. Persona_1 Persona_2
Ciò posto, è appena il caso di evidenziare che dalla e-mail datata 15.6.2018 a firma di
[...]
, definita dalla Fondazione “autodenucia” e di cui il contesta l'effettiva portata, Parte_1 Pt_1
certamente non può discendere, in ragione della sua genericità e dell'assenza di qualsivoglia riferimento a specifiche posizioni (“le faccio richiesta di voler regolarizzare la mia posizione come CP_1 mandatario”), alcun riconoscimento in ordine alla natura dei rapporti per cui è causa.
Tanto precisato, giova aggiungere che nessun accertamento concreto è stato svolto dagli ispettori in ordine al contenuto effettivo dei rapporti in esame (ad esempio interrogando le dirette interessate o gli altri soggetti che collaboravano con l'odierno appellante) e l'ascrivibilità degli stessi alla fattispecie dell'agenzia è avvenuto sulla scorta di mere deduzioni.
Le conclusioni cui è sono giunti gli ispettori con riferimento alla e alla non sono, Per_2 Per_1
tuttavia, condivisibili.
Deve innanzi tutto osservarsi che il fatto che fosse un agente di commercio e Parte_1
che avesse stipulato un contratto di agenzia con la società CE (contratto che, peraltro, non risulta acquisito in sede ispettiva e che, comunque, non è in atti sicché non ne è conoscibile il contenuto), non comporta necessariamente che le “collaboratrici” e fossero agenti commercio. Per_2 Per_1
E invero, il presupposto della collaborazione con la e la per quanto risulta Per_2 Per_1 specificamente dai contratti conclusi in data 3.2.2015, è ravvisabile nella circostanza che “la ditta Pt_1 aveva “ricevuto l'incarico dalla ditta CE di effettuare lavori di visual merchandiser presso i negozi di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona” e che “non potendo svolgere personalmente tale incarico”, aveva deciso “di avvalersi di collaboratori esterni”, individuati nella e nella Pertanto, Per_2 Per_1 al di là di eventuali ulteriori rapporti intercorrenti tra l'odierno appellante e la CE (riconducibili ad un rapporto di agenzia), per quanto in questa sede rileva l'attività affidata a era quella di Parte_1
“visual merchandiser”, ovvero di sistemazione dei prodotti all'interno dei punti vendita, e nelle vetrine espositive, in modo tale da produrre effetti di comunicazione sui potenziali acquirenti. Nell'ambito di tale incarico l'attività in concreto affidata alla ed alla come indicata nel contratto, non Per_1 Per_2 coincideva affatto con quella tipica del contratto di agenzia, con cui “una parte assume stabilmente
6 l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata” (art. 1742 c.c.).
Ferma tale premessa, risultano irrilevanti gli ulteriori elementi valorizzati dagli ispettori , CP_1 nonché dalla sentenza impugnata, per ricondurre i rapporti tra la e le “collaboratrici” CP_3 Per_1
e al rapporto di agenzia. Per_2
Posto che, di per sé, l'indicazione riportata sulle fatture, ed apposta dalle “collaboratrici” (“acconto per segnalazioni commerciali”), non è sufficiente, in mancanza di ulteriori elementi a supporto, a disvelare l'effettivo contenuto del rapporto di lavoro, giova evidenziare come la documentazione in atti contenga elementi incompatibili con il contratto di agenzia.
Innanzi tutto non deve sfuggire come le “collaboratrici” percepissero, mensilmente, un importo fisso;
il che rende evidente che il compenso non fosse in alcun modo collegato alla conclusione di eventuali affari. In particolare, la dall'inizio del rapporto fino al febbraio 2016 (e, dunque, per un Per_2 anno) ha indicato, mese per mese, un “imponibile” di 2.000,00 euro, percependo euro 2.040,00, e dal marzo 2016 alla fine del rapporto un imponibile mensile di 2.300, 00 euro, percependo, mese per mese, euro 2.346,00; anche la dall'inizio del rapporto fino al gennaio 2016 ha indicato, mese per Per_1 mese, un “imponibile” di 2.000,00 euro, percependo euro 2.040,00; solo l'ultimo mese del rapporto ha percepito euro 2.550,00 a fronte di un “imponibile” di euro 2.500,00.
Orbene, come noto, il compenso dell'agente è costituito normalmente dalla provvigione, che consiste in una percentuale sull'ammontare dell'affare portato a compimento. E difatti l'art. 1748 cod. civ. dispone che l'agente ha diritto alla provvigione solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione e che, se l'affare ha avuto esecuzione parziale, la provvigione spetta all'agente in proporzione della parte eseguita. Come chiarito dalla S.C., si tratta di una norma derogabile dalle parti. Queste, infatti, non soltanto possono meglio precisare alcuni principi contenuti nella norma come, ad esempio, la nozione di regolare esecuzione degli affari, ma possono anche disciplinare in modo diverso da quello previsto nell'art. 1748 cod. civ. la retribuzione dovuta all'agente ai sensi del più generale disposto di cui all'art.1742 cod. civ. (potendo, ad esempio, il compenso consistere in una somma fissa per ogni contratto concluso, indipendentemente dal suo ammontare). L'unico limite che le parti incontrano è dato, però, dalla natura del contratto di agenzia. Questo, difatti, è sorto storicamente differenziandosi dai due contratti di mandato e di “locatio operis”. Di conseguenza, non sarebbe possibile per le parti fissare il compenso mediante una retribuzione fissa, svincolata dal rapporto con la quantità e l'ammontare degli affari promossi (cfr. Sez. L, Sentenza n. 10588 del 09/10/1991).
7 Difatti, come è stato autorevolmente osservato, in un'ipotesi del genere verrebbe snaturata la figura dell'agente, quale lavoratore indipendente che assume su di sè il rischio del guadagno, e ci troveremmo certamente dinanzi ad un tipo di lavoratore subordinato, eventualmente con caratteristiche proprie.
Nel caso di specie, la corresponsione di un compenso mensile, in misura fissa e peraltro pressoché identica per le due “collaboratrici”, induce ad escludere la sussistenza di un contratto di agenzia. D'altra parte, non può neanche ritenersi che il compenso fisso mensile rappresentasse, come indicato sulle fatture, un “acconto”, in quanto non vi è mai stato un “saldo” periodico o finale. Anche l'ultima fattura emessa dalla e dalla come le precedenti, reca la dizione “acconto”. Per_1 Per_2
Le modalità con cui è stato quantificato e corrisposto il compenso non è, dunque, compatibile con lo svolgimento di un rapporto di agenzia.
Ulteriore elemento contrario alla ricostruzione effettuata dagli ispettori è la previsione della fornitura, da parte della ditta alle “collaboratrici” di un'autovettura per muoversi: come noto, Pt_1
l'agente è un soggetto che si obbliga a svolgere a favore del preponente un'attività economica in forma imprenditoriale, con organizzazione autonoma di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente stesso.
E neanche può sottacersi come elemento naturale del contratto di agenzia è il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 cod. civ., secondo cui “Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività”, mentre nella specie la e la Per_2 Per_1
erano chiamate a svolgere la medesima attività in esercizi commerciali ubicati nelle stesse città.
In definitiva, mancando la prova di un'attività di promozione di affari nell'interesse del preponente, la continuità del rapporto e l'emissione di fatture continuative (che, peraltro, non sono collegate alla conclusione di determinati affari, ma indicano un compenso fisso, che non può essere considerato una provvigione) non sono significativi ai fini che in questa sede rilevano.
Ne segue che la non ha adempiuto all'onere che sulla stessa incombeva e la Controparte_1
pretesa contributiva è infondata in parte qua.
3.1.2. Con riferimento alla pretesa contributiva relativa a , ritenuto dagli ispettori Persona_3
agente anche per il periodo dal mese di luglio 2016 al mese di marzo 2017, ovvero prima della CP_1
formale conclusione di un contratto di sub-agenzia, si legge nella sentenza impugnata:
«Per quanto riguarda la posizione di dagli atti risulta che egli è agente di Persona_3
commercio regolarmente iscritto alla (all. 9 alla memoria) – posizione che trova Controparte_1 conferma nella visura CCIA di Brescia in cui risulta quale “sub-agente di commercio di apparecchi elettronici” – e che in data 1 aprile 2017 è stato stipulato un “contratto di sub agenzia”, datato 1 aprile
8 2017, concluso tra (“di seguito anche AGENTE”) e Controparte_4 Controparte_5
(“di seguito anche )”, con cui “l'AGENTE ha inteso nominare un SUBAGENTE e CP_6 promuovere la vendita dei prodotti della PREPONENTE, all'interno del territorio italiano…; il
SUBAGENTE, essendo in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalle vigenti leggi e della necessaria conoscenza del mercato, intende prestare i propri servizi a favore dell'AGENTE per la promozione (merchandising) e commercializzazione dei PRODOTTI della PREPONENTE nel
TERRITORIO, alle condizioni e termini contenuti nel presente contratto e negli annessi allegati A e
B…”(v. all. 10 alla memoria).
Con riferimento alla durata del rapporto, viene in rilievo un rapporto duraturo che ha coperto il lasso temporale intercorrente tra luglio 2016 e settembre 2018. Per quanto concerne le fatture emesse, prima della stipulazione del predetto contratto, ha emesso fatture con cadenza mensile Persona_3
dal mese di luglio 2016 al mese di marzo 2017 per un totale di 10 fatture (all. 10 alla memoria), aventi ad oggetto “Acconto prestazione agosto 2016”, “Acconto prestazione settembre 2016”, “Saldo prestazione di procacciatore clienti agosto-settembre 2016”, “Prestazione di Procacciagione Clienti mese
Ottobre”, “Prestazione di Procacciagione Clienti mese Novembre”, “Prestazione di Procacciagione
Clienti mese dic. 2016”, “Prestazione di Procacciagione Clienti mese Genn. 2017”, “Prestazione di
Procacciagione Clienti mese Feb. 2017” (all. 10 alla memoria).
Dopo la stipulazione del contratto di sub-agenzia, ha emesso fatture con cadenza Persona_3
mensile dal mese di aprile 2017 al mese di settembre 2018 per un totale di 34 fatture, relative a
“Prestazione di Procacciagione Clienti mese…”, “Nota credito per prestazione di procacciagione clienti mese …”, “Provvigioni mese di…”, “Acconto Provvigioni…”, “Saldo Provvigioni…”, “Acconto Premio
2017”, “Provvigioni Brondi Videocomponenti 2017”, “Premio Brondi e CE 2017”, “Saldo Provvigioni
Elledì 2017”, “Anticipo Premio Fattura 2-2018”, “Premio 'Natale con i tuoi' CE 2017”, “Provvigioni
Febbraio kolme celly”, “Provvigioni Brondi Febbraio”, “Anticipo Provvigioni 2018”, “Anticipo
Provvigioni Aprile 2018”, “Provvigioni Maggio 2018”, “Provvigioni Mese Giugno”, “Provvigioni Mese
Luglio + Acconto 2018”, “Provvigioni Agosto”, “Acconto Provvigioni 2018”, “Provvigioni Settembre”
(all. 10 alla memoria). Infine, risulta altresì lo storno di alcune fatture.
Dall'analisi delle fatture risulta che sia prima sia dopo la stipulazione del contratto di sub-agenzia l'attività fatturata viene indicata quale “prestazione di procacciagione clienti” sicché tale dato formale conferma che l'attività prestata da prima della stipulazione del contratto è la medesima Persona_3
di quella prestata dopo.
9 Prendendo in considerazione tutti gli elementi anzidetti, e cioè la stessa qualifica di Per_3
la stipulazione del contratto di subagenzia, la fatturazione continua e periodica, anche prima
[...]
della stipulazione del contratto, le note di credito, gli acconti premio, lo storno di fatture, deve allora concludersi che essi consentono di escludere che quella svolta dal collaboratore sia stata Per_3 un'attività episodica ed occasionale, limitata, nel tempo, a singoli affari determinati ed avente ad oggetto la mera segnalazione dei clienti o la sporadica raccolta di ordini e che essi, invece, sono elementi idonei a fondare un ragionamento presuntivo in ordine all'esistenza della stabilità e della continuità dei rapporti commerciali».
Avverso tale puntuale e articolata motivazione, del tutto coerente con le risultanze istruttorie, la parte appellante non si è adeguatamente confrontata.
E infatti, dopo aver censurato la decisione del Tribunale con riferimento alle posizioni delle altre lavoratrici, anche sulla base delle risultanze dei contratti dalle stesse sottoscritti, il ha aggiunto: Pt_1
“Alla stregua delle considerazioni tutte sopra formulate, l'odierna parte ricorrente appellante ritiene, a buon diritto, che, contrariamente a quanto stabilito nella sentenza impugnata, il rapporto intercorso con
i sigg. (per il periodo oggetto di valutazione), e Persona_3 Persona_1 Persona_2 debbano correttamente qualificarsi quali semplici procacciatori d'affari e/o visual merchandiser come effettivamente convenuto dalle parti contrattuali”. È appena il caso, tuttavia, di evidenziare che le argomentazioni svolte in relazione alle posizioni della e della – innanzi esaminate e Per_1 Per_2
accolte dal Collegio - non sono in alcun modo estensibili a . Persona_3
Per il resto, l'appellante ha reiterato le difese svolte in primo grado, assumendo l'irrilevanza degli elementi evidenziati dal Tribunale, a cui tuttavia non ha contrapposto elementi fattuali concreti.
Deve, invece, rilevarsi che la ricostruzione del Tribunale appare del tutto condivisibile, avuto riguardo alla continuità e stabilità della prestazione del Risulta, infatti, per tabulas che, in Per_3
relazione al periodo compreso tra il mese di luglio 2016 e il mese di marzo 2017, sono state emesse dal
“collaboratore” plurime fatture progressive, relative a tutti i mesi, recanti un importo complessivo, solo per il 2016, pari a euro 21.914,00 e per i primi mesi del 2017 pari a euro 9.778,47. L'esame della documentazione rivela: la cadenza mensile delle fatture;
la causale delle fatture riferita al periodo mensile di collaborazione e non ad uno o più affari determinati;
la numerazione progressiva consecutiva delle fatture (dalla n. 1 alla n. 5 nel 2016 e dalla n. 1 alla n. 3 del 2017) rivelatrice del rapporto esclusivo con il preponente;
il carattere cospicuo degli importi di ciascuna fattura e del compenso complessivo annuo, incompatibili con l'attività occasionale del procacciatore d'affari; la corresponsione di importi a titolo di
“acconto e saldo” (ad es. fattura n. 1 del 19.9.2016 “acconto prestazione agosto 2016”, fattura n. 2 del
10 11.10.2016 “acconto prestazione settembre 2016”, fattura n. 3 del 8.11.2016 “saldo prestazione di procacciagione clienti agosto settembre 2016”), sicuramente indicativa della stabilità e continuità del rapporto.
Il carattere continuativo del rapporto trova, del resto, conferma nel fatto che la situazione effettiva
è stata, poi, cristallizzata in un contratto di subagenzia nell'aprile 2017 e nella circostanza che gli importi fatturati successivamente alla formalizzazione del rapporto di agenzia sono assolutamente in linea con quelli del periodo precedente.
Alla stregua degli elementi suindicati va certamente escluso che l'attività svolta dal fini al Per_3 marzo 2017 fosse “episodica ed occasionale” e, quindi, con le caratteristiche del procacciamento di affari” (Cass. n. 2828/2016). Nella specie, poi, la durata delle collaborazioni si estende ben oltre i limiti previsti dall'art. 61, comma 2 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), che definisce il lavoro occasionale (nel cui alveo verrebbe a collocarsi la procacceria) entro i margini dei 30 giorni lavorati nell'arco annuale e nel limiti di 5 mila euro, ed esclude, anche per tal guisa, di poter definire occasionali i rapporti in esame.
In definitiva, sussistono significativi elementi indiziari (ampia durata della collaborazione, fatturazione presente in tutti i mesi del periodo, alto numero e significativa frequenza di fatture emesse complessivamente, riferimento dei documenti agli affari svolti in un determinato arco di tempo, entità rilevante nell'ammontare medio annuo dei compensi) che depongono per la stabilità e la continuità del rapporto di collaborazione.
Ne segue che in relazione a le pretese della sono fondate. Persona_3 Controparte_1
3.2. Con il secondo motivo di gravame la parte appellante censura la sentenza impugnata in quanto ha superato l'eccezione di prescrizione – sollevata con riferimento alle pretese sino alla data del
26.11.2013 - sul presupposto che, nella specie, vi è stato un «atto di autodenuncia (all. 8 alla memoria)”, che “vale quale atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., sicché dal 15.06.2018,
è iniziato un nuovo periodo di prescrizione, come stabilito dall'art. 2945 co. 1 cod. civ.» (così a pagina
3 della sentenza).
In proposito ha rilevato che “con la comunicazione datata 15.06.2018, la ditta Parte_1
chiedeva di accertare, verificare e regolarizzare la propria posizione di mandataria, Controparte_7
cioè a dire la propria posizione di agente in ragione del rapporto intercorrente con le proprie preponenti, onde verificare la regolarità dei versamenti da quest'ultime effettuate in relazione alle provvigioni tutte
11 maturate e dovute all'agente e tanto basta per smentire la statuizione prevista nella sentenza Pt_1 impugnata che andrà necessariamente riformata sul punto”.
Secondo l'appellante la predetta comunicazione non aveva, dunque, efficacia interruttiva in ordine alle pretese per cui è causa e, considerato che il verbale conclusivo di accertamento ispettivo è stato notificato in data 26.11.2018, i contributi e le correlate sanzioni erano prescritti con riferimento al periodo antecedente al 26.11.2013 (operando, nella specie, il termine di prescrizione quinquennale).
Rileva il Collegio che la questione relativa alla effettiva portata della comunicazione indicata è irrilevante.
E invero, nella specie, il diritto al versamento dei contributi diviene esigibile alla scadenza del termine per il pagamento, che deve avvenire entro il giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, secondo il Regolamento Enasarco approvato con decreto ministeriale (cfr. pacificamente,
Sez. L, Ordinanza n. 37380 del 2022). Pertanto, ove davvero i contributi richiesti fossero stati riferiti al periodo compreso dal 01.10.2013 sino al 30.09.2018, come assunto dal (e come, tuttavia, non è), Pt_1
in riferimento ai contributi non versati relativi al terzo trimestre 2013, il termine di prescrizione quinquennale sarebbe maturato il 20.2.2014. Senonché, il verbale di accertamento ispettivo del
26.11.2018 costituisce un idoneo atto interruttivo della prescrizione sicché alla data della notifica del verbale stesso non era maturata alcuna prescrizione.
Vi è di più. L'esame degli atti rivela come la pretesa contributiva non riguarda affatto il 2013, bensì
– considerati tutti i soggetti interessati – unicamente gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (cfr. foglio 3 – pagine da 1 a 4 del verbale conclusivo degli accertamenti ispettivi), ovvero quelli in cui sono state espletate le attività oggetto di accertamento. Pertanto, non è pacificamente maturata alcuna prescrizione.
3.3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura altresì la sentenza impugnata laddove ha considerato “scontata” l'obbligatorietà dell'accantonamento FIRR, trascurando che l'art. 8 del
Regolamento delle Attività Istituzionali prevede che alla gestione del FIRR si provvede sulla base di convenzioni stipulate dalla con le Organizzazioni sindacali delle case mandanti e degli agenti CP_1
che hanno sottoscritto gli accordi economici collettivi.
In proposito la ha dedotto che “l'obbligo di versare il FIRR è una cosa mentre Controparte_1 la sua gestione è un'altra e … le convenzioni (o la loro mancanza) sono utili ai fini della gestione ma non certo condizionanti rispetto all'obbligo di versare il FIRR stesso che è dovuto ex lege sui compensi provvigionali”; in ogni caso, ha rappresentato, e documentato, che le convenzioni in questione sono state sottoscritte e rinnovate sin dal 2007; in punto di fatto, ha poi allegato e provato che la ditta
[...]
, dal 2001 in poi, “ha regolarmente versato somme a titolo di FIRR per i suoi agenti proprio Parte_2
12 ad e tra questi alcuni di quelli rilevati in sanzione nel verbale oggetto di contestazione”, tra CP_1
cui lo stesso Per_3
Rileva il Collegio che nel motivo di gravame in esame si confondono, effettivamente, le modalità con cui effettuare gli accantonamenti delle somme a titolo di FIRR con l'obbligo di versare l'accantonamento in parola al Posto che, in ogni caso, vi è prova che la ha CP_8 Controparte_1 stipulato le convenzioni sulla base delle quali effettuare gli accantonamenti, deve rilevarsi che l'obbligo di versare l'accantonamento al Fondo deriva da atti di natura negoziale e, in particolare, dagli accordi economici collettivi di categoria (A.E.C. in tema di agenzia), validi tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti.
Nella specie, non è revocabile in dubbio che abbia aderito agli accordi economici Parte_2
in tema di agenzia: tanto emerge sia dal rinvio agli stessi contenuto nel contratto di subagenzia concluso con in data 1.4.2017 (cfr. artt. 9 e 10) che dal fatto – allegato dalla Persona_3 Controparte_1 sin dal giudizio di primo grado, non contestato dall'odierno appellante e provato per tabulas - che sin dal 2001 il ha regolarmente effettuato il versamento del FIRR all' per i propri agenti, Pt_1 CP_1 tra cui lo stesso (dal che è possibile desumere l'applicazione al rapporto della disciplina dettata Per_3
dall'Accordo Economico Collettivo).
3.4. In definitiva, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'odierno appellante deve essere condannato a corrispondere i contributi ed il FIRR dovuti con riferimento a (per il 2016: Parte_3
euro 3.309,01 + euro 309,56; per il 2017: euro 3.305,46 + euro 666,23; per il 2018: euro 44,47), pari a euro 7.634,73 (di cui euro 975,79 a titolo di FIRR), oltre ai contributi dovuti per (per il Controparte_2
2015: euro 2.164,98 e per il 2016: euro 136,19), corrispondenti a euro 2.301,17. Sull'importo complessivo di euro 9.935,90 devono essere, poi, calcolate le sanzioni dovute ex artt. 34, 41 e 40 del
Regolamento Enasarco, già applicate al momento della richiesta del decreto ingiuntivo (cfr. pagina 4 del ricorso monitorio) e comprese nell'importo dallo stesso riconosciuto, la cui debenza il non ha Pt_1 contestato né in ordine all'an né in ordine ai criteri di quantificazione (risultando anche per dette sanzioni infondata l'eccezione di prescrizione).
4. Veniamo alla regolamentazione delle spese del giudizio.
Costituisce ius receptum (cfr., pacificamente, Sez. 2 - , Sentenza n. 24482 del 09/08/2022S) che il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la
13 proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione (cfr. da ultimo
Cass. S.U. n. 927/2022). Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. Ed ancora “Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
di conseguenza, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore” (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 29833 del 2024).
Deve, altresì precisarsi che nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c. non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17854 del 27/08/2020).
Tanto chiarito, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado, in esse comprese quelle della fase monitoria (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 24482 del 09/08/2022), possono essere compensate per metà e per il resto vanno poste a carico del Pt_1
Con riferimento al giudizio di primo grado, considerato che l'importo liquidato dal Tribunale non
è stato oggetto di censura da parte della sotto alcun profilo e tenuto conto del divieto di CP_1
reformatio in peius per la parte impugnante, ritiene il Collegio che le spese relative al giudizio innanzi al
Tribunale (euro 3.200,00) e quelle per la fase monitoria (euro 1.305,00, già dovute secondo la sentenza impugnata, che ha dichiarato la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo) debbano essere mantenute ferme. Pertanto, previa compensazione delle spese di lite nella misura di metà, il è tenuto a rifondere Pt_1
alla in relazione al giudizio di primo grado (compresa la fase monitoria) la residua quota CP_1
delle spese stesse, pari a euro 2.252,50.
Quanto al secondo grado di giudizio, rileva il Collegio che non è dovuto il compenso per la fase istruttoria, che in concreto non si è svolta, in quanto non sono state avanzate richieste istruttorie al difuori degli atti introduttivi, non è stato espletato alcun atto istruttorio, non è stata fissata un'udienza a tali fini né (a differenza di quanto avvenuto in primo grado) vi è stato un provvedimento sulle istanze istruttorie
(cfr., tra le tante, Sez. L, Ordinanza n. 2081 del 2024; Sez. 5, Ordinanza n. 19028 del 2023). Tanto
14 premesso, vista la nota spese presentata dalla , tenuto conto del valore della causa Controparte_1
e della sua natura previdenziale, delle attività difensive in concreto svolte e dei parametri vigenti, le spese si liquidano per l'intero in euro 5.000,00 (euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 2.500,00 per la fase decisionale), da aumentarsi del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1- bis del Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55. E invero, posto che tale ultima norma, nella versione vigente al momento della presente liquidazione, non impone un aumento in misura fissa nella misura del 30%, rileva il Collegio che se, da un lato, la comparsa depositata nel grado presenta caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma stessa, dall'altro deve considerarsi il numero contenuto di documenti da consultare;
pertanto, tenuto conto della limitata agevolazione fornita, la maggiorazione può riconoscersi nella misura del 10% dei compensi, come innanzi liquidati. A seguito della compensazione di metà delle spese, il è tenuto a corrispondere alla in relazione Pt_1 CP_1
al secondo grado, euro 2.750,00
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 7723/2020 dell'8.10.2020 emesso dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento n. 26984/2020 R.G.,
e condanna a corrispondere alla la somma di euro 9.935,90 (di Parte_1 Controparte_1
cui euro 975,79 a titolo di FIRR) oltre alle sanzioni determinate ex artt. 34, 41 e 40 del Regolamento della;
Controparte_1
- previa compensazione delle spese del doppio grado di giudizio nella misura di metà, condanna
[...]
a rifondere alla per il primo grado euro 2.252,50 (in esse comprese le Parte_1 Controparte_1
spese della fase monitoria) e quanto al secondo grado euro 2.750,00, oltre – per entrambi i gradi – rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente dott.ssa Maria Antonia Garzia
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 3.6.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 222/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Di Nunno, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Brescia, alla Via Vittorio Veneto n. 108
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Francesco Falconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma – Via Mario
Montefusco n.
4. c/o DI NE
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 6095/21 pubblicata in data 29.07.2021
Conclusioni delle parti: come in atti
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data
18.12.2020, rappresentava che con decreto ingiuntivo n. 7723/2020 dell'8.10.2020 gli Parte_1
era stato intimato il pagamento della somma di euro 35.179,42, oltre interessi legali decorrenti dalla maturazione del diritto, e le spese legali ivi riconosciute, a titolo di omesso pagamento dei contributi previdenziali per il periodo 1.10.2013 - 30.9.2018 in ordine ai rapporti intrattenuti con tre soggetti
( , e , qualificati dagli ispettori come Persona_1 Persona_2 Persona_3 CP_1 rapporti di agenzia. Contestata tale qualificazione, il eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione, Pt_1
quanto meno sino alla data del 26.11.2013, della richiesta formulata dalla resistente-opposta in merito sia all'omesso versamento dei contributi previdenziali sia alla connessa sanzione accessoria. Assumeva in proposito che, tenuto conto che l'accertamento era stato effettuato d'ufficio, senza alcuna denuncia da parte degli asseriti agenti, e considerato che il verbale conclusivo di accertamento ispettivo era stato notificato in data 26.11.2018, le pretese dovevano necessariamente limitarsi al periodo di cinque anni antecedenti all'accertamento stesso (ovvero al 26.11.2013), mentre le somme maturate in precedenza non erano dovute per intervenuta prescrizione.
Chiedeva, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: Revocarsi e comunque dichiararsi improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo n. 7723/2020, R.G. n. 26984/2020 emesso e pubblicato dal Tribunale di Roma in data 08.10.2020 poichè il diritto azionato è prescritto
e/o in ogni caso poiché scaturente da pretesa assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta sopra formulata, revocarsi in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 7723/2020, R.G. n. 26984/2020 emesso
e pubblicato dal Tribunale di Roma in data 08.10.2020, e ridurre la richiesta economica avanzata da
alla minor somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, per le Controparte_1 motivazioni meglio esposte in narrativa”.
Si costituiva in giudizio la e chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo Controparte_1 che all'esito dell'accertamento – conseguenziale ad un atto con cui lo stesso in data 15.6.2018, Pt_1
aveva espresso la volontà di regolarizzare la propria posizione contributiva – era risultato che i rapporti con , e (per quest'ultimo anche Controparte_2 Persona_1 Persona_2 Persona_3
2 prima della formale stipula di un contratto di sub-agenzia) erano caratterizzati dagli elementi tipici del rapporto di agenzia. Chiedeva, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del giudizio il Tribunale, con la sentenza n. 6095/2021, disattesa l'eccezione di prescrizione, respingeva l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 7723/2020 dell'8.10.2020, dichiarandone la definitiva esecutorietà.
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi, così Parte_1
sinteticamente rubricati:
1) Erronea valutazione da parte del Tribunale delle risultanze istruttorie e insussistenza, in concreto, di un rapporto di agenzia,
2) Prescrizione del diritto azionato (riferito al periodo compreso dall'01.10.2013 sino al
30.09.2018), quantomeno fino al 26.11.2013;
3) Non debenza del FIRR.
Pertanto, così concludeva: “In via principale e nel merito: - Revocarsi e comunque dichiararsi improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo n. 7723/2020, R.G. n. 26984/2020 emesso e pubblicato dal
Tribunale di Roma in data 08.10.2020 poiché il diritto azionato è prescritto e/o in ogni caso poiché scaturente da pretesa assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in atti;
In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta sopra formulata, revocarsi in ogni caso il decreto ingiuntivo 7723/2020, R.G. n. 26984/2020 emesso dal
Tribunale di Roma in data 08.10.2020, e ridurre la richiesta economica avanzata da CP_1
alla minor somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, per le motivazioni
[...] meglio esposte in atti”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo la reiezione del gravame, con vittoria Controparte_1
di spese.
All'odierna udienza del 3 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. Per ragioni di chiarezza espositiva giova evidenziare che l'originaria pretesa della CP_1
nei confronti di , come avanzata nel ricorso monitorio ed accolta con il
[...] Parte_1
decreto ingiuntivo n. 7723/2020 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, riguarda quattro soggetti: e . Controparte_2 Persona_3 Persona_1 Persona_2
Nel successivo ricorso in opposizione ha contestato la qualificazione in termini Parte_1
di agenzia dei rapporti di lavoro con e nulla ha, Persona_3 Persona_1 Persona_2
3 invece, dedotto in ordine alle pretese relative a pertanto, la richiesta avanzata dalla Controparte_2
con riferimento a quest'ultima lavoratrice (pari a 2.164,98 euro per il 2015 e a euro Controparte_1
136,19 per il 2016 a titolo di contributi, oltre alle sanzioni previste dal Regolamento Enasarco) è ormai inconfutabile.
Il giudizio, dunque, concerne esclusivamente le ulteriori tre posizioni, ferma la debenza dei contributi, e delle sanzioni, dovuti in relazione a Controparte_2
3. L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
3.1. Con il primo motivo di gravame , quale titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, ha contestato la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che i rapporti di lavoro tra l'odierno appellante e , e fossero riconducibili ad un rapporto Persona_1 Persona_2 Persona_3
di agenzia.
3.1.1. Rileva il Collegio che, per ragioni di chiarezza espositiva, vadano dapprima esaminate le posizioni di e di , poi quella di . Persona_1 Persona_2 Persona_3
In proposito il Tribunale ha innanzi tutto rilevato che dagli atti risulta che e Persona_1 hanno stipulato con l'odierno appellante due distinti contratti di conferimento incarico Persona_2
di visual merchandiser, in cui si dà atto che:
- “la ditta ha ricevuto l'incarico dalla ditta CE di effettuare lavori di visual merchandiser Pt_1
presso i negozi di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona;
che non potendo svolgere personalmente tale incarico ha la necessità di avvalersi di collaboratori esterni”;
- la ha, quindi, conferito incarico alla e alla di “effettuare lavori di CP_3 Per_2 Per_1
visual merchandiser nella zona di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona;
Tale lavoro consiste nel verificare gli spazi espositivi presso i negozi convenzionati, rifornire gli espositori della merce mancante
e sistemare al meglio la merce”;
- “Al fine di potersi spostare agevolmente, fornisce un automezzo che dovrà Parte_1 essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'incarico ricevuto”.
Il Tribunale ha ritenuto che «Dalla lettura di tale contratto si evince come vi sia stata una delega vera e propria ad opera della parte del ricorrente, la quale, non potendo svolgere personalmente l'incarico ricevuto da una preponente, ha conferito l'incarico affidato alla medesima (di agenzia appunto) a Per_2 nonché l'assegnazione di una zona determinata, ossia “Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona».
Ha, poi, valorizzato la durata del rapporto (per la da febbraio 2015 a novembre 2016, per Per_2
la da febbraio 2015 a febbraio 2016), il numero di fatture emesse, con cadenza mensile (per la Per_1
4 in totale 22 fatture;
per la in totale 13 fatture) e la dicitura “acconto per segnalazioni Per_2 Per_1 commerciali per Vs conto”, l'importo dei compensi (per la di euro 22.000,00 per l'anno 2015, e Per_2 di euro 23.860 per l'anno 2016; per la euro 22.00000 per l'anno 2015, euro 4.500 per l'anno Per_1
2016).
Tanto premesso in fatto, il Tribunale ha ritenuto che «l'esistenza di un contratto di agenzia intercorrente tra la ricorrente e CE, la presenza di rapporti commerciali duraturi nel tempo tra la ricorrente-opponente e le due collaboratrici, e di contratti di conferimento degli incarichi (con e Per_2
, la delimitazione dell'attività dei collaboratori ad una zona determinata, la fatturazione Per_1 continua e periodica, a cadenza regolare, recante consistenti complessivi importi annuali, l'oggetto delle fatture “acconti per segnalazioni commerciali per Vs conto”, l'obbligo di effettuare lavori su delega diretta della ricorrente, sul presupposto che la stessa non potesse “svolgere personalmente” l'incarico conferito dalla preponente CE (dal quale discende presuntivamente anche l'obbligo di seguire le istruzioni impartite dal ricorrente), consentono di escludere che quella svolta dai medesimi sia stata un'attività episodica ed occasionale, limitata, nel tempo, a singoli affari determinati ed avente ad oggetto la mera segnalazione dei clienti o la sporadica raccolta di ordini e sono elementi idonei a far concludere per l'esistenza di stabilità e continuità dei rapporti commerciali».
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata sotto plurimi profili, evidenziando che: 1)
l'attività svolta dalla e dalla non era quella di agenzia, in quanto non consisteva nel Per_2 Per_1 concludere e/o nello sviluppare affari, bensì nell'attività di visual merchandiser, “che di certo non comporta all'evidenza alcuna attività di promozione”; 2) il compenso era riconosciuto in misura fissa mensile, e ciò in quanto l'attività non concerneva la conclusione di contratti di vendita e il compenso non poteva essere rapportato al volume degli affari (come accade, invece, nel caso dell'agenzia); 3) irrilevante ai fini della qualificazione del rapporto erano le indicazioni contenute nelle fatture, trattandosi di atti unilaterali predisposti direttamente da parte della e della non riconducibili alla ditta Per_2 Per_1
Lodo; 4) non vi era stata l'assegnazione a ciascuna lavoratrice di una zona determinata ed esclusiva, in quanto “tanto quanto dovevano svolgere il ruolo di visual merchandiser presso i negozi Per_2 Per_1 di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona, il che evidenza da un lato l'erroneità della valutazione espressa nella sentenza impugnata, e dall'altro l'evidente incompatibilità con incarico di agenzia di cui l'esclusiva costituisce elemento naturale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1743 c.c., tenuto peraltro conto che i contratti sono stati sottoscritti in pari date e che hanno quindi avuto efficacia per periodo comune sino alla cessazione del primo relativo alla pozione nel febbraio/2016”; 5) incompatibile con Per_1
5 il contratto di agenzia, che non dà diritto al rimborso delle spese (art. 1748, ultimo comma, c.c.), era la messa a disposizione da parte della di un'auto per gli spostamenti delle collaboratrici. CP_3
Rileva innanzi tutto il Collegio che nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale incombe sull'ente l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva. Nella specie, pertanto, incombeva su la prova dell'attività in concreto espletata CP_1
da e e la riconducibilità della stessa a rapporti di agenzia. Persona_1 Persona_2
Ciò posto, è appena il caso di evidenziare che dalla e-mail datata 15.6.2018 a firma di
[...]
, definita dalla Fondazione “autodenucia” e di cui il contesta l'effettiva portata, Parte_1 Pt_1
certamente non può discendere, in ragione della sua genericità e dell'assenza di qualsivoglia riferimento a specifiche posizioni (“le faccio richiesta di voler regolarizzare la mia posizione come CP_1 mandatario”), alcun riconoscimento in ordine alla natura dei rapporti per cui è causa.
Tanto precisato, giova aggiungere che nessun accertamento concreto è stato svolto dagli ispettori in ordine al contenuto effettivo dei rapporti in esame (ad esempio interrogando le dirette interessate o gli altri soggetti che collaboravano con l'odierno appellante) e l'ascrivibilità degli stessi alla fattispecie dell'agenzia è avvenuto sulla scorta di mere deduzioni.
Le conclusioni cui è sono giunti gli ispettori con riferimento alla e alla non sono, Per_2 Per_1
tuttavia, condivisibili.
Deve innanzi tutto osservarsi che il fatto che fosse un agente di commercio e Parte_1
che avesse stipulato un contratto di agenzia con la società CE (contratto che, peraltro, non risulta acquisito in sede ispettiva e che, comunque, non è in atti sicché non ne è conoscibile il contenuto), non comporta necessariamente che le “collaboratrici” e fossero agenti commercio. Per_2 Per_1
E invero, il presupposto della collaborazione con la e la per quanto risulta Per_2 Per_1 specificamente dai contratti conclusi in data 3.2.2015, è ravvisabile nella circostanza che “la ditta Pt_1 aveva “ricevuto l'incarico dalla ditta CE di effettuare lavori di visual merchandiser presso i negozi di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona” e che “non potendo svolgere personalmente tale incarico”, aveva deciso “di avvalersi di collaboratori esterni”, individuati nella e nella Pertanto, Per_2 Per_1 al di là di eventuali ulteriori rapporti intercorrenti tra l'odierno appellante e la CE (riconducibili ad un rapporto di agenzia), per quanto in questa sede rileva l'attività affidata a era quella di Parte_1
“visual merchandiser”, ovvero di sistemazione dei prodotti all'interno dei punti vendita, e nelle vetrine espositive, in modo tale da produrre effetti di comunicazione sui potenziali acquirenti. Nell'ambito di tale incarico l'attività in concreto affidata alla ed alla come indicata nel contratto, non Per_1 Per_2 coincideva affatto con quella tipica del contratto di agenzia, con cui “una parte assume stabilmente
6 l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata” (art. 1742 c.c.).
Ferma tale premessa, risultano irrilevanti gli ulteriori elementi valorizzati dagli ispettori , CP_1 nonché dalla sentenza impugnata, per ricondurre i rapporti tra la e le “collaboratrici” CP_3 Per_1
e al rapporto di agenzia. Per_2
Posto che, di per sé, l'indicazione riportata sulle fatture, ed apposta dalle “collaboratrici” (“acconto per segnalazioni commerciali”), non è sufficiente, in mancanza di ulteriori elementi a supporto, a disvelare l'effettivo contenuto del rapporto di lavoro, giova evidenziare come la documentazione in atti contenga elementi incompatibili con il contratto di agenzia.
Innanzi tutto non deve sfuggire come le “collaboratrici” percepissero, mensilmente, un importo fisso;
il che rende evidente che il compenso non fosse in alcun modo collegato alla conclusione di eventuali affari. In particolare, la dall'inizio del rapporto fino al febbraio 2016 (e, dunque, per un Per_2 anno) ha indicato, mese per mese, un “imponibile” di 2.000,00 euro, percependo euro 2.040,00, e dal marzo 2016 alla fine del rapporto un imponibile mensile di 2.300, 00 euro, percependo, mese per mese, euro 2.346,00; anche la dall'inizio del rapporto fino al gennaio 2016 ha indicato, mese per Per_1 mese, un “imponibile” di 2.000,00 euro, percependo euro 2.040,00; solo l'ultimo mese del rapporto ha percepito euro 2.550,00 a fronte di un “imponibile” di euro 2.500,00.
Orbene, come noto, il compenso dell'agente è costituito normalmente dalla provvigione, che consiste in una percentuale sull'ammontare dell'affare portato a compimento. E difatti l'art. 1748 cod. civ. dispone che l'agente ha diritto alla provvigione solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione e che, se l'affare ha avuto esecuzione parziale, la provvigione spetta all'agente in proporzione della parte eseguita. Come chiarito dalla S.C., si tratta di una norma derogabile dalle parti. Queste, infatti, non soltanto possono meglio precisare alcuni principi contenuti nella norma come, ad esempio, la nozione di regolare esecuzione degli affari, ma possono anche disciplinare in modo diverso da quello previsto nell'art. 1748 cod. civ. la retribuzione dovuta all'agente ai sensi del più generale disposto di cui all'art.1742 cod. civ. (potendo, ad esempio, il compenso consistere in una somma fissa per ogni contratto concluso, indipendentemente dal suo ammontare). L'unico limite che le parti incontrano è dato, però, dalla natura del contratto di agenzia. Questo, difatti, è sorto storicamente differenziandosi dai due contratti di mandato e di “locatio operis”. Di conseguenza, non sarebbe possibile per le parti fissare il compenso mediante una retribuzione fissa, svincolata dal rapporto con la quantità e l'ammontare degli affari promossi (cfr. Sez. L, Sentenza n. 10588 del 09/10/1991).
7 Difatti, come è stato autorevolmente osservato, in un'ipotesi del genere verrebbe snaturata la figura dell'agente, quale lavoratore indipendente che assume su di sè il rischio del guadagno, e ci troveremmo certamente dinanzi ad un tipo di lavoratore subordinato, eventualmente con caratteristiche proprie.
Nel caso di specie, la corresponsione di un compenso mensile, in misura fissa e peraltro pressoché identica per le due “collaboratrici”, induce ad escludere la sussistenza di un contratto di agenzia. D'altra parte, non può neanche ritenersi che il compenso fisso mensile rappresentasse, come indicato sulle fatture, un “acconto”, in quanto non vi è mai stato un “saldo” periodico o finale. Anche l'ultima fattura emessa dalla e dalla come le precedenti, reca la dizione “acconto”. Per_1 Per_2
Le modalità con cui è stato quantificato e corrisposto il compenso non è, dunque, compatibile con lo svolgimento di un rapporto di agenzia.
Ulteriore elemento contrario alla ricostruzione effettuata dagli ispettori è la previsione della fornitura, da parte della ditta alle “collaboratrici” di un'autovettura per muoversi: come noto, Pt_1
l'agente è un soggetto che si obbliga a svolgere a favore del preponente un'attività economica in forma imprenditoriale, con organizzazione autonoma di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente stesso.
E neanche può sottacersi come elemento naturale del contratto di agenzia è il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 cod. civ., secondo cui “Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività”, mentre nella specie la e la Per_2 Per_1
erano chiamate a svolgere la medesima attività in esercizi commerciali ubicati nelle stesse città.
In definitiva, mancando la prova di un'attività di promozione di affari nell'interesse del preponente, la continuità del rapporto e l'emissione di fatture continuative (che, peraltro, non sono collegate alla conclusione di determinati affari, ma indicano un compenso fisso, che non può essere considerato una provvigione) non sono significativi ai fini che in questa sede rilevano.
Ne segue che la non ha adempiuto all'onere che sulla stessa incombeva e la Controparte_1
pretesa contributiva è infondata in parte qua.
3.1.2. Con riferimento alla pretesa contributiva relativa a , ritenuto dagli ispettori Persona_3
agente anche per il periodo dal mese di luglio 2016 al mese di marzo 2017, ovvero prima della CP_1
formale conclusione di un contratto di sub-agenzia, si legge nella sentenza impugnata:
«Per quanto riguarda la posizione di dagli atti risulta che egli è agente di Persona_3
commercio regolarmente iscritto alla (all. 9 alla memoria) – posizione che trova Controparte_1 conferma nella visura CCIA di Brescia in cui risulta quale “sub-agente di commercio di apparecchi elettronici” – e che in data 1 aprile 2017 è stato stipulato un “contratto di sub agenzia”, datato 1 aprile
8 2017, concluso tra (“di seguito anche AGENTE”) e Controparte_4 Controparte_5
(“di seguito anche )”, con cui “l'AGENTE ha inteso nominare un SUBAGENTE e CP_6 promuovere la vendita dei prodotti della PREPONENTE, all'interno del territorio italiano…; il
SUBAGENTE, essendo in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalle vigenti leggi e della necessaria conoscenza del mercato, intende prestare i propri servizi a favore dell'AGENTE per la promozione (merchandising) e commercializzazione dei PRODOTTI della PREPONENTE nel
TERRITORIO, alle condizioni e termini contenuti nel presente contratto e negli annessi allegati A e
B…”(v. all. 10 alla memoria).
Con riferimento alla durata del rapporto, viene in rilievo un rapporto duraturo che ha coperto il lasso temporale intercorrente tra luglio 2016 e settembre 2018. Per quanto concerne le fatture emesse, prima della stipulazione del predetto contratto, ha emesso fatture con cadenza mensile Persona_3
dal mese di luglio 2016 al mese di marzo 2017 per un totale di 10 fatture (all. 10 alla memoria), aventi ad oggetto “Acconto prestazione agosto 2016”, “Acconto prestazione settembre 2016”, “Saldo prestazione di procacciatore clienti agosto-settembre 2016”, “Prestazione di Procacciagione Clienti mese
Ottobre”, “Prestazione di Procacciagione Clienti mese Novembre”, “Prestazione di Procacciagione
Clienti mese dic. 2016”, “Prestazione di Procacciagione Clienti mese Genn. 2017”, “Prestazione di
Procacciagione Clienti mese Feb. 2017” (all. 10 alla memoria).
Dopo la stipulazione del contratto di sub-agenzia, ha emesso fatture con cadenza Persona_3
mensile dal mese di aprile 2017 al mese di settembre 2018 per un totale di 34 fatture, relative a
“Prestazione di Procacciagione Clienti mese…”, “Nota credito per prestazione di procacciagione clienti mese …”, “Provvigioni mese di…”, “Acconto Provvigioni…”, “Saldo Provvigioni…”, “Acconto Premio
2017”, “Provvigioni Brondi Videocomponenti 2017”, “Premio Brondi e CE 2017”, “Saldo Provvigioni
Elledì 2017”, “Anticipo Premio Fattura 2-2018”, “Premio 'Natale con i tuoi' CE 2017”, “Provvigioni
Febbraio kolme celly”, “Provvigioni Brondi Febbraio”, “Anticipo Provvigioni 2018”, “Anticipo
Provvigioni Aprile 2018”, “Provvigioni Maggio 2018”, “Provvigioni Mese Giugno”, “Provvigioni Mese
Luglio + Acconto 2018”, “Provvigioni Agosto”, “Acconto Provvigioni 2018”, “Provvigioni Settembre”
(all. 10 alla memoria). Infine, risulta altresì lo storno di alcune fatture.
Dall'analisi delle fatture risulta che sia prima sia dopo la stipulazione del contratto di sub-agenzia l'attività fatturata viene indicata quale “prestazione di procacciagione clienti” sicché tale dato formale conferma che l'attività prestata da prima della stipulazione del contratto è la medesima Persona_3
di quella prestata dopo.
9 Prendendo in considerazione tutti gli elementi anzidetti, e cioè la stessa qualifica di Per_3
la stipulazione del contratto di subagenzia, la fatturazione continua e periodica, anche prima
[...]
della stipulazione del contratto, le note di credito, gli acconti premio, lo storno di fatture, deve allora concludersi che essi consentono di escludere che quella svolta dal collaboratore sia stata Per_3 un'attività episodica ed occasionale, limitata, nel tempo, a singoli affari determinati ed avente ad oggetto la mera segnalazione dei clienti o la sporadica raccolta di ordini e che essi, invece, sono elementi idonei a fondare un ragionamento presuntivo in ordine all'esistenza della stabilità e della continuità dei rapporti commerciali».
Avverso tale puntuale e articolata motivazione, del tutto coerente con le risultanze istruttorie, la parte appellante non si è adeguatamente confrontata.
E infatti, dopo aver censurato la decisione del Tribunale con riferimento alle posizioni delle altre lavoratrici, anche sulla base delle risultanze dei contratti dalle stesse sottoscritti, il ha aggiunto: Pt_1
“Alla stregua delle considerazioni tutte sopra formulate, l'odierna parte ricorrente appellante ritiene, a buon diritto, che, contrariamente a quanto stabilito nella sentenza impugnata, il rapporto intercorso con
i sigg. (per il periodo oggetto di valutazione), e Persona_3 Persona_1 Persona_2 debbano correttamente qualificarsi quali semplici procacciatori d'affari e/o visual merchandiser come effettivamente convenuto dalle parti contrattuali”. È appena il caso, tuttavia, di evidenziare che le argomentazioni svolte in relazione alle posizioni della e della – innanzi esaminate e Per_1 Per_2
accolte dal Collegio - non sono in alcun modo estensibili a . Persona_3
Per il resto, l'appellante ha reiterato le difese svolte in primo grado, assumendo l'irrilevanza degli elementi evidenziati dal Tribunale, a cui tuttavia non ha contrapposto elementi fattuali concreti.
Deve, invece, rilevarsi che la ricostruzione del Tribunale appare del tutto condivisibile, avuto riguardo alla continuità e stabilità della prestazione del Risulta, infatti, per tabulas che, in Per_3
relazione al periodo compreso tra il mese di luglio 2016 e il mese di marzo 2017, sono state emesse dal
“collaboratore” plurime fatture progressive, relative a tutti i mesi, recanti un importo complessivo, solo per il 2016, pari a euro 21.914,00 e per i primi mesi del 2017 pari a euro 9.778,47. L'esame della documentazione rivela: la cadenza mensile delle fatture;
la causale delle fatture riferita al periodo mensile di collaborazione e non ad uno o più affari determinati;
la numerazione progressiva consecutiva delle fatture (dalla n. 1 alla n. 5 nel 2016 e dalla n. 1 alla n. 3 del 2017) rivelatrice del rapporto esclusivo con il preponente;
il carattere cospicuo degli importi di ciascuna fattura e del compenso complessivo annuo, incompatibili con l'attività occasionale del procacciatore d'affari; la corresponsione di importi a titolo di
“acconto e saldo” (ad es. fattura n. 1 del 19.9.2016 “acconto prestazione agosto 2016”, fattura n. 2 del
10 11.10.2016 “acconto prestazione settembre 2016”, fattura n. 3 del 8.11.2016 “saldo prestazione di procacciagione clienti agosto settembre 2016”), sicuramente indicativa della stabilità e continuità del rapporto.
Il carattere continuativo del rapporto trova, del resto, conferma nel fatto che la situazione effettiva
è stata, poi, cristallizzata in un contratto di subagenzia nell'aprile 2017 e nella circostanza che gli importi fatturati successivamente alla formalizzazione del rapporto di agenzia sono assolutamente in linea con quelli del periodo precedente.
Alla stregua degli elementi suindicati va certamente escluso che l'attività svolta dal fini al Per_3 marzo 2017 fosse “episodica ed occasionale” e, quindi, con le caratteristiche del procacciamento di affari” (Cass. n. 2828/2016). Nella specie, poi, la durata delle collaborazioni si estende ben oltre i limiti previsti dall'art. 61, comma 2 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), che definisce il lavoro occasionale (nel cui alveo verrebbe a collocarsi la procacceria) entro i margini dei 30 giorni lavorati nell'arco annuale e nel limiti di 5 mila euro, ed esclude, anche per tal guisa, di poter definire occasionali i rapporti in esame.
In definitiva, sussistono significativi elementi indiziari (ampia durata della collaborazione, fatturazione presente in tutti i mesi del periodo, alto numero e significativa frequenza di fatture emesse complessivamente, riferimento dei documenti agli affari svolti in un determinato arco di tempo, entità rilevante nell'ammontare medio annuo dei compensi) che depongono per la stabilità e la continuità del rapporto di collaborazione.
Ne segue che in relazione a le pretese della sono fondate. Persona_3 Controparte_1
3.2. Con il secondo motivo di gravame la parte appellante censura la sentenza impugnata in quanto ha superato l'eccezione di prescrizione – sollevata con riferimento alle pretese sino alla data del
26.11.2013 - sul presupposto che, nella specie, vi è stato un «atto di autodenuncia (all. 8 alla memoria)”, che “vale quale atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., sicché dal 15.06.2018,
è iniziato un nuovo periodo di prescrizione, come stabilito dall'art. 2945 co. 1 cod. civ.» (così a pagina
3 della sentenza).
In proposito ha rilevato che “con la comunicazione datata 15.06.2018, la ditta Parte_1
chiedeva di accertare, verificare e regolarizzare la propria posizione di mandataria, Controparte_7
cioè a dire la propria posizione di agente in ragione del rapporto intercorrente con le proprie preponenti, onde verificare la regolarità dei versamenti da quest'ultime effettuate in relazione alle provvigioni tutte
11 maturate e dovute all'agente e tanto basta per smentire la statuizione prevista nella sentenza Pt_1 impugnata che andrà necessariamente riformata sul punto”.
Secondo l'appellante la predetta comunicazione non aveva, dunque, efficacia interruttiva in ordine alle pretese per cui è causa e, considerato che il verbale conclusivo di accertamento ispettivo è stato notificato in data 26.11.2018, i contributi e le correlate sanzioni erano prescritti con riferimento al periodo antecedente al 26.11.2013 (operando, nella specie, il termine di prescrizione quinquennale).
Rileva il Collegio che la questione relativa alla effettiva portata della comunicazione indicata è irrilevante.
E invero, nella specie, il diritto al versamento dei contributi diviene esigibile alla scadenza del termine per il pagamento, che deve avvenire entro il giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, secondo il Regolamento Enasarco approvato con decreto ministeriale (cfr. pacificamente,
Sez. L, Ordinanza n. 37380 del 2022). Pertanto, ove davvero i contributi richiesti fossero stati riferiti al periodo compreso dal 01.10.2013 sino al 30.09.2018, come assunto dal (e come, tuttavia, non è), Pt_1
in riferimento ai contributi non versati relativi al terzo trimestre 2013, il termine di prescrizione quinquennale sarebbe maturato il 20.2.2014. Senonché, il verbale di accertamento ispettivo del
26.11.2018 costituisce un idoneo atto interruttivo della prescrizione sicché alla data della notifica del verbale stesso non era maturata alcuna prescrizione.
Vi è di più. L'esame degli atti rivela come la pretesa contributiva non riguarda affatto il 2013, bensì
– considerati tutti i soggetti interessati – unicamente gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (cfr. foglio 3 – pagine da 1 a 4 del verbale conclusivo degli accertamenti ispettivi), ovvero quelli in cui sono state espletate le attività oggetto di accertamento. Pertanto, non è pacificamente maturata alcuna prescrizione.
3.3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura altresì la sentenza impugnata laddove ha considerato “scontata” l'obbligatorietà dell'accantonamento FIRR, trascurando che l'art. 8 del
Regolamento delle Attività Istituzionali prevede che alla gestione del FIRR si provvede sulla base di convenzioni stipulate dalla con le Organizzazioni sindacali delle case mandanti e degli agenti CP_1
che hanno sottoscritto gli accordi economici collettivi.
In proposito la ha dedotto che “l'obbligo di versare il FIRR è una cosa mentre Controparte_1 la sua gestione è un'altra e … le convenzioni (o la loro mancanza) sono utili ai fini della gestione ma non certo condizionanti rispetto all'obbligo di versare il FIRR stesso che è dovuto ex lege sui compensi provvigionali”; in ogni caso, ha rappresentato, e documentato, che le convenzioni in questione sono state sottoscritte e rinnovate sin dal 2007; in punto di fatto, ha poi allegato e provato che la ditta
[...]
, dal 2001 in poi, “ha regolarmente versato somme a titolo di FIRR per i suoi agenti proprio Parte_2
12 ad e tra questi alcuni di quelli rilevati in sanzione nel verbale oggetto di contestazione”, tra CP_1
cui lo stesso Per_3
Rileva il Collegio che nel motivo di gravame in esame si confondono, effettivamente, le modalità con cui effettuare gli accantonamenti delle somme a titolo di FIRR con l'obbligo di versare l'accantonamento in parola al Posto che, in ogni caso, vi è prova che la ha CP_8 Controparte_1 stipulato le convenzioni sulla base delle quali effettuare gli accantonamenti, deve rilevarsi che l'obbligo di versare l'accantonamento al Fondo deriva da atti di natura negoziale e, in particolare, dagli accordi economici collettivi di categoria (A.E.C. in tema di agenzia), validi tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti.
Nella specie, non è revocabile in dubbio che abbia aderito agli accordi economici Parte_2
in tema di agenzia: tanto emerge sia dal rinvio agli stessi contenuto nel contratto di subagenzia concluso con in data 1.4.2017 (cfr. artt. 9 e 10) che dal fatto – allegato dalla Persona_3 Controparte_1 sin dal giudizio di primo grado, non contestato dall'odierno appellante e provato per tabulas - che sin dal 2001 il ha regolarmente effettuato il versamento del FIRR all' per i propri agenti, Pt_1 CP_1 tra cui lo stesso (dal che è possibile desumere l'applicazione al rapporto della disciplina dettata Per_3
dall'Accordo Economico Collettivo).
3.4. In definitiva, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'odierno appellante deve essere condannato a corrispondere i contributi ed il FIRR dovuti con riferimento a (per il 2016: Parte_3
euro 3.309,01 + euro 309,56; per il 2017: euro 3.305,46 + euro 666,23; per il 2018: euro 44,47), pari a euro 7.634,73 (di cui euro 975,79 a titolo di FIRR), oltre ai contributi dovuti per (per il Controparte_2
2015: euro 2.164,98 e per il 2016: euro 136,19), corrispondenti a euro 2.301,17. Sull'importo complessivo di euro 9.935,90 devono essere, poi, calcolate le sanzioni dovute ex artt. 34, 41 e 40 del
Regolamento Enasarco, già applicate al momento della richiesta del decreto ingiuntivo (cfr. pagina 4 del ricorso monitorio) e comprese nell'importo dallo stesso riconosciuto, la cui debenza il non ha Pt_1 contestato né in ordine all'an né in ordine ai criteri di quantificazione (risultando anche per dette sanzioni infondata l'eccezione di prescrizione).
4. Veniamo alla regolamentazione delle spese del giudizio.
Costituisce ius receptum (cfr., pacificamente, Sez. 2 - , Sentenza n. 24482 del 09/08/2022S) che il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la
13 proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione (cfr. da ultimo
Cass. S.U. n. 927/2022). Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. Ed ancora “Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
di conseguenza, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore” (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 29833 del 2024).
Deve, altresì precisarsi che nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c. non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17854 del 27/08/2020).
Tanto chiarito, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado, in esse comprese quelle della fase monitoria (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 24482 del 09/08/2022), possono essere compensate per metà e per il resto vanno poste a carico del Pt_1
Con riferimento al giudizio di primo grado, considerato che l'importo liquidato dal Tribunale non
è stato oggetto di censura da parte della sotto alcun profilo e tenuto conto del divieto di CP_1
reformatio in peius per la parte impugnante, ritiene il Collegio che le spese relative al giudizio innanzi al
Tribunale (euro 3.200,00) e quelle per la fase monitoria (euro 1.305,00, già dovute secondo la sentenza impugnata, che ha dichiarato la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo) debbano essere mantenute ferme. Pertanto, previa compensazione delle spese di lite nella misura di metà, il è tenuto a rifondere Pt_1
alla in relazione al giudizio di primo grado (compresa la fase monitoria) la residua quota CP_1
delle spese stesse, pari a euro 2.252,50.
Quanto al secondo grado di giudizio, rileva il Collegio che non è dovuto il compenso per la fase istruttoria, che in concreto non si è svolta, in quanto non sono state avanzate richieste istruttorie al difuori degli atti introduttivi, non è stato espletato alcun atto istruttorio, non è stata fissata un'udienza a tali fini né (a differenza di quanto avvenuto in primo grado) vi è stato un provvedimento sulle istanze istruttorie
(cfr., tra le tante, Sez. L, Ordinanza n. 2081 del 2024; Sez. 5, Ordinanza n. 19028 del 2023). Tanto
14 premesso, vista la nota spese presentata dalla , tenuto conto del valore della causa Controparte_1
e della sua natura previdenziale, delle attività difensive in concreto svolte e dei parametri vigenti, le spese si liquidano per l'intero in euro 5.000,00 (euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 2.500,00 per la fase decisionale), da aumentarsi del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1- bis del Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55. E invero, posto che tale ultima norma, nella versione vigente al momento della presente liquidazione, non impone un aumento in misura fissa nella misura del 30%, rileva il Collegio che se, da un lato, la comparsa depositata nel grado presenta caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma stessa, dall'altro deve considerarsi il numero contenuto di documenti da consultare;
pertanto, tenuto conto della limitata agevolazione fornita, la maggiorazione può riconoscersi nella misura del 10% dei compensi, come innanzi liquidati. A seguito della compensazione di metà delle spese, il è tenuto a corrispondere alla in relazione Pt_1 CP_1
al secondo grado, euro 2.750,00
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 7723/2020 dell'8.10.2020 emesso dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento n. 26984/2020 R.G.,
e condanna a corrispondere alla la somma di euro 9.935,90 (di Parte_1 Controparte_1
cui euro 975,79 a titolo di FIRR) oltre alle sanzioni determinate ex artt. 34, 41 e 40 del Regolamento della;
Controparte_1
- previa compensazione delle spese del doppio grado di giudizio nella misura di metà, condanna
[...]
a rifondere alla per il primo grado euro 2.252,50 (in esse comprese le Parte_1 Controparte_1
spese della fase monitoria) e quanto al secondo grado euro 2.750,00, oltre – per entrambi i gradi – rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente dott.ssa Maria Antonia Garzia
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